Regolamento del social network www.amicice.it



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Regolamento del social network www.amicice.it Il seguente Regolamento è stato redatto dall ufficio marketing della società Cardena s.r.l. Premessa: AMICICE.IT è un social monotematico riguardante la chirurgia estetica. Registrandoti e specificando la tua area di interesse, invierai una richiesta di informazioni a tutte le persone che sono già state operate presso il Centro Italiano di Chirurgia Estetica: i Testimonials Cice. Su AMICICE.IT avrai l'occasione di conoscere le esperienze, vedere le foto o i video prima e dopo l'intervento che i Testimonials Cice ti metteranno a disposizione nel proprio profilo. Si instaurerà un rapporto di fiducia con uno di loro che potrà aiutarti a prenotare la visita con il chirurgo del Cice. Il Testimonial Cice, quando tu verrai operata, riceverà un riconoscimento economico, utile a sostenere il costo delle rate. Figure coinvolte: 1. Testimonial: è una persona che si è operata presso il Centro Italiano di Chirurgia Estetica. E a disposizione degli Utenti per raccontare la propria esperienza. Non ha compiti di informazione e/o pubblicità sanitaria. 2. Utente: è una persona che ha un interesse per le procedure di chirurgia estetica, e registrandosi esplicita l area di interesse ed invia una domanda ai testimonials di quel settore. 3. Social manager: è il garante dell attivazione dei testimonials; è disposizione degli Utenti per aiutare gli stessi nella navigazione, nella scelta dei testimonial e da consigli ai testimonial per rispondere a domande difficili, imbarazzanti, ecc Inoltre il SOCIAL MANAGER è colui che dovrai contattare se individui delle situazioni scorrette o offensive per l'ambiente social o rivolte alla tua utenza. Ha la capacita e i diritti di sospendere un utenza per i motivi di cui l art. 2. Ha la capacità e i diritti di attivare/disattivare la registrazione dei Testimonials. Art.1 Iscrizione del Testimonial I testimonials sono persone che sono già state operate al Cice. Al momento della registrazione viene richiesto la validazione dell utenza al Social Manager che effettua i seguenti controlli: 1. Presenza della cartella clinica presso il centro chirurgico qualificato 2. Presenza del registro operatorio Il testimonial alla fine della registrazione riceve una mail che gli permette di visitare il social network ma non riceverà le richieste da parte degli utenti interessati sino all approvazione del Social Manager.

Il testimonial al momento dell iscrizione riceverà copia del contratto (allegato 1). All esito positivo dei controlli eseguiti dal Social Manager, il Testimonial dovrà sottoscrivere il contratto di collaborazione al fine di vedere operativo il suo ruolo nel Social Network. Art.2 - Comportamenti da evitare perché non rispettosi degli altri E severamente vietato inviare messaggi: a. contenenti espressioni minacciose, ingiuriose, volgari e o comunque offensive nei confronti di utenti in genere, Testimonial, persone, organizzazioni, enti in genere e qualsivoglia persona fisica e/o giuridica, e/o comunque affermazioni che incoraggiano al razzismo, all intolleranza, all odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi soggetto sia esso persona fisica e/o giuridica, di ogni fede e/o credenza politica che entri in contatto con il Social Network. b. contenenti messaggi di promozione e propaganda politica di qualunque partito. c. che contengano o rinviino (mediante collegamenti a siti internet, portali, immagini, filmati ecc) a materiale pornografico, pedopornografico, e/ o comunque offensivo della dignità. d. che includano informazioni riconosciute come notoriamente false, ingannevoli o che possano integrare una istigazione ad attività illecite, siano esse caratterizzanti l illecito amministrativo, civile e penale. e. che proponga, istighi o promuova la copia illegale o non autorizzata delle opere di altri protette da copyright o di proprietà intellettuale in genere; f. che integri la trasmissione di posta indesiderata, di "catene" o di mass mailing non autorizzato; g. che includa o alleghi fotografie pubblicate da altri utenti e/o Testimonial ovvero informazioni e dati riguardanti il suo stato di salute, gli interventi o trattamenti medici già eseguiti dall utente e/o Testimonial, senza aver preventivamente acquisito il consenso della persona ritratta nell immagine; i. che contengano affermazioni in grado di indurre in errore l utenza in genere e i Testimonial circa l esercizio, da parte dell autore del messaggio, di professioni sanitarie e professioni in generale che richiedono il possesso di un titolo abilitante e una iscrizione a pubblici elenchi e/o Albi. j. per trasmettere, anche colposamente, materiale contenente virus o qualsiasi altro codice, file o programmi progettati per danneggiare, interrompere, annientare o limitare la funzionalità di qualsiasi software o hardware o attrezzature in genere impiegate per le telecomunicazioni. k. per molestare, provocare o prendere con l inganno qualsiasi soggetto sia esso

