COMUNE DI COGLIATE Provincia di Monza e della Brianza LA CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI



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COMUNE DI COGLIATE Provincia di Monza e della Brianza LA CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

INDICE FINALITA E PRINCIPI FONDAMENTALI Pag. 4 ACCESSO E ORARI D APERTURA Pag. 6 SERVIZI OFFERTI Pag. 7 1) ANAGRAFE Pag. 7 ISCRIZIONE ANAGRAFICA - CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE Pag. 8 CAMBIO DI INDIRIZZO ALL INTERNO DEL COMUNE Pag. 9 ISCRIZIONE ALL A.I.R.E. Pag. 10 CARTA D IDENTITÀ Pag. 12 PASSAPORTO Pag. 13 CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE Pag. 15 CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA PREGRESSA (STORICA) Pag. 16 AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Pag. 16 LEGALIZZAZIONI DI FOTO TESSERA PER RESIDENTI Pag. 19 COPIA AUTENTICA DI UN DOCUMENTO Pag. 19 AUTENTICA DI FIRMA Pag. 19 Scheda - ESPRESSIONE DI VOLONTA SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI A Pag. 20 SCOPO DI TRAPIANTO 2) STATO CIVILE Pag. 21 NASCITA Pag. 21 Atto di nascita Pag. 21 Certificato di nascita Pag. 22 Estratto di nascita Pag. 22 Copia integrale dell atto di nascita Pag. 22 Scheda DICHIARAZIONE DI NASCITA Pag. 22 Scheda RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO Pag. 23 Disposizioni sul cognome Pag. 24 Il cognome dello straniero nato in Italia Pag. 25 Limiti all attribuzione del nome Pag. 25 Composizione del nome Pag. 25 Indicazioni sul nome Pag. 25 Scheda ADOZIONI Pag. 26 MATRIMONIO Pag. 28 Atto di matrimonio Pag. 28 Certificato di matrimonio Pag. 28 Estratto di matrimonio Pag. 28 Copia integrale dell'atto di matrimonio Pag. 29 Scheda LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO Pag. 29 Scheda LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO Pag. 29 Scheda DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DAL MATRIMONIO Pag. 30 Scheda NUOVE NORME PER SEPARAZIONI CONIUGALI E DIVORZI Pag. 31 MORTE Pag. 33 Atto di morte Pag. 33 Certificato di morte Pag. 33 Estratto di morte Pag. 34 Copia integrale dell'atto di morte Pag. 34 Scheda LA DICHIARAZIONE DI MORTE Pag. 34 Scheda LA CREMAZIONE Pag. 35 Scheda L AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO Pag. 35 Scheda L AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA Pag. 36 2

CITTADINANZA ITALIANA Pag. 37 Atto di cittadinanza Pag. 37 Certificato di cittadinanza Pag. 37 Scheda ACQUISTO PER NASCITA Pag. 37 Scheda ATTRIBUZIONE PER RICONOSCIMENTO E PER DICHIARAZIONE Pag. 38 GIUDIZIALE. Scheda ACQUISTO PER ADOZIONE Pag. 38 Scheda ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE Pag. 39 Scheda ACQUISTO PER MATRIMONIO Pag. 39 Scheda ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE Pag. 40 Scheda ACQUISTO DA PARTE DI MINORI A SEGUITO DI ACQUISTO DA Pag. 41 PARTE DEI GENITORI Doppia cittadinanza Pag. 41 Rinuncia alla cittadinanza Pag. 41 Perdita della cittadinanza Pag. 42 Riacquisto della cittadinanza Pag. 42 3) SERVIZIO ELETTORALE Pag. 44 Iscrizione nelle liste elettorali Pag. 44 La tessera elettorale Pag. 45 Albo dei presidenti di seggio Pag. 46 Albo degli scrutatori di seggio Pag. 46 Certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici Pag. 47 Albo dei Giudici Popolari Pag. 48 4) SERVIZIO LEVA Pag. 49 Iscrizione nelle liste di leva Pag. 49 Certificazioni Pag. 49 APPENDICE Principale normativa di riferimento Pag. 50 3

