Guida operativa per le imprese associate Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia



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Guida operativa per le imprese associate Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 2012 Direzione Sindacale Welfare Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale Corso Venezia, 47 20121 Milano Tel. 02.7750.314 Fax 02.7750.488 sindacale@unione.milano.it www.unionemilano.it

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia La Guida è scaricabile dalla sezione Aree Tematiche Area Lavoro del sito internet www.unione.milano.it Coordinatore: - Paolo Pagaria Hanno collaborato alla redazione della Guida: - Maria Cristina Allocca - Michele Ceppinati - Maurizio Forbice - Katia Goldoni - Federica Menga - Piero Perdomi - Alessandra Setti maggio 2012

Direzione Sindacale Welfare Direzione Sindacale - Welfare Direzio Sindacale - Welfare Direzione D Sindacale - Welfare Sindacale - Welfare Servizio Relazioni Sindacali Commercio e Servizi Servizi di Assistenza al Mercato del Lavoro e Amministrazione del Personale Direzione Sindacale Welfare La Direzione è articolata in quattro Servizi 1. Servizio Relazioni Sindacali Commercio e Servizi Fornisce consulenza e assistenza in materia di: Relazioni sindacali. Vertenze e conciliazioni individuali per dipendenti. dirigenti e agenti e rappresentanti di commercio. Procedimenti disciplinari. Procedure di mobilità (licenziamenti collettivi - outplacement). Cassa integrazione straordinaria, ordinaria ed in deroga, contratti di solidarietà. Contrattazione integrativa aziendale. Trasferimento di aziende. Cambio di appalto nel settore delle Pulizie/Multiservizi. Videosorveglianza e visite personali di controllo. Collegio arbitrale per i dirigenti. Tutela le imprese nelle Commissioni di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. 3. Servizi di Assistenza al Mercato del Lavoro e Amministrazione del Personale Fornisce consulenza, telefonica e diretta, in materia di: Rapporti di lavoro subordinato (dipendenti e dirigenti). Rapporto di agenzia e rappresentanza (AEC agenti). Interpretazione di leggi, provvedimenti amministrativi e normative comunitarie in materia di lavoro. Interpretazione di CCNL anche diversi da quello del Terziario. Tratta temi inerenti: Il Mercato del Lavoro (apprendistato, contratti d inserimento, assunzioni agevolate, contratti a termine, lavoro a part time, telelavoro; collocamento obbligatorio dei disabili). L'amministrazione del personale (disposizioni amministrative di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, normativa fiscale per i lavoratori dipendenti, normativa sulla privacy). La gestione del personale (instaurazione del rapporto di lavoro, provvedimenti disciplinari, risoluzione del rapporto di lavoro). Cura l informazione alle Associazioni e alle imprese attraverso: La newsletter settimanale Lavoronews. L aggiornamento dell Area Lavoro del sito internet dell Unione. La sezione Lavoro del mensile online L Informatore. L elaborazione di Guide e Note Informative tematiche. Eroga formazione ad Associazioni mandamentali e di categoria ed esterna (imprese) attraverso la realizzazione di corsi e seminari. Partecipa ai Tavoli istituzionali presso Comune, Provincia, Regione, Prefettura, INPS. Servizio Relazioni Sindacali Turismo Servizio Relazioni Sindacali Turismo 2. Servizio Relazioni Sindacali Turismo Fornisce consulenza e assistenza in materia di: Relazioni sindacali; Vertenze e conciliazioni individuali per dipendenti e dirigenti Turismo; Procedimenti disciplinari; Procedure di mobilità (licenziamenti collettivi - outplacement); Cassa integrazione straordinaria ed in deroga; Contratti di solidarietà; Contrattazione integrativa aziendale; Trasferimento di aziende; Cambio di appalto nel settore della Ristorazione collettiva; Videosorveglianza e visite personali di controllo; Assistenza e consulenza sul CCNL del Turismo. Tutela le imprese nelle Commissioni di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. 4. Servizio Welfare Fornisce assistenza e consulenza in materia previdenziale/pensionistica riferita a lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi. Si occupa di argomenti inerenti: La previdenza e l'assistenza obbligatoria (INPS- ENASARCO). il welfare contrattuale (Fondo EST con l attivazione di uno specifico Sportello Informativo, QUAS). La previdenza complementare (Fonte; Fondo M. Negri, fondi aperti e piani previdenziali individuali). Lavoro a progetto, lavoro autonomo occasionale, lavoro accessorio (voucher lavoro). Analisi delle tipologie di prestazioni sociali (maternità, malattia, disoccupazione, forme di sostegno al reddito). L assicurazione INAIL per i lavoratori parasubordinati e commercianti. Ricorsi amministrativi in materia previdenziale ed infortunistica. Redazione della newsletter Welfarenews e cura della sezione Welfare del mensile online L Informatore. Partecipa agli Organismi istituzionali di INPS (Vicepresidenza del Comitato Regionale INPS) e della Direzione Provinciale del Lavoro in tema di lavoro sommerso (CLES).

