TRA. Eventidea agency s.r.l. INDICE
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- Claudia Camilla Martinelli
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1 CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE TRA Eventidea agency s.r.l. E.. INDICE 1. Premesse, definizioni e allegati 2. Oggetto 3. Modalità di esecuzione 4. Durata 5. Corrispettivo 6. Risoluzione per inadempimento e recesso 7. Obbligo di riservatezza 8. Tutela dei dati personali 9. Clausole finali
2 CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE (nel prosieguo anche «Contratto») TRA Eventidea agency s.r.l., società con sede legale in Bracciano, Via degli Aceri, 1 e sede operativa in Viterbo Via della Pace, 14, P.IVA (nel prosieguo definita anche «Società»), rappresentata per questo atto dal Rappresentante legale: Dottoressa Simona Liberati, nata a Bracciano, il 9 aprile 1979, residente in Bracciano, Via degli Aceri, 1 C.F. LBRSMN79D49B114B, che dichiara di avere i poteri richiesti per la sottoscrizione del presente atto, da una parte, E Sig. [. ],nato a [...], il [...], residente a [..], C.F. [...], (nel prosieguo definito anche «Prestatore»), dall altra parte, PREMESSO 1. che la Società opera nel settore della programmazione e della realizzazione di campagne pubblicitarie; 2. che la Società intende avvalersi delle prestazioni occasionali di Promoter/Hostess che saranno effettuate a tale scopo dal Prestatore; 3. che il Prestatore ha interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione occasionale con la Società caratterizzato, comunque, dalla piena autonomia del Prestatore nello svolgere l attività in parola e, pertanto, senza alcun vincolo di subordinazione dello stesso nei confronti della Società; 4. che il Prestatore ha manifestato la volontà di collaborare occasionalmente ed in forma autonoma con la Società, la quale ha riconosciuto allo stesso Prestatore la specifica competenza richiesta; 5. che la Società ed il Prestatore, pertanto, intendono col presente Contratto costituire tra gli stessi un rapporto di collaborazione occasionale. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1 PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI 1.1 Ai fini del presente Contratto, oltre a quanto precedentemente o nel prosieguo definito, le espressioni di seguito elencate utilizzate nel contratto e negli allegati avranno i seguenti significati: - per «Cliente» si intende la persona fisica e/o giuridica, controparte contrattuale dalla Società, a favore del quale verrà svolta l attività oggetto del Contratto; - per «Corrispettivo» si intende l importo di cui all articolo 5 spettante al Prestatore per l attività svolta; - per «Contratto» si intende il presente contratto; - per «Incaricato» si intende l incaricato del trattamento dei dati personali; - per «Incarico» si intende l incarico descritto nell Allegato 1; - per «Parti» si intende il riferimento congiunto alla Eventidea S.a.s ed al Sig. [ ], laddove per «Parte» il
3 riferimento indifferenziato all una o all'altra; - per «Periodo di Efficacia del Contratto» si intende il periodo ricompreso tra il termine iniziale ed il termine finale di cui all articolo 4; - per «Prestatore» si intende il Sig. [.. ]; - per «Società» si intende la Eventidea agency s.r.l. 1.2 Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti Allegati: Allegato 1 Indicazione dell incarico conferito al Prestatore al momento della sottoscrizione del Contratto. 1.3 Le Parti convengono che le definizioni, le premesse e l Allegato formano parte integrante, sostanziale ed essenziale del Contratto, e che senza di esse non ne sarebbero addivenute alla sua conclusione. 2 OGGETTO 2.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Prestatore si obbliga ad eseguire, conformemente alle modalità di cui al successivo articolo 3, l Incarico per conto della Società, in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione nei confronti della stessa, nell ambito di un rapporto di lavoro coordinato occasionale, ex art. 61, 2 comma, d. lgs. 276/ MODALITÀ DI ESECUZIONE 3.1 Il Prestatore svolgerà l Incarico, con apporto esclusivamente personale, in assoluta autonomia ed indipendenza sia tecnica che organizzativa escludendosi, pertanto, qualsiasi vincolo di subordinazione e qualsiasi dipendenza gerarchica nei confronti della Società. 