Banca Popolare Commercio e Industria



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Transcript:

05048.4 Banca Popolare Commercio e Industria a scelta della Banca, o quello di Milano o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale della Banca presso la quale si e costituito il rapporto 050484 UBI03723_000 19/10/2009 Spettabile Banca Popolare Commercio e Industria Luogo e data Codice e denominazione Filiale Oggetto: Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo/prestito ai sensi dell "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio", sottoscritto il 3 agosto 2009 dall ABI, dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dalle altre Associazioni dell "Osservatorio Banche Imprese" Accordo di modifica del piano di rimborso Proposta [ ] Mutuo ipotecario di originari Euro [ ] Prestito chirografario di originari Euro stipulato con atto del Notaio rep. n. (da valorizzare solo in presenza di finanziamento stipulato mediante intervento notarile) Tra BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via della Moscova 33, 20121 Milano Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capitale Sociale euro 682.500.000,00 Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 03910420961 ABI 05048.4, Albo delle Banche n. 5560, Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2, soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., (di seguito, in breve, "Banca") e la sottoscritta Impresa/Società con sede in, via n., Codice Fiscale/Partita IVA iscritta nel registro delle imprese di al n., qui rappresentata dal/i signor/i: nato/a a il, residente a, via n. ; nato/a a il, residente a, via n. nella sua/loro qualità di (di seguito, in breve "Richiedente") premesso che: la Banca ha aderito all "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese verso il sistema creditizio", sottoscritto il 3 agosto 2009 dall ABI, dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dalle altre Associazioni dell "Osservatorio Banche Imprese" (di seguito, in breve "Avviso"); l Avviso prevede che le Piccole e Medie Imprese come definite dalla normativa comunitaria con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale, ma che presentino difficoltà finanziarie temporanee, possano chiedere la sospensione fino a 12 (dodici) mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; la Richiedente è titolare del rapporto indicato in oggetto, qualificabile come mutuo ai sensi della normativa vigente (di seguito, il rapporto verrà per brevità chiamato "Mutuo"); la Richiedente ha presentato alla Banca una richiesta di sospensione per ( ) mesi del pagamento della quota capitale delle rate del Mutuo ai sensi dell Avviso; la Banca, ricorrendo le condizioni di ammissibilità previste dall Avviso e non rilevando situazioni ostative all accoglimento della richiesta, ha deliberato di accettarla ; tutto ciò premesso, precisato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, si conviene quanto segue: 1) Il pagamento della quota capitale delle seguenti rate del Mutuo (di seguito, singolarmente "Rata", complessivamente "Rate") resta sospeso per un periodo pari a ( ) mesi, nel rispetto di quanto qui in appresso specificato: [ ] Se comprese eventuali rate già scadute alla data della presentazione della richiesta e non integralmente pagate per la quota capitale: UBI/03723 (Ed. 19/10/2009) 1 PER LA BANCA Pag. 1 di 3

[ ] Per rate a scadere dopo la data della presentazione della richiesta: Alla sospensione si applicano le regole stabilite dal summenzionato Avviso, che la Richiedente dichiara di ben conoscere ed accettare anche alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti al pubblico dai relativi sottoscrittori (o anche da solo alcuni di essi). In particolare, resta inteso che le quote capitali interessate dalla sospensione non verranno posizionate dopo l ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitale che la Richiedente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione, dopodiché con la stessa periodicità originaria, ma con una scadenza differita per un periodo pari a quello della sospensione dovranno essere rimborsate le successive rate, senza alterarne la sequenza fissata contrattualmente. 2) Durante il periodo di sospensione, per ciascuna Rata compresa nella sospensione resta dovuta la rispettiva quota interessi secondo le seguenti regole: Rate a scadere dopo la data della presentazione della richiesta (di seguito, "Rate Prossime"): la relativa quota interessi sarà calcolata sul debito residuo in essere alla data di relativa scadenza, senza l abbattimento durante il periodo di sospensione del debito residuo stesso (in quanto non vi è rimborso di capitale); eventuali Rate già scadute alla data della presentazione della richiesta e non integralmente pagate per la quota capitale (di seguito, in breve "Rate Pregresse"): in deroga a quanto previsto dall Avviso, la relativa quota interessi resta dovuta per il minor importo determinato alla data di avvenuta scadenza di ciascuna Rata, secondo le condizioni allora vigenti e considerando l abbattimento delle quote capitali comprese nelle rate non pagate. 3) La Richiedente accetta che eventuali pagamenti già effettuati a parziale copertura della quota capitale di Rate Pregresse, se comprese nella sospensione, non siano restituite alla Richiedente, ma siano imputate dalla Banca per pari ammontare a pagamento delle spese e delle quote interessi dovute anche per altre Rate dalla Richiedente stessa. 4) Eventuali interessi moratori sulle Rate comprese nella sospensione matureranno solo sulle somme dovute per queste in base a quanto previsto all art. 2 del presente accordo. 5) Il presente accordo non può comportare l applicazione di commissioni o spese di istruttoria ovvero l addebito di nuovi o maggiori oneri per la Richiedente, fatti salvi gli interessi e le commissioni applicabili in base al contratto di Mutuo originario ed il rimborso di eventuali spese vive connesse con l operazione qui convenuti, sostenute dalla Banca nei confronti di terzi, purché adeguatamente documentate. 6) Nel caso di rilevata falsità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita nel corso dell istruttoria sulla richiesta di ammissione ai benefici dell Avviso o di scoperta dell omissione di fatti o informazioni rilevanti (con particolare riferimento alle prospettive economiche e alla provata continuità aziendale della Richiedente), la Banca potrà dichiarare risolto di diritto il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 cod. civ., con ripristino delle originarie scadenze contrattuali, fatta salva ogni altra azione a tutela del credito e degli eventuali altri danni patiti. 7) Fermo quanto sopra pattuito, si riconfermano tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie assunte con il contratto di Mutuo indicato in oggetto, non divenute incompatibili con la variazione del piano di rimborso effettuata ai sensi del presente accordo. Nessuna altra variazione è apportata al Mutuo ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo, sia per l assenza di una volontà in tal senso di alcuna delle Parti, sia perché la richiesta attiene a condizioni accessorie ai sensi dell art. 1231 cod. civ.. Per tutto quanto qui non previsto trovano applicazione le clausole del Mutuo. Completamento solo eventuale: UBI/03723 (Ed. 19/10/2009) 1 PER LA BANCA Pag. 2 di 3