INDICE GENERALE Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia INDICE CRONOLOGICO pag. 2 DEFINIZIONE pag. 5 I DESTINATARI pag. 5 LA PROPORZIONE NUMERICA pag. 5 IL PARERE DI CONFORMITÀ pag. 5 LA STIPULA DEL CONTRATTO pag. 6 LA DURATA pag. 6 LE QUALIFICHE CON DURATA FINO A 5 ANNI pag. 7 IL PERIODO DI PROVA pag. 7 I LIVELLI DI INQUADRAMENTO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO pag. 7 IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE pag. 8 LE CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO pag. 8 LA PERCENTUALE DI CONFERMA pag. 9 BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI pag. 9 GLI INCENTIVI DEL PROGETTO AMVA pag. 10 IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE - PFI pag. 12 LA FORMAZIONE DELL APPRENDISTA pag. 13 LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE pag. 16 LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE pag. 16 LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE pag. 17 LA DOTE APPRENDISTATO pag. 18 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI pag. 20 IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE E LA REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO pag. 20 IL REFERENTE PER L APPRENDISTATO pag. 21 LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO pag. 21 SISTEMA SANZIONATORIO pag. 22 COMPILAZIONE ONLINE DELLA RICHIESTA DI APPRENDISTATO pag. 22 APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DEL D.Lgs. 276/03 pag. 23 SEMPLIFICAZIONI PER IMPRESE MULTILOCALIZZATE pag. 24 LAVORATORI IN MOBILITÀ pag. 24 PER ASSUMERE UN APPRENDISTA pag. 25 DOCUMENTAZIONE pag. 28 1

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia INDICE CRONOLOGICO 1938 21 settembre 1942 16 marzo 1955 9 gennaio 1997 24 giugno 2003 10 settembre 2004 2 luglio Il Regio Decreto Legge n. 1906, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n.739, utilizza per la prima volta il termine apprendistato per indicare uno speciale rapporto di lavoro in base al quale il datore di lavoro è obbligato ad impartire o far impartire all apprendista l insegnamento necessario al fine di fargli acquisire una professionalità e di retribuire le prestazioni dell'apprendista Nel 1942 il legislatore interviene nuovamente in materia prevedendo alcune norme all interno del Codice Civile, Libro V, che qualificano il contratto di apprendistato tra i contratti di lavoro subordinato, con l introduzione dell obbligo retributivo e della formazione professionale come elemento essenziale del rapporto. Dopo l entrata in vigore della Costituzione della Repubblica e sette proposte di legge sull apprendistato, si giunge all approvazione della Legge 9 gennaio 1955, n. 25, prima disciplina organica dell istituto che abroga la Legge del 1938 L'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (c.d. Legge Treu) ridisegna il contratto di apprendistato, e lo caratterizza con una forte alternanza tra formazione e lavoro. Nel tempo l aspetto formativo, affidato all iniziativa pubblica, diventa marginale. Con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) il contratto di apprendistato diventa il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in stretta coerenza con la riforma del sistema educativo. Vengono definite tre tipologie d apprendistato: Art. 48 - per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; Art. 49 - professionalizzante; Art. 50 - per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Viene sottoscritto il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 che regolamenta l apprendistato professionalizzante. 2005 10 gennaio Il 10 gennaio 2005 Regione Lombardia, Unione Regionale Lombarda e le OO.SS. di categoria sottoscrivono il Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. 2

