COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



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COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 21/VIII/2007 C(2007) 3926 def. DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21/VIII/2007 recante applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (i testi in lingua bulgara, ceca, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, finlandese, svedese e inglese sono i soli facenti fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21/VIII/2007 recante applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (i testi in lingua bulgara, ceca, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, finlandese, svedese e inglese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nel quadro del programma generale Solidarietà e gestione delle flussi migratori 1, in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue: (1) È opportuno che la Commissione adotti orientamenti strategici che definiscono il quadro d intervento del Fondo relativamente al periodo coperto dal programma pluriennale 2007-2013. (2) Gli orientamenti dovrebbero definire le priorità e, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della decisione n. 2007/435/CE, le priorità specifiche che permettono agli Stati membri che non beneficiano del Fondo di coesione di vedere aumentato al 75% il contributo comunitario per i progetti cofinanziati dal Fondo. (3) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalla presente decisione, né alla sua applicazione. (4) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda allegato al trattato sull'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'irlanda ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione n. 2007/435/CE. (5) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda allegato al trattato sull'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione n. 2007/435/CE. 1 GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1. 2

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", istituito in virtù dell'articolo 56 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli orientamenti che fissano le priorità e le priorità specifiche relative al programma pluriennale 2007-2013 sono definiti in allegato. Articolo 2 Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21/VIII/2007 Per la Commissione Franco FRATTINI Vicepresidente della Commissione 2 GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22. 3

ALLEGATO Gli orientamenti strategici relativi al Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi vanno collocati nel contesto dell'elaborazione di un approccio comune all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Tale approccio comune è stato iniziato dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, che ha invocato una politica di integrazione più incisiva e in grado di garantire ai cittadini di paesi terzi diritti e doveri paragonabili a quelli dei cittadini UE. Conformemente al programma dell'aia del novembre 2004, tali orientamenti strategici si prefiggono di agevolare il coordinamento delle politiche nazionali di integrazione all'interno di un quadro comune e di promuovere la collaborazione tra Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Le basi del quadro comune sono state gettate dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, che nel novembre 2004 hanno adottato i "principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'unione europea" (in appresso, "principi fondamentali comuni") per aiutare gli Stati membri a elaborare politiche di integrazione alla luce di una guida efficace in base alla quale valutare le iniziative adottate e misurare i progressi compiuti in materia. I principi fondamentali comuni espandono, integrandoli sinergicamente, gli strumenti giuridici comunitari sull'ammissione e sul soggiorno dei cittadini di paesi terzi per quanto riguarda il ricongiungimento familiare e i residenti di lungo periodo. Con la comunicazione Un agenda comune per l integrazione: quadro per l integrazione dei cittadini di paesi terzi nell Unione europea" 3, la Commissione ha proposto, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, una serie di misure concrete per applicare i principi fondamentali comuni e un certo numero di meccanismi di sostegno a livello di Unione europea. Nelle sue conclusioni del 1 dicembre 2005, il Consiglio ha approvato le principali istanze della comunicazione. L'articolo 16, paragrafo 2, della decisione n. 2007/435/CE prevede che per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applichino in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni. Per garantire la coerenza della risposta comunitaria in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi, le azioni finanziate a titolo del Fondo devono essere specifiche ed integrare quelle del Fondo europeo per i rifugiati e dei fondi strutturali, in particolare del Fondo sociale europeo. A tal fine, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano meccanismi di cooperazione e coordinamento, tra cui accordi di programmazione congiunta, tra le autorità responsabili del Fondo, del Fondo europeo per i rifugiati e del Fondo sociale europeo. Poiché gli stanziamenti annuali di risorse a favore degli Stati membri sono soggetti alle regole di cui alla decisione n. 2007/435/CE, essi non dipenderanno dalle scelte degli Stati membri in termini di percentuali di finanziamento di progetti relativi a priorità specifiche ai sensi dei presenti orientamenti. È opportuno che gli Stati membri determinino - in base ai propri bisogni e secondo un approccio coerente all'integrazione di cittadini di paesi terzi nell'unione europea - la distribuzione maggiormente efficace delle risorse finanziarie stanziate a loro favore. Nel redigere i progetti di programmi pluriennali gli Stati membri devono, per tutto il periodo 2007-2013, destinare le risorse comunitarie disponibili a titolo del Fondo ad almeno tre delle priorità sottoelencate; tra queste, le priorità n. 1 e n. 2 sono obbligatorie. 3 COM (2005) 389 definitivo. 4

