SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO



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SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Dal 2008 è entrata in vigore una nuova legge, il Decreto Legislativo 81/2008 o TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO. IL D.Lgs. 81/08 ha introdotto anche in Italia le Direttive europee che disciplinano gli aspetti riguardanti l igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro. D.Lgs. 81/08: una nuova legge per la salute, la sicurezza, l igiene e il benessere dei Lavoratori!! Il D.Lgs. 81/08 si applica a TUTTI i settori di attività privati e pubblici dove operano Lavoratori dipendenti (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari). Sono equiparati a Lavoratori dipendenti i soci Lavoratori di cooperative o di società e i partecipanti a corsi di formazione professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Per raggiungere l obiettivo del D.Lgs. 81/08, cioè il miglioramento della sicurezza e della salute dei Lavoratori, la Legge stessa impone la costituzione di un vero e proprio sistema di sicurezza aziendale a cui partecipano le seguenti figure: - Datore di lavoro - Lavoratori - Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione - Addetti al Servizio di prevenzione e protezione - Rappresentante dei Lavoratori - Medico Competente. IL DATORE DI LAVORO É il titolare o il legale Rappresentante dell attività. IL DATORE DI LAVORO É SEMPRE RESPONSABILE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL IMPRESA In generale gli OBBLIGHI del Datore di lavoro sono: - effettuare la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro - eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti (ad esempio sostituire sostanze tossiche con sostanze meno pericolose, proteggere le macchine utensili mediante gli idonei dispositivi di sicurezza; ecc.) - aggiornare le misure di sicurezza tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica - assicurare, ai lavoratori esposti a rischi tabellati, visite mediche effettuate dal medico competente - nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (può anche autonominarsi) Studio Valeri - Rimini D.Lgs. 81/2008 -SICUREZZA SUL LAVORO - 1

- designare alcuni Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure antincendio, delle misure di pronto soccorso e di emergenza in genere - predisporre misure d emergenza in caso di pronto soccorso, antincendio ed emergenza in genere - predisporre misure igieniche e di protezione -predisporre segnaletica di sicurezza e avvertimento - effettuare una regolare manutenzione degli ambienti, delle macchine, attrezzature, impianti e utensili - fornire ai Lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale - informare e formare i Lavoratori su tutte le problematiche riguardanti la sicurezza e la salute nell ambiente di lavoro - garantire la consultazione e la partecipazione dei Lavoratori o dei loro Rappresentanti su tutte le problematiche riguardanti la sicurezza e la salute nell ambiente di lavoro - disporre ed esigere che i Lavoratori osservino le norme LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO É un obbligo a carico del Datore di lavoro, previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e con il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. L OBIETTIVO della VALUTAZIONE dei RISCHI è: CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DI TUTTI I LAVORATORI A questo scopo devono essere seguiti i seguenti principi gerarchici della prevenzione: - EVITARE i rischi - SOSTITUIRE ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno (ad esempio sostituire sostanze tossiche con sostanze meno pericolose, oppure vecchi macchinari con nuovi macchinari a norma) - CONTROLLARE i rischi alla fonte - PRIVILEGIARE la protezione collettiva o ambientale rispetto a quella individuale - ADEGUARSI al progresso tecnologico e delle conoscenze - GARANTIRE un continuo miglioramento dei livelli di protezione Studio Valeri - Rimini D.Lgs. 81/2008 -SICUREZZA SUL LAVORO - 2

