IL RAPPORTO DI LAVOR0
NORME CHE TUTELANO IL DIRITTO DEL LAVORO Leggi del lavoro Norme Costituzionali Codice Civile Leggi Speciali Direttive Comunitarie Tutela della maternità Lavoro minorile Integrità e sicurezza dei lavoratori (81/2008) Raccomandazioni: mere esortazioni Direttive: di obbligatoria attuazione
Fonti del Contratto di Lavoro Leggi Decreti Decreto legislativo è sempre attuativo di una legge delega, non ha bisogno di essere convertito Decreto legge diventa legge entro 60 gg Contratti Collettivi Usi CCNL Contratto Decentrato o Integrativo Contratto Individuale Circolari Ministeriali
I soggetti del rapporto di lavoro Datore di Lavoro Prestatore di Lavoro
ART 2082 Codice Civile : IMPENDITORE Colui che esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. ART 2094 Codice Civile : PRESTATORE DI LAVORO E colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale, manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore.
CONTRATTO DI LAVORO (Art 1325) Consenso delle parti Causa Oggetto Requisiti di forma
Dichiarazione di Assunzione Registro sul libro matricola Identità delle parti Luogo di lavoro Data inizio del rapporto Durata del rapporto Inquadramento, livello, qualifica, mansione Retribuzione Ferie Durata del periodo di prova Orario di lavoro Termine di preavviso in caso di recesso (3 mesi prima)
Potere direttivo e di controllo del datore di lavoro Potere direttivo: Si configura come potere organizzativo diretto a conformare l attività svolta da ciascun lavoratore alle esigenze della impresa stessa (art 2104 c.c.) - Potere gerarchico: Designa la posizione di supremazia del datore di lavoro quale capo dell impresa dal quale dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (art 2086) - Potere direttivo: in senso stretto Consiste nell emanazione delle disposizione concernenti l organizzazione del lavoro, stabilendo una determinata disciplina tecnica del lavoro (es. orario di lavoro,turni,ecc.) Potere di vigilanza e controllo: È diretto a verificare che l esecuzione della attività lavorativa venga effettuata secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro
Lo Statuto dei lavoratori, l.300/1970, stabilisce che: Art 2 - divieto di guardie giurate per il controllo dell attività lavorativa Art 3 - obbligo di identificare il personale addetto alla vigilanza Art 4 - divieto di controlli mediante impianti audiovisivi (Ciò è consentito solo previo accordo con le RSA per comprovate esigenze organizzative produttive o per motivi di sicurezza Art 5 - divieto di accertamenti sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore (Compito a carico del SSN) Art 6 - divieto di visite personali di controllo (perquisizioni) sul lavoratore (Se sono indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale possono essere effettuate solo salvaguardando la dignità e la riservatezza del lavoratore, previo accordo con le RSA o autorizzazione della Dir.Prov del lavoro) Art 7 - divieto di indagini sulle opinioni politiche o sindacali del lavoratore
Potere Disciplinare Del Datore Di Lavoro Il potere disciplinare costituisce il principale mezzo per la tutela dell interesse aziendale da parte del datore di lavoro: esso ha lo scopo di reprimere comportamenti contrari alla disciplina del lavoro e di ristabilire l ordine aziendale violato. L esercizio del potere disciplinare dà luogo a sanzioni disciplinari comminate al lavoratore che venga meno ai doveri che derivano dal contratto di lavoro. Nella prassi contrattuale, la tipologia delle sanzioni è la seguente: 1. Richiamo verbale 2. Ammonizione scritta 3. Multa 4. Sospensione dal lavoro e della retribuzione 5. Licenziamento
Obblighi del lavoratore Obblighi integrativi Obbligo principale Diligenza (art 2104 1 co.) Prestazione di lavoro (art 2094) Obbedienza (art 2104 2 co.) Personale Infungibile Fedeltà (art 2105 c.c.) Divieto di concorrenza Obbligo di riservatezza Patto di non concorrenza (art 2125 c.c.) Atti di concorrenza sleale (art 2598 c.c.) Tutela la competitività dell impresa Responsabilità disciplinare violazione Risarcimento del danno
Obblighi del datore di lavoro Cooperazione con il lavoratore Tutela della salute del lavoratore Tutela previdenziale Retribuzione Assicurazione R.C. verso i terzi Tutela della riservatezza del lavoratore Informazioni al lavoratore sul contratto Accertamenti sanitari particolareggiati
Diritti del lavoratore Diritti patrimoniali: RETRIBUZIONE TFR INDENNITA Diritti personali Integrità fisica e salute Libertà di opinione Privacy Diritto allo studio Esercizio di funzioni pubbliche Attività culturali e ricreative Diritti sindacali Generali Speciali Libertà Attività Sindacale Sciopero TitoloIIIeIV Dello St.lav.(es. il diritto a Costituire RSA)
Orario di lavoro La determinazione dell orario di lavoro adempie a due scopi fondamentali: Parametro di valutazione economica della prestazione Tutela dell integrità psico-fisica del lavoratore Non viene data libera discrezionalità al datore di lavoro di stabilire l orario di lavoro ma Fonti normative specificano limiti giornalieri e settimanali, pause,ecc.
