PROVINCIA DI LECCE. ALLEGATO 1 Regolamento Approvato

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PROVINCIA DI LECCE Regolamento per l esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici. (adempimenti connessi all attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n.10, del D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 e del D.P.R. n.551 del 21.12.1999) Art.1) Premessa...2 Art.2) Definizioni...2 Art.3) Individuazione del Servizio responsabile...2 Art.4) Impianti soggetti...2 Art.5) Impianti disattivati...3 Art.6) Documentazione dell impianto...3 Art.7) Responsabile dell impianto...3 Art.8) Obblighi e facoltà dei soggetti responsabili d impianto...4 Art.9) Controllo tecnico periodico e manutenzione...4 Art.10) Comunicazione del terzo responsabile all ente locale competente...5 Art.11) Rendimento minimo dei generatori di calore...5 Art.12) Controlli e verifiche...5 Art.13) Controlli e modalità di esecuzione...6 Art.14) Modalità di presentazione delle dichiarazioni ed oneri connessi...7 Art.15) Autodichiarazione per nuovi impianti...7 Art.16) Verifiche a seguito di dichiarazione e/o d ufficio. Oneri...7 Art.17) Effettuazione delle verifiche a richiesta dell utente...8 Art.18) Procedure operative dei controlli....8 Art.19) Trasmissione verbali di controllo...8 Art.20) Adempimenti conseguenti a comunicazione di anomalie...9 Art.21) Invito alla messa a norma...9 Art.22) Termine per la eliminazione delle anomalie...9 Art.23) Adempimenti del responsabile dell impianto con anomalie...10 Art.24) Verifica eliminazione delle anomalie...10 Art.25) Affidamento ad organismo esterno...10 Art.26) Dirigente competente all emanazione dell invito di messa a norma...10 Art.27) Condizioni di immediato pericolo...11 Art.28) Modifiche al procedimento istruttorio...11 Art.29) Modifiche alla documentazione...11 Art.30) Applicazione del regolamento...11 Art.31) Allegati...11 Art.32) Requisiti per verificatori della Provincia...11 Art.33) Requisiti per verificatori soggetti terzi...12 Art.34) Responsabile tecnico dei verificatori...12 Art.35) Procedura di controllo ordinaria - controllo d ufficio...12 Art.36) Operazioni di controllo e parametri di riferimento...13 Art.37) Disposizioni transitorie...13 Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.1 di 13

Art.1) Premessa II presente Regolamento disciplina le competenze affidate per legge alla Provincia di Lecce in materia di verifica e controlli sullo stato di manutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici ai sensi dell art.31 della Legge 9.1.91 n.10 e dell art.11, commi 18 e 20, del D.P.R. n.412/93, come modificati dal D.P.R. n.551/99, recanti norme ai fini del contenimento dei consumi energetici. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici (Legge n.10/91, D.P.R. n.412/93, D.P.R. n.551/99) e alle norme UNI emanate in attuazione della suddetta normativa. Art.2) Definizioni Ai fini dell applicazione del presente Regolamento, oltre alle definizioni di cui all art.1 del D.P.R. n.412/93, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, si intende: a) per Servizio Responsabile, il servizio della Provincia di Lecce individuato ai sensi della L.n.241/90; b) per Agenzia, l Agenzia dell Energia della Provincia di Lecce; c) per responsabile tecnico dei verificatori la persona fisica della Provincia di Lecce o di altro organismo eventualmente incaricato, cui è assegnata la responsabilità della correttezza tecnica dei controlli e della conformità delle procedure attuate con quanto predisposto dal presente regolamento; d) per verificatore la persona fisica della Provincia o di altro organismo eventualmente incaricato che esegue direttamente i controlli presso gli utenti; e) per responsabile dell impianto la persona fisica o giuridica titolare della responsabilità della manutenzione e dell esercizio dell impianto; f) per responsabile dell esercizio dell impianto la persona fisica o giuridica titolare della responsabilità del solo esercizio dell impianto; g) per responsabile della manutenzione dell impianto la persona fisica o giuridica titolare della responsabilità della sola manutenzione dell impianto; h) per potenza termica dell impianto la somma delle potenze termiche dei singoli generatori che alimentano l impianto. Art.3) Individuazione del Servizio responsabile La Provincia di Lecce individua con apposito provvedimento il Servizio Responsabile dell attuazione del presente Regolamento. Attualmente il Servizio Tutela Risorse Flora e Fauna, collocato all interno del Settore Ambiente della Provincia di Lecce, viene individuato, ai sensi dell art.4 della Legge n.241 del 7/8/90, come Servizio Responsabile che procederà all istruttoria degli adempimenti disciplinati dal presente Regolamento. Art.4) Impianti soggetti Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento tutti gli impianti termici come definiti dall art.1, comma 1, lettera f, del D.P.R. n.412/93 e cioè un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.2 di 13

sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. Art.5) Impianti disattivati Sono considerati disattivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalla L.n.10/91 e dal D.P.R. n.412/93 come modificato dal D.P.R. n.551/99 i seguenti impianti: a) impianti privi di parti essenziali (caldaia, bruciatore, circolatore) senza le quali l impianto non può funzionare; b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile dell impianto. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l utilizzo dell impianto (sigilli etc.). Il responsabile dell impianto di cui al presente articolo, indipendentemente dalla potenzialità dello stesso, deve inviare alla Provincia, contestualmente alla disattivazione, la dichiarazione secondo il modello di cui all Allegato F del presente Regolamento, annotando la data di disattivazione sul libretto d impianto o di centrale. La Provincia si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute. Nel caso in cui, a seguito del controllo, si accerti la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, fermo restando la segnalazione all autorità giudiziaria, al responsabile dell impianto sarà addebitato il costo del controllo secondo le tabelle di cui all Art.16). Art.6) Documentazione dell impianto Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw devono essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all allegato F del D.P.R. n.412/93; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kw devono essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all allegato G del D.P.R. n.412/93. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, gli impianti alimentati a sansa, devono essere muniti di «libretto di centrale» predisposto, secondo la specificità del caso, dall installatore dell impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell impianto stesso, l elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni previste nel D.P.R. n.412/93. Art.7) Responsabile dell impianto Il responsabile dell impianto è il proprietario, definito come alla lettera j) dell articolo 1, comma 1, del D.P.R.n.412/93 o per esso un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell articolo 1, comma 1, del citato D.P.R.n.412/93 che se ne assume la responsabilità. Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.3 di 13

L eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell articolo 34 della Legge 9 gennaio 1991, n.10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell occupante, a qualsiasi titolo, dell unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell occupazione, alla figura del proprietario, nell onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all esercizio, alla manutenzione dell impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui all art.11, comma 12, del D.P.R.n.412/93. Il responsabile dell impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui all art.11, comma 4, del D.P.R.n.412/93 a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell articolo 1, comma 1, della Legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kw, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'unione Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all articolo 1, comma 1, lettera e) della legge 5 marzo 1990, n. 46. Art.8) Obblighi e facoltà dei soggetti responsabili d impianto Durante l esercizio degli impianti il responsabile dell impianto deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. Il responsabile dell impianto è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, la figura del responsabile dell impianto si identifica con l occupante che può, con le modalità di cui all art.11, comma 1, del D.P.R. n.412/93, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile della manutenzione, fermo restando che l occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui all art.11, comma 7, del D.P.R. n.412/93. Art.9) Controllo tecnico periodico e manutenzione Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.4 di 13

restanti parti dell impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all allegato H devono essere effettuati almeno una volta l anno, fermo restando quanto stabilito dall art.11, commi 12 e 13, del D.P.R. n.412/93. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell impianto, l operatore ha l obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui all art.11, comma 9, D.P.R. n.412/93. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all allegato H del D.P.R. n.412/93 come modificato dal D.P.R.n.551/99. Art.10) Comunicazione del terzo responsabile all ente locale competente Il terzo eventualmente nominato responsabile dell impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina alla Provincia oppure all organismo appositamente incaricato dalla Provincia per i controlli previsti al comma 3 dell articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n.10. Alla medesima Provincia oppure all organismo appositamente incaricato dalla Provincia il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell impianto (Allegato F). Art.11) Rendimento minimo dei generatori di calore Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kw devono avere un rendimento termico utile conforme a quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kw. I generatori di calore ad aria calda devono avere un rendimento di combustione non inferiore ai valori riportati nell allegato E del D.P.R. n.412/93. Alle disposizioni di cui al comma precedente non sono soggetti: a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi; b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas; c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b). Il fatto che i generatori di cui ai punti a), b), c) del comma precedente non siano soggetti alla verifica del rendimento termico utile o del rendimento di combustione non esenta il responsabile dell impianto né dall obbligo della manutenzione ordinaria e/o straordinaria né dai controlli di cui all art.11, comma 18, del D.P.R. n.412/93 come modificato dal D.P.R. n.551/99. Art.12) Controlli e verifiche Ai sensi dell art.31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, la Provincia di Lecce, per tutti i Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, effettua, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.5 di 13