PRIORÀ n. 1: attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'unione europea Con la comunicazione Un agenda comune per l integrazione: quadro per l integrazione dei cittadini di paesi terzi nell Unione europea", la Commissione ha proposto una serie di misure concrete per applicare i principi fondamentali comuni. Da questo punto di vista, la comunicazione costituisce un documento di riferimento. La prima edizione e l'edizione di imminente uscita del Manuale sull integrazione per politici e operatori (Handbook on integration for policy-makers and practitioners) rappresentano un utile complemento. L'attuazione delle misure e delle buone pratiche di cui ai suddetti documenti vanno vivamente incoraggiate. Gli Stati membri sono invitati ad integrare i principi fondamentali comuni nelle politiche e nelle normative nazionali. Tutti i principi fondamentali comuni sono ugualmente importanti per il quadro europeo sull'integrazione. Affinché, nel quadro del Fondo, si sviluppi la strategia comunitaria, gli Stati membri devono impegnarsi al massimo ad applicare tali principi nei rispettivi contesti nazionali, conformemente agli obiettivi e alle azioni ammissibili di cui alla decisione n. 2007/435/CE. Le azioni riconducibili a questa priorità dovrebbero riguardare in primo luogo i cittadini di paesi terzi appena arrivati e possono comprendere programmi e attività volti ad inserirli nel paese di accoglienza e a consentire loro di acquisire conoscenze di base sulla lingua, la storia, le istituzioni, gli aspetti socio-economici, la vita culturale nonché i valori e le norme fondamentali del paese. PRIORÀ n. 2: elaborazione di indicatori e metodi di valutazione per misurare i progressi, adeguare politiche e misure e agevolare il coordinamento dell'apprendimento comparativo L'integrazione dei cittadini di paesi terzi rappresenta un terreno in cui interagiscono dinamicamente competenze e pratica quotidiana, e proprio questo aspetto di dinamicità può contribuire in modo decisivo risultati positivi. Affinché le politiche e le iniziative di integrazione producano i risultati desiderati è necessario che siano costantemente oggetto di misure e controlli. Per migliorarne l'efficacia, è di fondamentale importanza che vengano elaborati obiettivi e strumenti di valutazione precisi. L'utilizzo di tali strumenti dovrebbe essere incoraggiato a tutti i livelli della gestione dell'integrazione, ovvero nazionale, regionale, locale ed europeo. Essi sono inoltre importanti per l'elaborazione di modelli e norme comuni a livello UE. PRIORÀ n. 3: consolidamento delle capacità politiche e di coordinamento, miglioramento delle competenze a livello interculturale negli Stati membri a tutti i livelli e in tutti i settori delle amministrazioni pubbliche Il rafforzamento delle capacità a livello nazionale, regionale e locale è fondamentale per la progettazione e l'attuazione di politiche globali di integrazione che siano conformi ai principi fondamentali comuni e si ispirino ad un approccio inclusivo. Tale priorità dovrebbe inoltre stimolare l'inserimento delle politiche e delle misure di integrazione in tutti i programmi politici pertinenti e a tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e del servizio pubblico. Per garantire la coerenza e l'efficacia delle politiche di integrazione è necessario istituire 5

meccanismi per coordinare e scambiare informazioni ed esperienze tra i diversi soggetti che le applicano. PRIORÀ n. 4: scambio tra Stati membri di esperienze, buone pratiche e informazioni sull'integrazione L'agevolazione dello scambio di esperienze, buone pratiche e informazioni tra Stati membri dovrebbe anche garantire che l'integrazione sia una componente di rilievo delle politiche di immigrazione economica e promuovere l'acquisizione di conoscenze di base relative al paese ospitante, la lingua che vi si parla, la storia, le istituzioni e il rispetto dei valori fondamentali dell'unione europea. Inoltre, nel quadro di tale priorità è opportuno promuovere la cooperazione tra autorità regionali e locali dei diversi Stati membri in un'ottica di elaborazione e attuazione di politiche e misure di integrazione. Va vivamente incoraggiata la partecipazione di soggetti non governativi. Nel quadro di dette quattro priorità, il contributo della Comunità può raggiungere il 75% per le azioni negli Stati membri che riguardano le seguenti priorità orizzontali specifiche. Priorità specifica n. 1: partecipazione come mezzo per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi Azioni che prevedono la partecipazione di cittadini di paesi terzi alla formulazione e all'attuazione di politiche e misure in materia di integrazione. Priorità specifica n. 2: gruppi target specifici Azioni, tra programmi ed attività di introduzione, rivolte principalmente a gruppi specifici, per esempio a donne, giovani e bambini, anziani, analfabeti e disabili. Priorità specifica n. 3: programmi ed attività di accoglienza innovativi Azioni che elaborano programmi ed attività di accoglienza innovativi, che permettano, per esempio, ai cittadini di paesi terzi di lavorare e studiare allo stesso tempo, per esempio con corsi part-time, formazioni rapide e sistemi di apprendimento a distanza o di e-learning. Priorità specifica n. 4: dialogo interculturale Azioni destinate ad incoraggiare l'interazione e lo scambio reciproci, per esempio il dialogo interculturale, nell'ottica, in particolare, di risolvere i potenziali conflitti imputabili alle differenze culturali e confessionali, in modo da garantire una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi nelle società degli Stati membri, nel rispetto dei valori e degli stili di vita che li caratterizzano. Priorità specifica n. 5: coinvolgimento della società ospitante nel processo di integrazione Azioni relative a modalità efficaci di sensibilizzazione e di coinvolgimento attivo della società ospitante nel processo di integrazione. 6