3.2 Il Prestatore si impegna a svolgere l Incarico con il rispetto della necessaria diligenza nonché nel rispetto delle indicazioni, regole comportamentali fornite dalla Società al Prestatore prima di iniziare l Incarico ed eventualmente nel corso dello svolgimento dello stesso. 3.3 La Società, senza ledere l autonomia del Prestatore connotante il presente rapporto di collaborazione occasionale, si riserva di fornirgli consigli di natura tecnica e suggerimenti in merito all esecuzione dell Incarico spettatigli al fine di meglio coordinare l attività di questi con la propria organizzazione. 3.4 Nell attuazione dell obbligo delle Parti di comportarsi secondo buona fede, la Società dovrà corrispondere al Prestatore tutti i documenti e le informazioni necessarie o ragionevolmente utili all esecuzione del Contratto. 3.5 L Incarico sarà svolto a. 3.6 La Società ha provveduto ad assegnare l Incarico al Prestatore sul presupposto che lo stesso venga interamente portato a termine. Costituisce pertanto precipuo ed essenziale interesse della Società che l Incarico sia svolto compiutamente, in ogni sua fase e per tutta la sua durata, non potendo risultare di alcuna utilità per la stessa una sua esecuzione parziale. 4 DURATA 4.1 Il Contratto ha una durata di giorni 1 (fino ad un massimo di 30) e non è suscettibile di rinnovo alla scadenza (nel prosieguo definito «Periodo di Efficacia del Contratto»). 5 CORRISPETTIVO 5.1 Con la sottoscrizione del Contratto, la Società si impegna a corrispondere al Prestatore, per l intero Incarico svolto nel Periodo di Efficacia del Contratto, l importo totale (nel prosieguo il «Corrispettivo»), determinato di comune accordo dalla Parti, per un corrispettivo totale netto di Euro 70, Resta inteso che il Corrispettivo verrà corrisposto unicamente in caso di effettivo e compiuto svolgimento dell Incarico.
4 5.3 l Corrispettivo non è soggetto ad IVA in base alle disposizioni contenute nell articolo 5 del DPR n. 633 del 1972 e successive modificazioni; è soggetto ad IRPEF secondo le disposizioni dell art. 50 del DPR n. 917 del 1986 ed è soggetto a contributo previdenziale di cui all art. 2, comma 26, della legge 335 del Il Corrispettivo sarà versato dalla Società al Prestatore, compatibilmente con le esigenze del cliente, a fine lavoro dalla scadenza del Periodo di Efficacia del Contratto. Il pagamento avverrà mediante bonifico. BANCA DI APPOGGIO: INTESTATARIO CONTO: CODICE IBAN: 5.5 Il Corrispettivo non è suscettibile di rettifiche per alcuna ragione o causa e, quindi, il Prestatore non potrà chiedere a nessun titolo una maggiorazione del compenso come sopra individuato. 6 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 6.1 La Società avrà il diritto di considerare il Contratto risolto di diritto, senza preavviso, dandone comunicazione al Prestatore mediante lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: inadempimento da parte del Prestatore di uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 3 e 7; esecuzione dell incarico senza la necessaria diligenza, prudenza e perizia; ingiustificata mora od inerzia da parte del Prestatore nell esecuzione dell Incarico; la risoluzione del contratto con il Cliente. 6.2 Ove il presente Contratto dovesse risolversi in base all articolo 6.1, il Prestatore non avrà diritto neppure parzialmente al corrispettivo pattuito, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento degli ulteriori danni subiti. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 7.1 Il contenuto del Contratto, l oggetto e le modalità dell attività del Prestatore nonché tutti i dati e le informazioni, notizie e know-how relativi all attività della Società dei quali il Prestatore venga a conoscenza in relazione al Contratto, sono e restano di esclusiva proprietà della Società e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate e restare coperte da segreto industriale. Qualora il Prestatore abbia conoscenza di tali informazioni riservate, egli dovrà utilizzarle solo per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto e non potrà divulgarle in nessun modo, impegnandosi altresì a proteggerne il carattere confidenziale. La disposizione del presente articolo sarà vincolante anche dopo la cessazione del Contratto. 