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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1157 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2013 Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera e delega al Governo TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1157 ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge intende razionalizzare l impegno dello Stato sul mare attraverso l istituzione del Corpo della Guardia costiera, al fine di economizzare le risorse e riordinare, secondo criteri aderenti alle specifiche esigenze del Paese, i complessi ed eterogenei compiti da svolgere. Attualmente i principali organismi impegnati in mare sono il Corpo delle capitanerie di porto, i cui reparti operativi hanno dal giugno del 1989 la denominazione di Guardia costiera, la Guardia di finanza, l Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato. Dunque il problema è non solo un eccesso di organizzazioni impegnate in tale settore, ma anche difficoltà di coordinamento tra le stesse e, soprattutto, una sovrapposizione ed una duplicazione di interventi che, nell ottica di una pubblica amministrazione più efficace, non sono più ammissibili e giustificabili. In questo senso l esigenza dell unità dell azione delle forze di polizia in mare è vivamente sentita a causa della vastità degli spazi da controllare e dei più lunghi tempi d intervento, soprattutto ove si considerino: a) lo sviluppo economico del Paese, con particolare riferimento alle nuove realtà dei traffici nazionali e internazionali via mare, che negli anni si sono di gran lunga incrementati; b) la notevole crescita della nautica da diporto; c) l attuale problema dell immigrazione illegale via mare, che si è accentuato in questi ultimi anni in modo preoccupante specie nelle regioni meridionali, dando luogo purtroppo a vere e proprie tragedie, con perdite di vite umane e situazioni di disagio per le popolazioni interessate; d) il fenomeno del traffico di droga, che è in parte agevolato dall impossibilità di effettuare controlli capillari sulle decine di migliaia di imbarcazioni di diporto e mercantili; e) i gravosi impegni derivanti dalla partecipazione del nostro Paese ad organismi internazionali. Il provvedimento prevede in particolare all articolo 1 l istituzione del Corpo della Guardia costiera, la quale assume competenze e funzioni stabilite e definite precisamente, creando dunque un unico ente operativo nell ambito di attività che in precedenza venivano svolte da più organismi in costante e dannosa concorrenza reciproca. L articolo 2 disciplina i rapporti con le altre amministrazioni dello Stato interessate ad attività di istituto che si svolgano in mare o sul demanio marittimo che potranno essere eseguite solo con l ausilio della Guardia costiera. L articolo 3 stabilisce che alla Guardia costiera saranno trasferiti tutti i mezzi navali, aerei e le relative infrastrutture attualmente impiegati per i compiti di vigilanza, tutela, sicurezza e polizia marittima, dagli altri corpi che operano in mare. In questo modo non si avranno più quattro sistemi indipendenti di approvvigionamento, ma uno unico che potrà pianificare l acquisizione di nuovi mezzi navali ed aerei secondo le reali esigenze del Paese, ciò comporterà, a seguito anche dell unificazione della gestione delle risorse, un notevole risparmio per lo Stato italiano. L articolo 4 riguarda i capitoli di bilancio prevedendo che tutti gli stanziamenti di bilancio relativi al personale, i mezzi e le infrastrutture vengano trasferiti nel bilancio

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1157 di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contestualmente al loro passaggio. L articolo 5 prevede lo strumento della delega al Governo per l organizzazione interna della Guardia costiera, visto l elevato contenuto tecnico della normativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati nella riorganizzazione centrale e periferica della Guardia costiera, nella definizione degli organici nonché nelle modalità di confluenza degli stessi all interno della Guardia costiera e nel coordinamento della legislazione vigente con l individuazione e l abrogazione espressa delle norme incompatibili con il presente provvedimento. Il comma 2 dell articolo 5 stabilisce che gli schemi di decreti legislativi, adottati dal Governo in virtù della delega contenuta in questa legge, vengono trasmessi alle Camere ai fini dell espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1157 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Principi generali) 1. Il Corpo delle capitanerie di porto di cui al libro I, titolo IV, capo III, sezione II, del codice dell ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, assume la denominazione unica di «Guardia costiera». 2. La Guardia costiera assume le competenze e le funzioni stabilite dalla presente legge nonché quelle già attribuite al Corpo delle capitanerie di porto ed alle Forze di polizia dal codice della navigazione e dalle altre leggi che esplicano la loro efficacia in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale attualmente destinato al servizio navale ed ai reparti subacquei dell Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché della Polizia di Stato, confluisce, avanzando domanda, negli organici della Guardia costiera. Il personale che non intende confluire nella Guardia costiera è assegnato ad altre funzioni dal Corpo o dall Arma di appartenenza. Art. 2. (Rapporti con altre amministrazioni dello Stato) 1. I Ministeri di cui agli articoli 134, 135, 136 e 137 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché tutte le amministrazioni pubbliche interessate ad attività di istituto che si svolgano in mare o sul demanio marittimo si avvalgono della

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1157 Guardia costiera per il tramite del Comando generale, con cui possono essere stipulate apposite convenzioni. 2. Le regioni si avvalgono, per tutte le attività marittime e portuali rientranti nei loro compiti istituzionali o ad esse delegate dallo Stato, delle articolazioni periferiche della Guardia costiera. Art. 3. (Mezzi e infrastrutture) 1. Alla Guardia costiera sono attribuiti tutti i mezzi e le infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto nonché, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi navali, attualmente in dotazione o in costruzione, un aliquota di mezzi aerei, da determinare in relazione ai criteri di effettivo impiego, e le relative attuali infrastrutture logistiche dell Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. 2. II Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell interno e dell economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti utili all attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Art. 4. (Capitoli di bilancio) 1. Contestualmente al passaggio del personale, dei mezzi e delle infrastrutture alla Guardia costiera ai sensi dell articolo 3, tutti gli stanziamenti di bilancio ad essi relativi sono trasferiti nell ambito di apposito programma di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati al funzionamento della Guardia costiera.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1157 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Art. 5. (Delega al Governo) 1. II Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi per: a) la riorganizzazione centrale e periferica della Guardia costiera; b) la definizione degli organici nonché delle modalità di confluenza in essi del personale già inquadrato nell Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di Stato, ai sensi del comma 3 dell articolo 1. Il personale che confluisce nella Guardia costiera conserva l anzianità posseduta nel Corpo di appartenenza al momento del passaggio; c) il coordinamento della legislazione vigente mediante individuazione ed abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la presente legge. 2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell interno e dell economia e delle finanze, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 1157 eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

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