FINALITA E PRINCIPI FONDAMENTALI La Carta dei Servizi è: un documento che serve ad informare e guidare il cittadino, allo scopo di conoscere meglio le prestazioni che si possono ottenere dai servizi demografici; uno strumento di informazione, una guida per facilitare l accesso ai servizi demografici e un patto con il quale l Ente assume impegni precisi per erogarli nei Tempi di rilascio, nei modi e secondo standard di qualità stabiliti e descritti, sulla base dei principi fondamentali di uguaglianza e imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza, chiarezza e cortesia. Le attività illustrate di seguito servono a orientare meglio gli utenti nella ricerca dei servizi, le relative modalità di erogazione e gli standard di riferimento. Con la presente Carta il Comune intende assumersi un impegno concreto nei confronti dei cittadini, ponendo le basi e le regole per un migliore rapporto reciproco in fase di erogazione dei servizi. Il presente documento è stato elaborato in riferimento al seguente quadro normativo: - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 Principi sull erogazione dei servizi pubblici - Legge 11 luglio 1995, n. 273: Misure urgenti per la semplificazione di procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell efficienza delle Pubbliche Amministrazioni - Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Capo III, art. 11): Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Misurazione, valutazione e trasparenza della Performance - Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 Attuazione dell articolo 14 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici - Deliberazione CIVIT Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche 24 giugno 2010 Linee guida per la definizione degli standard di qualità I principi fondamentali che stanno alla base della carta dei servizi sono: Partecipazione: dell utente ai procedimenti perché possa tutelare il proprio diritto alla corretta utilizzazione del servizio; Uguaglianza e Imparzialità: gli utenti hanno diritto ad un trattamento imparziale nella trattazione delle pratiche secondo criteri di obiettività; Continuità: il servizio, nel rapporto diretto con gli utenti, è garantito in modo continuo; Trasparenza: gli atti sono accessibili nelle modalità stabilite dalla legge. E possibile conoscere il responsabile del singolo procedimento ed i Tempi di rilascio di conclusione dello stesso; Efficienza ed Efficacia: I Servizi demografici si impegnano costantemente nel perseguire l obiettivo di miglioramento secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia, adottando a tal fine le migliori soluzioni organizzative e procedurali. 4

Il personale addetto alle procedure si impegna nel rapporto con i cittadini: - a tenere un comportamento improntato al rispetto della riservatezza, alla cortesia, alla disponibilità al dialogo e all ascolto; - a fornire consulenza per le informazioni richieste dai cittadini e informazioni sulle procedure per l accesso ai servizi forniti; - a rispettare gli orari di apertura al pubblico dell ufficio; - a rendere consapevoli gli utenti, tramite il sito istituzionale e con i mezzi di diffusione dell informazione ritenuti più opportuni, le informazioni che in modo diretto o indiretto interagiscono con l erogazione del servizio. Problemi e reclami Il cittadino può presentare reclamo o evidenziare eventuali problematiche, sorte in riferimento alla fruibilità dei servizi, utilizzando il modello predisposto da consegnarsi all ufficio URP del Comune di Cogliate. Il modello può essere scaricato accedendo al link dell UFFICIO URP (http://www.comune.cogliate.mb.it/pubblicazioni/uffici_sedi/uffici_dettaglio.asp?id=163&id_m =14). 5

ACCESSO E ORARI D APERTURA I Servizi Demografici si trovano in Viale Rimembranze 15, nello stesso stabile della scuola secondaria di primo grado (lato accesso biblioteca civica). Si articolano nei seguenti uffici: Anagrafe Stato civile Elettorale Leva Statistica. Personale assegnato all ufficio: 2 impiegate, con delega di ufficiale d anagrafe e stato civile, addette all accoglienza (front office) e al trattamento dei dati (back office) 1 responsabile, con delega di ufficiale d anagrafe, stato civile e nomina a responsabile ufficio elettorale Contatti: Tel. 02/96460199 Fax 02/96460217 e-mail: anagrafe@comune.cogliate.mb.it e-mail responsabile: servizidemografici@comune.cogliate.mb.it PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.cogliate@legalmail.it Orari d apertura: Lunedì 10.00-13.00 Martedì 10.00-13.00 16.00-18.00 Mercoledì 10.00-13.00 Giovedì 10.00-13.00 16.00-18.00 Venerdì 10.00-13.00 Sabato 1, 3, 5 del mese Escluso festivi e pref. 10.00 12.00 6

SERVIZI OFFERTI 2) ANAGRAFE L attività primaria dell ufficio è la tenuta regolare e ordinata dei registri della popolazione. L'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) è la raccolta organizzata delle posizioni delle singole persone e delle famiglie aventi dimora abituale nel Comune, nonché di coloro che, senza fissa dimora, risiedono nel Comune. Fanno parte della Popolazione residente le persone che dimorano temporaneamente in altri Comuni o all'estero per cause di durata limitata. L Anagrafe della popolazione residente costituisce la situazione di fatto della distribuzione dei cittadini sul territorio comunale. Inoltre, l ufficio gestisce l Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero, cioè il registro dei cittadini italiani, già residenti in Cogliate, che dimorano abitualmente o comunque per lunghi periodi nel territorio di altri Stati e dei loro congiunti, sempre cittadini italiani, con essi conviventi anche se nati all estero. I principali servizi offerti ai cittadini sono i seguenti: Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (italiana e straniera) e dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E); Iscrizioni/cancellazioni/cambi via in tempo reale; Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione temporanea; Rilascio carte d'identità; Passaporto: informazioni e prenotazione on line appuntamento in Commissariato; Dichiarazioni di accompagnamento minori per espatrio e consegna/ritiro presso Commissariato; Rilascio certificazioni anagrafiche; Stato di famiglia e di residenza storico Informazioni su dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazioni) e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà Legalizzazioni di fotografia per residenti Autentiche di firma e di copia Rilascio dell'attestato di regolare soggiorno e dell attestazione di soggiorno permanente per i cittadini comunitari Di seguito vengono approfonditi gli aspetti più importanti. 7