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 2008 25 giugno 2009 23 settembre Per sopperire all inerzia delle Regioni, alle quali era affidata la disciplina di alcuni aspetti dell apprendistato professionalizzante, viene introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5-ter dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03, che individua un percorso di formazione dell apprendista esclusivamente aziendale. Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sottoscrivono il Protocollo d intesa per la regolamentazione della formazione esclusivamente aziendale ex art. 49, c. 5 ter del D.L.gs 276/03. 2010 15 maggio 2010 6 agosto 2010 27 ottobre 2011 5 maggio 2010 27 ottobre 2011 11 luglio A seguito del ricorso presentato da alcune Regioni, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176, boccia parte del Dl n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133 del 2008. Viene parzialmente abrogato l articolo 49, comma 5 ter che introduceva un percorso di formazione esclusivamente aziendale, escludendo in questo modo qualsiasi partecipazione regionale. Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sottoscrivono un Avviso comune in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale che ribadisca successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale 176/2010 - quanto contenuto negli accordi settoriali sottoscritti, rispettivamente, per il Terziario, il 23 settembre 2009, e, per il Turismo, il 20 febbraio 2010. Governo, Regioni e Parti Sociali sottoscrivono un Intesa per il rilancio dell apprendistato, con la quale confermano il quadro di operatività contenuto nei contratti collettivi in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, impegnandosi ad avviare un tavolo per la riforma dell apprendistato. Il Ministro del Lavoro presenta al Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto Legislativo Testo unico dell apprendistato diretto a dirimere le controversie in materia tra lo Stato, le Regioni e le parti sociali, sorte attraverso i ricorsi alla Corte Costituzionale. Governo, Parti Sociali e Regioni sottoscrivono un Intesa che vuole rilanciare il contratto di apprendistato quale strumento fondamentale per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con un contenuto formativo garantito dalle Regioni o in sussidiarietà dalle parti sociali e dagli enti bilaterali. Pur condividendo l impostazione generale, Confcommercio, insieme ad altre organizzazioni imprenditoriali (Confesercenti, Confetra, Abi, Ania) non sottoscrive l Intesa per ragioni legate all iniquità dei contenuti del testo riguardanti la durata massima dell apprendistato professionalizzante, pari a 3 anni per tutte le figure ed i settori economici, fatta eccezione per le figure 3

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia previste dai contratti degli artigiani che potranno prevedere un apprendistato con durata massima di 5 anni. 2011 14 settembre 2011 26 ottobre 2012 24 marzo Viene emanato il Decreto Legislativo n. 167 Testo unico dell apprendistato con il quale viene nuovamente riformato l istituto. L entrata a regime del nuovo apprendistato, a seguito della regolamentazione degli aspetti di propria competenza da parte della contrattazione collettiva e delle Regioni, viene fissata al 26 aprile 2012. Con un interpello n. 40/2011 del 26 ottobre 2011 il Ministero del Lavoro, accogliendo le istanze di Confcommercio, ammette la possibilità di attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni per tutte le figure professionali previste nell ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione i cui contenuti competenziali siano omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane. Tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL viene sottoscritto l Accordo di riordino complessivo della disciplina dell apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi. 2012 19 aprile 2012 26 aprile Al fine di adattare la disciplina generale dell apprendistato professionalizzante alle specifiche caratteristiche di alcuni settori, vengono sottoscritti: il Protocollo d intesa per il settore della revisione legale (qualifica di assistente revisore legale); il Protocollo d intesa per il settore della consulenza specialistica (qualifica di Consulente in Risk Management & Performance Improvement, Consulente in data Management & IT Process Integration e Consulente in Corporate Finance). Diventa operativo il Testo Unico in materia di apprendistato. 4