tecnica, i controlli necessari ad accertare l effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all art.11, comma 9, del D.P.R. n.412/93, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, la Provincia di Lecce, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato e all ENEA, stabilisce che i controlli si intendono effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all allegato H del D.P.R. n.412/93 come modificato dal D.P.R. n.551./99, con timbro e firma del terzo responsabile o dell operatore, nel caso la prima figura non esista per l impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12 dell art.11 del D.P.R. n.412/93. La Provincia può altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Art.13) Controlli e modalità di esecuzione La Provincia effettua annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa. La Provincia, inoltre, effettua, nei termini previsti dall articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n.10, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio di tutti gli impianti termici con potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kw, o quelli per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Nella programmazione dei controlli a campione si darà priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. I controlli saranno effettuati preferibilmente durante il periodo di accensione degli impianti termici, previo preavviso scritto al responsabile dell impianto almeno quindici giorni prima della data fissata per il controllo. La Provincia o l organismo incaricato dalla Provincia potrà, in alternativa al preavviso scritto, concordare col responsabile dell impianto la data di effettuazione del controllo. Nel caso in cui il controllo non possa avere luogo nella data prevista o concordata per motivi imputabili al responsabile dell impianto, fermo restando l obbligo del controllo e l onere finanziario secondo quanto stabilito nella tabella di cui all Art.16) ed all Art.37), a quest ultimo sarà addebitata, a titolo di rimborso spese, una maggiore somma pari al 50% della tariffa di cui ai successivi Art.16) ed Art.37). Nel caso di impianti con potenzialità inferiori a 35 kw per cui è stata presentata l autodichiarazione di cui al successivo Art.14), la tariffa di riferimento è quella per gli impianti inferiori a 35 kw non autodichiarati. Non si procede all addebito di cui al punto precedente nel caso in cui il responsabile dell impianto comunichi alla Provincia o all organismo incaricato dalla Provincia mediante raccomandata, telegramma o fax pervenuti almeno tre giorni prima della data fissata per il controllo, l ineffettuabilità del controllo e proponendo una nuova data per l effettuazione del controllo. L opportunità del rinvio del controllo è concessa per una sola volta. Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.6 di 13

La verifica sarà ripetuta, nel limite del possibile, nella data proposta dal responsabile dell impianto senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Nel caso non fosse possibile effettuare la verifica nella data proposta, si provvederà a comunicare al responsabile dell impianto la nuova data fissata. Art.14) Modalità di presentazione delle dichiarazioni ed oneri connessi. Con cadenza biennale, nel mese di settembre precedente il biennio di riferimento, il Servizio Responsabile predispone il provvedimento di avviso alla popolazione per la presentazione alla Provincia di Lecce della dichiarazione di cui all Art.12) del presente regolamento. Il periodo utile per la presentazione della predetta dichiarazione è fissato dal 01/10 al 31/12 dell anno precedente il biennio di riferimento. Con il medesimo provvedimento il Servizio Responsabile comunica la quota pro-capite a carico degli utenti per l esecuzione dei controlli a campione, determinata dal Consiglio Provinciale. Il Responsabile dell impianto, entro il predetto termine, dovrà presentare direttamente all Ufficio Protocollo o agli Uffici Provinciali Decentrati (Maglie, Tricase e Casarano) o spedire a mezzo raccomandata R.R. l autodichiarazione di cui all Art.12) del citato regolamento. All autodichiarazione predisposta secondo il modello di cui all Allegato A, il Responsabile dell impianto dovrà allegare la ricevuta del versamento sul c/c.n., intestato alla Provincia di Lecce, della quota stabilita. Art.15) Autodichiarazione per nuovi impianti. Per gli impianti con potenzialità inferiore a 35 kw installati successivamente al termine fissato per l autodichiarazione di cui all Art.12), il termine entro il quale il responsabile dell impianto dovrà provvedere all invio dell autodichiarazione è fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data di ultimazione dell installazione. In tale ipotesi, il responsabile dell impianto dovrà trasmettere, unitamente all autodichiarazione, documentazione idonea a comprovare la data di ultimazione dell installazione (fattura, dichiarazione di conformità di cui alla L.n.46/90, etc.). Art.16) Verifiche a seguito di dichiarazione e/o d ufficio. Oneri Le verifiche tecniche a seguito di dichiarazione ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni biennali, saranno finanziate mediante i versamenti corrisposti da tutti i soggetti responsabili contestualmente alla presentazione della dichiarazione prevista. I controlli effettuati sugli impianti con potenzialità inferiore a 35 kw, per i quali il responsabile dell impianto ha provveduto, nei tempi fissati dall ordinanza della Provincia di Lecce, alla presentazione dell autodichiarazione di cui all Art.14) saranno eseguiti senza alcun onere diretto per l utente. I responsabili d impianto che non hanno inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al precedente Art.14) e, in ogni caso, tutti i responsabili degli impianti superiori a 35 kw per i quali non è prevista l autodichiarazione, debbono corrispondere alla Provincia, a titolo di rimborso spese per la visita di controllo, una somma che sarà determinata dal Consiglio Provinciale secondo la seguente tabella, in funzione della potenza dell impianto installato: Impianti con potenzialità < 35 kw non autodichiarati Impianti con potenzialità > 35 kw e < 116 kw Impianti con potenzialità > 116 kw e < 350 kw Impianti con potenzialità > 350 kw La somma così determinata sarà comunicata biennalmente col medesimo provvedimento di avviso Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.7 di 13