ISCRIZIONE ANAGRAFICA - CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE È la dichiarazione di residenza con la quale si afferma di avere la dimora abituale nel Comune di Cogliate ad un determinato indirizzo. Documenti necessari: I cittadini dovranno inoltrare all Ufficio Anagrafe: 1) Il modulo per richiesta di residenza, opportunamente compilato, disponibile presso l ufficio anagrafe o scaricabile dal sito internet del Comune di Cogliate. 2) Documento d identità in corso di validità di tutti i componenti che richiedono la residenza (per i cittadini stranieri sia comunitari che extracomunitari, il documento d identità si intende quello rilasciato dal paese d origine); I cittadini appartenenti all Unione Europea devono, inoltre, allegare la documentazione elencata nel file: Documenti residenza per cittadini appartenenti all' Unione Europea. I cittadini di Stato non appartenente all Unione Europea devono allegare inoltre la documentazione elencata nel file Documenti residenza extra Unione Europea. I suddetti documenti sono tutti disponibili direttamente presso l ufficio anagrafe o sul sito internet comunale www.comune.cogliate.mb.it alla sezione Documenti on line Modulistica Servizi Demografici: Anagrafe Procedure residenze, raggiungibile direttamente al seguente link: http://www.comune.cogliate.mb.it/articoli/documenti-on-line/modulistica/818-504%5eprocedureresidenze.asp?id=504&id_macromenu=12 Costi: nessuno Tempi di rilascio (*): registrazione preliminare entro 2 giorni lavorativi; 45 gg massimi per accertare la sussistenza dei requisiti e provvedere all iscrizione definitiva l effetto giuridico dell iscrizione anagrafica decorre dalla data di presentazione della richiesta. Note (*): La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione. Entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti, senza che l Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata. Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all Autorità di pubblica sicurezza. Modalità di inoltro della richiesta: di persona direttamente all ufficio anagrafe negli orari di apertura al pubblico; tramite raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Cogliate Ufficio Anagrafe, Viale Rimembranze 15-20815 Cogliate (MB) tramite fax, indirizzato a Comune di Cogliate Ufficio Anagrafe, da inviare al seguente numero: 0296460217 (fax anagrafe) per via telematica (**) (specificando nell oggetto "iscrizione anagrafica"), ai seguenti indirizzi: comune.cogliate@legalmail.it (se il cittadino è dotato di PEC) anagrafe@comune.cogliate.mb.it (se il cittadino usa l e-mail semplice) Note (**): La consegna per via telematica può essere fatta ad una delle seguenti condizioni: 8

che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, comunque con strumenti che consentano l individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante alla PEC del Comune; che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica semplice. CAMBIO DI INDIRIZZO ALL INTERNO DEL COMUNE È la dichiarazione con la quale un cittadino, già residente, afferma di avere trasferito la dimora abituale presso un altra abitazione all interno del Comune di Cogliate. Documenti necessari: 1) modulo di richiesta opportunamente compilato, reperibile presso l ufficio anagrafe o scaricabile dal sito internet comunale: www.comune.cogliate.mb.it alla sezione Documenti on line Modulistica Servizi Demografici: Anagrafe Procedure residenze (vedi link residenza) 2) documento d identità in corso di validità. Costi: nessuno Tempi di rilascio (*): cambio indirizzo preliminare entro 2 giorni lavorativi; 45 gg massimi per accertare la sussistenza dei requisiti e provvedere alla variazione definitiva l effetto giuridico del cambio di indirizzo decorre dalla data di presentazione della richiesta. Note (*): La registrazione della dichiarazione di cambio indirizzo, da parte dell'ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione. Entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti, senza che l Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, il nuovo indirizzo si considererà confermato. Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all Autorità di pubblica sicurezza. Modalità di inoltro della richiesta: Come per l iscrizione anagrafica cambio di residenza in tempo reale. Con il modulo per richiesta di residenza è anche possibile richiedere l aggiornamento dell indirizzo sulla patente di guida e sulla carta di circolazione dei veicoli intestati alle persone fisiche (e non giuridiche) interessate al trasferimento della propria residenza/indirizzo. Gli operatori dell ufficio anagrafe consegneranno una ricevuta della dichiarazione che dovrà essere conservata con la patente e con la carta di circolazione fino al momento in cui si riceveranno, dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, per posta, gli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento da applicare sulla patente e sulla carta di circolazione. Cancellazioni anagrafiche: non occorre alcuna richiesta. 9