persona fisica e/o giuridica. Art.3 Responsabilità degli iscritti al social network Amicice.it L iscritto accetta di essere responsabile della propria condotta e delle proprie comunicazioni durante l utilizzo del social network acconsentendo a tutti gli articoli di questo Regolamento. Gli Iscritti devono ritenersi, civilmente e penalmente, unici responsabili dei contenuti pubblicati e/o presenti nei propri profili. Art. 4 L utente e/o il Testimonial, nel caso in cui ritenga che una o più delle espressioni contenute nei messaggi pubblicati nel forum amicice, abbia caratteristiche assimilabili alle ipotesi citate all art. 2, hanno l obbligo di darne immediata immediata notizia al Social Manager che adotterà i provvedimenti più opportuni. Il Gestore del social Network non è responsabile delle informazioni memorizzate dagli utenti e dai Testimonial. ART. 5 Il Testimonial potrà collaborare tramite l'utilizzo di un nick name che dovrà essere dichiarato a CARDENA. La CARDENA s.r.l. si impegna a non comunicare ad alcun utente o ad altre persone esterne alla società CARDENA stessa il nominativo del collaboratore senza autorizzazione scritta dello stesso.

Allegato 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA Con la presente scrittura privata valevole ad ogni effetto di legge tra: La CARDENA s.r.l." con socio unico COD.FISCALE E P.IVA 03204290369 Sede: C.so Canalgrande 88-41100 MODENA, in persona del presedente Edoardo Spallanzani, Cod. Fisc. SPLLRT52A01H223C. CARDENA E Il/La Sig.ra., nato/a a il giorno e residente a, C.F., PI, Collaboratore PREMESSO 1. che CARDENA è una società di servizi per - L ideazione, la programmazione, l organizzazione, la predisposizione, la gestione e la prestazione, a professionisti dell estetica, anche medici, e ad altri utenti in generale di servizi, mediante personale proprio e/o mediante personale esterno nel campo medico sanitario. - Lo sfruttamento commerciale dei marchi singoli o collettivi di proprietà delle società in cui sono detenute interessenze; 2. che CARDENA è esclusiva proprietaria del marchio CICE (Centro Italiano di Chirurgia Estetica) operante nel settore della Medicina e Chirurgia Estetica per l organizzazione e la ricerca di clienti nel medesimo settore. 3. che il CARDENA s.r.l. ha interesse a reperire collaboratori al fine di procedere alla pubblicizzazione dei servizi resi nell ambito del settore della medicina e della chirurgia estetica dal CICE, al fine di reperire clientela sul territorio nazionale; 4. che il collaboratore ha interesse a stipulare un accordo di libera collaborazione senza vincoli di subordinazione; 5. che la CARDENA e il collaboratore dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di voler instaurare un rapporto contrattuale di natura autonoma ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile; 6. che la CARDENA non richiede al collaboratore l esclusività della sua prestazione; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1

