La tassazione dei beni di lusso dopo la manovra salva Italia



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CIRCOLARE A.F. N. 06 del 18 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi La tassazione dei beni di lusso dopo la manovra salva Italia Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che secondo quanto disciplinato dall articolo 16 del DL n.201/2011 (ovvero la così detta manovra salva Italia, convertita in legge n. 214/2011) sono stati previsti alcuni prelievi a carico di coloro che possiedono beni di lusso, quali macchine sportive, aeromobili e natanti. Con il provvedimento d emergenza varato dal governo tecnico per fronteggiare il perdurante stato di crisi economica che ha colpito, in particolare, lo stato italiano, infatti, sono stati istituiti dei prelievi (o dei prelievi aggiuntivi) a capo di coloro che dal tenore di vita dimostrato possono contribuire maggiormente degli altri soggetti. Evidenziamo, in particolare, la previsione di un aumento dell addizionale al bollo (c.d. superbollo) introdotto originariamente con la manovra di ferragosto: oltre all aumento del prelievo per ogni kilowatt (passato da 10 euro a 20 euro) è stata ridotta la soglia per l applicazione di tale contributo da 225 kilowatt a 185. Per le unità da diporto, invece, è stato previsto un prelievo per lo stazionamento che dipende dalla lunghezza dello scafo. L applicazione del superbollo a seguito delle modifiche del DL n. 201/2011 Come abbiamo accennato in premessa il DL n. 201/2011 prevede una modifica in senso negativo per il contribuente del così detto superbollo introdotto con la manovra di ferragosto. Riguardo al peso economico di tale contributo evidenziamo che: secondo quanto previsto dalla manovra di ferragosto il superbollo è pari a 10 euro per ogni chilowatt superiore a 225; 1

per effetto delle modifiche introdotte con il DL n.201/2011 il superbollo è dovuto nella misura di 20 euro per ogni chilowatt superiore a 185. Tale contributo, in buona sostanza, deve essere versato in relazione agli autoveicoli per il trasporto di persone che si possono considerare di lusso, quali berline, Suv o auto sportive. A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi di autoveicoli che presentano i requisiti di potenza previsti per l applicazione del super bollo: AUTOVEICOLI A CUI VA APPLICATO IL SUPERBOLLO Modello ASTON MARTIN AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI FERRARI LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 PORSCHE Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo ROLLS ROYCE Ghost 6.6 Potenza (kw) da 313 a 380 258 da 338 a 485 257 279 / 294 / 368 240 Il valore dell addizionale Come abbiamo anticipato sopra, l addizionale per i veicoli di grossa cilindrata, sportivi e di lusso ora ammonta a 20 euro per ogni kw di potenza superiore a 185. Riprendendo gli esempi sopra riportati, quindi, bisognerà versare il superbollo in misura pari a: ESEMPIO IMPORTO DEL SUPERBOLLO Modello Potenza (kw) Importo prima del DL ASTON MARTIN AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI FERRARI LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 PORSCHE Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo ROLLS ROYCE Ghost 6.6 n. 201/2011 Importo dopo il DL n. 201/2011 da 313 a 380 Da 880 a 1.550 euro Da 2.560 a 3.900 258 330 euro 1.460 euro da 338 a 485 Da 1.130 a 2.600 euro Da 3.060 6.000 euro 257 320 euro 1.440 euro 279 / 294 / 368 540 / 690 / 1.430 euro 1.880 / 2180 / 3.660 euro 240 150 euro 1.100 euro Una modifica apportata in sede di conversione del DL 201/2011 prevede che l addizionale in discorso venga proporzionalmente ridotta con il decorrere del tempo, ovvero: 2

dopo cinque anni dalla data di costruzione: 60% dell addizionale ( ovvero una riduzione del 40%); dopo dieci anni dalla data di costruzione: 30% dell addizionale ( ovvero una riduzione del 70%); dopo quindici anni dalla data di costruzione del veicolo: 15% dell addizionale ( ovvero una riduzione del 85%); dopo 20 anni dalla data di costruzione: non è più dovuta l addizionale in discorso. Tassa sullo stazionamento delle unità di diporto Quanto alla tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto è previsto che, a decorrere dal 1 maggio 2012, i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unità da diporto siano tenuti a versare una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati. La tassa è calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate: TASSA SULLO STAZIONAMENTO DELLE UNITÀ DI DIPORTO Lunghezza dello scafo Importo della tassa Unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri euro 5 Unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri euro 8 Unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri euro 10 Unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri euro 30 Unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri euro 90 Unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri euro 207 Unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri euro 372 Unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri euro 521 Unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri euro 703 La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario. 3

Una modifica introdotta in sede di conversione del DL 201/2011 prevede che la tassa dovuta venga, analogamente a quanto previsto per le auto di lusso, proporzionalmente ridotta con il decorrere del tempo, ovvero: dopo cinque anni dalla data di costruzione: riduzione del 15%; dopo dieci anni dalla data di costruzione: riduzione del 30%; dopo quindici anni dalla data di costruzione: riduzione del 45%. La tassa in commento non è dovuta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell atto. Imposta sugli aeromobili E stata istituita, tra le altre, anche una imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ad eccezione di quelli dello Stato ed equiparati, dei soggetti licenziatari di servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo. L imposta è fissata nelle seguenti misure: IMPOSTA SUGLI AEROMOBILI Peso massimo al decollo fino a 1.000 kg. fino a 2.000 kg. fino a 4.000 kg. fino a 6.000 kg. fino a 8.000 kg. fino a 10.000 kg. oltre 10.000 kg. Importo della tassa euro 1,50 al kg; euro 2,45 al kg euro 4,25 al kg euro 5,75 al kg euro 6,65 al kg euro 7,10 al kg euro 7,55 al kg. Per quanto riguarda gli altri aeromobili, invece, vengono previsti i seguenti prelievi: elicotteri: l imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso; alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00. L imposta è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore. 4

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato. Cordiali saluti DOTTORESSA 5