POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA



Documenti analoghi
CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MONTECICCARDO (PU)

AVVISO OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA.

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

DISCIPLINARE D INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO D APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VILLADOSE

COMUNITA MONTANA DELLA CARNIA VIA CARNIA LIBERA 1944 N TOLMEZZO UD Partita IVA Codice Fiscale

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

SCHEMA DI CONTATTO CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE PREMESSO CHE. Con determinazione dirigenziale n.. in data..

CAPITOLATO RESPONSABILITA CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza CONVENZIONE TRA:

Comune di Bassano del Grappa

APPROCCIO ASSICURATIVO PER LE AZIENDE. Schio, 23 novembre 2012

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA CIG :

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

PROVINCIA DI TERNI LOTTO N

BOZZA DI CONTRATTO. tra

AZIENDA ULSS 20 VIA VALVERDE, VERONA (VR) C.F ANNUALE

MODULO D'OFFERTA LOTTO 4 CIG E4

Comune di San Michele al Tagliamento

CAPITOLATO SPECIALE Affidamento polizze assicurative RCA veicoli del Comune di Salice Salentino per l anno 2015

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Capitolato per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell Università degli Studi di Camerino. Codice CIG: F8

IL AREA AMMINISTR.CONTABILE

Condizioni di assicurazione

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA

Lotto 1. Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi. Autobus. Scheda di offerta tecnica

CONVENZIONE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE CONDIZIONI PARTICOLARI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO allegato sub C)

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

COMUNE DI LOGRATO Provincia di Brescia

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DANNI ALLE AUTOVETTURE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI UTILIZZATE PER CAUSA DI SERVIZIO

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità Novità normative introdotte.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

LINEE GUIDA ED ASPETTI PRATICI ALLA LUCE DELLE DETERMINAZIONI DELL AVCP 8/2010 E 10/2010

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA

!"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!!

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

ALLEGATO 3 FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA LOTTO

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

COMUNE DI FARA IN SABINA. Provincia di Rieti. Repubblica Italiana CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLO

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

CSPT SpA in A.s. Piazza Matteo Luciani Salerno

Domanda: C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

COMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E info@generalbrokers.it

SCHEMA DI CONTRATTO Per

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI DELL AUTOPARCO LOTTO 1 DI GARA

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

Comune di Villa di Tirano

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

LOTTO N.08 CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ROTTOFRENO (PC)

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/ Fax 051/808193

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

RINNOVO CONVENZIONE CISL-UGF

Il Contratto Base RC Auto nel contesto delle misure di liberalizzazione del settore. Workshop ACB Milano, 4 aprile Avv.

ALLEGATO 5 Schema di Contratto

Polizza multirischi dell Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari. GRUPPO AGENTI DAS Polizza n. AGG 16/10/0002/00/AG

Art. 1 - OGGETTO DELL INCARICO

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

capitolato speciale d'appalto Amministrazione Comunale di AFRAGOLA (NA)

Transcript:

Contraente / Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Partita I.V.A. COMUNE DI GUALTIERI 00440630358 sede legale c.a.p. Località Piazza Bentivoglio 26 42044 GUALTIERI (RE) Oggetto della copertura / Descrizione del rischio Responsabilità Civile Autoveicoli, inclusi trasportati anche se dipendenti (compreso Amministratori e Segretario), cristalli e ricorso terzi da incendio. Massimali assicurati alla sezione 1 per sinistro per persona per cose 6.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 Somme assicurate alla sezione 2 Determinazione del premio Il premio di polizza viene determinato mediante applicazione delle Tariffe specifiche allegate. Premio alla firma dal 31.12.2012 al 31.12.2013 Non compilare di cui accessori Non compilare imposte Non compilare Premio rate successive dal 31.12.2013 Non compilare di cui accessori Non compilare imposte Non compilare Durata della polizza La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2012 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2013, con rateazione annuale del premio al 31.12 di ciascun anno. Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Qualora il Contraente lo richieda, la società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l indizione di nuova gara.

