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Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Brianza 26 5 DELIBERAZIONE N. DEL 2 2 MAG 2017 p m B l ^J l n k l W 31MAG- 20,7 ON-LINE IL OGGETTO: Attivazione del distacco sindacale retribuito al 50%, con decorrenza dal 16.05.2017 sino a revoca o variazione, e contestuale concessione dell'aspettativa non retribuita a tempo parziale al 20%, con residuo obbligo di prestazione lavorativa al 30% di L.P. con decorrenza dal 22.05.2017 sino a revoca o variazione, dipendente a tempo indeterminato di ATS della Brianza in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere. Presa d'atto della richiesta di CISL FP e provvedimenti conseguenti. L'anno 2017 il giorno22del mese di Maggio, in Monza nella sede legale dell'ats della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO che con nota acquisita al protocollo ATS della Brianza al n. 36777/17 il 05.05.2017, CISL Funzione Pubblica Monza Brianza Lecco chiedeva "l'attivazione, con procedura d'urgenza, di aspettativa sindacale non retribuita a tempo parziale al 20%, in contemporanea con l'attivazione del distacco sindacale retribuito al 50% della Sig.ra L.P.", con precisazione che la stessa "svolgerà presso l'a TS Brianza attività lavorativa per il restante 30%"; PREMESSO, altresì, che nella nota sopra indicata CISL Funzione Pubblica Monza Brianza Lecco nella persona del Segretario Generale Nicola Turdo richiama, quanto alla disposizione del distacco sindacale retribuito al 50%, la nota del Commissario CISL FP Maurizio Petriccioli di cui al protocollo 26012 del 27.03.2017, alla quale ATS della Brianza non aveva potuto dare seguito perché in presenza di causa ostativa in capo alla dipendente, rimossa a far data dal 16.05.2017 con il rientro a tempo pieno della stessa come da documentazione di cui agli atti di Ufficio; RICHIAMATO il CCNQ 07.08.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, in particolare: - l'art. 14, primo comma, ove si prevede che "Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli art. 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma 1 ed 11 comma 1- provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dal! 'art. 54, comma 6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingentf; - l'art. 14, quarto comma, ove si prevede che "in attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima'''; PRESO ATTO che CISL Funzione Pubblica Monza Brianza Lecco, per tale distacco, chiedeva l'utilizzo della procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 quarto comma del CCNQ 07.08.1998; RILEVATO che CISL Funzione Pubblica Monza Brianza Lecco: - ha certificato che la dipendente in oggetto è in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 5, primo comma, eli, primo comma, in quanto componente del Consiglio Generale ed Esecutivo della CIL FP FPS Monza Brianza Lecco; I

- ha dichiarato che la richiesta rientra nel rispetto del contingente numerico complessivo assegnato alla CISL FP per il Comparto Sanità; SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Personale; RITENUTO, pertanto, per la Sig.ra L.P., dipendente a tempo indeterminato di ATS della Brianza in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere: - di dover prendere atto del collocamento della stessa in distacco sindacale retribuito per il 50%, con decorrenza dal 16.05.2017 sino a revoca o variazione; - di dover collocare la stessa in aspettativa sindacale non retribuita per il 20%, con decorrenza dal 22.05.2017 sino a revoca o variazione; - di dover prendere atto che L.P. svolgerà la propria attività lavorativa presso la scrivente Agenzia per il restante 30%, con decorrenza dal 22.05.2017; PRECISATO che dovrà farsi riferimento al CCNQ 07.08.01998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali: - per il distacco sindacale retribuito al 50%: per le modalità di espletamento orario del distacco, per le quali si rinvia all'art. 7, secondo comma; per il trattamento economico da assicurare al dipendente in distacco sindacale (il quale ai sensi del disposto di cui all'art. 5, primo comma ha diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale), per il quale si rinvia all'art. 7, quarto comma 4 (in quanto il distacco sindacale è disposto ai sensi dell'art. 2, secondo comma) e all'art. 17, terzo comma il quale prevede che "In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è garantito: - il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fìsse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; - i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al sei-vizio pieno prestato nell 'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico'''; per il trattamento giuridico, per il quale si rinvia all'art. 5, terzo comma, ove è prevista l'equiparazione a tutti gli effetti al servizio prestato salvo che per il diritto alle ferie, che verranno rapportate all'effettivo servizio della dipendente L.P. pari al 30%; - per l'aspettativa sindacale non retribuita al 20%: per il presupposto, per il quale si rinvia all'art. 12, primo comma il quale dispone che "/ dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato"; per il trattamento spettante: si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 31 L. n. 300 del 1970 e ss.mm.ii., primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma "/ periodi di aspettativa sono considerati utili, a richiesta dell'interessato ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell 'assicurazione generale obbligatori di cui al R.D.L. 4.10.1935 n. 1827 e ss.mm.ii.'" con ciò intendendo che le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'articolo 8, comma 8, legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché ai sensi dell'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, valevoli ai soli fini pensionistici, sono le retribuzioni virtuali cui avrebbe avuto diritto il lavoratore, secondo la normale progressione economica, se fosse rimasto in servizio presso il datore di lavoro originario, non comprendendo emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio; 2