Si intende per orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore si trovi al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell esercizio della sua attività. Orario normale di lavoro 40 ore settimanali (art.3 Dlgs 66/2003) Orario articolato I contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata minore e riferire l orario di lavoro normale alla durata media delle prestazioni Lavorative in un periodo non superiore all anno. Durata media settimanale Pause giornaliere È di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni, non Superabile neanche con lo straordinario. Sono soste giornaliere intermedie che vengono utilizzate di solito per la consumazione dei pasti. La Legge non regolala durata della pausa, fatta eccezione per: MINORI: la prestazione non può durare senza interruzione per più di 4 ore e mezzo LAVORATICI MADRI: durante la fase dello allattamento ha diritto a due periodi di riposo retribuito nel corso della giornata lavorativa di un ora ciascuno
Congedo di maternità Madre Padre 2 mesi prima del parto 3 mesi dopo il parto In caso di morte o grave infermità della madre Abbandono del figlio Affidamento esclusivo Indennità : Sarà corrisposto dall INPS l 80% della retribuzione ed un eventuale integrazione sarà prevista dai CCNL e corrisposto dal datore di lavoro.
Malattia del Bambino Bambino minore di 3 anni Non ci sono limiti delle assenze Bambino con età compresa tra 3 e 8 anni Sono concessi 5 giorni lavorativi a malattia per ciascun genitore per ogni bambino/a.
Allattamento Le lavoratrici madri, dopo l astensione obbligatoria per gravidanza, hanno diritto a periodi di riposi per l allattamento pari a 2 ore: Se la giornata è superiore alle 6 ore Il riposo sarà di 1 ora: Se la giornata è minore alle 6 ore
Riposi e congedi vari Riposo emodealitico: per effettuare donazione di sangue (almeno di 250cc), in Centri Riconosciute e Certificate. Congedi matrimoniali: sono concessi 15 giorni retribuiti. Congedo per decesso o gravi infermità di parente o coniuge: sono concessi 3 giorni retribuiti l anno. Problemi Familiari: non devono superare 2 anni complessivi in tutta la vita lavorativa. Se si hanno a carico persone disabili: sono previste 2 ore di permesso al giorno, o 3 giorni al mese o, 6 mezze giornate al mese.
Malattia Il datore di lavoro ha l onere di indennizzare i primi 3 giorni di malattia del lavoratore, cosiddetto periodo di carenza, mentre all INPS(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) spetta l indennizzo del restante periodo di malattia. I primi 3 giorni sono corrisposti al 100% della retribuzione, dal 4 al 20 giorno viene indennizzato il 75% della retribuzione e dal 21 giorno in poi l indennizzo è pari al 100% della retribuzione. Il datore di lavoro anticiperà le somme in busta paga, dovute dall INPS, che li porterà successivamente a Conguaglio nel modello DM 10/2.
Caratteristiche 1. Certificazione: Duplice copia, entro 2 giorni, all INPS e alla azienda 2. Modalità di lettura: Laddove nel certificato manchi la data d inizio malattia si presume quella della visita medica 4. Visite di controllo: Il lavoratore deve essere reperibile nel proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. 5. Periodo massimo di malattia: (180 giorni) Sono esclusi i periodi di maternità obbligatoria o facoltativa, malattia tubercolare, malattia per infortunio sul lavoro, malattia professionale.
Lavoro Straordinario Originariamente, si consideravano straordinario le ore di lavoro prestate oltre il limite delle 48 ore settimanale o delle 8 giornaliere. Con l emanazione dell art 13, l. 196/1997 vengono considerate straordinarie tutte le ore di lavoro prestate oltre il limite delle 40 ore settimanali. L art 1 del D.lgs 66/2003 ribadisce tale nozione Per cui si intende per lavoro straordinario il Lavoro prestato oltre l orario normale (40 ore settimanali).
Limiti all effettuazione di lavoro straordinario La durata massima dell orario è di 48 ore, per ogni periodo di 7 giorni, compreso l eventuale lavoro straordinario (orario normale di lavoro + straordinario = 48 ore al massimo in 7 giorni). Tale limite deve essere rispettato come media in un periodo massimo di 4 mesi, elevabile da parte della contrattazione collettiva a 6 mesi o, eccezionalmente, a 12. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, limitatamente alle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto ad informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione provinciale del lavoro.
Requisiti e limiti al lavoro straordinario Il lavoro straordinario deve essere : Contenuto Regolato nel dettaglio dai singoli contratti collettivi Non superire alle 250 ore annue,in mancanza di C.C. e previo accordo tra datore e lavoratore Computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dai C.C. Il lavoro straordinario è ammesso: In caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive In caso di forza maggiore Per evitare un pericolo grave e immediato o un danno alle persone o alla produzione In caso di eventi particolari
Lavoro notturno Il lavoro notturno si riferisce all attività svolta nel Corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive Comprendenti l intervallo tra le ore 24 e le 5 del mattino Il lavoratore notturno è colui che impiega in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero o comunque una parte del suo orario normale di lavoro secondo il CCNL. In assenza di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno chi svolga lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi l anno. Durata Non più di 8 ore nell arco delle 24 Adempimenti del datore Consultazione preventiva delle RSA comunicazione annuale alla D.P.L.e alle organizzazioni sindacali Al lavoratore spetta Riduzione dell orario normale di lavoro maggiorazione retributiva, ex art 2108 c.c.
DIVIETI Lavoro notturno Donne in gravidanza Genitori di figli fino a 3 anni Minori Divieto di lavoro dalle 24 alle 6 No obbligo lavoro notturno Assoluto divieto Lavoro straordinario Apprendisti Lavoratrici madri in allattamento Impiegati con funzioni direttive