8) Sottoscrive/sottoscrivono la presente, in segno di assenso, anche il/i Signore/i in qualità di garante/i (si intende non solo il fideiussore ma anche l eventuale terzo datore di ipoteca) del finanziamento in oggetto. In caso di Vostra accettazione di questa proposta, vogliate ritrasmetterci copia della presente ristrascritta su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione. Cordiali saluti. IL/I FINANZIATO/I (timbro e firma leggibile del legale rappresentante) IL/I GARANTE/I SPAZIO AD USO INTERNO 1 AUTENTICA FIRME 2 POTERI DI FIRMA APPORRE FIRME LEGGIBILI UBI/03723 (Ed. 19/10/2009) 1 PER LA BANCA Pag. 3 di 3

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Banca Popolare Commercio e Industria Società per Azioni Sede Legale e Direzione Generale: Via della Moscova 33, 20121 Milano Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capitale Sociale euro 682.500.000,00 Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 03910420961 ABI 05048.4, Albo delle Banche n. 5560, Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2, soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. Spettabile Oggetto: Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo/prestito ai sensi dell "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio", sottoscritto il 3 agosto 2009 dall ABI, dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dalle altre Associazioni dell "Osservatorio Banche Imprese" Accordo di modifica del piano di rimborso Accettazione Abbiamo ricevuto la Vostra lettera sotto indicata, che ritrascriviamo accettazione del relativo contenuto: " integralmente in segno di integrale Oggetto: Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo/prestito ai sensi dell "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio", sottoscritto il 3 agosto 2009 dall ABI, dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dalle altre Associazioni dell "Osservatorio Banche Imprese" Accordo di modifica del piano di rimborso Proposta [ ] Mutuo ipotecario di originari Euro [ ] Prestito chirografario di originari Euro stipulato con atto del Notaio rep. n. (da valorizzare solo in presenza di finanziamento stipulato mediante intervento notarile) Tra BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via della Moscova 33, 20121 Milano Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capitale Sociale euro 682.500.000,00 Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 03910420961 ABI 05048.4, Albo delle Banche n. 5560, Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2, soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., (di seguito, in breve, "Banca") e la sottoscritta Impresa/Società con sede in, via n., Codice Fiscale/Partita IVA iscritta nel registro delle imprese di al n., qui rappresentata dal/i signor/i: nato/a a il, residente a, via n. ; nato/a a il, residente a, via n. nella sua/loro qualità di (di seguito, in breve "Richiedente") premesso che: la Banca ha aderito all "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese verso il sistema creditizio", sottoscritto il 3 agosto 2009 dall ABI, dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dalle altre Associazioni dell "Osservatorio Banche Imprese" (di seguito, in breve "Avviso"); l Avviso prevede che le Piccole e Medie Imprese come definite dalla normativa comunitaria con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale, ma che presentino difficoltà finanziarie temporanee, possano chiedere la sospensione fino a 12 (dodici) mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; la Richiedente è titolare del rapporto indicato in oggetto, qualificabile come mutuo ai sensi della normativa vigente (di seguito, il rapporto verrà per brevità chiamato "Mutuo"); la Richiedente ha presentato alla Banca una richiesta di sospensione per ( )mesi del pagamento della quota capitale delle rate del Mutuo ai sensi dell Avviso; la Banca, ricorrendo le condizioni di ammissibilità previste dall Avviso e non rilevando situazioni ostative all accoglimento della richiesta, ha deliberato di accettarla ; tutto ciò premesso, precisato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, si UBI/03723 (Ed. 19/10/2009) 2 PER IL CLIENTE Pag. 1 di 3

