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ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

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contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

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Pubblicata il 11/10/2016 N. 04194/2016REG.PROV.COLL. N. 05212/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5212 del 2016, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Trippanera (C.F. TRPFPP47H22A691R), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Sezionale C.d.S. in Roma, P.zza Capo di Ferro, n. 13; contro Il Ministero dell'interno, la Questura di Pisa, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Toscana, Sezione Seconda, n. 570 del 2016, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Pisa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udito per la parti appellata l avvocato dello Stato Marco La Greca; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 1. - Con ricorso RG. 314/2016, proposto dinanzi al T.A.R. per la Toscana, l odierno appellante, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Questore di Pisa del 31 ottobre 2015 che ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per insufficienza del reddito. 2. - Con la sentenza n. 570 del 2016, il T.A.R. per la Toscana ha respinto il ricorso. 2.1 - Ha rilevato il primo giudice che in materia di "Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo" l art. 26 del T.U. n. 286/1998, testualmente richiamato nell'atto impugnato, dispone: "Il lavoratore non appartenente all'unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione

dalla partecipazione alla spesa sanitaria". Il livello minimo di cui sopra è fissato in 8.263,31; il ricorrente ha presentato documentazione fiscale da cui risulta rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2014 un reddito di 6.090,00, 7.370,00 e 7.350,00. Tali importi sono inferiori al parametro di riferimento indicato dal citato art. 26 e ciò porta alla conclusione che il reddito del ricorrente, negli anni considerati, è insufficiente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Quanto al reddito relativo all anno 2015, il TAR ha rilevato che la documentazione prodotta in giudizio, essendo successiva all adozione del provvedimento impugnato, non costituirebbe elemento sopravvenuto valutabile ai sensi dell art. 5, comma 5 del D.Lgs. 286/98. Ha poi aggiunto che non sarebbe configurabile neppure la disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e subordinati in merito al diverso regime reddituale. 3. - Con il ricorso in appello, l interessato ha censurato la sentenza di primo grado rilevando il vizio di violazione e falsa applicazione dell art. 26 comma 3 del D.Lgs. 286/98, sottolineando anche l irragionevolezza della decisione sotto il profilo della disparità di trattamento ai fini reddituali tra il lavoratore dipendente e quello autonomo. 4. - Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2016 fissata per la trattazione della domanda cautelare avanzata dall appellante, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., ricorrendone i presupposti e previo preavviso alle parti. 5. - L appello è fondato e va dunque accolto.

5.1 - La questione controversa relativa ai limiti reddituali per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è stata già esaminata dalla Sezione nella sentenza n. 2495 del 10 giugno 2016, le cui conclusioni possono qui richiamarsi. 5.2 - L art. 26 del D.Lgs. 286 del 1998 stabilisce i requisiti necessari per consentire l ingresso del cittadino straniero che intende svolgere in Italia l attività di tipo professionale, industriale, artigianale o commerciale. Il comma 1 del citato articolo, infatti, consente l ingresso in Italia del cittadino straniero per lo svolgimento dell attività di lavoro autonomo a condizione che questa non sia riservata dalla legge ai cittadini italiani o dell Unione Europea; il comma 2 dispone che «lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere». Il successivo comma 3 dello stesso articolo dispone che «Il lavoratore non appartenente all'unione europea deve comunque

dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria». Il comma 5, infine, prevede che «La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell Interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo ( ). La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall articolo 5, comma 3 quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo». 5.3 - Dall interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica di tali disposizioni, si evince in modo chiaro che la disciplina dettata dall art. 26 del D.Lgs. n. 286/98, con riferimento in particolare ai requisiti reddituali, si riferisce all ingresso del cittadino straniero in Italia e dunque riguarda il rilascio del primo permesso di soggiorno. 5.4 - L art. 26 del D.Lgs. 286 del 1998 rimanda, infatti, all art. 3 quater dello stesso T.U. sull immigrazione relativo al rilascio del permesso di soggiorno in base alla certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Tali disposizioni in base alle quali è richiesto il possesso di un reddito annuo superiore al limite minimo previsto dalla legge