DEFINIZIONE Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia L apprendistato è definito all articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167/2011 come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all occupazione dei giovani. I DESTINATARI Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005. LA PROPORZIONE NUMERICA È possibile assumere apprendisti in misura pari al numero dei lavoratori qualificati o specializzati in forza all impresa (rapporto 1/1). Il datore di lavoro che non ha dipendenti o ne ha in numero inferiore a tre, può assumere fino a tre apprendisti. IL PARERE DI CONFORMITÀ Attraverso la sottoscrizione dell Accordo del 24 marzo 2012 le Parti firmatarie hanno confermato e valorizzato anche il ruolo della bilateralità inserendo il riferimento al passaggio obbligato all ente bilaterale per l ottenimento del parere di conformità precedentemente già previsto dal CCNL Terziario nell ambito della procedura di attuazione dello stesso contratto di apprendistato professionalizzante. I datori devono quindi presentare, preventivamente all assunzione dell apprendista, alla specifica Commissione Paritetica dell Ente Bilaterale - Ebiter Milano, domanda di rilascio del parere di conformità. La richiesta di parere di conformità viene predisposta telematicamente attraverso il sito internet di Ebiter Milano www.ebitermilano.it. Una volta generata la richiesta e sottoscritta, anche digitalmente, la domanda deve essere inviata via fax 0266797239 o via mail certificata apprendistato@pec.ebitermilano.it. Il parere di conformità viene rilasciato dalla Commissione a seguito della valutazione della congruità dei seguenti aspetti: 1. rapporto apprendisti/qualificati 5

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 2. ammissibilità livello contrattuale 3. congruità inquadramento/qualifica 4. percentuale di conferma 24 mesi precedenti La richiesta di parere di conformità è: numerica; ogni richiesta deve essere riferita ad una singola qualifica. Valutata positivamente la richiesta, la Commissione rilascia telematicamente il parere di conformità che ha una validità di tre mesi. Ottenuto il parere di conformità l azienda può procede all assunzione dell apprendista. Dovrà inoltre inviare a Ebiter Milano copia della comunicazione di assunzione e segnalare successivamente i nominativi dei lavoratori ai quali è attribuita la qualifica. LA STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Il contratto deve contenere: 1) la prestazione oggetto del contratto; 2) il periodo di prova (di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato allo stesso livello iniziale di assunzione); 3) il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale; 4) la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto. Entro trenta giorni dall assunzione deve essere dato all apprendista il Piano Formativo Individuale che definisce, per tutta la durata del contratto, il percorso formativo dell'apprendista. LA DURATA Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: LIVELLO FINALE II III DURATA 36 mesi 36 mesi 6

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia IV V VI 36 mesi 36 mesi 24 mesi LE QUALIFICHE CON DURATA FINO A 5 ANNI In deroga alle durate sopra indicate, ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, l Accordo del 24 marzo 2012 individua nella tabella B le figure professionali per le quali è prevista una durata fino a 48 mesi IL PERIODO DI PROVA Compiuto il periodo di prova, l assunzione dell apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: LIVELLO INIZIALE Quarto e Quinto Livello Sesto e Settimo Livello DURATA 60 giorni di lavoro effettivo 45 giorni di lavoro effettivo I LIVELLI DI INQUADRAMENTO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico sono: 2 livelli inferiori rispetto al livello finale per la prima metà del periodo di apprendistato; 7

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 1 livello inferiore rispetto al livello finale per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello, l inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. L apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell art. 146 del CCNL Terziario, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato. E vietato stabilire il compenso dell apprendista secondo tariffe di cottimo. IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all art. 118 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per l apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B dell Accordo del 24 marzo 2012. LE CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO La malattia, l infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Durante il periodo di malattia l apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente: a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d anno, ad un indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all art. 175 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. 8

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova. LA PERCENTUALE DI CONFERMA Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera l), comma 1, dell art. 2, D. Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI Il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi per le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Art. 10. Legge 30/2003). Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Le agevolazioni contributive sono modulate in base alle dimensioni dell impresa e alla prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione. Apprendisti assunti dal 2.1.2012 al 31.12.2016 Contribuzione azienda Contribuzione Apprendista Aziende con meno di 10 dipendenti Sgravio totale per i primi 3 anni 10% per gli anni successivi 5,84% Aziende che occupano 10 o più dipendenti 10% per ciascun anno 5,84% 9

