PROVINCIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI SIRACUSA STATUTO ECONOMICO 1
2
1. Soggetto Il soggetto dello Statuto Economico è la Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Siracusa costituita dal complesso delle Persone, anche non definitivamente accolte quali membra di essa, e dei beni di qualsiasi natura e in qualsiasi modo ad essa pervenuti, quale risulta al presente, con sede legale a Siracusa, in Piazza Cappuccini 2; codice fiscale 80000470890 Il soggetto avente finalità di culto cattolico e religione è, pertanto, di natura non commerciale e senza scopo di lucro. I singoli Conventi sono sedi dipendenti, nelle quali si articola ed opera l unico soggetto ecclesiastico e civile. 2. Oggetto Oggetto dello Statuto Economico è quella parte di attività del soggetto che consiste nell acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili, nella loro tutela e amministrazione, nelle permute, donazioni e dismissioni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo. Tale materia è regolata dal Codice di Diritto Canonico, dall ultima edizione approvata dalla Santa Sede delle nostre Costituzioni, dalle Ordinazioni generalizie, dalla legislazione civile e penale italiana. Pertanto, lo Statuto intende agevolare la corretta applicazione della legislatura richiamata, ispirandosi anche ai suggerimenti che provengono dai documenti di carattere non obbligante sia della Chiesa universale sia particolare come da quelli promanati dall Ordine, precisando la distribuzione interna dei ruoli, degli incarichi e delle competenze, nonché le rispettive modalità di esercizio. L approvazione delle direttive e indicazioni seguenti, come 3
le eventuali variazioni e adeguamenti successivi, sono di spettanza del Consiglio Provinciale. 3. Il Governo Il Governo della Provincia, così come è canonicamente costituito, ha anche piena competenza e autorità decisionale in materia economica, nei limiti imposti dalle leggi, con l obbligo di ricorso all Autorità superiore nei casi contemplati e con le previe consultazioni, quando previste. L esercizio, in sede civile, è mediato dal Rappresentante Legale. 3.1 I responsabili dell amministrazione a. Il Ministro Provinciale ha potestà esecutiva ordinaria sopra tutte le case e i membri della Provincia (cf. Cann. 134; 136-144; 622). b. Parimenti i Superiori locali sono responsabili dell amministrazione dei beni e delle case a loro affidate, secondo i limiti imposti dalle leggi civili, dal Diritto Canonico, dalle Costituzioni e dal presente statuto. 3.2 Gli officiali Sono le persone fisiche, membri effettivi della Provincia, non necessariamente curiali, direttamente coinvolte per ufficio nelle operazioni formali e finanziarie in ordine al disbrigo delle questioni giuridiche, economiche e comunque patrimoniali. Sono officiali: - il Rappresentante Legale - l Economo Provinciale - l Economo Locale 4
Il Rappresentante Legale a. Il Rappresentante Legale è membro della Commissione Economica ed Edilizia. b. Ha il compito di introdurre in sede civile la documentazione relativa a qualsiasi negozio riguardante l interesse della Provincia. c. Nei casi previsti dalla legge agisce su mandato scritto dell organo di governo; in tutti gli altri casi si regolerà sulla base dell assenso orale, mai sulla presunzione anche molto probabile. d. Dovrà essere garantito sulla legalità e liceità dei negozi da sottoscrivere, anche con opportune consulenze legali, onde evitare di incorrere in sanzioni civili e penali personali. e. Richiedono la firma del Rappresentante Legale: le dichiarazioni dei redditi della Provincia e i sostituti d imposta; i contratti di qualsiasi natura e tipo, compresi quelli di lavoro dipendente; le documentazioni per le Soprintendenze e i Comuni, relativamente agli interventi sugli immobili e, ove occorra, la richiesta di contributi ai Ministeri. Ancora: la gestione della copertura assicurativa degli immobili e delle auto; l accensione, lo spegnimento e le variazioni nel potere di firma quanto ai conti correnti bancari e postali, sia intestati alla Provincia, sia intestati ad una casa o attività dipendente; l accensione di deposito titoli e la sottoscrizione di quote di fondi comuni d investimento; più in generale tutto ciò che riguarda i rapporti con gli Istituti di credito. 5
