Informativa di OR.S.A. Ferrovie sul diritto di accesso agli atti

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Informativa di OR.S.A. Ferrovie sul diritto di accesso agli atti Nel Gruppo Ferrovie dello Stato e in Trenord Aziende che fruiscono di finanziamenti pubblici - il tema del diritto del singolo di poter conoscere gli atti che compongono il giudizio e il relativo posizionamento in graduatoria di prove selettive effettuate - ad esempio - a seguito di richiesta di assunzione o per avanzamento di carriera o in caso di provvedimenti attinenti l autoorganizzazione degli uffici, è da tempo causa di disagio, soprattutto per i candidati, poiché le citate Imprese - a loro dire per via della riservatezza dei dati sensibili rilasciano pochissime informazioni, utili al candidato per formarsi un idea pacifica rispetto agli esiti di tali selezioni. Per questi motivi OR.S.A. Ferrovie ha intrapreso un indagine legislativa sulla materia attraverso l ausilio dell Avvocato Milena Massetti, che si occupa di diritto del lavoro. La legislazione vigente in materia (Legge 241 del 1990 e Decreto Legislativo 50/2016), nonché la Giurisprudenza (le sentenze n. 4 del 22 aprile 1999 e n. 16 del 28 giugno 2016 pronunciate dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria) a nostro avviso non lasciano spazio a interpretazioni di parte rispetto a tali obblighi. Anche l alea più volte paventata dalle Imprese di essere un soggetto privato e non pubblico, viene sensibilmente ridimensionata dal recente Decreto Legislativo 50/2016, che qualifica organismi di diritto pubblico quelli aventi le seguenti caratteristiche: (1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere industriale o commerciale; (2) dotato di personalità giuridica; (3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Pertanto, alle Pubbliche Amministrazioni si aggiungono quei soggetti privati o privatizzati, ai quali sono attribuite prerogative pubblicistiche. È evidente che le Aziende F.S.I. e Trenord possiedono appieno tali caratteristiche. Non solo, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la pronuncia numero 4 del 22 aprile 1999 (resa relativamente ad una richiesta di accesso agli atti di una procedura concorsuale indetta proprio dal gruppo FS), ha affermato che le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione sono alla base del riconoscimento del diritto di accesso e riguardano ogni tipo di attività posta in essere dal soggetto pubblico. Con la sentenza n. 16 del 28 giugno 2016, Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, ritornando sulla questione con specifico riferimento al rapporto di lavoro, ha riconosciuto espressamente il diritto di accesso relativamente alle prove selettive per l assunzione del personale, alle progressioni in carriera e a provvedimenti attinenti l auto-organizzazione degli uffici. I risultati dello studio sono stati notificati alle Imprese in questione poiché riteniamo, confortati da diversi elementi legislativi e giurisprudenziali, che le Aziende FSI e Trenord debbano garantire il diritto di accesso agli atti, al pari della Pubblica Amministrazione, nei casi di selezioni effettuate

per l assunzione di nuovo personale o in caso di selezioni effettuate per gli avanzamenti professionali o in caso di provvedimenti attinenti l auto-organizzazione degli uffici. La speranza é che l opera svolta da questa Organizzazione Sindacale possa dirimere, una volta per tutte, le difficoltà relazionali sulla materia. Incertezze che riscuotiamo tutti i giorni dai cittadini aspiranti ad un posto di lavoro e dai colleghi ai quali, troppo spesso, vengono disattese spiegazioni che aiuterebbero anche sotto il punto di vista della proficua prosecuzione del rapporto di lavoro. Auspichiamo che i vertici delle Imprese sappiano organizzare su questa tematica - un sistema di relazioni al pubblico e verso i propri dipendenti rispondente ai requisiti legislativi. Le Segreterie di OR.S.A. Ferrovie sono a disposizione di coloro che abbiano specifici quesiti sulla materia da sottoporre alla nostra attenzione. Roma, 21 Luglio 2017

