Norme di condotta e principi generali



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Allegato II Codice europeo di condotta per mediatori Questo codice etico di condotta stabilisce diritti e doveri morali nonché principi a cui i singoli mediatori dovranno impegnarsi al fine di svolgere attività di terzo neutrale presso l Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO-C.A.M. operante presso la Fondazione Geometri Italiani. Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di coloro che operano per l OdM, in quanto il C.E. definisce in modo chiaro ed esplicito le responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti nell attività all interno dell OdM. All atto dell iscrizione presso l Organismo la segreteria farà firmare il modello di accettazione del codice, consegnando una copia del medesimo al mediatore. La procedura di mediazione è basata sul principio della volontarietà delle parti di aderire, di proseguire con la procedura ed eventualmente di chiuderla con un accordo, tranne che per le materie previste dall obbligatorietà del D.Lgs. 28/2010. Il mediatore aiuterà le parti ad individuare soluzioni al conflitto operando in modo creativo, facilitando la comunicazione tra le parti, assistendole nella identificazione degli interessi. Premessa L Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO- C.A.M. operante presso la Fondazione Geometri Italiani è costituito in data 26/01/2010 ed iscritto nel Registro presso il Ministero della Giustizia al n 922, consapevole di operare nell erogazione del servizio di mediazione, si impegna a svolgere e a far svolgere tale attività nel rispetto del presente Codice Etico. Norme di condotta e principi generali L OdM basa tutta la sua organizzazione su: - Responsabilità verso i propri interlocutori, parti mediatori, consulenti e collaboratori; - Impegno di informazione trasparente in merito agli obblighi di riservatezza; 1

- Dovere di formazione professionale continua sia del personale sia dei mediatori che operano all interno della struttura. L OdM ripudia ogni tipo di discriminazione di qualunque tipo e forma. ARTICOLO 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA Tutti coloro che si iscrivono all Organismo di mediazione al fine di assumere il ruolo di mediatori, si impegnano a svolgere l incarico secondo il Regolamento e ad osservare le regole etiche di condotta sancite nel presente codice. Competenza, nomina e onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi 1.1 Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione. Il mediatore, formato adeguatamente, deve costantemente aggiornare la propria preparazione in tecniche di gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione e linguaggio del corpo, creatività, nonché alle norme pertinenti. 1.2 Nomina Prima di accettare l incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. Il mediatore designato dalla Commissione deve accettare la nomina solo quando abbia la certezza assoluta di poter essere neutrale ed equiprossimo rispetto alle parti in controversia. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato, nonché di poter svolgere il proprio compito con la preparazione e la competenza richiesta dalla funzione che andrà a svolgere. 2

Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione. Se entrambe le parti chiedono la nomina di un mediatore specifico, presente nell elenco, questi può accettare la nomina anche se conosce le parti in questione. 1.3 Onorari Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate. 1.4 Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso. ARTICOLO 2 - INDIPENDENZA E IMPARZIALITA 2.1. Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all esito della mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento. Il 3

mediatore deve apparire e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura conciliativa. 2.2. Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. Il mediatore deve sempre agire in modo neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la nomina e di interrompere l incarico in seguito all incapacità di mantenere un atteggiamento imparziale/neutrale. 2.3 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza All accettazione dell incarico, il mediatore deve garantire la propria imparzialità, indipendenza e neutralità firmando il modulo presso la segreteria dell Organismo. L eventuale accertamento di fatti e/o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarate può essere causa di sostituzione del mediatore e di cancellazione del medesimo, nei casi gravi, dagli elenchi. Non dovranno essere oggetto di divulgazione: il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o sia avvenuta; l identità delle parti e l oggetto della procedura; le informazioni avute durante tutto il percorso della procedura. Il mediatore si impegna a frequentare corsi utili altresì a rafforzare la propria imparzialità. ARTICOLO 3 - L ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA 3.1. Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le disposizioni in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle 4

circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente. Il mediatore deve assicurarsi che le parti siano informate in modo corretto sulla procedura e sulla natura del procedimento, nonché sul ruolo del mediatore. Deve altresì assicurarsi che la parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario (tranne per le materie previste dal D.Lgs 28/2010), in caso contrario deve sospendere la procedura. Prima di procedere alla mediazione, il mediatore sceglierà se prendere visione dei fascicoli depositati in segreteria per potersi adeguatamente preparare sull oggetto della controversia, oppure no. Il mediatore non deve esercitare pressioni sulle parti e deve svolgere il proprio ruolo con indipendenza e con diligenza rispetto alla controversia stessa. Il mediatore deve mantenere riservata e confidenziale ogni informazione che emerga durante la procedura di mediazione. Qualsiasi informazione confidata al mediatore dalle parti durante le sessioni private non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte medesima. 3.2. Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia. 3.3. Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. 5

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l accordo e delle possibilità di rendere l accordo esecutivo. ARTICOLO 4 - RISERVATEZZA Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge. ARTICOLO 5 - ONORARI Il mediatore non deve sollecitare né accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti e i loro difensori in relazione alle spese e agli onorari. L onorario è stabilito dalla segreteria in base al valore della controversia ed in base alle tariffe allegate al regolamento. E fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti. ARTICOLO 6 - CORRETTEZZA PROFESSIONALE Il mediatore non si serve del proprio ruolo per ottenere privilegi o benefici. Non possono utilizzare le informazioni assunte durante la procedura per altri scopi e non forniscono o ricercano notizie confidenziali o private su fatti e persone presenti nella procedura. ARTICOLO 12 - VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO Il mediatore che non rispetti le norme sopra indicate verrà sostituito immediatamente nella procedura in corso e se del caso (reati 6

gravi), verrà cancellato dalle liste ed il suo comportamento verrà deferito al C.D. del Collegio/Ordine di appartenenza. 7