La cancellazione si effettua dopo che il cittadino ha richiesto la residenza in un altro Comune: sarà quest ultimo a chiedere all anagrafe di Cogliate la cancellazione anagrafica degli interessati. La cancellazione dalla residenza può avvenire anche a seguito dell'irreperibilità del cittadino. In questo caso è l'ufficiale di anagrafe che compie i necessari adempimenti per accertare l'avvenuta irreperibilità. ISCRIZIONE ALL A.I.R.E. L'AIRE é l Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all Estero e contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d Ufficio tale residenza. È stata istituita nel 1990, a seguito dell emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 ( Anagrafe e censimento degli italiani all estero ) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di quella residente all estero. Ciascun Comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, l AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l AIRE centrale registra anche l indicazione relativa all iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di iscrizione Aire. L iscrizione all AIRE comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti sia dal Comune di iscrizione AIRE che dall Ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto anche all estero. Chi deve iscriversi (*) Iscriversi all'aire è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell AIRE nei seguenti casi: se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi; se si è cittadini italiani nati all estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano; se si acquisisce la cittadinanza italiana all estero. Note (*) L'iscrizione all'aire dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana, può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di Stato Civile, dell'atto di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza. L accertamento del possesso/mantenimento della cittadinanza italiana spetta all Ufficio consolare di residenza. La trascrizione dell atto di nascita per i cittadini nati e residenti all estero deve essere effettuata, tramite l Autorità diplomatico-consolare, presso i Registri di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre, ovvero dell'avo materno o paterno. Nell impossibilità di utilizzare i precedenti criteri, l interessato dovrà indicare, su espresso invito dell Autorità diplomatico consolare, un Comune di sua scelta (art. 17 DPR n. 396/2000). Chi non deve iscriversi Le categorie di persone non soggette all iscrizione all AIRE, individuate dalla Legge n. 470/1988 e dalla Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, sono le seguenti: i cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi; i cittadini che si recano all estero per l esercizio di occupazioni stagionali; 10

i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804; i militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO. Modalità di iscrizione I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un Comune italiano all estero devono: recarsi presso l Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione per rilasciare la relativa dichiarazione, entro 90 giorni dall espatrio; è possibile anche regolarizzare la propria posizione anagrafica, sempre presentandosi presso l Ufficio consolare di immigrazione, se sono trascorsi i prescritti 90 giorni; L iscrizione può anche essere effettuata d Ufficio nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, qualora gli Uffici consolari competenti ne abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. In questo caso il cittadino sarà informato dal Comune dell avvenuta iscrizione, che potrà essere notificata all interessato dall Ufficio consolare all'indirizzo estero conosciuto. L iscrizione in AIRE è contestuale alla cancellazione dall anagrafe della popolazione residente APR - e decorre dalla data di ricezione, da parte dell Ufficiale d anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino all Ufficio consolare. L interessato, prima di espatriare, può anche recarsi nel proprio Comune di residenza in Italia per manifestare la volontà di volersi trasferire all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi, rilasciando la dichiarazione attraverso la compilazione del medesimo modulo per ricùhiesta di residenza, come sopra illustrato. L Ufficiale d anagrafe prenderà nota del nominativo del cittadino richiedente, ma per poter perfezionare l iscrizione all AIRE, dovrà ricevere dal consolato del territorio estero di trasferimento il documento attestante l'avvenuta dichiarazione resa in loco. Documenti necessari: Contattare il consolato di appartenenza Costi: nessuno Tempi di rilascio: 2 giorni lavorativi dall'arrivo del modello consolare, sia che la dichiarazione è resa presso la sede Consolare, sia se è resa presso l'ufficio Anagrafe del Comune 45 giorni per accertamenti dalla data della dichiarazione o dell'arrivo del modello consolare (art. 5 del DL. n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012). Qualora la dichiarazione di trasferimento fosse resa presso il Comune ma non alla sede consolare, il procedimento si concluderà con la cancellazione per irreperibilità trascorso un anno dalla dichiarazione. Decorrenza: normalmente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della dichiarazione resa dal cittadino all ufficio consolare; qualora il connazionale si rechi, prima della partenza per l estero, all Ufficio Anagrafe del Comune per dichiarare la data del suo trasferimento, solo in questo caso la decorrenza dell iscrizione sarà quella della dichiarazione al Comune. 11