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia In caso di prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione Il datore di lavoro ha diritto di continuare a versare la contribuzione prevista per gli apprendisti (10%) per un anno dalla data di trasformazione. Il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto durante l apprendistato, ovvero pari al 5,84% (più 0,30% 1 a favore della CIGS se il settore di appartenenza lo prevede). GLI INCENTIVI DEL PROGETTO AMVA AMVA 'Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale' è un Programma promosso dal Ministero del Lavoro e attuato da Italia Lavoro, che intende promuovere l applicazione del contratto di apprendistato, per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano. In particolare l obiettivo è quello di sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on the job e l inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio. Nella tabella sottostante sono indicate le caratteristiche del programma e gli incentivi previsti che, sono cumulabili con le agevolazioni contributive previste dalla normativa generale. Datori di lavoro interessati Lavoratori per la cui assunzione compete l agevolazione Datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l assunzione sul territorio nazionale I lavoratori assunti devono: Possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) N. 800/2008 1 ; Avere un età compresa tra i 17 e 29 anni compiuti oppure Non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario esclusi i contratti a termine. Incentivi Economici Fino a concorrenza delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31/12/2012 verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari un contributo di 4.700 euro 2 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno. I contributi non sono cumulabili con altri contributi finalizzati all assunzione a favore del medesimo lavoratore mentre sono cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi non finalizzati all assunzione. 10

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Iter procedurale La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it a partire dal 30 novembre 2011. Per informazioni sulla modulistica e sull uso del sistema informativo saranno disponibili sul sito www.serviziolavoroi.it/amva e www.italialavoro.it/amva Iter procedurale I datori di lavoro devono: non aver cessato o sospeso la propria attività; essere in regola con l applicazione in materia di sicurezza del lavoro; essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; non aver riportato condanne che comportino l interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; non trovarsi sottoposti a procedure fallimentari o concordato preventivo; essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato; non trovarsi in una delle difficoltà previsti dagli orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, o, se PMI di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall art. 1, comma 7 del Reg. 800/2008; non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici. Esclusioni e/o condizioni In caso si licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, l impresa beneficiaria del contributo dovrà, entro e non oltre 15 giorni dall evento, esclusivamente tramite sistema informatico comunicare la variazione a Italia Lavoro ed inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento. L impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro: 1) l intero contributo in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei primi 6 mesi dalla stipula del contratto; 2) decorsi 6 mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi. Non è ammessa in nessuno caso la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il contributo. 11

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Riferimenti normativi Programma AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale C.U.P. I52F11000090007: 1 Chiunque rientri in una delle seguenti categorie: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale all interno dello stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un occupazione stabile. Lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi. 2 Calcolato convenzionalmente su 12 mesi (periodo di riferimento) a decorrere dalla data di assunzione. IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE - PFI Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale - PFI, che definisce il percorso formativo dell apprendista. Piano Formativo Individuale - PFI, è quindi il documento che descrive in termini di obiettivi il percorso formativo del singolo apprendista coerentemente con il suo profilo professionale e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante (formazione d aula, on the job, formazione a distanza (FAD) o strumenti di e-learning, ecc.). I contenuti della formazione di base e trasversale devono essere declinati sulla base delle conoscenze e abilità contenute nelle specifiche sezioni del Quadro Regionale degli Standard Professionali QRSP della Regione Lombardia (D.d.u.o. Regione Lombardia 29.7.2011, n. 7105). Nel piano formativo individuale vengono inoltre indicati: i dati relativi all azienda; i dati relativi dell apprendista; il referente aziendale; il profilo formativo di riferimento; È opportuno che il piano formativo individuale venga predisposta sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato. È bene che l apprendista sia consapevole del percorso che dovrà seguire e che conosca la qualifica e le competenze che acquisirà. Il PFI sarà firmato oltre che dal legale rappresentante dell azienda, anche dall apprendista stesso. 12

