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Il collare elettrico causa maltrattamento la conseguente confisca degli animali su cui è usato Decreto penale di Condanna n 1756/12 Tribunale di Verona e Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38034/13 A cura dell Avv. Carla Campanaro Ancora una volta l Autorità giudiziaria interviene a ribadire come l utilizzo dei collari elettrici, prassi molto diffusa, sia in contrasto con la normativa penale a tutela degli animali, condannando per la violazione dell art 544 ter c.p. II comma con decreto penale di condanna n 1756 del 2012 emesso dal G.I.P di Verona (divenuto definitivo il 23 novembre a seguito della rinuncia dell imputato all opposizione) il proprietario di due setter inglesi in quanto li sottoponeva a comportamenti insopportabili con le caratteristiche etologiche apponendo loro al collo collari elettrici ed utilizzandoli mediante telecomando. Il collare elettrico e il caos della disciplina amministrativa Da un punto di vista amministrativo ad oggi non sussiste un esplicito divieto di vendita e commercializzazione di tali apparecchiature, seppur numerose ordinanze ministeriali 1 siano intervenute nel tempo, ma nonostante ciò la giurisprudenza non ha mancato di chiarire nel tempo la contrarietà di tale utilizzo al benessere animale, e la conseguente rilevanza penale della condotta. L attuale ordinanza ministeriale 2 concernente la tutela dell' incolumità pubblica dall'aggressione dei cani all art 2 comma 1 lett a) si limita a vietare l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'. 1 Ordinanza Divieto dell uso di collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani Ministro della Salute Storace del 5 luglio 2005,l Ordinanza 12 dicembre 2006 Tutela dell' incolumità pubblica dall aggressione di cani del Ministro Turco, l Ordinanza del Ministero della Salute sulla tutela dell incolumità pubblica dall aggressione di cani del 14/01/08 all art. 4 nuovamente dispone il divieto di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani in quanto causa di paura, ansia e sofferenza idonee a esaltare l aggressività dei cani 2 MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 6 agosto 2013 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) (GU n.209 del 6-9-2013)

La Cassazione sul collare elettrico ed il maltrattamento, la convenienza non è necessità La Terza Sezione della Corte di Cassazione 3 interveniva in proposito già nel 2007 stabilendo un importante e significativo principio in materia, correlando l utilizzo di collari elettrici ed il maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. in base al fatto che il collare antiabbaio elettrico provoca inutili sofferenze ai cani, e dunque costituisce reato ed a tal fine è legittimo il sequestro in via preventiva di tali strumenti per evitare il protrarsi di tale inutile e dunque illegittima sofferenza. Secondo la Corte con la sentenza citata, in un contesto di necessario contemperamento di esigenze, quale è l art. 544 ter c.p. che punisce il maltrattamento non sic stantibus, ma con il requisito d illiceità speciale senza necessità, oltre che in via alternativa con quello di crudeltà, il concetto di necessità, idoneo a scriminare la condotta altrimenti penalmente rilevante, non può in alcun modo ravvisarsi quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (cfr. ex multis Cassazione, Sezione III, sentenza 43230/02). Sulla mancanza di divieti generalizzati la sentenza interveniva a chiarire come L uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali, e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo, attestava lo stato di sofferenza dell animale.. Trattasi dunque di sofferenza, che non necessitata, integra così gli estremi di cui all art. 544 ter, comma 1, c.p., come confermato dalla sentenza del Tribunale penale di Bologna dell 8 ottobre 2007 che ha condannato per la violazione dell art 544 ter c.p. un addestratore di cani statuendo testualmente che l uso del collare elettrico con finalità punitive di addestramento costituisce trattamento dannoso poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionare i riflessi dell animale ed indurlo tramite stimoli dolorosi a comportamenti desiderati produce nell animale effetti collaterali quali pausa, ansia, depressione ed aggressività. Il collare elettrico, stando alle parole del Giudice, è potenzialmente idoneo ad incidere sull integrità psicofisica dell animale, come dimostrato dalla cospicua bibliografia del consulente del P.M. per cui l uso di tali apparecchiature ingenera paura, dolore e sofferenza sui cani il cui benessere ne risulta compromesso in maniera significativa. Secondo i consulenti dell accusa i collari elettrici potevano essere a tutti gli effetti considerati degli abusi nelle pratiche di addestramento in quanto apportatori non solo di immediata sofferenza ma forieri anche di conseguenza negative sull equilibrio psichico o comportamentale dell animale. 3 Cass. Pen.- Sez III - 13 aprile 2007, n. 15061