A seguito della valutazione dei rischi il Datore di lavoro deve elaborare un DOCUMENTO (temporaneamente esonerate le attività con meno di 10 addetti che possono limitarsi ad autocertificare l avvenuta valutazione dei rischi) contenente: - la valutazione dei rischi - l individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare - programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi (con indicazione di tempi e modi) I LAVORATORI Il D.Lgs. 81/2008 prevede per i Lavoratori un ruolo attivo all interno della Ditta in materia di sicurezza. Infatti i Lavoratori sono i destinatari della tutela prevista dal Decreto e hanno diversi DIRITTI, ma la stessa legge prevede per essi anche tutta una serie di OBBLIGHI, il cui mancato rispetto comporta l applicazione di sanzioni. La norma generale che i Lavoratori devono rispettare è la seguente: Ciascun Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro. ALTRI OBBLIGHI DEI LAVORATORI SONO: - Osservare tutte le disposizioni del Datore di lavoro - Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, i mezzi di trasporto e di sollevamento, le sostanze pericolose e le altre attrezzature di lavoro - Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione - Segnalare immediatamente al Datore di lavoro o ai responsabili ogni situazione che presenti un pericolo grave per la sicurezza e la salute, nonchè qualsiasi anomalia o difetto dei sistemi di protezione e delle attrezzature di lavoro - Attivarsi, nei casi di urgenza, per eliminare le cause di pericolo - Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza montati sulle macchine e sugli impianti - Non rimuovere o modificare la segnaletica e i cartelli di avvertimento - Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori - Sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente previsti - Collaborare col Datore di lavoro per garantire un ambiente e condizioni di lavoro senza pericoli nè rischi per la sicurezza e la salute IL RESP. DEL SERVIZIO DI PREVENZ. E PROTEZ. Studio Valeri - Rimini D.Lgs. 81/2008 -SICUREZZA SUL LAVORO - 3

DAI RISCHI (RSPP) Il Datore di lavoro deve organizzare all interno della propria azienda un adeguato Servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Si tratta di un organo composto da esperti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinati da un Responsabile. Il Servizio può essere Interno (cioè affidato a dipendenti dell azienda) oppure Esterno (cioè affidato a consulenti esterni non dipendenti). Il Datore di lavoro deve dunque nominare, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, gli addetti e soprattutto il Responsabile di tale Servizio. In molti casi la legge consente al Datore di lavoro di svolgere direttamente e personalmente i compiti assegnati al Servizio di prevenzione e protezione. La funzione principale del Servizio di Prevenzione e Protezione è quella di collaborare con il Datore di lavoro per migliorare, ove possibile, il livello di sicurezza e salute in azienda, attraverso l esercizio di un attività di prevenzione, controllo ed informazione per quanto riguarda la presenza di eventuali fattori di rischio sul luogo di lavoro. I COMPITI PRINCIPALI DEL SERVIZIO DI PREVENZ. E PROTEZIONE SONO DUNQUE: - individuare e valutare tutti i fattori di rischio - individuare ed elaborare misure e procedure di sicurezza - proporre programmi di informazione e formazione sulla sicurezza per i Lavoratori IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI. IL MEDICO COMPETENTE I Lavoratori esposti a determinati RISCHI, specificamente indicati dalle leggi, devono essere sottoposti a SORVEGLIANZA SANITARIA. Ad esempio devono essere a SORVEGLIANZA SANITARIA i Lavoratori: - addetti a verniciatura - addetti a saldatura - che utilizzano o entrano in contatto con sostanze tossiche o infettanti - esposti a elevati livelli di rumore - esposti a elevati livelli di vibrazioni mano-braccio o al corpo-intero - esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori - che effettuano movimentazione manuale di carichi - che utilizzano videoterminali mediamente per più di 20 ore settimanali - adibiti a lavoro notturno - ecc., ecc.. Il Datore di lavoro deve pertanto nominare a sue spese un MEDICO COMPETENTE in materia di igiene e sicurezza del lavoro che VISITI tali Lavoratori. Studio Valeri - Rimini D.Lgs. 81/2008 -SICUREZZA SUL LAVORO - 4

