LA GESTIONE DEL TFR NELLE IMPRESE IN CRISI

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Transcript:

LA GESTIONE DEL TFR NELLE IMPRESE IN CRISI a cura di Alessandro Rapisarda Consulente del Lavoro in Rimini

1 modulo Calcolo TFR e destinazione

IL TFR: DEFINIZIONE Art. 2120 c.c. «In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto(...)»

TFR: ACCANTONAMENTO

TFR: QUANTIFICAZIONE Retribuzione corrisposta (con carattere di continuitàe in dipendenza del rapporto di lavoro) + eventuale "retribuzione virtuale" in caso di assenze (malattia, infortunio, maternità, etc...) = Retribuzione utile TFR Retribuzione utile TFR : 13,5 = Quota annua TFR

TFR: RIVALUTAZIONE

TFR: LA SCELTA ESPLICITA

In caso di mancata manifesta espressione di volontàentro 6 mesi dalla data di prima assunzione TFR: LA SCELTA TACITA

2 modulo TFR e ammortizzatori sociali

CRISI

CIGO E CDS Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, trova applicazione il meccanismo della retribuzione virtuale. La maturazione del TFR rimane in capo al datore di lavoro.

CIGS Anche in questo caso trova applicazione il meccanismo della retribuzione virtuale. La maturazione del TFR resta in capo all azienda, ma l azienda può richiedere il rimborso all'inps deltfr,corrisposta ai lavoratori licenziati durante il periodo di sospensione per cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente allaquotamaturata durante tale periodo immediatamente precedente al licenziamento (legge 464 dell 8.08.1972).

CIGS E FONDO TESORERIA MSG INPS 9468 DEL 28 APRILE 2009 Anche durante i periodi di CIGSsussiste l'obbligo di versamento deltfral Fondo di Tesoreriagestito dall'inps.

3 modulo Le garanzie del TFR

FONDO DIGARANZIA INPS PER IL TFR LEGGE N. 297 DEL 29 MAGGIO 1982 I presupposti per l intervento del fondo:

FONDO DI GARANZIA INPS Il fondo èfinanziato con uno specifico contributo totalmente a carico del datore di lavoro:

FONDO DIGARANZIA INPS PER I CREDITI DA LAVORO D. LGS. 80 DEL 27 GENNAIO 1992 Interviene anche a garantire i crediti di lavoro differenti dal TFR relativi agli ultimi tre mesi Nel limite di tre volte il trattamento di CIG al netto delle trattenute previdenziali

FONDO DI GARANZIA PER LA PREV. COMPLEMENTARE D. LGS 80 DEL 27.01.1992 Il fondo interviene a copertura di:

4 modulo La gestione del TFR nelle procedure concorsuali

PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE Permangono gli obblighi previsti dall art. 2120 del Codice Civile

CONCORDATO PREVENTIVO Può essere richiesto al fondo di garanzia INPS

FALLIMENTO Può essere richiesto al fondo di garanzia INPS

FALLIMENTO E FONDO DI TESORERIA MSG INPS 2057/2012 Liquidazione diretta da parte dell istituto. CONCETTO DI AUTOMATICITA DELLA PRESTAZIONE.

FONDO DI TESORERIA e FONDO DI GARANZIA MSG INPS 2057/2012 Insinuazione al passivo da parte dell istituto

TFR E CIGS L'intervento del Fondo è escluso relativamente alla quota del T.F.R. maturata durante il trattamento straordinario di integrazione salariale. La quota di TFR riferibile al beneficio assistenziale grava sulla Gestione e potrà essere richiesto al termine del periodo di fruizione del trattamento, purchéintervenga una causa di risoluzione del rapporto.

FONDO DI TESORERIA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

FONDO DI GARANZIA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata nella sede INPS di residenza dell assicurato tramite modello TFR/CL SR50 A corredo della domanda è necessario allegare: Dichiarazione da far compilare e firmare dal responsabile della procedura concorsuale Autocertificazione del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale

FONDO DI GARANZIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata nella sede INPS di residenza dell assicurato tramite modello PPC D A corredo della domanda è necessario allegare: Dichiarazione da far compilare e firmare dal responsabile della procedura concorsuale Autocertificazione del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale

DATORE DILAVORO NON SOTTOPOSTO A PROCEDURE CONCORSUALI Qualora il datore di lavoro non sia soggetto in concreto (Cass., sentenza n. 1178/09) alle procedure concorsuali, il Fondo di Garanzia interviene qualora vi sia: cessazione del rapporto di lavoro subordinato; inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata; l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.

DATORE DILAVORO NON SOTTOPOSTO A PROCEDURE CONCORSUALI L'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro (circolare INPS n. 74/2008) si intende dimostrata quando si verifichi una delle seguenti ipotesi: il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale; il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone; il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse).

5 modulo La gestione del TFR nel caso di cessione o affitto d azienda o ramo di esso

TRASFERIMENTI D AZIENDA CIRCOLARE INPS 53 DEL 07 MARZO 2007 L' art. 2112c.c., in materia di "Mantenimento dei diritti dei lavoratori incaso di trasferimento di azienda" prevede, di regola, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, che pertanto èl'unico obbligato a corrispondere il T.F.R., anche per la parte maturata alle dipendenze dell'impresa cedente. Ne consegue che, se il datore di lavoro insolvente èil cedente, il Fondo non saràtenuto ad intervenire in quanto il T.F.R.dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario; al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il fondo sarà tenuto a corrispondere l'intero T.F.R. maturato. In caso di vendita di aziende poste in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni o liquidazione coatta amministrativa, l' art. 47 comma 5, della L. 428/90 stabilisce che ai lavoratori il cui rapporto continua con l'acquirente non si applica l'art. 2112 c.c.. Di conseguenza il Fondo corrisponderàil T.F.R. maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l'accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l'accollo del T.F.R. da parte dell'acquirente stesso.

TRASFERIMENTI D AZIENDA ART. 47 COMMA 4-BIS, LEGGE N. 428/1990 L'art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990 (modificato dall'art. 46- bis del D.L. n. 83/2012) prevede che, nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo tra le parti sociali circa il mantenimento, anche parziale, della occupazione, l'art. 2112 cod. civ. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, aisensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.