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia In considerazione delle difficoltà di prevedere percorsi di formazione precisi o della necessità di modificare singole competenze da acquisire, il PFI potrà essere seguito ed integrato da un PFI di dettaglio. Nella sezione Documentazione della presente Guida è riportato un Fac simile di Piano Formativo Individuale PFI. LA FORMAZIONE DELL APPRENDISTA FORMAZIONE PROFESSIONA LIZZANTE FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE FORMAZIONE APPRENDISTA Livello finale Durata totale mesi Ore di formazione professionalizzante nel triennio II 36 240* III 36 210 Ore di formazione di base e trasversale nel triennio 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio Ore complessive di formazione nel triennio 360 320 280 330 290 250 300 13

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia IV 36 180 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 260 220 V 36 160 VI 24 120 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 280 240 200 240 200 160 * per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore. Qualifiche omologhe a quelle artigiane Livello finale Durata totale mesi Ore di formazione professional izzante Addetto alla vendita: - macellaio specializzato provetto III 48 mesi 280 Addetto alla vendita: - specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, IV 42 mesi 200 Ore di formazione di base e trasversale nel triennio 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma Ore complessive di formazione 400 360 320 320 280 14

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia pasticceria, anche con funzioni di vendita Addetto al servizio: - estimatore nelle aziende di arte e antichità - disegnatore tecnico - figurista - vetrinista Addetto manutenzione: - operaio specializzato provetto nel settore automobilistico - operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli - operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità - operario specializzato provetto Addetto assistenza: - collaudatore e/o accettatore - tecnico riparatore del settore elettrodomestici - tecnico riparatore del settore macchine per ufficio Addetto gestione magazzino no food: - operaio specializzato provetto - operaio specializzato II o III 48 mesi 340 ore livello finale II o 280 ore livello finale III III 48 mesi 280 II o III 48 mesi 340 ore livello finale II o 280 ore livello finale III III 48 mesi 280 professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma 240 460 livello finale II o 400 livello finale III 420 livello finale II o 360 livello finale III 380 livello finale II o 320 livello finale III 400 360 320 460 livello finale II o 400 livello finale III 420 livello finale II o 360 livello finale III 380 livello finale II o 320 livello finale III 400 360 15

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia provetto nel settore automobilistico - operario specializzato provetto nel settore ferro-metalli professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 320 LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE Il percorso formativo dell apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento. PROFILI PROFESSIONALI Ore complessive di formazione professionalizzante DURATA Approfondire conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello) Particolare conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico pratica (inquadramento finale 3 livello) Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento al 4 livello) Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore) 36 mesi 210 36 mesi 180 36 mesi 160 36 mesi (inquadramento finale al 5 livello) Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale 6 livello) 120 36 mesi LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 dell Accordo del 24 marzo 2012 in relazione all orario di svolgimento dell attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. 16

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Qualora l attività formativa venga svolta esclusivamente all interno dell azienda, l azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE L articolo 4, comma 3 del Testo unico sull apprendistato dispone che La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Regione Lombardia, con Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2012 n. IX/2933 (BURL Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012) ha definito gli standard minimi per la formazione finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dall articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 Testo Unico dell Apprendistato. L offerta formativa pubblica è finanzia per un massimo di 120 ore nel triennio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili. Le imprese che non intendano avvalersi dell offerta formativa pubblica finanziata possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla deliberazione regionale e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa. L erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione da Regione Lombardia, che possono attuarla internamente o esternamente all azienda anche tramite gli Enti Bilaterali. La formazione può essere svolta: presso un organismo accreditato per la formazione; presso il luogo di lavoro. In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata: 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio; 17

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione; 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario. Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sarà riparametrata in funzione dell eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato. Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti, sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dell articolazione sopraindicata. I contenuti della formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni Competenze di base e Competenze trasversali del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dell allineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, afferenti alla sicurezza nell ambiente di lavoro, all organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nell ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell impresa. In sede di progettazione del piano formativo individuale, eventualmente validato dagli Enti Bilaterali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale. Resta ferma la facoltà per l impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire. LA DOTE APPRENDISTATO La dote-apprendistato è l insieme di risorse in capo all apprendista/impresa per la fruizione dell offerta formativa pubblica erogata da operatori accreditati. La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la valorizzazione economica alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati. 18

