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ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

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Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

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Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo

Transcript:

Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 130 del 2017, proposto da:, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Gustinucci e Cecilia Bertolini, con domicilio eletto presso lo studio dell avvocato Elisabetta Mazzoli in Firenze, via G. Pagnini n. 28; contro Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4; per l'ottemperanza alla sentenza n. 202/2007 del Tribunale di Pisa-Sez. Lavoro, notificata in data 24.9.2014, nonché della sentenza n 1421/2009 della Corte di Appello di Firenze- Sez. Lavoro, notificata il 27.4.2010, entrambe passate in giudicato il 1.1.2011. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca; Viste le memorie difensive; Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 202 del 28.4.2007, ha accolto la domanda della ricorrente, disponendo l attribuzione alla stessa della qualifica superiore a decorrere dalla data stabilita nel bando, anziché dalla data successiva stabilita dal datore di lavoro, ed ha condannato il Ministero dell Istruzione al rimborso delle spese legali (quantificate in euro 3.618, oltre a spese generali, IVA e CPA). L esponente osserva che tale pronuncia è passata in giudicato in data 1.1.2011 ed è stata notificata all Amministrazione il 24.9.2014. La Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, nel confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, ha condannato al rimborso delle spese di lite, nella misura di euro 1.700 oltre spese generali, IVA e CPA. L esponente osserva che la pronuncia del giudice di appello (n. 1421 del 29.10.2009) è passata in giudicato in data 1.1.2011 ed è stata notificata al Ministero il giorno 27.4.2010. Sulla base del descritto antefatto l interessata chiede, con il ricorso in epigrafe, l ottemperanza ai due giudicati relativamente alla condanna al pagamento delle spese legali, oltre ad interessi decorrenti dal 27.2.2007 quanto alla sentenza di primo grado,

e dal 27.10.2009 quanto alla sentenza di appello (ovvero dalla data di emissione delle sentenze). Si è costituito in giudizio il Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca. Con memoria difensiva depositata in giudizio il 20.4.2017 la ricorrente ha precisato che l Amministrazione, dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, ha provveduto al rimborso delle spese legali, ma ha omesso di corrispondere gli interessi legali (euro 835,67 sulle somme liquidate dal Tribunale di Pisa ed euro 237,22 sulle somme liquidate dalla Corte di Appello di Firenze). Alla camera di consiglio del 10 maggio 2017 la causa è stata posta in decisione. DIRITTO Il Collegio osserva che, stante il sopravvenuto rimborso, da parte del Ministero, delle spese legali, è cessata rispetto ad esse la materia del contendere. Persiste invece l interesse a ricorrere in relazione alla richiesta di pagamento degli interessi legali, i quali secondo la deducente dovrebbero decorrere dal giorno di emissione delle sentenze del Tribunale di Pisa e della Corte di Appello di Firenze. Tale richiesta è solo parzialmente fondata. Occorre infatti considerare che, ai sensi dell art. 112, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, può essere proposta azione di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, in difetto di precisazioni, nella sentenza stessa, circa la decorrenza di essi (TAR Lazio, Roma, II bis, 2.5.2016, n. 4943). Invero, solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza si perfeziona l'accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi (Cass. civ., 11.6.2004, n. 11097; TAR Trentino Alto Adige, Trento, I, 9.12.2015, n. 514; idem, 9.11.2015, n. 453). Pertanto non può rilevare, quale dies a quo, il giorno di emissione della sentenza che deve essere ottemperata: sugli importi dovuti devono essere riconosciuti gli interessi

legali, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato delle sentenze in epigrafe e sino al giorno di effettivo pagamento. In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, e, per quanto riguarda la domanda di interessi, deve essere accolto solo in parte, non potendo essi avere la decorrenza voluta dalla ricorrente. Pertanto l Amministrazione deve provvedere al pagamento degli interessi, calcolati con decorrenza dal passaggio in giudicato delle sentenze di riferimento, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia; il Collegio ritiene di stabilire che, in caso di ulteriore inadempimento provvederà, nei trenta giorni successivi, in veste di commissario ad acta, un dirigente dell Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, designato dal Direttore Generale preposto all Ufficio stesso, anche ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 (convertito nella legge n. 30/1997), a norma del quale l'esecuzione delle sentenze deve avvenire, in caso di incapienza del pertinente capitolo di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso. Le spese di giudizio devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nella misura complessiva di euro 1.500 (millecinquecento) oltre IVA e CPA, tenendo conto della solo parziale fondatezza della pretesa azionata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l effetto: a) dichiara l obbligo del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca di provvedere al pagamento delle somme dovute per interessi legali, da calcolare secondo i criteri indicati in motivazione;

b) nomina, per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza che dovrà essergli segnalata dalla parte ricorrente, un dirigente dell Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, designato dal Direttore Generale preposto all Ufficio stesso, perché provveda quale commissario ad acta all adempimento del caso (nei termini indicati in motivazione), trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull'attività svolta; c) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, che liquida complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento) oltre IVA e CPA, da corrispondere alla ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente Bernardo Massari, Consigliere Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Gianluca Bellucci IL PRESIDENTE Armando Pozzi IL SEGRETARIO