f. In casi specifici l organo di governo potrà consentire, con autorizzazione scritta, alla costituzione di uno o più Procuratori legali speciali. L Economo Provinciale g. Dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro Provinciale. h. Presiede la Commissione Economica ed Edilizia. i. Ha potere di firma disgiunta su tutti i rapporti finanziari riconducibili all amministrazione provinciale. j. Cura tutto quanto riguarda la documentazione comprovante la proprietà e la posizione fiscale dell Ente e delle sue dipendenze. k. Promuove e ordina l inventario di tutti i beni patrimoniali della Provincia, tenendolo aggiornato. l. Cura la sostenibilità economica degli investimenti e dei contratti di qualsiasi natura. m. Propone al Ministro Provinciale e al suo Consiglio le consulenze tecniche utili o necessarie per il disbrigo dei vari negozi. n. Consiglia il Governo della Provincia sulla opportunità e/o necessità di spese straordinarie, acquisti, riparazioni, ecc. 6
o. Avvisa il Ministro Provinciale e il Consiglio delle necessità economiche delle Fraternità locali. p. Rivede durante la Visita Fraterna i libri contabili delle Fraternità locali. q. Rende conto della situazione economica della Provincia mensilmente al Ministro Provinciale; annualmente al Consiglio. r. In occasione del Capitolo Provinciale fa la Relazione Economica sul triennio trascorso e sullo stato economico attuale della Provincia. L Economo Locale s. Dipende dal guardiano e nei tempi previsti dallo Statuto presenta al Ministro Provinciale e al suo Consiglio il bilancio preventivo della Fraternità. t. Negli interventi che non prevedano il ricorso al Rappresentante Legale provveda comunque all applicazione della legislazione civile corrente. u. Conserverà e ordinerà la documentazione relativa ai beni mobili ed immobili, le fatture, quietanze e quant altro attiene all amministrazione locale. Dei documenti relativi alla proprietà e alle sue caratteristiche invierà copia all Archivio Provinciale. 4. Per una economia fraterna 4.1 I Contributi alla Provincia 7
a. Ogni fraternità è chiamata a contribuire per il sostentamento della Provincia ed in vista di un economia fraterna di condivisione dei beni. b. I contributi mensili vengono calcolati pro capite in misura di 100,00 al mese a confratello (ad eccezione dei fratelli in formazione, benché professi perpetui) e verranno fatti pervenire alla Provincia semestralmente (30 giugno, 31 dicembre). c. Per i contributi annuali vedere allegato alla presente bozza di statuto 4.2 Suddivisione degli oneri: le imposte e le utenze, le assicurazioni a. L economato provinciale provvederà a tutte le spese relative ad imposte, tasse e a quant altro attiene alla proprietà, fatto salvo quanto segue. b. Le utenze, così come la tassa sui rifiuti solidi urbani, saranno a carico delle singole fraternità. c. Tutti gli immobili appartenenti alla Provincia e tutti i veicoli siano assicurati secondo le vigenti leggi civili (cf. Cost. 66,1). L assicurazione sia unica per tutti i beni e a nessuno si da facoltà di assicurare i mezzi o gli immobili con compagnie diverse da quella individuata dalla Provincia, salvo deroghe concesse dal Ministro Provinciale. 8
d. Le assicurazioni da stipulare per quanto concerne gli immobili prevedano la responsabilità civile su terzi. Per le auto si provveda secondo le norme civili. e. Gli oneri da esse derivati sono a carico delle rispettive fraternità. 4.3 Solidarietà a. Ciascuna fraternità sia attenta alle necessità ordinarie dei poveri. b. Nelle riunioni dei Guardiani e nei Capitoli locali siano trattati i temi della solidarietà e quanto riguarda il coscienzioso uso dei beni (cf. Cost. 61; VII CPO 46-61). 5. L amministrazione dei beni 5.1 L uso del denaro a. Tutti i beni, compresi gli stipendi, le pensioni e ogni altro emolumento, siano posti a servizio della Fraternità, consegnandoli nelle mani del Guardiano o dell Economo (cf. Cost. 61,2; 80,1). b. I Capitoli locali discutano e propongano i modi più semplici e convenienti perché i Religiosi abbiano una disponibilità personale di denaro. c. I fratelli, mensilmente, rendano conto delle spese personali e dell uso che fanno del denaro (cf. Rnb 6,8). d. Nessun frate potrà ricevere donazioni, eredità, legati con diritti o oneri perpetui (cf. Cost. 66,4). 9