7.2 Il Prestatore si impegna, altresì, a mantenere il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni di cui venisse a conoscenza durante l esecuzione dell attività di collaborazione ed a non diffondere notizie od apprezzamenti attinenti ai programmi ed all organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo, attività in pregiudizio della Società. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI 8.1 La Società, nella sua qualità di titolare, effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal Prestatore, garantendo il pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali ed a tal fine dichiara: a) di trattare i dati personali con modalità sia cartacee sia automatizzate per: finalità connesse e strumentali alla conclusione, gestione ed esecuzione del Contratto nonché per ogni finalità amministrativa e contabile ad esso connesse;
5 finalità connesse alla gestione dell attività lavorativa del Prestatore ovvero ad ogni esigenza di tipo operativo gestionale, fra cui il mantenimento di informazioni utili allo sviluppo professionale; finalità connesse all esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. b) di poter comunicare i dati personali a tutti quei soggetti per i quali la stessa si renderà necessaria per raggiungere le finalità indicate al punto a) tra i quali le altre società del gruppo Eventidea S.a.s (se esistenti) site in Italia ed in Paesi appartenenti e non all Unione Europea. c) che al Prestatore spettano tutti i diritti a tutela dell interessato di cui alla legge sulla protezione dei dati personali. Il Prestatore presta sin d ora il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano ai sensi della legge in materia di protezione di dati personali, nonché alla comunicazione ed al trasferimento all estero anche in Paesi non appartenenti all Unione Europea per le finalità e con le modalità indicate. 8.2 La Società, nella sua qualità di titolare del trattamento, nomina il Prestatore Incaricato del trattamento dei dati personali (nel prosieguo il «Incaricato»). Detta nomina si rende necessaria al fine di ricomprendere le operazioni di trattamento dei dati personali compiute, in esecuzione dei compiti affidati, nell ambito del trattamento svolto o da svolgersi da parte della Società. 8.3 Il Prestatore nella sua qualità di Incaricato dovrà usare la massima riservatezza e discrezione in relazione ai dati personali della Società di cui verrà a conoscenza curando attentamente la loro protezione ed attenendosi alle seguenti istruzioni di carattere generale: trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; raccogliere e registrare i dati personali esclusivamente per le finalità e con le modalità inerenti alle banche dati;verificare che i dati personali siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati; conservarli, rispettando le misure di sicurezza predisposte dalla Società; comunicare o eventualmente diffondere i dati personali o trasferire all estero di dati esclusivamente ai soggetti autorizzati a ricevere legittimamente tali dati, per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute; non comunicare a nessuno, fuori dell ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia dato personale. 9 CLAUSOLE FINALI 9.1 Il Contratto e tutte le relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell altra Parte. 9.2 Il Contratto supera ed annulla ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità o invalidità di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto. 9.3 Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. 9.4 Il mancato esercizio da parte della Società di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di detrimento all esecuzione del Contratto. 9.5 In caso di discrepanze tra quanto stabilito nel presente documento e quanto stabilito nei relativi Allegati, le Parti convengono che avrà prevalenza quanto stabilito nel presente documento. Letto, confermato e sottoscritto. Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c., [...] dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 4 (Durata), 5 (Corrispettivo), 6 (Risoluzione per inadempimento e recesso), 7 (Obbligo di riservatezza), 8 (Tutela dei dati personali), 9 (Clausole Finali).
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