Roma, 21 Luglio 2017 Prot. 102/SG/OR.S.A. Ferrovie Gruppo FSI Amministratore Delegato Renato Mazzoncini Direzione centrale Risorse Umane e Organizzazione Mauro Ghilardi Amministratore Delegato RFI Maurizio Gentile Amministratore Delegato Trenitalia Barbara Morgante Amministratore Delegato Mercitalia Rail Gian Paolo Gotelli E, pc FILT-CGIL - FIT-CISL- UILTRASPORTI - UGL TAF - FAST Mobilità Oggetto: sugli obblighi di trasparenza e sul diritto di accesso Con specifico riferimento agli obblighi di trasparenza delle Società di codesto Gruppo nel settore lavorativo, il sottoscritto Sindacato, rileva quanto segue. Come noto, il diritto di accesso trova la propria fonte normativa nell art. 22 della legge n. 241 del 1990. L articolo in menzione, nel fornire la nozione di documento amministrativo accessibile, fa riferimento ad ogni rappresentazione di atti concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. La nuova formulazione, frutto della novella del 2005, tiene invero conto del percorso evolutivo della giurisprudenza in ordine alla complessa tematica dell'assoggettabilità all'accesso dei documenti relativi ad atti non riconducibili ad esercizio di potestà amministrativa o, comunque, Pagina1

non correlati a moduli procedimentali di tipo pubblicistico ma, piuttosto, ad atti di natura privatistica e con specifico riferimento agli atti dei gestori di servizio pubblico. È quindi quantomeno opportuno dare sinteticamente atto della evoluzione giurisprudenziale formatosi in materia all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 241 del 1990. Secondo l orientamento più risalente si riteneva che il diritto di accesso fosse circoscritto ai soli atti inerenti attività almeno latamente riconducibili all'esercizio di potestà o comunque di strumenti pubblicistici. Attesa l'evoluzione, sempre più incalzante, dell'agire pubblico verso moduli privatistici, la giurisprudenza posteriore ha sottoposto tale orientamento restrittivo a critica ed a revisione. La questione è stata portata al vaglio dell'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la pronuncia numero 4 del 22 aprile 1999 (resa relativamente ad una richiesta di accesso agli atti di una procedura concorsuale indetta proprio dal gruppo FS), ha affermato che le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione sono alla base del riconoscimento del diritto di accesso e riguardano ogni tipo di attività posta in essere dal soggetto pubblico. Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che per tutti gli atti della P.A. sussistono esigenze di trasparenza, il cui soddisfacimento agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità. La normativa sull'accesso ai documenti amministrativi conosce quindi il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 Cost. e riguarda gli atti dell'amministrazione in quanto tali; a nulla rilevando, ai fini dell'accesso, né la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica, né in caso di controversia la sussistenza della giurisdizione ordinaria o di quella amministrativa (di legittimità, o esclusiva, o di merito). L Adunanza Plenaria ha quindi ritenuto irrilevante il regime giuridico cui risulta assoggettata l'attività in relazione alla quale l'istanza di accesso è formulata: ciò che assume importanza è che l'attività, ancorché di diritto privato, costituisca nella sua essenza la cura di un interesse pubblico e, soprattutto, debba essere espletata nel rispetto del canone di imparzialità. Pagina2

La richiamata pronuncia del Consiglio di Stato ha quindi dato origine ad un indirizzo giurisprudenziale, conforme e costante, circa il pieno riconoscimento del diritto di accesso nei confronti dei dipendenti di enti privati, cui sia affidato un pubblico servizio. Quanto all attualità di tale interpretazione ed all applicabilità del principio ai dipendenti del Gruppo FS deve inoltre osservarsi quanto segue. Ai sensi dell art. 3, lettera D, del Decreto Legislativo 50/2016 è organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. D altra parte la nozione stessa di Pubblica Amministrazione - a livello nazionale e comunitario - si è evoluta in modo non univoco, ma tale da ricondurre, di volta in volta, a normative diverse e alle relative finalità, le diverse figure soggettive, sia pubbliche che private. Alle Pubbliche Amministrazioni si aggiungono quindi i soggetti privati o privatizzati, ai quali sono attribuite prerogative pubblicistiche tali da consentire che i relativi atti - anche interni -possano essere considerati documenti amministrativi, sui quali quindi si riconosce il diritto di accesso indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Ciò premesso, deve rilevarsi che le FS svolgono un servizio pubblico ed il loro assetto organizzativo è quello di un gruppo industriale con una Holding Capogruppo - Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - le cui azioni appartengono interamente allo Stato per il tramite del socio unico Ministero dell'economia e delle Finanze. La nomina del Consiglio di Amministrazione è deliberata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, d intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sussistono pertanto i requisiti soggettivi di cui all art. 3, lettera D, del Decreto Legislativo 50/2016, per cui il Gruppo FS può essere qualificate come organismo di diritto pubblico. Pagina3