e. Il Capitolo Locale valuti sugli acquisti dei beni della fraternità e della loro corretta conservazione. f. È di competenza del Ministro Provinciale, udito il suo Consiglio, giudicare delle necessità o opportunità di acquisto o di cambio dei veicoli, che saranno sempre intestati alla Provincia (cf. Cost. 91,6). g. I movimenti di denaro siano diligentemente annotati sul Registro della contabilità fornito dall Economato provinciale, che deve essere controfirmato ogni mese dal Guardiano e dal Vicario della fraternità (là dove vi sia anche dal Discreto). 5.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni a. Il Capitolo locale in spirito di povertà decida sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre case e delle loro pertinenze. Per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria bisogna attenersi al seguente iter: 1. il guardiano, consultato il capitolo locale, prima di predisporre qualsiasi progetto e preventivo, presenta la richiesta per iscritto al Ministro Provinciale; 2. il Ministro Provinciale chiede alla Commissione economica di esprimere per iscritto un parere sulla necessità e fattibilità dell intervento richiesto; 3. il Ministro Provinciale, considerata la valutazione della Commissione economica e avuto il consenso del Consiglio, autorizza la predisposizione del progetto con relativo preventivo di spesa; 4. infine, il Ministro Provinciale, sentito il parere della Commissione economica e avuto il consenso del 10
Consiglio, autorizza i lavori, indicando l iter da seguire per l esecuzione e il finanziamento degli stessi. b. Degli interventi straordinari si faccia richiesta scritta al Ministro Provinciale. c. Nessun lavoro straordinario sia eseguito senza le necessarie autorizzazioni anche a livello civile, che dovranno essere richieste dal Rappresentante Legale. 5.3 Modalità di pagamento a. In ossequio alle vigenti leggi dello Stato, nonché in nome della giustizia, per l acquisto di beni o l esecuzione di lavori si faccia sempre emettere regolare scontrino fiscale o fattura, intestando la medesima a: Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Siracusa c/o Convento dei Cappuccini e a seguire l indirizzo del convento nel quale si è compiuta la prestazione c.f. 80000470890 b. I pagamenti delle fatture siano fatti preferibilmente o mediante bonifico bancario o mediante assegno bancario (si ricorda che per le vigenti norme dello Stato non è possibile compiere pagamenti in contanti che superino 1.000,00). c. Per le spese ordinarie, in caso di necessità, il Guardiano può richiedere alla Curia Provinciale l emissione di una Carta di credito a lui intestata e appoggiata sul conto della fraternità (la 11
richiesta dell emissione dovrà comunque essere presentata presso l istituto di credito dal Rappresentante Legale). d. Sia cura dell Economo Provinciale e locale conservare diligentemente tutte le fatture e ricevute di pagamento per almeno 5 anni. 5.4 Limiti di spesa In ossequio al diritto universale e proprio è attualmente stabilito che: a. Il Superiore locale può disporre fino a 1.500,00; con il suo Consiglio fino a 5.000,00. b. Il Ministro Provinciale può disporre fino a 15.000,00; con il suo Consiglio fino a 250.000,00. c. Per spese superiori e fino a 1.000.000,00 è competente il Ministro Generale con il suo Consiglio. d. Per spese ancora superiori è competente la Santa Sede. e. Superati i limiti di spesa di propria competenza, per la validità si richiede la licenza scritta dell autorità superiore. 5.5 Conservazione dei capitali a. I conti bancari delle fraternità saranno intestati a Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Siracusa (cf. Cost. 62, 4-5), con la specificazione del convento interessato; l apertura, la chiusura 12
e la modifica, autorizzati dal Ministro Provinciale, sono di competenza del Legale Rappresentante; ogni conto deve prevedere la firma dell Economo provinciale più due firme in modo disgiunto. Soltanto in alcuni casi valutati dal Ministro Provinciale, all atto dell apertura del conto può essere richiesta la firma congiunta per la gestione del conto stesso. b. Dove esigenze particolari lo richiedano e previa autorizzazione del Ministro Provinciale, le fraternità locali potranno avere più conti correnti comunitari. c. Nessun frate della fraternità abbia conti personali a lui intestati, se non quelli strettamente richiesti dalle vigenti leggi dello Stato per il pagamento degli stipendi o delle pensioni. In ogni caso, tali conti dovranno prevedere il potere di firma disgiunta da parte del Guardiano della fraternità e la disposizione permanente affinché l intero stipendio o pensione venga, appena riscossa, riversata sul conto comune della fraternità locale. d. Per l apertura dei conti personali si chieda l autorizzazione preventiva al Ministro Provinciale. e. Si eviti di conservare in convento capitali liquidi eccessivi, che superino il fabbisogno ordinario del mese. 5.6 Investimenti di capitali Si fa divieto alle singole fraternità di investire capitali salvo la previa autorizzazione del Ministro Provinciale. 13