alla popolazione di cui all Art.14) del presente regolamento. Art.17) Effettuazione delle verifiche a richiesta dell utente Ai sensi dell art.9, comma 7, del D.P.R. n.412/93, in caso di richiesta, da parte dell utente, di verifica sull impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d ufficio in base alla potenzialità dell impianto. La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell unità immobiliare di competenza del richiedente, comporterà l applicazione della tariffa relativa al controllo per impianto inferiore ai 35 kw non autodichiarati. In sede di verifica dovrà sempre essere disponibile il libretto d impianto o di centrale. L esecuzione dei sopralluoghi all interno delle singole abitazioni avverrà normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate. Art.18) Procedure operative dei controlli. Il verificatore incaricato dei controlli dovrà eseguire i controlli attenendosi alle procedure previste dalla norma UNI 10389 per quanto applicabile. Il verificatore al termine del controllo redigerà una Relazione secondo il modello di cui all Allegato C al presente regolamento, che sarà sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell impianto o suo delegato, al quale sarà rilasciata una copia. In caso di controllo con esito negativo sulla Relazione verranno riportati specificatamente tutti i parametri risultati non conformi. Al responsabile dell impianto risultato non in regola, verrà trasmesso un invito alla messa a norma dell impianto (Allegato D), in cui sarà concesso un lasso di tempo commisurato direttamente alla complessità dell intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell anomalia riscontrata. Ad intervento eseguito il responsabile dovrà inviare al Servizio Responsabile della Provincia di Lecce o all organismo incaricato dalla Provincia, apposita Raccomandata A/R corredata da idonea documentazione comprovante l avvenuta messa a norma dell impianto. Alla dichiarazione di messa a norma dell impianto, redatta secondo il modello di cui all Allegato E, il Responsabile dell impianto, indipendente dalla potenzialità dell impianto, dovrà allegare, a titolo di rimborso spese per la successiva verifica a campione della messa in regola, la ricevuta del versamento sul c/c.n., intestato alla Provincia di Lecce, di una somma pari alla quota pro-capite determinata per le autodichiarazioni. Decorsi i termini sopraindicati e in assenza della comunicazione di cui sopra, il verificatore procederà ad una nuova ispezione, con onere a totale carico del responsabile dell impianto, e all eventuale contestazione delle violazioni amministrative previste all Art.31, commi 1 e 2, della Legge 9.1.91 n.10 e nel contempo potrà richiedere all Autorità competente la disattivazione dell impianto. L invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà comunque agli Uffici competenti di effettuare verifiche a campione. Art.19) Trasmissione verbali di controllo. I dati relativi ai controlli effettuati saranno trasmessi dal verificatore al Servizio Responsabile o all Ente incaricato dalla Provincia che provvederà all inserimento di tali dati nella sezione controlli del catasto degli impianti termici. Nel caso in cui la Provincia affidi ad organismo esterno l esecuzione dei controlli degli impianti termici, la trasmissione dei dati verrà eseguita oltre che su supporto cartaceo con cadenza bimestrale, anche su supporto informatico con cadenza settimanale. Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.8 di 13