LEGENDA Contraente / Ente Assicurato Assicurazione Beni o Enti assicurati Società Polizza Premio Rischio Franchigia Indennizzo Scoperto Sinistro il soggetto che stipula l assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta il soggetto il cui interesse è garantito dall assicurazione il contratto di Assicurazione gli autoveicoli, così come definito nell oggetto della copertura la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza il presente contratto di assicurazione la somma dovuta alla Società a corrispettivo della prestazione assicurativa la possibilità che un evento dannoso si manifesti somma fissa non indennizzabile la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile percentuale di danno non indennizzabile il verificarsi di un evento dannoso Le Condizioni Addizionali che seguono integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le Condizioni Generali per l Assicurazione R.C.A. che dovranno essere allegate da parte della Società. RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI - CONDIZIONI ADDIZIONALI ART. 01 - ESTENSIONI DI GARANZIA E PRECISAZIONI Ad integrazione e precisazione delle Condizioni Generali per l Assicurazione R.C.A. allegate, si conviene fra le Parti quanto segue: a) La garanzia è sempre inclusiva dei trasportati, siano essi dipendenti o non dipendenti, anche se trattasi dei legali rappresentanti dell Ente; b) La garanzia si intende operante anche per danni a terzi non trasportati sul veicolo stesso provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge l Assicurato. La garanzia si intende inoltre estesa a favore dei trasportati per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo in occasione di circolazione del mezzo stesso; c) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, cose e animali). Tale garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro di 250.000,00; d) Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi sociopolitici ed atmosferici, kasko e R.C.A., il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora lo stesso subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società rimborsa le spese di recupero, custodia o rimpatrio, purchè documentate fino alla concorrenza di 500,00 per sinistro. Limitatamente al recupero del veicolo in Italia, la Società rimborserà le spese fino al più vicino punto di assistenza; la Società rimborserà altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio. Per il rimpatrio, l Impresa rimborserà le spese di trasporto fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino al domicilio in Italia dell Assicurato compreso il rimpatrio delle persone trasportate; e) assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dei veicoli identificati fino alla concorrenza di 516,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti. Sono comprese in tale importo le spese di installazione dei nuovi cristalli. La garanzia non è valida per rigature, abrasioni, scheggiature;

f) L Impresa rinuncia al diritto di rivalsa solo nei confronti dell Ente proprietario o locatore dei veicoli in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) o 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30.4. 92 n. 285 (Codice della strada), relativo Regolamento e successive modifiche. L assicurazione non è operante nel caso in cui l Ente proprietario o locatario fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa; g) Le variazioni di premio per inclusione, esclusione o sostituzione di veicoli verranno regolate al termine di ciascuna annualità assicurativa con emissione di apposita appendice; h) L inclusione di nuovi veicoli a sostituzione di altri esclusi in precedenza, purchè effettuata entro TRENTA GIORNI dall esclusione, consentirà il mantenimento - ove previsto - della Classe di Merito (Bonus/Malus) preesistente; ART. 02 - TERMINI DI DENUNCIA SINISTRI A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile e con riferimento ai relativi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, d'accordo tra le Parti, i termini per la denuncia del sinistro si intendono elevati a 10 (dieci) giorni. ART. 03 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive e del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 30 giorni successivi dalla data di consegna dei relativi documenti. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente comma, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 Cod. Civ.. ART. 04 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L ANDAMENTO DEL RISCHIO si obbliga a fornire al Contraente con periodicità semestrale oppure entro 15 giorni dalla data in cui ne faccia richiesta l Ente, i dati afferenti l andamento della polizza riferiti agli esercizi trascorsi e in particolare il dettaglio dei sinistri così suddiviso: sinistri denunciati; sinistri pagati (con l indicazione dell importo pagato per ciascun sinistro); sinistri riservati (con l indicazione dell importo a riserva per ciascun sinistro); sinistri respinti; sinistri senza seguito. ART. 05 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che, in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgano queste ultime. ART. 06 - RINVIO ALLA LEGGE - FORO COMPETENTE Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha sede l Assicurato. ART. 07 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. In ottemperanza all articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l intermediario hanno notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. ART. 08 - CLAUSOLA BROKER Si prende e si da atto che la gestione e l esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile ARENA BROKER S.r.l. - Verona via Pancaldo, 70 R.U.I. n B000163766 in qualità di Broker, ai sensi del D.L. 209/2005. Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'assicurato, si intenderà fatta dall'assicurato stesso.

ALLEGATO A Pagina 1 di 1 N Autoveicolo / Alimentazione / Immatricolazione Targa telaio Q.li cv - cc Tariffa Uso