Giova rilevare come il principio di diritto scaturito da questa sentenza è citato nelle premesse dell Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2009 che cita nelle sue premesse Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali. Nuovo supporto normativo al divieto di uso di collari elettrici, la legge n 201 del 2010 ed il divieto di addestramento con mezzi artificiali che causano ferite, dolori, sofferenze ed angosce inutili Nel mentre la legge n. 201 del 2010 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagni fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, in vigore dal 4 dicembre 2010 - che all art. 1 (Autorizzazione alla ratifica) provvede appunto a ratificare tale Convenzione dandone piena esecuzione (art. 2 Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,in conformità a quanto disposto dall articolo 18 della Convenzione stessa) - rende cogente un importante prescrizione insita nella Convenzione, ovvero il dettato dell art. 7 (Addestramento) che stabilisce che nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili. Inevitabile accomunare da un punto di vista fattuale l impiego di collari elettrici al metodo di addestramento citato, espressamente vietato appunto dalla Convenzione. Nel 2013 la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ritorna sull argomento il collare elettronico è certamente incompatibile con la natura del cane. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 38034 depositata il 17 settembre 2013 ritorna quindi sull argomento, confermando la condanna in primo grado per la violazione dell art 727 c.p. a danno del proprietario di un cane che ancora una volta utilizzava tali strumenti al fine di reprimere comportamenti ritenuti molesti. Il giudice di primo grado nel condannare il proprietario dell animale si basava in particolare sulla relazione eseguita dal veterinario che aveva visitato l animale dopo il suo

rinvenimento che rilevava come l uso di tale collare produce effetti difficilmente valutabili sul comportamento dell animale, talvolta reversibili, altre volte permanenti, ma comunque considerabili maltrattamento. Ancora una volta il Tribunale chiariva poi come eventuali sospensioni di provvedimenti amministrativi di divieto di vendita di tali collari non inficiava valutazioni sul merito, ovvero sulle conseguenze sulla salute degli animali. In relazione alla necessità che avrebbe scriminato la condotta, rilevava che non sussisteva alcuna ragione che imponesse l uso di tale dispositivo, ritenuto uno strumento invasivo e doloroso nonché contrario alla natura del cane. La Corte con la sentenza citata, che conferma la piena legittimità della condanna di primo grado, ribadiva il principio già espresso nel 2007, per cui l uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15061 del 24/01/2007 Cc. dep. 13/04/2007 Rv. 236335 in motivazione), e questo al di la della qualificazione giuridica del fatto. E poi sottolineato come il principio di diritto era stato affermato in relazione al semplice uso del collare antiabbaio, per cui il collare elettronico è certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all animale provocando reazioni varie. Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività. Il Tribunale di Verona seguendo l orientamento della Corte di Cassazione, confisca due cani ed ordina la distruzione dei collari Con Decreto penale di condanna n 1756/12 divenuto definitivo a seguito della rinuncia all opposizione da parte dell imputato in data 23 novembre 2016 il Tribunale di Verona conferma la sussistenza della fattispecie dell art 544 ter II comma c.p. in relazione all uso dei collari elettrici sui cani di proprietà in quanto l apposizione al collo di tali apparecchiature ed il conseguente uso mediante telecomando li sottoponeva a comportamenti insopportabili con le caratteristiche etologiche. Nel provvedimento è inoltre disposta la confisca obbligatoria degli animali ex art 544 sexies c.p. affidati alla Lav ai sensi dell art 19 quater disp. coord. e trans. c.p. e soprattutto la confisca e distruzione dei collari elettrici ai sensi dell art 240 c.p. ***

In definitiva l uso dei collari elettrici sui cani, come molte altre pratiche esercitate sugli animali ritenute lecite soltanto perché non espressamente vietate, comporta maltrattamento agli animali, non scriminato dalla convenienza ed opportunità, cui consegue la confisca degli animali. Carla Campanaro Pubblicato il 5 dicembre 2013