conviene quanto segue: 1) Il pagamento della quota capitale delle seguenti rate del Mutuo (di seguito, singolarmente "Rata", complessivamente "Rate") resta sospeso per un periodo pari a ( ) mesi, nel rispetto di quanto qui in appresso specificato: [ ] Se comprese eventuali rate già scadute alla data della presentazione della richiesta e non integralmente pagate per la quota capitale: [ ] Per rate a scadere dopo la data della presentazione della richiesta: Alla sospensione si applicano le regole stabilite dal summenzionato Avviso, che la Richiedente dichiara di ben conoscere ed accettare anche alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti al pubblico dai relativi sottoscrittori (o anche da solo alcuni di essi). In particolare, resta inteso che le quote capitali interessate dalla sospensione non verranno posizionate dopo l ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitale che la Richiedente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione, dopodiché con la stessa periodicità originaria, ma con una scadenza differita per un periodo pari a quello della sospensione dovranno essere rimborsate le successive rate, senza alterarne la sequenza fissata contrattualmente. 2) Durante il periodo di sospensione, per ciascuna Rata compresa nella sospensione resta dovuta la rispettiva quota interessi secondo le seguenti regole: Rate a scadere dopo la data della presentazione della richiesta (di seguito, "Rate Prossime"): la relativa quota interessi sarà calcolata sul debito residuo in essere alla data di relativa scadenza, senza l abbattimento durante il periodo di sospensione del debito residuo stesso (in quanto non vi è rimborso di capitale); eventuali Rate già scadute alla data della presentazione della richiesta e non integralmente pagate per la quota capitale (di seguito, in breve "Rate Pregresse"): in deroga a quanto previsto dall Avviso, la relativa quota interessi resta dovuta per il minor importo determinato alla data di avvenuta scadenza di ciascuna Rata, secondo le condizioni allora vigenti e considerando l abbattimento delle quote capitali comprese nelle rate non pagate. 3) La Richiedente accetta che eventuali pagamenti già effettuati a parziale copertura della quota capitale di Rate Pregresse, se comprese nella sospensione, non siano restituite alla Richiedente, ma siano imputate dalla Banca per pari ammontare a pagamento delle spese e delle quote interessi dovute anche per altre Rate dalla Richiedente stessa. 4) Eventuali interessi moratori sulle Rate comprese nella sospensione matureranno solo sulle somme dovute per queste in base a quanto previsto all art. 2 del presente accordo. 5) Il presente accordo non può comportare l applicazione di commissioni o spese di istruttoria ovvero l addebito di nuovi o maggiori oneri per la Richiedente, fatti salvi gli interessi e le commissioni applicabili in base al contratto di Mutuo originario ed il rimborso di eventuali spese vive connesse con l operazione qui convenuti, sostenute dalla Banca nei confronti di terzi, purché adeguatamente documentate. 6) Nel caso di rilevata falsità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita nel corso dell istruttoria sulla richiesta di ammissione ai benefici dell Avviso o di scoperta dell omissione di fatti o informazioni rilevanti (con particolare riferimento alle prospettive economiche e alla provata continuità aziendale della Richiedente), la Banca potrà dichiarare UBI/03723 (Ed. 19/10/2009) 2 PER IL CLIENTE Pag. 2 di 3

risolto di diritto il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 cod. civ., con ripristino delle originarie scadenze contrattuali, fatta salva ogni altra azione a tutela del credito e degli eventuali altri danni patiti. 7) Fermo quanto sopra pattuito, si riconfermano tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie assunte con il contratto di Mutuo indicato in oggetto, non divenute incompatibili con la variazione del piano di rimborso effettuata ai sensi del presente accordo. Nessuna altra variazione è apportata al Mutuo ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo, sia per l assenza di una volontà in tal senso di alcuna delle Parti, sia perché la richiesta attiene a condizioni accessorie ai sensi dell art. 1231 cod. civ.. Per tutto quanto qui non previsto trovano applicazione le clausole del Mutuo. Completamento solo eventuale: 8) Sottoscrive/sottoscrivono la presente, in segno di assenso, anche il/i Signore/i in qualità di garante/i (si intende non solo il fideiussore ma anche l eventuale terzo datore di ipoteca) del finanziamento in oggetto. In caso di Vostra accettazione di questa proposta, vogliate ritrasmetterci copia della presente ristrascritta su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione. Cordiali saluti. " Vi dichiariamo la ns. accettazione in merito al contenuto della stessa e con la presente Vi trasmettiamo copia del nuovo piano di ammortamento, porgendovi con l occasione distinti saluti. Banca Popolare Commercio e Industria Luogo e data (Firme) UBI/03723 (Ed. 19/10/2009) 2 PER IL CLIENTE Pag. 3 di 3