Al fine di consentire la trasmissione dei dati su supporto informatico il Servizio Responsabile o l Ente incaricato dalla Provincia predisporrà un apposito software. In quest ultimo caso, nel caso in cui all avvio del programma dei controlli non sia già stato predisposto l apposito software, l organismo esterno incaricato provvederà ad archiviare e trasmettere i dati su supporto informatico utilizzando programmi commerciali tipo Access, Paradox e DBase IV. Art.20) Adempimenti conseguenti a comunicazione di anomalie Qualora il responsabile tecnico dei verificatori comunichi l esistenza delle anomalie di cui all art.31, comma 3, della Legge n.10/1991 e dell art.11, comma 18, del D.P.R. n.412/1993, così come modificato dal D.P.R. n.551/1999, e che sono state accertate dai verificatori, il Dirigente il Servizio Responsabile provvederà, ai sensi dell art.5 della L.n.241/90, ad assegnare a sé o ad altro dipendente del servizio la responsabilità del procedimento. Il Servizio, il nominativo del responsabile del procedimento ed il riferimento telefonico devono essere riportati su tutti gli atti inerenti l istruttoria e comunicati, a richiesta, ai sensi dell art.7 della Legge 241/90, a chiunque vi abbia interesse. Il responsabile del procedimento provvederà ai seguenti adempimenti: Esame della relazione di visita, a firma del responsabile tecnico dei verificatori, contenente le anomalie di cui sopra. La predetta relazione di accompagnamento dovrà contenere tutti i dati necessari per l adozione dei provvedimenti di cui all Art.21) e seguenti del presente Regolamento. Qualora la documentazione presentata fosse incompleta o erronea, si provvederà a richiedere al responsabile tecnico dei verificatori la documentazione ed i dati mancanti. In tal caso il termine di cui all Art.21) del presente Regolamento ricomincerà a decorrere dal momento della completa ricezione delle notizie richieste. Predisposizione dell invito alla messa a norma dell impianto termico come da allegato modello (Allegato D). Art.21) Invito alla messa a norma Il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione dell invito di messa a norma dell impianto che deve essere notificato, a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al responsabile dell impianto, così come individuato dall Art.5) del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dal responsabile tecnico dei verificatori. Nel caso in cui il responsabile dell impianto sia diverso dal proprietario, l invito alla messa a norma deve essere notificato al predetto responsabile e posto a conoscenza del proprietario come definito dall art.1, comma 1, lett.j del D.P.R.n.412/93. Art.22) Termine per la eliminazione delle anomalie Il termine entro il quale le anomalie devono essere eliminate è di 30 gg., salvo eventuale diverso termine stabilito su indicazione del responsabile tecnico dei verificatori qualificato professionalmente per la determinazione del predetto termine, e comunque commisurato direttamente alla complessità dell intervento e inversamente alla pericolosità dell anomalia. Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.9 di 13