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Regione Lombardia con decreto del 5 dicembre 2011, n. 11960, ha emanato le Linee di indirizzo per la programmazione provinciale della formazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per l anno formativo 2012-2013. Tali Linee sono state modificate ed integrate con decreto del 17 aprile 2012, n. 3322. Le nuove Linee di indirizzo riguardano anche gli apprendisti assunti ai sensi della previgente normativa (art. 49 DLgs 276/2003), che si applicherà fino alla scadenza del singolo contratto anche per quanto riguarda la durata della formazione (120 ore annue). A questi apprendisti Regione Lombardia garantirà solo fino al 31 dicembre 2012 l'attuale sistema di Dote che copre tutte le 120 ore annue di formazione di base/trasversale e professionalizzante. Dal 1 gennaio 2013, anche per gli apprendisti assunti ex art 49 DLgs 276/2003, l'offerta formativa pubblica sarà uguale a quella degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 DLgs 167/2011, ovvero solo formazione di base e trasversale, la cui quantità verrà definita in relazione al titolo di studio posseduto. Resta fermo l'onere del datore di lavoro di coprire il restante obbligo formativo con risorse anche proprie. L'offerta formativa pubblica per gli apprendisti che verranno assunti con (DLgs 167/2011) prevede la copertura della formazione di base e trasversale per un massimo di 120 ore nel triennio e il supporto per la certificazione delle competenze acquisite. Nel caso di apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi della nuova normativa (art. 4 del DLgs. 167/2011) i servizi ammissibili a finanziamento pubblico, da erogare in osservanza degli standard minimi regionali, sono i seguenti: SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA E COSTO FINANZIATO NOTE Formazione esterna apprendisti competenze di base e trasversali (gruppo-classe max 12 allievi) Organismo accreditato Apprendista Impresa Moduli min 8 ore Il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo. Supporto per la certificazione delle competenze Organismo accreditato Apprendista Max 2 Servizio erogabile da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 19

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI Le competenze di base e traversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione possono essere certificate e trascritte sul libretto formativo secondo le disposizioni regionali in materia: dagli operatori accreditati per la formazione, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale; da operatori per i servizi al lavoro, ovvero da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dall impresa. In particolare possono essere oggetto della certificazione regionale, così come definita nella parte terza delle Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale di cui alla D.G.R. 13 febbraio 2008, n. 6563, le competenze del Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P. adottato con D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n. 8486 e s.m.i). Solo in questo caso è possibile il rilascio da parte dell organismo di formazione dell attestato. A tale fine gli organismi di formazione devono verificare ed attuare la riconduzione delle competenze previste dal P.F.I. a quelle dello stesso Q.R.S.P. Nel caso di non corrispondenza delle competenze del Piano Formativo Individuale P.F.I. a quelle del Q.R.S.P., gli organismi di formazione possono comunque rilasciare un proprio attestato, con format liberamente definito, senza logo regionale; tale attestazione possiede valore di credito formativo e di evidenza documentale ai fini dell acquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilità di rilascio da parte degli enti accreditati di attestazioni non aventi valore regionale anche per la documentazione dell acquisizione di singoli elementi di competenza o della semplice frequenza al percorso. IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE E REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell eventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni a Ebiter Milano i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. 20

Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell attestazione sul percorso formativo. IL REFERENTE PER L APPRENDISTATO Ai sensi di quanto previsto dall art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati e delle previsioni contenute nell Accordo del 24 marzo 2012, è seguita dal referente per l apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formativa. Il referente interno per l apprendistato, ove diverso dal titolare dell impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l apprendistato professionalizzante in caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. Il referente, a differenza della precedente figura del tutor, non ha l obbligo di frequentare corsi di formazione specifici. LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO L articolo 2, lettera m) del D.Lgs. 167/2011 prevede la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Durante lo svolgimento dell apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del periodo di formazione, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione (si ricorda che, ai sensi dell art. 3 dell Accordo del 24 marzo 2012 il periodo di formazione dovrà terminare, di norma, 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato). 21