La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto. ART. 2 La CARDENA incarica il/la Sig/Sig.ra..., il/la quale accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto comunicazione informazione e pubblicità presso terzi dei servizi resi dal CICE nel settore della chirurgia e medicina estetica. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le indicazioni della committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto. ART. 3 a. considerare di carattere riservato tutte le informazioni e i dati, sia di carattere scientifico, sia di carattere tecnico-amministrativo di cui il Collaboratore verrà in possesso in ragione dello svolgimento dell incarico di cui trattasi. b. Il Collaboratore, recependolo come obbligo di segreto professionale, si impegna a non danneggiare la CARDENA e il CICE trasferendo, anche parzialmente, ad altri professionisti, società e/o soggetti terzi concorrenti il know how (fatti, dati, notizie e tecniche) appreso in ragione dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. c. Il Collaboratore si obbliga dunque a non divulgare a terzi per tutta la durata del presente rapporto e per i due anni successivi alla cessazione o risoluzione dello stesso, ivi incluso il caso di recesso anticipato, fatti, dati e/o notizie riservate. d. L inosservanza di tale disposizione è da intendersi quale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto. e. Quale conseguenza di tale inadempimento, sarà posto a carico del Collaboratore il pagamento di una penale stabilita sin d ora nella misura di a 1000 f. Il Collaboratore, non può inoltre, durante lo svolgimento dell incarico, consigliare, sviare o dirottare la clientela presso altri professionisti e/o strutture che svolgono attività in concorrenza con quella della CARDENA e del CICE. g. La penale indicata nel precedente punto e) verrà applicata anche nell eventualità in cui il Collaboratore ponga in esser attività tendenti a fuorviare la clientela della CARDENA e del CICE ovvero si attivi per operare uno storno della stessa a vantaggio di altri professionisti e/o strutture concorrenti. ART 4 Il Collaboratore si impegna a 1) rendere palese a terzi il rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo ogniqualvolta eserciterà attività di promozione e pubblicità presso terzi dei servizi resi dalla CARDENA, in caso contrario verrà ritenuto responsabile di qualsivoglia addebito in astratto o in concreto ascrivibile alla CARDENA ed al CICE per pubblicità ingannevole, occulta e/o sleale; 2) a manlevare la CARDENA, il CICE ed eventuali altri coobbligati in solido da qualsivoglia addebito di natura civile, penale ed amministrativa loro attribuibili per fatti e condotte riferibili al consulente nell esercizio dell incarico oggetto del presente accordo, contrari a disposizioni di legge, regolamenti, ordini e discipline. 3) rispettare gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in tema di tutela dei consumatori, di esercizio di attività pubblicitaria e di privacy. In particolare il Collaboratore da atto di ben conoscere i contenuti del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e del Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003). ART. 5 La prestazione del collaboratore avrà inizio con il giorno... e termine entro il giorno.. ART. 6

Il corrispettivo della prestazione del collaboratore viene stabilito forfetariamente in base al fatturato netto prodotto alla CARDENA direttamente dall attività prestata dal collaboratore, e meglio identificato all allegato A del presente contratto. Tale somma dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dall incasso, da parte di Cardena, del fatturato prodotto dalla collaboratrice. La CARDENA si impegna a versare quanto stabilito dalle normative fiscali vigenti. ART. 7 Il rapporto di cui al presente incarico integra la fattispecie del lavoro autonomo occasionale di cui alla lettera L dell art. 67 del DPR n 917/86. A questo proposito con la sottoscrizione della presente il collaboratore conferma che, al momento della stipula del presente contratto, l incarico offerto è reso nell esercizio di una attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente ma organizzata in proprio. Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore conferma inoltre che, ai fini dell inquadramento fiscale, durante il periodo dell incarico non eserciterà abitualmente e professionalmente altre attività di lavoro autonomo e non sarà iscritto in alcun albo professionale, ruolo o elenco. ART. 9 Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, pertanto il mancato rispetto anche di una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente. ART. 10 I patti le clausole e tutte le condizioni del presente incarico non potranno essere modificati, nemmeno parzialmente, se non a mezzo di documento sottoscritto per accettazione da entrambe le parti. Nessuna delle parti sarà vincolata da qualsiasi pattuizione, condizione, garanzia o dichiarazione salvo quanto espressamente dichiarato nel presente atto o successivamente espresso per iscritto considerato dalle parti annesso al contratto medesimo. ART. 11 Foro competente per qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione del presente contratto sarà esclusivamente quello di Reggio Emilia. Allegato A Servizi di segreteria e intermediazione clienti per interventi di bassa complessità: 100 Interventi di bassa complessità: Palloncino intragastrico Blefaroplastica Liposuzioni di 1 area (piccole) Otoplastica Ginecomastia

Servizi di segreteria e intermediazione clienti per interventi di medio-alta complessità: 200 Interventi di medio-alta complessità: Aumento del seno Riduzione del seno Sollevamento del seno (Mastopessi) Liposuzioni di più aree (medio-grandi) Addominoplastica Rinoplastica Lifting viso - cosce braccia Interventi combinati (presenza di due interventi) Letto, approvato e sottoscritto. Data La committente Il collaboratore Modena lì, CARDENA S.R.L. IL COLLABORATORE Il Collaboratore, ai sensi e per gi effetti di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara: A) di aver attentamente letto, esaminato e valutato punto per punto l atto sopra esteso, di riconoscerlo come conforme alla propria volontà e di accettarne tutti i patti, le condizioni, i termini e le modalità così come riportati nell atto stesso; B) di conoscere e accettare in particolare il contenuto dei seguenti articoli: 3, 4, 6, 9, 11 CARDENA S.R.L. IL COLLABORATORE