Deve infine osservarsi che sul diritto di accesso da parte dei dipendenti di organismi di diritto pubblico, lo scorso 2016 si è pronunciato il Consiglio di Stato. Il Consiglio, in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 16 del 28 giugno 2016, ha affrontato la questione inerente al diritto di accesso con riferimento al rapporto di impiego dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a. Ebbene, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non si possa prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell attività amministrativa è definita come livello essenziale.delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a concorsi e prove selettive per l assunzione di personale, nonché alle progressioni in carriera, di cui all art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); è altresì specificato (al comma n. 34 del medesimo art. 1) che Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell Unione europea. Inoltre il Consiglio di Stato con espresso riferimento a quanto più di nostro interesse, ha concluso rilevando che Per quanto riguarda il rapporto di lavoro strumentale a tutte le attività svolte gli obblighi di trasparenza appaiono dunque coerentemente suscettibili di delimitazione, con riferimento al combinato disposto degli articoli 11, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 (ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza), 1, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in tema di organizzazione degli uffici e di ottimale utilizzazione delle risorse umane) e 1, comma 16 della già ricordata legge delega n. 190 del 2012: disposizioni, quelle appena richiamate, che consentono di circoscrivere l accesso ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica (e non di quotidiana gestione del rapporto di lavoro), ovvero alle prove selettive per l assunzione del personale, alle progressioni in carriera e a provvedimenti attinenti l auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi benchè doverosamente ispirati a Pagina4

tutti i principi, di cui all art. 24 del già citato d.lgs. n. 150 del 2009 incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori, protetti anche in ambito comunitario (ad esempio, in tema di mobilità o di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari). Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Sindacato chiede che in osservanza agli obblighi di trasparenza, le Società di codesto Gruppo garantiscano il diritto di accesso, con specifico riferimento: alle prove selettive per l assunzione del personale, alle progressioni in carriera nonché ai provvedimenti attinenti l auto-organizzazione degli uffici. Distinti saluti. Il Segretario Generale Andrea Pelle Pagina5

Roma, 21 Luglio 2017 Prot. 103/SG/OR.S.A. Ferrovie Trenord S.r.l. Amministratore Delegato Cinzia Farisè Direzione Risorse Umane Giorgio Spadi E, pc FILT-CGIL - FIT-CISL- UILTRASPORTI - UGL TAF - FAST Mobilità Oggetto: sugli obblighi di trasparenza e sul diritto di accesso Con specifico riferimento agli obblighi di trasparenza di codesta Società nel settore lavorativo, il sottoscritto Sindacato, rileva quanto segue. Come noto, il diritto di accesso trova la propria fonte normativa nell art. 22 della legge n. 241 del 1990. L articolo in menzione, nel fornire la nozione di documento amministrativo accessibile, fa riferimento ad ogni rappresentazione di atti concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. La nuova formulazione, frutto della novella del 2005, tiene invero conto del percorso evolutivo della giurisprudenza in ordine alla complessa tematica dell'assoggettabilità all'accesso dei documenti relativi ad atti non riconducibili ad esercizio di potestà amministrativa o, comunque, non correlati a moduli procedimentali di tipo pubblicistico ma, piuttosto, ad atti di natura privatistica e con specifico riferimento agli atti dei gestori di servizio pubblico. Pagina1

È quindi quantomeno opportuno dare sinteticamente atto della evoluzione giurisprudenziale formatosi in materia all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 241 del 1990. Secondo l orientamento più risalente si riteneva che il diritto di accesso fosse circoscritto ai soli atti inerenti attività almeno latamente riconducibili all'esercizio di potestà o comunque di strumenti pubblicistici. Attesa l'evoluzione, sempre più incalzante, dell'agire pubblico verso moduli privatistici, la giurisprudenza posteriore ha sottoposto tale orientamento restrittivo a critica ed a revisione. La questione è stata portata al vaglio dell'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la pronuncia numero 4 del 22 aprile 1999 (resa relativamente ad una richiesta di accesso agli atti di una procedura concorsuale indetta dal gruppo FS), ha affermato che le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione sono alla base del riconoscimento del diritto di accesso e riguardano ogni tipo di attività posta in essere dal soggetto pubblico. Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che per tutti gli atti della P.A. sussistono esigenze di trasparenza, il cui soddisfacimento agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità. La normativa sull'accesso ai documenti amministrativi conosce quindi il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 Cost. e riguarda gli atti dell'amministrazione in quanto tali; a nulla rilevando, ai fini dell'accesso, né la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica, né in caso di controversia la sussistenza della giurisdizione ordinaria o di quella amministrativa (di legittimità, o esclusiva, o di merito). L Adunanza Plenaria ha quindi ritenuto irrilevante il regime giuridico cui risulta assoggettata l'attività in relazione alla quale l'istanza di accesso è formulata: ciò che assume importanza è che l'attività, ancorché di diritto privato, costituisca nella sua essenza la cura di un interesse pubblico e, soprattutto, debba essere espletata nel rispetto del canone di imparzialità. La richiamata pronuncia del Consiglio di Stato ha quindi dato origine ad un indirizzo giurisprudenziale, conforme e costante, circa il pieno riconoscimento del diritto di accesso nei confronti dei dipendenti di enti privati, cui sia affidato un pubblico servizio. Pagina2