CARTA D IDENTITÀ È il documento attestante l'identità di un soggetto. Serve per l'identificazione personale. Per i cittadini italiani è un documento valido per l'espatrio in alcuni Paesi. Sul sito www.viaggiaresicuri.it è possibile fare la ricerca per singolo paese e verificare il documento di viaggio richiesto. Ai cittadini italiani non è più richiesta la esibizione della carta di identità al momento dell'ingresso negli Stati che hanno aderito all'accordo di Schengen. È necessario esserne comunque in possesso per dimostrare la propria identità in caso di controllo. Documenti necessari: 3 fotografie uguali, recenti, su carta fotografica formato tessera, con tratti del viso ben visibili, senza cappello, su sfondo chiaro ed espressione neutra. Il copricapo è ammesso solo per i cittadini che professano culti religiosi che ne obblighino l uso sempre e comunque con i tratti del viso ben visibili; carta d identità già scaduta o in scadenza (massimo 180 giorni prima); in caso di deterioramento: carta deteriorata; in caso di furto o smarrimento: denuncia presentata presso le competenti autorità e altro documento di riconoscimento. Costi: 5,42 10,58 in caso di deterioramento o smarrimento oppure in caso di richiesta di nuovo documento antecedente il periodo di rinnovabilità (più di 180 giorni prima della scadenza) Tempi di rilascio: 1 giorno lavorativo Note: I documenti d identità sono rilasciati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo e precisamente: 3 anni per minori dai 0 ai 3 anni di età 5 anni per minori dai 3 ai 18 anni di età 10 anni per maggiorenni. Tale disposizione si applica alle carte d identità rilasciate dopo il 9 febbraio 2012. Dai 12 anni in poi il minore firma il proprio documento. La carta d identità valida per l espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 dovrà riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. I minori di 14 anni possono viaggiare all estero, con il documento d identità valido all espatrio, anche senza la presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, purché in possesso di una dichiarazione di accompagnamento (scaricabile accedendo al seguente link: http://img.poliziadistato.it/docs/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf) rilasciata dai genitori o da chi ne fa le veci, con il nome della persona, dell ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in casi di rilascio all estero. Per assicurare forme di garanzia nei confronti dei minori è necessario, ai fini del rilascio della carta d'identità valida all espatrio, anche nei confronti di figli conviventi con uno solo dei genitori o di figli affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere l assenso di entrambi i genitori all atto del rilascio del documento stesso. In mancanza dell assenso di uno dei genitori il rilascio del documento d identità potrà avvenire dietro presentazione dell autorizzazione del Giudice Tutelare da richiedere presso il Tribunale. 12

A causa dei disagi riscontrati per il mancato riconoscimento da parte di alcuni Stati della carta di identità munita del timbro di proroga della validità, il Ministero dell Interno ha autorizzato il rilascio di una nuova carta di identità con validità decennale, anche in presenza di documento già prorogato e ancora in corso di validità, al medesimo costo di 5,42. Le persone con problemi di deambulazione possono richiedere il rilascio a domicilio: in questo caso una persona maggiorenne dovrà presentarsi allo Sportello Anagrafe con la carta d identità scaduta o con un documento della persona non deambulante, con tre foto identiche e recenti e richiede il rilascio. Un incaricato del Comune si recherà poi al domicilio della persona richiedente per la consegna della carta d identità e l apposizione della firma. Rilascio e rinnovo per i cittadini stranieri: Oltre a quanto richiesto per i cittadini italiani, i cittadini stranieri residenti: se comunitari devono presentare anche: - documento d identità del proprio Paese; se extracomunitari devono presentare anche: - il passaporto ; - il permesso di soggiorno valido o rinnovato Rilascio agli italiani residenti all estero: Gli iscritti all anagrafe degli italiani residenti all estero (A.I.R.E.) devono essere in possesso di un documento d identità italiano. Per loro è possibile ottenere il rilascio della carta d identità anche presso le sedi consolari. PASSAPORTO Il passaporto è un documento d espatrio rilasciato ai cittadini italiani e ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si potrà rinnovare ma si dovrà richiedere l'emissione di un nuovo passaporto. Presso la Questura di Milano e l Ufficio di Pubblica Sicurezza presso il Commissariato di Polizia di Stato di Monza viene rilasciato il Passaporto Elettronico, che prevede l'acquisizione delle impronte digitali. Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età. Il passaporto elettronico passaporto elettronico è costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale libretto è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. I cittadini di Cogliate devono fare ordinariamente riferimento all Ufficio di Pubblica Sicurezza presso il Commissariato di Polizia di Stato di Monza - Viale Romagna n. 40, dove dovranno recarsi per presentare personalmente la richiesta di passaporto e, contemporaneamente, rilasciare l'impronta del dito indice di ciascuna mano del richiedente e la firma (digitalizzata) da apporre sul passaporto stesso. La firma digitalizzata non è prevista per: Minori di anni 12; Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà ); Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma. La procedura da seguire per inoltrare domanda di rilascio del passaporto è denominata Agenda Passaporto. 1. I cittadini che richiedono il rilascio del passaporto, dovranno prenotare via internet un appuntamento per l acquisizione delle impronte digitali presso i COMMISSARIATI sezionali e distaccati della Polizia di Stato. L appuntamento dovrà essere prenotato attraverso la registrazione sul sito: 13