- per la legittimità del cumulo tra distacco sindacale e aspettativa sindacale non retribuita si fa riferimento all'art. 7 CCNQ ripartizione prerogative sindacali comparti 2002/2003 il quale prevede che è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part-time retribuito con l'aspettativa non retribuita; VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile proponente riportata in calce al presente provvedimento; DATO ATTO che il presente atto non comporta ulteriori oneri di spesa a carico di questa ATS Brianza; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario per le motivazioni indicate in premessa DELIBERA - di prendere atto del collocamento in distacco sindacale retribuito della Sig.ra L.P., dipendente a tempo indeterminato di ATS della Brianza in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, per il 50% della prestazione dovuta, con decorrenza dal 16.05.2017 sino a revoca o variazione seguente a comunicazione di CISL FP Monza Brianza Lecco; - di dover collocare in aspettativa sindacale non retribuita la Sig.ra L.P., dipendente a tempo indeterminato di ATS della Brianza in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, per il 20% della prestazione dovuta con decorrenza dal 22.05.2017 sino a revoca o variazione seguente a comunicazione di CISL FP Monza Brianza Lecco; - di dare atto che L.P., dipendente a tempo indeterminato di ATS della Brianza in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, svolgerà la propria attività lavorativa presso la scrivente Agenzia per il restante 30% della prestazione dovuta, con decorrenza dal 22.05.2017, con presenza in servizio della stessa nei giorni di lunedì e martedì di ogni settimana, come da accordi sull'articolazione lavorativa intercorsi tra la dipendente e il proprio Responsabile, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 e 5 CCNQ 07.08.1998; - di precisare che: per il periodo di distacco sindacale retribuito al 50%, periodo equiparato a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico salvo che per il diritto alle ferie, che verranno rapportate all'effettivo servizio della dipendente pari al 30%, alla dipendente spetta il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, precisando che il trattamento accessorio legato alla produttività è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; per il periodo di aspettativa sindacale non retribuita al 20%, periodo considerato utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatori di cui al R.D.L. 4.10.1935 n. 1827 e ss.mm.ii., alla dipendente spetta il riconoscimento dei contributi figurativi, con il calcolo sopra precisato indicato dalla normativa di riferimento; - di dare atto della legittimità del cumulo tra distacco sindacale e aspettativa sindacale non retribuita; 3

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri economici a carico di questa ATS Brianza; - di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; - di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'ente; - di provvedere, a cura del Servizio Personale, agli adempimenti relativi alle comunicazioni dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con le modalità previste dall'art. 7 CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013-2015 del 05.05.2014; - di trasmettere, a cura del Servizio Personale, copia integrale del presente atto a Federazione CISL Medici, al dipendente interessato e alla struttura di assegnazione dello stesso. IL DIRETTORE/GENERALE (Dr. Massi m_c Giupponi) 4

ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: Servizio Personale Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ^Elena Sarte (firma) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: Bilancio anno : Sanitario j Socio Sanitario Integrato (ASSI) _J Sociale Impegno: Conto n. : Importo : IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO NOTE: Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA c MEPA SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'azienda. IL RESPONSABILE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. Monza, lì Il Funzionario addetto 5