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IL SISTRI: DM AMBIENTE 17/12/2009 Il Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 17/12/2009, recante Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 pubblicato sulla G.U. 13/1/2010 n. 9, che entrerà in vigore il giorno 27 gennaio 2010, modifica radicalmente le modalità di tenuta delle documentazioni obbligatorie in materia di rifiuti, e cioè il M.U.D. (Comunicazione annuale al Catasto), i Registri di carico e scarico ed i Formulari d identificazione per il trasporto (disciplinati rispettivamente dagli artt.189,190 e 193 del Dlgs 152/2006). Il nuovo decreto, in applicazione dell art.189 Catasto dei rifiuti, comma 3-bis 12. Dlgs 152 (ai sensi del quale 3 bis.,,,a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., le categorie di soggetti..obbligati.. sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche ), istituendo il SISTRI prevede modalità di tenuta di quei documenti assai diverse dalle previgenti, per la maggior parte dei soggetti obbligati. Tempi di applicazione Il SISTRI, sarà operativo: a) dal 13 luglio 2010, cioè dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del DM 17/12/2009 (14 gennaio 2010), per i seguenti soggetti: 2 Introdotto dall'articolo 2, comma 24,D.Lgs. 16.01.2008, n. 4.

1- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti,- ivi compresi quelli di cui all art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cioè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. - 2- le imprese e gli enti, con più di cinquanta dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, provenienti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali; da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006, 3- i commercianti e gli intermediari, 4- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati 3 5- le imprese iscritte all Albo Gestori di cui all articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, 6- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e 7- i soggetti di cui all articolo 5, comma 10 4, del decreto SISTRI; b) dal 12 agosto 2010, cioè duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del DM 17/12/2009, per i seguenti soggetti: 3 I c.d. Consorzi di filiera. 4 Cioè: a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell area portuale di cui all articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l impresa portuale di cui all articolo 16 della citata legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto.

1- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all art. 212, comma 8 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta dipendenti 2- i produttori iniziali, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti, di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali; da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006, Ai sensi del comma secondo dell art. 1 del DM tutti i soggetti sopra elencati hanno l obbligo, nei tempi sopra delineati, di comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI. Tali informazioni dovranno essere fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all articolo 3 6. Tale disposizione sembra sostitutiva di quelle che individuano i soggetti obbligati alla tenuta di MUD,registri e formulari, e di cui all art.189, 190 e 193 del dlgs 152/2006 e s.m.. ADESIONE VOLONTARIA AL SISTRI Il comma quattro del decreto dispone che alcune categorie di soggetti non sono obbligate a conformarsi ai nuovi obblighi di cui al DM 17 dicembre 2009, ma possono invece aderire su base volontaria al sistema SISTRI, a partire dal 12 agosto 2010. Si tratta delle seguenti categorie di soggetti : 1- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti, provenienti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti 5 Vedi supra. 6 Modalità di iscrizione al SISTRI, su cui vedi oltre.

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3- gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; 4- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dalle seguenti attività: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 7 ; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti;, (cioè i rifiuti provenienti da attività diverse da quelle di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Tali soggetti sono dunque gli unici per i quali rimane in vigore ed applicabile la normativa in materia di M.U.D., Registri e Formulari vigente prima dell entrata in vigore del DM che ha istituito il SISTRI.A tali soggetti si applicano dunque ancora non solo le disposizioni di cui agli articoli 189, 190 e 193 del Dlgs 152 del 2006, ma anche le norme applicative richiamate, in via transitoria, da tali norme e cioè le disposizioni di cui : a) al D.P.C.M. 2 dicembre 2008 per quanto riguarda il MUD, b) al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998 n. 148 8 e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998 9 in materia di registri, 7 Terre e rocce da scavo

c) al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998 n. 145 in materia di formulari. 8 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22., su cui vedi B.Albertazzi Le certificazioni obbligatorie in materia di rifiuti: MUD, Registri, Formulari, ed.e.p.c., Roma, 2000. 9 Su cui vedi B.Albertazzi Le certificazioni obbligatorie in materia di rifiuti: MUD, Registri, Formulari, ed.e.p.c., Roma, 2000.