https://www.passaportonline.poliziadistato.it compilando i vari campi, seguendo le indicazioni. 2. I cittadini sprovvisti di accesso a internet potranno rivolgersi all ANAGRAFE del Comune di residenza o alle Stazioni Carabinieri, dotate di credenziali d accesso (nome utente e password) fornite dalla Questura stessa, che provvederanno a prenotare l appuntamento e consegnare all interessato la ricevuta di prenotazione e la domanda per il rilascio del passaporto (mod. 308), che dovrà essere presentata al momento del rilevamento delle impronte presso i Commissariati. In quest ultimo caso i cittadini potranno: avvalersi della relativa consulenza in ordine alla verifica della completezza della documentazione necessaria per la pratica richiedere, indicandolo nella sezione ANNOTAZIONI del mod. 308, di ritirare il passaporto presso il Comune di residenza, i cui addetti si recheranno presso il Commissariato di riferimento una volta al mese. Maggiori informazioni possono essere reperite ai seguenti indirizzi internet: Costi: un contributo amministrativo di 73,50 costo del libretto, pari a 42,50 http://questure.poliziadistato.it/milano http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto 0.26 per autentica delle firme, laddove richiesta Documenti: Per il rilascio del passaporto il richiedente deve presentare all ufficio suddetto: la domanda di rilascio Un contrassegno telematico di concessioni governative per passaporto di 73,50 (acquistabile in una rivendita di valori bollati) La ricevuta di versamento sul CC postale n. 67422808, di 42,50 euro, intestato al Ministero dell Economia e Finanza Dipartimento del Tesoro Roma Due foto formato tessera Richiesta di passaporto se si è genitori di figli minori Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è sempre necessario l'assenso dell'altro genitore, il quale: deve firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione; se è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso, il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmata in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Rilascio passaporto per i minori attestazione di affido L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. 14

Infatti da quella data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare all estero devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio, fra cui il passaporto. I minori di 14 anni possono viaggiare all estero anche senza la presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, purché in possesso di una dichiarazione di accompagnamento (come per la carta d identità) cioè una dichiarazione rilasciata dai genitori o da chi ne fa le veci, con il nome della persona, dell ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in casi di rilascio all estero. Specifiche informazioni si possono ottenere anche accedendo al seguente link: http://www.poliziadistato.it/articolo/view/191/ CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE Dal 1 gennaio 2012, con l entrata in vigore della Legge 12.11.2011, n. 183, gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici servizi non possono più accettare né richiedere certificati, ma devono acquisire d'ufficio le informazioni e accettare dal cittadino solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (artt. 40, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). In caso contrario, a carico del pubblico dipendente vi sarà violazione dei doveri d'ufficio. Pertanto, i certificati rilasciati dall'ufficio Anagrafe sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e vengono rilasciati, a pena di nullità, con l indicazione: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". I certificati anagrafici di residenza e/o stato di famiglia possono essere richiesti da chiunque anche se intestati ad altre persone, anche non famigliari. Documenti per la richiesta - documento d identità in corso di validità; - richiesta motivata Costi Per i certificati anagrafici, salvo specifiche esenzioni, è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A al D.P.R. n. 642/1972) e dei diritti di segreteria. Quindi: 16,00 (marca amministrativa) + 0,52 per diritti segreteria 0,26 se rilasciato in carta libera (dichiarando l eventuale causa di esenzione prevista dalla legge). Tempi di rilascio Immediato. Note (*) I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall imposto di bollo quando siano individuati dalla tabella allegato B) al D.P.R. 642/1972 o dal D.P.R. 29.9.1973, n. 601 o da leggi speciali successive che espressamente prevedono l esenzione. 15

