Corso Aggiornamento 30 ore OAM - Modulo 2 Aspetti tecnico/giuridici dei finanziamenti I contratti di credito al consumo Focus di approfondimento Usura e clausole vessatorie Nome file:focusapprofondimento_mod2 1
Con la legge comunitaria del 1996 è stata recepita dal legislatore nazionale la direttiva 93/13 sulle «clausole abusive» nei contratti in cui è parte un consumatore (L. 6 febbraio 1996, n. 52, ora artt. 33 ss. del Codice del consumo) 2
Ogni clausola inserita in un contratto di cui sono parti un consumatore e un professionista, può essere considerata «vessatoria» (è stata preferita questa definizione, più familiare al nostro ordinamento), ai sensi del comma 1 dell'art. 33.1 del Codice del consumo qualora, malgrado la buona fede, essa determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto 3
Secondo l'art. 34.1 del Codice del consumo, la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto o o della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato da cui dipende 4
La valutazione del carattere vessatorio di una clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano indicati chiaramente, inoltre non sono vessatorie le clausole che riproducono norme di legge o di convenzioni internazionali di cui siano parti l'unione Europea o tutti i suoi membri 5
Quanto al principio secondo cui non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale, esso non sembra destinato ad avere frequente applicazione nel settore del credito al consumo, considerato che, nel caso di contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, incombe in ogni caso sul professionista l'onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore 6
Ai sensi dell'art. 35 del Codice del consumo, le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile e, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore 7
Quanto alle conseguenze dell'accertamento della vessatorietà di una clausola, l'art. 36 del Codice del consumo dispone che le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. Secondo la medesima norma, la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice 8
Nel quadro delle previsioni di carattere generale, si segnala altresì l'attribuzione, operata dall'art. 37 del Codice del consumo, di legittimazione attiva alle associazioni rappresentative delle categorie interessate (consumatori e professionisti) e alle Camere di Commercio per convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto standard e richiedere al giudice competente di inibire l'uso delle condizioni di cui sia accertata la vessatorietà ai sensi della normativa in esame (segue) 9
Sempre l'art. 37 del Codice del consumo precisa che l'inibitoria (ovvero il provvedimento giudiziale con cui si inibisce l uso di una clausola ritenuta vessatoria) può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli artt. 669-bis ss. del codice di procedura civile 10
La legge individua venti tipi di pattuizioni la cui vessatorietà si presume sino a prova contraria 11
Riguardo le clausole comuni a tutti i contratti, vengono in primo luogo in considerazione le clausole che hanno per effetto di escludere o limitare o o le azioni o i diritti (art. 33.2, lett. b, comma 3, punto 2) e le eccezioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento del professionista (lett. r). 12
L'art. 33.2, lett. c), pone una presunzione di vessatorietà nei confronti delle clausole che dispongono limitazioni all'opponibilità della compensazione da parte del consumatore. Alla lett. f) si individuano le clausole con le quali si impongono al consumatore, per il caso di ritardo nell'adempimento o di inadempimento, pagamenti di somme a titolo di risarcimento, penale o altro titolo equivalente, di importo manifestamente eccessivo 13
La norma ha un riscontro di portata generale nell'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può diminuire equamente la penale di ammontare manifestamente eccessivo. L'ambito di applicazione della disposizione sembra includere anche gli interessi di mora (il riferimento al ritardo nell'adempimento), mentre risultano del tutto indeterminati i criteri per l'accertamento della «eccessività», per i quali è prevedi bile un ricorso a quelli utilizzati ai fini del citato art.1384 14
La lett. t) riguarda le clausole con cui vengono sancite, a carico del consumatore, decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova e restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi 15
Da questo punto di vista, si segnala in particolare la vessatorietà delle clausole che individuano nelle scritture del finanziatore l'esclusiva fonte probatoria. Infine, con la lettera u) si introduce il principio secondo cui il foro territorialmente competente non può essere stabilito in località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore 16
Sino all'emanazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, ai fini della sussistenza del reato di usura era necessaria la compresenza dei seguenti elementi: stato di bisogno o di difficoltà economica della vittima, consapevolezza di questo stato da parte dell'agente e pattuizione di un interesse usurario. La determinazione di quest'ultimo elemento era rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice 17
Innovando drasticamente questa disciplina, il legislatore ha introdotto un sistema oggettivo «automatico» per l'accertamento del reato di usura, eliminando ogni legame con l'elemento soggettivo. L'art. 644 del codice penale, nella nuova formulazione, dispone infatti che chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro 18
L'art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108 dispone che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (così modificato dall art. 8 del D.L. 70/2011, prima si aumentava della metà) 19
La rilevazione dei tassi effettivi globali medi (comprensivi di commissioni, remunerazioni a qualsivoglia titolo e spese), deve essere effettuata, con cadenza trimestrale, dal ministro del Tesoro, sentita la Banca d'italia (è l'uic, fino alla sua soppressione). Al di sotto di questa soglia, il giudice può comunque ritenere la sussistenza del reato qualora gli interessi risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione fornita, a condizione che chi li ha dati o promessi si trovi in situazione di difficoltà economica o finanziaria 20
A seguito dell'entrata in vigore della L. 108/1996, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della medesima norma, il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'italia (e l'uic fino alla sua soppressione), ha proceduto annualmente, con decreto, alla classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari 21
A sua volta la Banca d'italia (e l'uic, fino alla sua soppressione, ha emanato le «Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» nei confronti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario e nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico 22
È opportuno precisare che le modalità di calcolo del TEG previste dalla disciplina sull'usura non corrispondono a quelle stabilite per il calcolo del TAEG dalla disciplina in materia di credito al consumo Per alcune forme tecniche (es. prestiti personali, credito finalizzato) l unica differenza è data dal trattamento degli oneri fiscali (inclusi nel TAEG e invece esclusi dal TEG) Per altre forme tecniche (es. carte rateali, aperture di credito) anche la formula di calcolo del TEG non coincide con quella del TAEG 23
Secondo quanto previsto dalla legge e con le modalità definite dai ricordati provvedimenti, le autorità creditizie procedono trimestralmente alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati da banche e intermediari finanziari, tenendo conto, ove necessario, anche dell'importo e della durata del finanziamento, nonché delle garanzie e dei beneficiari in ragione del rischio 24
Mediante il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, con norma dichiaratamente interpretativa, è stato precisato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, comma 2, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge «nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti», a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (art.1) 25
Con questa disposizione si è cercato di risolvere il contrasto tra i sostenitori della teoria in base alla quale il reato di usura costituirebbe un reato istantaneo a effetti eventualmente permanenti e coloro che ritengono invece che il reato sia permanente, così che ogni singola dazione degli interessi pattuiti costituirebbe momento consumativo del reato 26
Un'altra novità introdotta con il D.L. 394/2000 riguarda l'inclusione degli interessi di mora tra le categorie assoggettate al rispetto delle soglie 27
A questo proposito, osserviamo che, sulla base di quanto rilevato dalla Banca d'italia e indicato nei vari decreti ministeriali relativi ai tassi effettivi globali medi pro tempore vigenti, si ritiene corretto individuare il tasso soglia degli interessi moratori in una percentuale pari a quella prevista per gli interessi corrispettivi, maggiorata di 2,1 punti percentuali, aumentata di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali Ricordiamo infine che, ai sensi dell'art. 1815.2 c.c., se sono convenuti interessi usurari, «la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» 28