5.7 Rendicontazione Di ogni amministrazione si renda diligentemente conto ai confratelli in modo periodico: - l Economo Provinciale mensilmente al Ministro Provinciale, annualmente al Consiglio Provinciale; - l Economo Locale mensilmente al Guardiano e/o al Vicario della fraternità e, almeno una volta all anno al Capitolo locale. 5.8 Bilanci preventivi a. Elaboreranno il proprio bilancio annuale (cf. VI CPO 36): - la Curia Provinciale - le realtà della Provincia che possiedono un amministrazione indipendente. b. Allo stesso modo tutte le fraternità elaborino in Capitolo locale il proprio bilancio annuale per le spese ordinarie e straordinarie (cf. VI CPO 13,31), il quale dovrà essere approvato dal Ministro Provinciale e suo Consiglio (cf. VI CPO 32). c. I bilanci dovranno essere consegnati alla Curia Provinciale per lo studio e la successiva approvazione entro il mese di novembre dell anno precedente a quello a cui si riferiscono. 5.9 Le sante messe a. Ogni frate sacerdote gode di n 2 SS. Messe libere al mese, per le quali non può percepire offerta. 14
b. Tutte le altre celebrazioni comprese le eventuali binazioni e trinazioni sono applicate ad mentem Superioris localis ed al Superiore locale vanno trasmesse le corrispondenti offerte. c. L eventuale esubero di SS. Messe siano consegnate all Economo Provinciale che provvederà a distribuirle alle fraternità che ne fanno richiesta. 6. I nostri collaboratori 6.1 I dipendenti a. Tutti i dipendenti, in qualsiasi convento essi prestino servizio, dovranno essere assunti, secondo regolare contratto, dalla Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Siracusa A nessun confratello in quanto persona fisica, è data licenza di assumere personale dipendente. b. Le fraternità che nel Capitolo locale avranno deliberato la necessità di personale per lo svolgimento di servizi all interno del convento, ne facciano richiesta al Consiglio Provinciale, il quale, valutata l opportunità, darà mandato al Rappresentante Legale di dar corso agli adempimenti di legge. c. Tutti gli oneri relativi ai dipendenti che prestano servizio nei vari conventi di Provincia, saranno sostenuti dalle rispettive fraternità (stipendio, contributi INPS, trattenute IRPEF, accantonamento TFR) o mediante l erogazione diretta del dovuto (stipendio, contributi INPS) o mediante i rimborsi che semestralmente l Economato provinciale chiederà ai rispettivi conventi (trattenute IRPEF). 15
d. Per quanto concerne il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), sarà cura dell Economato far richiesta annualmente del versamento sull apposito fondo provinciale, in modo che nessun onere aggiuntivo sia da addossarsi alla fraternità locale al momento del licenziamento o della richiesta di pensionamento da parte del dipendente. e. Lo stipendio dei dipendenti sia corrisposto mediante assegno bancario o mediante bonifico, per assicurarne la tracciabilità. 6.2 I volontari a. Con il mutare della legislazione civile anche il volontariato ha assunto col tempo una specifica fisionomia normata dal Codice civile (L. 266 del 11/08/1991). Pertanto, per volontariato si intende quella attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (art.2 1). Affinché si possa parlare di volontariato è dunque necessario che vi sia il requisito della gratuità, con una seppur minima copertura assicurativa e con l iscrizione del medesimo ad un registro dei volontari. b. Pertanto, tutti coloro che nei conventi della Provincia offrono in modo sistematico un aiuto alla Fraternità locale, devono essere iscritti ad una associazione di volontariato, che abbia quale finalità istituzionale la prestazione di opera caritativa presso le nostre strutture religiose. 16