Spetta al soggetto richiedente specificare se, in relazione all uso dell atto, l esistenza di norme di legge che prevedano delle esenzioni in quanto l agevolazione non può essere presunta dall operatore del servizio anagrafico. L operatore d anagrafe è quindi obbligato a chiedere all interessato l uso cui è destinato il certificato, sul quale dovrà essere indicato in base a quale articolo di legge è stata applicata l esenzione. In caso di mancato assolvimento dell imposta di bollo sono previste specifiche sanzioni, che vengono applicate a chi rilascia l atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta. CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA PREGRESSA (STORICA) La certificazione storica attesta le situazioni anagrafiche non attuali. Il certificato storico di residenza certifica i movimenti anagrafici di una determinata persona durante la sua residenza nel Comune di Cogliate (iscrizione/cambi di indirizzo effettuati all interno del Comune e/o eventuale cancellazione dall anagrafe della popolazione residente). Il certificato storico di stato di famiglia attesta la composizione del nucleo familiare ad una determinata data. Il certificato di stato di famiglia originario attesta la composizione del nucleo famigliare alla data di nascita del soggetto cui si deve fare riferimento. Documenti necessari - documento d identità in corso di validità; - richiesta motivata. Costi - certificato storico residenza: 0,26 oltre a marca da bollo 16,00 0,26 se rilasciato in esenzione dall imposta di bollo (esenzione prevista dalla legge) - certificato storico di stato di famiglia o di stato di famiglia originario: 2,58 per ogni componente se rilasciato in esenzione dall imposta di bollo (causa di esenzione prevista dalla legge): 5,16 per ciascun componente oltre a marca da bollo da 16,00 Tempi di rilascio Variano: da 1 giorno fino ad un massimo di 30 giorni in caso in cui sia necessaria una ricerca manuale presso l archivio anagrafico. AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Sono le dichiarazioni, previste dal D.P.R. 445/2000, che sostituiscono la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio. 16

Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e bollo. L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che lo riguardano o che riguardano altre persone, che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento, etc.). Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi la firma non deve più essere autenticata. L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altri soggetti. Modalità di consegna autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive atti di notorietà Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Esse possono essere inviate anche per fax e via e-mail ordinaria, allegando la fotocopia di un documento di identità, o con P.E.C. (posta elettronica certificata) se dotati di firma elettronica digitale. Cosa si può dichiarare Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e luogo di nascita residenza cittadinanza godimento dei diritti civili e politici stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero stato di famiglia esistenza in vita nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni appartenenza a ordini professionali titolo di studio, esami sostenuti qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria stato di disoccupazione qualità di pensionato e categoria di pensione qualità di studente qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio 17

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normati di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; ) qualità di convivenza a carico tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato Cosa non si può dichiarare Non si può usare l'autodichiarazione in sostituzione dei seguenti certificati: medici sanitari veterinari di origine di conformità CE di marchi di brevetti A chi è rivolto Cittadini italiani e dell'unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'unione europea; cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica o, se previsto, da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali. Validità Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono: per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata; per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti). Modalità Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione di fronte al funzionario addetto a riceverla senza bisogno di autentica e senza allegare alcun documento di identità. La consegna al destinatario può avvenire anche mediante trasmissione via posta, fax o posta elettronica (e-mail); in quest'ultimo caso può essere firmata digitalmente o firmata in originale con allegata la copia fotostatica della carta di identità del sottoscrittore. Se si dispone della PEC (posta elettronica certificata) il documento deve essere inoltrato esclusivamente all'indirizzo PEC del destinatario. Anche in questi casi la firma non deve essere autenticata. L'intera modulistica è accessibile attraverso il sito internet comunale alla pagina: Documenti on line > Modulistica > Servizi demografici: Anagrafe (accessibile direttamente al seguente link: http://www.comune.cogliate.mb.it/articoli/documenti-on-line/modulistica/818-495%5eservizi- Demografici--Anagrafe.asp?ID=495&ID_MacroMenu=12 Costi: nessuno Tempi di rilascio: trattandosi di dichiarazioni personali sono decisi dal cittadino. 18

LEGALIZZAZIONI DI FOTO TESSERA PER RESIDENTI La legalizzazione di foto consiste nell attestazione da parte di una Pubblica Amministrazione competente, che un immagine fotografica corrisponde alla persona interessata. La legalizzazione di foto deve essere effettuata dall amministrazione competente al rilascio del documento per il quale la stessa è richiesta. La legalizzazione può altresì essere effettuata presso l Ufficio Anagrafe del Comune di residenza (ad es. per porto d'armi, passaporto, attività sportive). Documenti necessari fotografia da legalizzare valido documento di riconoscimento Costi: 0,26 Tempi di rilascio: Immediato COPIA AUTENTICA DI UN DOCUMENTO L'autenticazione consiste nell'attestare che la copia di un documento è conforme al suo originale, con il quale deve essere contestualmente esaminata. L'autenticazione di un documento può essere effettuata dal responsabile del procedimento per il quale è necessaria la copia o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, con l esibizione, da parte del richiedente, dell'originale e di un documento di riconoscimento in corso di validità. In questo caso la copia autentica va usata solo per il procedimento in corso. Può essere pure richiesta l'autentica del pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto, del notaio, del cancelliere, del segretario comunale e del funzionario incaricato dal sindaco. Documenti necessari originale del documento di cui si chiede l'autentica di copia copia fotostatica integrale del documento da autenticare documento di riconoscimento del richiedente Costi: ordinariamente è dovuta la marca amministrativa da 16,00 + 0,52 per diritti di segreteria. Tempi di rilascio: immediato AUTENTICA DI FIRMA Consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione. Di conseguenza, chi richiede l'autentica di firma deve presentarsi personalmente. Sono abilitati all'autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati. 19