Art.23) Adempimenti del responsabile dell impianto con anomalie Il responsabile dell impianto al quale è stato notificato l invito di cui all Art.21) del presente Regolamento dovrà, entro il termine riportato sull invito, stabilito ai sensi dell Art.22) del presente Regolamento, inviare alla Provincia di Lecce o all organismo incaricato dalla Provincia, la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio, redatta come da allegato modello (Allegato E), con il quale il predetto responsabile autocertifica l avvenuta eliminazione e/o regolarizzazione dell anomalia accertata. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell art.4 della Legge n.15 del 4/01/1968, dell art.3, comma 11, della Legge 15/05/1997 n.127 e dell art.2 del D.P.R. n.403/1998, dovrà essere debitamente sottoscritta dal responsabile dell impianto e dal proprietario e la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del personale addetto ovvero la dichiarazione sia presentata unitamente a copia, ancorché non autenticata, di un documento d identità del dichiarante. Ai sensi dell art.14, Tabella B, del D.P.R. n.642/1972, la predetta dichiarazione è esente da bollo. Art.24) Verifica eliminazione delle anomalie Trascorsi 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all Art.22) del presente Regolamento, la Provincia di Lecce trasmetterà all organismo incaricato l elenco contenente i nominativi dei destinatari dell invito alla messa a norma di cui all Art.21) del presente Regolamento nonché le dichiarazioni sostitutive di atto notorio pervenute, disponendo nel contempo quanto segue: a. la ripetizione dei controlli sugli impianti termici per i quali non siano pervenute le predette dichiarazioni entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo; b. il controllo a campione sul 10% degli impianti termici per i quali siano pervenute le dichiarazioni entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nella ripetizione dei controlli secondo le procedure di cui ai predetti punti a) e b), qualora risulti l accertamento delle stesse anomalie oggetto dell invito, già precedentemente notificato ai sensi dell Art.21) del presente Regolamento, si procederà ai sensi della normativa vigente con la debita comunicazione all Autorità competente all applicazione delle sanzioni amministrative di cui all art.34, 5 comma, della Legge n.10/1991. Art.25) Affidamento ad organismo esterno Le procedure e gli adempimenti riportati agli articoli 20,22,23,24 del presente regolamento, nel caso in cui la Provincia affidi il controllo dell attività di verifica degli impianti termici ad altro organismo, saranno svolti dal medesimo organismo. La Provincia si riserva, in detta ipotesi, la sola comunicazione alle Autorità competenti per l applicazione della sanzione amministrativa come per legge. Art.26) Dirigente competente all emanazione dell invito di messa a norma Il Dirigente il Servizio Responsabile, ai sensi dell art.3 del D. L.vo n. 29 del 3.02.1993, è competente alla emanazione dell invito alla messa a norma dell impianto termico di cui all Art.21) del presente Regolamento. Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.10 di 13

Art.27) Condizioni di immediato pericolo Qualora dall esito della verifica sugli impianti termici si possa presumere una situazione di pericolo immediata, il responsabile tecnico dei verificatori degli impianti termici ai sensi della L.n.10/1991 e D.P.R. n.412/1993, così come modificato dal D.P.R. n.551/1999, provvederà alle debite segnalazioni al responsabile dell impianto e alle Autorità Competenti laddove si verifichino le condizioni di legge, oltre che porre a conoscenza della predetta situazione di pericolo la Provincia di Lecce. Art.28) Modifiche al procedimento istruttorio Il procedimento istruttorio, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà venire modificato o integrato mediante atto di questa Provincia ai sensi della vigente normativa. Art.29) Modifiche alla documentazione La documentazione di cui agli Allegati del presente Regolamento può essere modificata con determinazione del dirigente l unità di cui all Art.2) del presente Regolamento, in relazione ad esigenze che dovessero verificarsi a seguito dell evoluzione normativa e tecnica. Art.30) Applicazione del regolamento Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche a tutte le segnalazioni delle anomalie di cui all art.31, comma 3, della Legge n.10/1991 e dell art.11, comma 18, del D.P.R. n.412/1993, così come modificato dal D.P.R. n.551/1999, pervenute al Servizio di cui all Art.2) a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento. Art.31) Allegati Al fine dell applicazione del presente Regolamento la modulistica da adottare è la seguente: Allegato A: modulo di autodichiarazione Allegato B: modulo di preavviso di visita di controllo Allegato C: modulo di relazione di visita di controllo Allegato D: modulo di invito alla messa a norma Allegato E: modulo di dichiarazione di messa a norma Allegato F: modello di nomina/revoca terzo responsabile; attivazione, disattivazione, variazioni di consistenza o titolarità dell impianto. Art.32) Requisiti per verificatori della Provincia Limitatamente al personale alle dirette dipendenze della Provincia di Lecce, sia a tempo indeterminato che con contratto a termine, è facoltà dell Ente attribuire l incarico di verificatore d impianto sulla base del titolo di studio ad indirizzo tecnico nonché delle precedenti esperienze lavorative in mansioni attinenti il campo di attività in questione. Il personale incaricato avrà una formazione tecnica e professionale almeno equivalente a quella necessaria all installazione e alla manutenzione degli impianti da sottoporre a verifica. Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.11 di 13