Quanto all attualità di tale interpretazione ed all applicabilità del principio ai dipendenti di Trenord Srl deve inoltre osservarsi quanto segue. Ai sensi dell art. 3, lettera D, del Decreto Legislativo 50/2016 è organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. D altra parte la nozione stessa di Pubblica amministrazione - a livello nazionale e comunitario - si è evoluta in modo non univoco, ma tale da ricondurre, di volta in volta, a normative diverse e alle relative finalità, le diverse figure soggettive, sia pubbliche che private. Alle Pubbliche Amministrazioni si aggiungono quindi i soggetti privati o privatizzati, ai quali sono attribuite prerogative pubblicistiche tali da consentire che i relativi atti - anche interni -possano essere considerati documenti amministrativi, sui quali quindi si riconosce il diritto di accesso indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Ciò premesso, deve innanzitutto rilevarsi che Trenord Srl è partecipata paritariamente da Trenitalia SpA e da FNM SpA. Ebbene, le azioni della società Trenitalia SpA sono di proprietà al 100% della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Società holding del Gruppo FS - le cui azioni appartengono interamente allo Stato per il tramite del socio unico Ministero dell'economia e delle Finanze ed il cui Consiglio di Amministrazione è nominato su delibera dal Ministero dell'economia e delle Finanze, d intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per la FNM SpA l'azionista di riferimento è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto azionario. Infine deve evidenziarsi che Trenord Srl svolge un servizio pubblico. Pagina3

Sussistono pertanto i requisiti soggettivi di cui all art. 3, lettera D, del Decreto Legislativo 50/2016, per cui Trenord Srl possa essere qualificata come organismo di diritto pubblico. Deve infine osservarsi che sul diritto di accesso da parte dei dipendenti di organismi di diritto pubblico, lo scorso 2016 si è pronunciato il Consiglio di Stato. Il Consiglio, in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 16 del 28 giugno 2016, ha affrontato la questione inerente al diritto di accesso con riferimento al rapporto di impiego dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a. Ebbene, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non si possa prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell attività amministrativa è definita come livello essenziale.delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a concorsi e prove selettive per l assunzione di personale, nonché alle progressioni in carriera, di cui all art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); è altresì specificato (al comma n. 34 del medesimo art. 1) che Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell Unione europea. Inoltre il Consiglio di Stato con espresso riferimento a quanto più di nostro interesse, ha concluso rilevando che Per quanto riguarda il rapporto di lavoro strumentale a tutte le attività svolte gli obblighi di trasparenza appaiono dunque coerentemente suscettibili di delimitazione, con riferimento al combinato disposto degli articoli 11, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 (ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza), 1, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in tema di organizzazione degli uffici e di ottimale utilizzazione delle risorse umane) e 1, comma 16 della già ricordata legge delega n. 190 del 2012: disposizioni, quelle appena richiamate, che consentono di circoscrivere l accesso ai settori Pagina4

di autonoma rilevanza pubblicistica (e non di quotidiana gestione del rapporto di lavoro), ovvero alle prove selettive per l assunzione del personale, alle progressioni in carriera e a provvedimenti attinenti l auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi benchè doverosamente ispirati a tutti i principi, di cui all art. 24 del già citato d.lgs. n. 150 del 2009 incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori, protetti anche in ambito comunitario (ad esempio, in tema di mobilità o di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari). Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Sindacato chiede che in osservanza agli obblighi di trasparenza, Trenord Srl garantisca il diritto di accesso, con specifico riferimento: alle prove selettive per l assunzione del personale, alle progressioni in carriera nonché ai provvedimenti attinenti l auto-organizzazione degli uffici. Distinti saluti. Il Segretario Generale Andrea Pelle Pagina5