Le VISITE MEDICHE devono essere effettuate durante l orario di lavoro. Si distinguono VISITE MEDICHE PREVENTIVE che stabiliscono l idoneità dei Lavoratori alle mansioni specifiche a cui sono destinati e VISITE MEDICHE PERIODICHE, con frequenza stabilita dal Medico Competente, per controllare il loro stato di salute. I COMPITI del Medico Competente sono: - effettuare gli accertamenti sanitari previsti per legge - effettuare le eventuali visite mediche richieste dal Lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali - istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio - informare ogni Lavoratore sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari (a richiesta deve anche rilasciare copia della documentazione sanitaria) - visitare gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all anno - partecipare alle riunioni periodiche per la sicurezza - collaborare all attività di informazione e formazione dei Lavoratori - collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori IL RAPP. DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) In tutte le aziende può essere eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, figura fondamentale prevista dal Decreto 81, che svolge un ruolo di tramite tra Datore di lavoro e Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda. Nelle aziende fino a 15 dipendenti il RLS può essere eletto direttamente dai Lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende con oltre 15 dipendenti il RLS deve essere designato direttamente dai Lavoratori al loro interno (se sono presenti rappresentanze sindacali deve essere eletto fra esse). Il Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori deve essere consultato in merito alle nomine: - del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - degli addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso Il Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori deve essere consultato in merito alla valutazione dei rischi e in merito alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica di ogni intervento inerente l igiene e la sicurezza nell azienda. Studio Valeri - Rimini D.Lgs. 81/2008 -SICUREZZA SUL LAVORO - 5

Il Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (da effettuarsi durante l orario di lavoro). I contenuti dei corsi per questa figura aziendale sono indicati dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16/01/97 e la durata minima dei corsi è di 32 ore. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza inoltre DOVRÀ e POTRÀ: - accedere a tutti i luoghi di lavoro - accedere al documento e al registro infortuni - ricevere informazioni dal Medico Competente - partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza - fare proposte in merito all'attività di prevenzione - avvertire il Responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività - formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti e ricevere le informazioni da essi provenienti - fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il Rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Il Rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. RIUNIONI PERIODICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Tale riunione é un momento di incontro per verificare insieme l efficacia del programma di prevenzione e sicurezza aziendale! Deve essere indetta dal Datore di Lavoro ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti. Può essere indetta su richiesta del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nelle aziende che occupano meno di 15 dipendenti. Deve inoltre essere SEMPRE indetta in occasione di significative variazioni delle condizioni di lavoro che abbiano riflessi sulla sicurezza e la salute di Lavoratori. A tale riunione partecipano: il Datore di Lavoro il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Studio Valeri - Rimini D.Lgs. 81/2008 -SICUREZZA SUL LAVORO - 6

il Medico Competente ove previsto il Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori. Nel corso della riunione il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: - il documento di valutazione dei rischi; - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; - i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Queste attività hanno un ruolo fondamentale nel D.Lgs. 81/2008 per conseguire l obiettivo del miglioramento della sicurezza e della salute dei Lavoratori. Lo scopo è quello di ottenere una effettiva comunicazione tra il Datore di lavoro e i Lavoratori in modo che vengano trasmesse e ricevute informazioni importanti riguardanti l igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Non si tratta solo di adempimenti formali o burocratici!! É opportuno che i Lavoratori partecipino in modo attivo e consapevole e non in maniera passiva e forzata!! Il Datore di lavoro deve obbligatoriamente provvedere affinché ciascun Lavoratore sia sempre adeguatamente informato e formato su: - rischi in generale - misure di prevenzione e protezione adottate - rischi individuali specifici in riferimento a ciascun posto di lavoro e mansione - normative e disposizioni aziendali di sicurezza - pericoli per l uso di sostanze, macchine o attrezzature pericolose - nominativo del RSPP, del Medico Competente e degli addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso Naturalmente l informazione e la formazione dei Lavoratori deve essere particolarmente curata in occasione di: - assunzione - trasferimento o cambio di mansione - introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi L informazione e la formazione dei Lavoratori deve avvenire durante l orario di lavoro e senza oneri per i Lavoratori!! Studio Valeri - Rimini D.Lgs. 81/2008 -SICUREZZA SUL LAVORO - 7