per l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (limite che è comunque maggiore di quello previsto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato) -, devono essere coordinate con la disposizione recata dall art. 39, comma 3, del d.p.r. 394 del 1999, che prevede quanto ai requisiti reddituali necessari per poter svolgere l attività di lavoro autonomo in Italia - la disponibilità «di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all assegno sociale» (e cioè il medesimo importo richiesto per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato). 5.5 - Tale disposizione, quindi, introduce un diverso e più basso limite reddituale rispetto a quello previsto dall art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, equiparandolo a quello individuato per il lavoro subordinato. 5.6 - Le due disposizioni possono agevolmente coordinarsi tra loro, tenendo conto che l art. 26 del D.Lgs. 286/98 si riferisce ai requisiti reddituali richiesti per poter ottenere il visto di ingresso per entrare in Italia al fine di svolgere l attività di lavoro di lavoro autonomo, mentre l art. 39 del regolamento di attuazione del T.U. sull immigrazione si riferisce ai casi di rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri già presenti in Italia, che intendano svolgere attività di lavoro autonomo. 5.7 - La diversità di regime per le due fattispecie non è né illogica né irrazionale, perché il legislatore ha ritenuto che la

situazione economica e finanziaria di un soggetto che entri in Italia per la prima volta - per intraprendere l attività imprenditoriale, commerciale o artigianale senza disporre di alcun preventivo radicamento nel territorio nazionale - deve essere connotata da una maggiore disponibilità economica, in quanto il cittadino straniero incontra sicuramente maggiori difficoltà che comportano anche maggiori oneri economici per l inserimento nel contesto sociale ed economico del paese di destinazione, rispetto ad un soggetto già radicato in Italia, che intenda semplicemente continuare la pregressa attività di lavoro autonomo o passare ad essa dalla precedente attività di lavoro subordinato. Del resto, sarebbe irragionevole prevedere dei limiti reddituali diversi per quei cittadini stranieri già inseriti nella società italiana che volessero soltanto mutare il titolo di soggiorno, con il risultato paradossale che il medesimo soggetto, disponendo del reddito pari alla capitalizzazione annua dell importo mensile per l assegno sociale, potrebbe perdere il permesso di soggiorno solo per aver mutato la natura del rapporto di lavoro da subordinato ad autonomo. 5.8 - Occorre infatti considerare che requisito reddituale «attiene alla sostenibilità dell ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2015 n. 2335)».

Pertanto, non muta la condizione di inserimento sociale del cittadino straniero per effetto della tipologia del lavoro svolto, ed i limiti reddituali richiesti consentono comunque la mancata utilizzazione delle provvidenze economiche previste dall ordinamento per gli indigenti. 5.9 - Occorre, infine, considerare che la disciplina recata dal T.U. per l immigrazione, sebbene preveda all art. 5, comma 5, primo periodo, che «Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti previsti per l ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato», distingue poi nel periodo successivo la posizione del cittadino straniero già legalmente residente in Italia da quello che per la prima volta vi faccia ingresso, prevedendo maggiori cautele nel caso di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5, comma 5, ultimo periodo), cautele che si rafforzano ancora di più quando il cittadino straniero acquisisce lo status di soggiornante di lungo periodo, a dimostrazione che l ordinamento gradua la valenza dei requisiti per la residenza legale in Italia in relazione alla condizione soggettiva del cittadino straniero. 6. - Alla luce di questi principi, l appello si appalesa fondato, in quanto il signor Samuel Oybede disponeva dei requisiti reddituali sufficienti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, avendo superato il limite di reddito previsto dall art. 39 del d.p.r. n. 394 del 1999, pari ad 5.830,75.

7.- L appello va dunque accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado. 8. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l appello RG 5212 del 2016 e, per l effetto, in riforma della sentenza del TAR per la Toscana n. 570 del 2016, accoglie il ricorso di primo grado RG 314 del 2016 ed annulla il provvedimento con esso impugnato. Condanna l Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: Marco Lipari, Presidente Giulio Veltri, Consigliere Pierfrancesco Ungari, Consigliere Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore Raffaello Sestini, Consigliere L'ESTENSORE Stefania Santoleri IL PRESIDENTE Marco Lipari IL SEGRETARIO