Art.33) Requisiti per verificatori soggetti terzi In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui all art.11, comma 18, del D.P.R. n.412/93, come modificato dal D.P.R. n.551./99, questi dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all allegato I del D.P.R. n.412/93. Tali requisiti potranno essere ritenuti soddisfatti: a) sulla base di una specifica certificazione rilasciata dall Enea o da altri organismi riconosciuti per legge (Università, CNR ecc.); b) sulla base di apposita autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante dell organismo esterno cui la Provincia intende affidare il controllo di cui all art.11, comma 18, del D.P.R. n.412/93, come modificato dal D.P.R. n.551./99, da cui risulti che il personale che sarà incaricato delle verifiche possiede i requisiti di cui all allegato I del D.P.R.n.551/99; c) sulla base di apposito provvedimento dell Amministrazione Provinciale che attesti l equivalenza delle competenze richieste dall allegato I del D.P.R.n.551/99 con quelle conseguite dai verificatori finora incaricati dalla Provincia, anche sulla base di appositi corsi allo scopo predisposti. I verificatori esterni, nominati dall organismo incaricato dalla Provincia, nell esercizio delle loro funzioni, saranno muniti di regolare tesserino di riconoscimento. Art.34) Responsabile tecnico dei verificatori Tanto il Servizio Responsabile, quanto l eventuale organismo incaricato dalla Provincia di Lecce dell esecuzione dei controlli di cui all art.31, comma 3, della L.n.10/91, dovrà prevedere al proprio interno un responsabile tecnico dei verificatori d impianto che deve possedere almeno uno dei seguenti titoli: 1) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; 2) Diploma di scuola superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all Art.2, comma 1 della citata Legge 46/90, presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, o in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell ambito dell impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari). Il responsabile tecnico dei verificatori, nominato dall organismo incaricato dalla Provincia, nell esercizio delle proprie funzioni, sarà munito di regolare tesserino di riconoscimento. Art.35) Procedura di controllo ordinaria - controllo d ufficio Qualora risulti omessa la dichiarazione di cui al primo comma del precedente Art.14) e, in ogni caso, per gli impianti con potenzialità superiore o uguale a 35 kw, la Provincia di Lecce attiverà il controllo d ufficio con personale proprio o soggetti terzi affidatari del servizio, secondo la seguente procedura: Preavviso della visita di controllo; Compilazione della Relazione di visita di controllo (Allegato C) con le modalità già illustrate nel precedente Art.18 e controllo dell avvenuto pagamento degli oneri relativi alla visita stessa; In caso di controllo con esito negativo si procederà con le modalità previste al precedente Art.20). Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.12 di 13

Art.36) Operazioni di controllo e parametri di riferimento Le verifiche di cui all Art.16) previste ed elencate nel presente articolo saranno effettuate da Tecnici dipendenti dell Ente o da soggetti terzi da questo incaricati. Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili. In particolare il verificatore accerterà: i parametri riportati nel Libretto di centrale o di impianto; i parametri riportati nel Rapporto di controllo tecnico di cui all art.11, comma 4 bis, del DPR n.412/93. Si accerterà inoltre, nei casi previsti dalla legge, dell esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso. Inoltre: nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 kw i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale (allegato F del D.P.R. 412/93) e verrà posto in calce timbro e firma del verificatore; nel caso di impianti con potenzialità minore a 35 kw verrà soltanto apposto sul libretto di impianto ( allegato G del D.P.R. 412/93 ) un timbro e una firma del verificatore a conferma dell avvenuta verifica. Art.37) Disposizioni transitorie Per il biennio 2001-2002 la quota pro-capite che ogni dichiarante dovrà corrispondere alla Provincia, ai sensi dell Art.14) del presente regolamento. è fissata in.20.000 ( 10,33) per ogni singolo impianto con potenzialità inferiore a 35 kw. Per il biennio 2001-2002 gli importi dovuti ai sensi dell Art.16), sono così determinati: Impianti con potenzialità < 35 kw autodichiarati senza alcun onere diretto per il controllato 1 Impianti con potenzialità < 35 kw non autodichiarati.100.000 + I.V.A. 51,65 + I.V.A. Impianti con potenzialità > 35 kw e < 116 kw.160.000 + I.V.A. 82,63 + I.V.A. Impianti con potenzialità > 116 kw e < 350 kw.260.000 + I.V.A. 134,28 + I.V.A. Impianti con potenzialità > 350 kw.360.000 + I.V.A. 185,92 + I.V.A. Per il biennio 2001-2002, i termini per la presentazione delle autodichiarazioni sono fissati dal.01.2001 al 31.03.2001. A cura dell Agenzia dell Energia della Provincia di Lecce 1 Gli oneri per le verifiche a seguito di dichiarazione ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni biennali, saranno finanziate mediante i versamenti corrisposti da tutti i soggetti responsabili contestualmente alla presentazione dell autodichiarazione. Reg_Impianti_Termici Data stampa 15/04/2004 10.57 Pag.n.13 di 13