LANZILLOTTA, SUSTA, GIANNINI, DALLA ZUANNA, DELLA VEDOVA, OLIVERO, ALBERTINI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D ONGHIA, MARAN, MERLONI, ROMANO

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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 993 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ICHINO, LANZILLOTTA, SUSTA, GIANNINI, DALLA ZUANNA, DELLA VEDOVA, OLIVERO, ALBERTINI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D ONGHIA, MARAN, MERLONI, ROMANO e Maurizio ROSSI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2013 Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e contrattazione collettiva TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 993 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Con un disegno di legge a sé stante (atto Senato n. 986) abbiamo presentato la nostra proposta di riforma organica delle norme legislative in materia sindacale, facente parte del disegno più ampio del nuovo codice del lavoro semplificato. Poiché quel disegno più ampio può richiedere un tempo di discussione parlamentare eccessivo rispetto all urgenza di un intervento legislativo sulla materia delle rappresentanze sindacali aziendali, quale emerge dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013, di quel progetto organico proponiamo qui oggi una versione alleggerita, suscettibile di un iter parlamentare molto celere: uno stralcio, composto soltanto dai due articoli dedicati rispettivamente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla contrattazione collettiva al livello di impresa, cui si aggiunge soltanto una norma transitoria. Del progetto organico viene qui conservata l opzione di fondo per un intervento legislativo di natura essenzialmente sussidiaria: questo disegno di legge, infatti, fa salva la disciplina collettiva, là dove ne esista una applicabile, limitandosi a dettare una disciplina applicabile per default in tutti gli altri casi; disciplina che ha comunque carattere recessivo rispetto all eventuale disciplina collettiva sopravvenuta. In questo disegno di legge l articolo 1 intitolato alle rappresentanze sindacali aziendali riprende il modello di rappresentanza sindacale adottato dallo Statuto dei lavoratori, fondato sui rapporto organico tra rappresentanza e associazione sindacale esterna all azienda, lasciando piena autonomia su questo terreno al sistema delle relazioni industriali, ma introducendo, per il caso in cui manchi una disciplina collettiva della materia, la regola del proporzionamento del numero dei membri dell organo, nonché dei permessi retribuiti, ai consensi conseguiti nell ultima consultazione elettorale triennale. L articolo 2 avente per oggetto il contratto collettivo con efficacia generale sancisce invece il principio di autonomia collettiva nella sua accezione più intensa, cioè come potere di regolare i rapporti di lavoro con efficacia diretta in capo a tutti gli appartenenti a una determinata categoria, definita dal contratto. Poiché la regola di democrazia sindacale contenuta in questa disposizione, coerente con quella contenuta nell articolo 1, diverge da quella contenuta negli ultimi tre commi dell articolo 39 della Costituzione in riferimento alla contrattazione collettiva di livello nazionale, il campo di applicazione della regola stessa viene qui limitato alla contrattazione di livello inferiore (non coperta secondo la dottrina migliore e prevalente dalla norma costituzionale), mentre per la contrattazione collettiva di livello nazionale occorrerà che si provveda preliminarmente con la modifica della norma costituzionale. La norma transitoria contenuta nell articolo 3 disciplina le rappresentanze sindacali già costituite, per il periodo immediatamente successivo all entrata in vigore della nuova disciplina legislativa.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 993 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Rappresentanze sindacali aziendali) 1. Organismi di rappresentanza possono essere costituiti da una o più associazioni sindacali nelle unità produttive che occupino più di quindici lavoratori dipendenti, o nelle aziende che occupino complessivamente più di sessanta dipendenti, comunque distribuiti sul territorio nazionale, a condizione che ciascuna delle associazioni stesse annoveri almeno un lavoratore dipendente iscritto. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono costituiti da rappresentanti sindacali distribuiti tra le associazioni sindacali interessate o loro coalizioni secondo i criteri stabiliti dagli accordi interconfederali o contratti collettivi applicabili, che prevedano e regolino la costituzione delle rappresentanze mediante consultazione elettorale almeno triennale, aperta a tutte le associazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi o contratti stessi, con sistema proporzionale, anche eventualmente corretto con sbarramenti minimi e con il riferimento a indici di rappresentatività risultanti dalla combinazione tra il numero dei voti e quello degli iscritti. In difetto di disciplina collettiva della materia, si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4. 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, gli organismi di cui al comma 1, sia che assumano forma unitaria sia che assumano la forma di rappresentanze separate, sono costituiti da rappresentanti sindacali distribuiti tra le associazioni sindacali interessate o loro coalizioni in proporzione ai consensi che esse conseguono in consultazioni elettorali che si svolgono, su iniziativa di uno o più dipendenti dell unità produttiva,

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 993 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI con cadenza almeno triennale. Per il conseguimento di un rappresentante è necessario, ancorché non sufficiente, che l associazione o coalizione di associazioni abbia ottenuto almeno un ventesimo dei voti espressi. Salva diversa disposizione collettiva, il numero complessivo dei rappresentanti è pari a tre nelle unità produttive con numero di dipendenti fino a trecento; nelle unità produttive di maggiori dimensioni è pari a uno ogni cento dipendenti. I permessi sindacali sono ripartiti in proporzione al numero dei rappresentanti conseguiti da ciascuna associazione. 4. Salva la diversa disciplina collettiva applicabile, ciascuna associazione sindacale o coalizione di associazioni è libera circa le modalità di elezione o scelta del rappresentante al quale, in seguito alla consultazione elettorale di cui ai commi 2 o 3, risulti avere diritto, con il solo vincolo che esso deve appartenere al novero dei dipendenti dell unità produttiva. L attribuzione della carica, con le prerogative e i diritti che ne conseguono, avviene mediante comunicazione scritta alla direzione aziendale. Con la stessa modalità il rappresentante può essere sostituito dall associazione. Art. 2. (Contratto collettivo con efficacia generale) 1. Le disposizioni che seguono si applicano nei casi in cui la materia non risulti disciplinata da accordo interconfederale applicabile tra le parti. 2. Il contratto collettivo stipulato dalla coalizione che abbia conseguito la maggioranza dei consensi nell ultima consultazione in seno alla stessa azienda o unità produttiva per la costituzione della rappresentanza sindacale di cui all articolo 1, e che comprenda almeno una associazione sindacale rappresentata in aziende dislocate in almeno tre regioni diverse, è efficace nei confronti di tutti i dipendenti dell azienda medesima o di una

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 993 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI sua unità produttiva, anche in deroga a contratti collettivi applicabili di livello superiore, o comunque a contratti stipulati da altre associazioni. 3. Il contratto collettivo territoriale, provinciale, regionale o interregionale è efficace nei confronti di tutti gli appartenenti al campo di applicazione definito dal contratto stesso, anche in deroga rispetto a contratti collettivi di livello superiore, quando dal lato dei lavoratori il contratto sia stato stipulato da una associazione o coalizione sindacale che risulti maggioritaria all interno dello stesso campo di applicazione. 4. Nel caso di contrasto fra più contratti collettivi stipulati da associazioni o coalizioni sindacali maggioritarie nei rispettivi ambiti, si applica quello stipulato al livello inferiore. Art. 3. (Disposizione transitoria) 1. Le rappresentanze sindacali che risultano già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla scadenza prevista dalla disciplina collettiva applicabile o, in difetto di questa, fino al termine massimo di tre anni dalla costituzione.

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