c. L associazione di volontariato a cui iscrivere i volontari operanti nei conventi di Provincia è l associazione Francesco e Chiara di cui la Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Siracusa è socia fondatrice. d. Per l iscrizione dei volontari all associazione Francesco e Chiara è necessario fare richiesta al Segretario Provinciale. 7. Commissione Economica ed Edilizia a. A norma del n 72,1 delle nostre Costituzioni, nelle Province e nelle Vice-province si raccomanda di costituire una o più commissioni economiche, il cui compito sarà di dare consigli nell amministrazione dei beni, nella costruzione, manutenzione e alienazione delle case. b. La Commissione Economica ed Edilizia ha valore solamente consultivo e si occupa dello studio delle questioni inerenti l amministrazione dei beni immobili di proprietà ed in uso alla Provincia, della loro conformità alla legislazione civile, degli istituti contrattuali più idonei per la loro temporanea dismissione, e più in generale di tutte le problematiche civili ad essi inerenti. Inoltre, ha il compito di studiare, su mandato del Ministro Provinciale, tutte le opere di manutenzione straordinaria da compiersi sugli immobili appartenenti alla Provincia. c. La Commissione consta di 5 membri: - L Economo Provinciale; 17
- il Rappresentante Legale e tre confratelli nominati dal Consiglio, di cui uno sia consigliere provinciale; - al bisogno, da Consulenti laici. d. La commissione sarà convocata quando richiesto dal Ministro Provinciale, per lo studio di specifiche questioni. 18
Appendici Appendice I Scheda accantonamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) nell apposito Fondo provinciale TFR Fraternità di Personale dipendente: 1) Cognome Nome.. Data assunzione Quota TFR maturata dalla data di assunzione al 31/12.. 2) Cognome Nome.. Data assunzione Quota TFR maturata dalla data di assunzione al 31/12.. 3) Cognome Nome.. Data assunzione Quota TFR maturata dalla data di assunzione al 31/12.. 4) Totale quote TFR maturate fino alla data del 31/12/.. Totale già versato Totale da versare 19
NOTA: Ogni anno nel mese di gennaio è necessario versare nella cassa della Provincia per il Fondo provinciale TFR quanto maturato nell anno precedente più la rivalutazione prevista dalla legge. Naturalmente, qualora un dipendente si licenzi o vada in pensione, si dovrà comunicare questo fatto all economo provinciale che invierà all economo locale la somma accantonata a questo scopo. Appendice II Descrizione degli interventi di manutenzione Per definire i vari interventi di manutenzione si riportano le definizioni proposte dalla Legge del 5 agosto 1978 n. 457 Norme per l edilizia residenziale Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1978 n. 231. a) Interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Non possono essere considerati opere di manutenzione ordinaria quegli interventi che per la loro natura ed estensione riguardano gran parte o la totalità della struttura (es. tinteggiatura). b) Interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 20
servizi igienico-sanitari e tecnologici (per servizi tecnologici si intende: impianti elettrici, telefonici, riscaldamento, condizionamento, voci/amplificazione, irrigazione; elementi per la cucina; rete informatica; impianti di allarme), sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (22/c). c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. d) Interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 21
Allegato alla bozza dello Statuto economico Proposte per i contributi straordinari alla provincia (Capitolo 4, paragrafo 1, comma c) Prima proposta: A conclusione dell anno versare il 30% della tesoreria delle singole fraternità sul fondo provinciale (contribuzione straordinaria in vigore attualmente) Seconda proposta: A conclusione dell anno le tesorerie delle singole fraternità versano sul fondo provinciale: a) Il 10% fino a una tesoreria di 10.000,00 b) Il 20% da una tesoreria da 10.000,00 fino a 20.000,00 c) Il 30% da una tesoreria da 20.000,00 in su. Terza proposta: Durante la Visita Fraterna del Ministro Provinciale, la Fraternità locale consegna allo stesso il surplus rispetto al fabbisogno per la sussistenza ordinaria, fatta salva la facoltà, a discrezione del Ministro Provinciale di mantenere capitali in sovrappiù per lavori preventivati e approvati dal Consiglio Provinciale. 22