La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all'autenticazione della firma, perché sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali. Documenti necessari documento di riconoscimento del richiedente Costi: ordinariamente è dovuta la marca amministrativa da 16,00 + 0,52 per diritti di segreteria. Tempi di rilascio: immediato Scheda - ESPRESSIONE DI VOLONTA SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI A SCOPO DI TRAPIANTO Il Comune di Cogliate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2014 ha aderito al protocollo d intesa fra la Conferenza dei sindaci/asl/aido per la diffusione delle conoscenze in materia di donazione di organi e tessuti e per la facilitazione dell acquisizione delle manifestazioni di volontà espresse dai cittadini. Detto atto prevede che all atto della richiesta di rilascio o rinnovo della carta di identità o, più generalmente durante gli accessi all ufficio anagrafe, gli operatori forniranno un modulo con il quale i cittadini maggiorenni potranno esprimere, liberamente, la propria volontà in corrispondenza della propria scelta (un SI o un NO). Il modulo firmato sarà restituito agli ufficiali d anagrafe, che provvederanno ad inviarlo all ASL di riferimento per far registrare i dati nel SIT (Sistema Informativo Trapianti), dove saranno custodite tutte le manifestazioni di volontà. Se il cittadino non intenderà avvalersi di questa opportunità può evitare di ritirare o riconsegnare il modulo, senza esprimere alcuna volontà. Eventuali modifiche alla dichiarazione resa in Comune (anche dovuta a ripensamenti successivi) andrà effettuata direttamente presso l ASL. Per orientarsi nelle proprie scelte il cittadino potrà prendersi tutto il tempo necessario: per approfondire l argomento, discuterne con i propri famigliari e chiedere chiarimenti. Può inoltre rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare il numero verde AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) 800736745. Di seguito si riportano i siti internet per ottenere maggiori informazioni: Centro Nazionale per i Trapianti (CNT): www.trapianti.salute.gov.it Regione Lombardia Direzione Generale Salute: www.sanita.regione.lombardia.it Associazione Italiana per la Donazione di Organi (AIDO): www.aidolombardia.it Campagna di informazione: www.sonoundonatore.it 20

2) STATO CIVILE Lo Stato Civile ha il compito di registrare gli eventi più importanti della vita di una persona, che si verificano a partire dal momento della nascita o della richiesta di residenza all'interno del Comune e che si modificano e si estinguono durante la permanenza nel territorio comunale. Le principali attività dell'ufficio sono relative alla tenuta dei registri di stato civile, costituti da: Atti di nascita: iscrizione e trascrizione dichiarazioni di nascita, riconoscimento filiazione, decreti di adozione; Atti di matrimonio: iscrizioni e trascrizioni matrimoni, iscrizioni e trascrizioni dichiarazioni di separazione matrimoniale, trascrizioni dichiarazioni di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscrizione riconciliazione coniugale; Atti di morte: iscrizione e trascrizione denunce di morte; Atti di cittadinanza: giuramenti e trascrizione decreti di attribuzione cittadinanza italiana, trascrizione attestazioni del Sindaco di riconoscimento della cittadinanza italiana, trascrizioni dichiarazioni di acquisto cittadinanza. Per quanto riguarda il rilascio di certificazioni relative allo stato civile, vale quanto già espresso in riferimento alle certificazione anagrafiche. I certificati e gli estratti di stato civile sono comunque rilasciati in esenzione dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Di seguito vengono illustrate le principali attività dell ufficio dello stato civile. N A S C I T A Atto di nascita L atto di nascita contiene tutte le informazioni sulla nascita del bambino (luogo, anno, mese, giorno, ora della nascita, generalità, la cittadinanza e la residenza dei genitori, sesso del bambino e il nome che gli viene dato). Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva. Nell atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita. L atto è direttamente collegato alla dichiarazione di nascita. Certificato di nascita Il certificato di nascita riassume i dati relativi all'atto di nascita (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita). La persona interessata al rilascio della certificazione deve recarsi presso gli Uffici Anagrafici con i dati completi relativi alle generalità dell intestatario dell atto. Se la nascita è stata dichiarata in un Comune diverso da quello di residenza, il certificato può essere richiesto in entrambi i Comuni, purché in quello di residenza sia stata trascritta la dichiarazione di nascita. Diversamente, il Comune di residenza potrà rilasciare solo un attestato anagrafico di nascita. 21