applicabile alle autovetture intestate a persone giuridiche (Spa, Srl, cooperative), ma potrebbe in teoria risultare applicabile



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Le novità per le imprese dalla legge sulle liberalizzazioni All interno della legge n. 40/2007 vi sono delle misure specifiche per le imprese, relative in particolare all avvio dell attività, ma vi sono anche altre misure di liberalizzazione, che pur non essendo concepite specificatamente a favore delle aziende, possono comunque risultare interessanti, nella misura in cui anche le imprese sono acquirenti di servizi (bancari, assicurativi, telefonici, dei trasporti) di Massimiliano Di Pace La legge 2 aprile 2007, n. 40, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, ha reso definitive le misure di liberalizzazione, che hanno costituito una delle principali iniziative del primo anno del Governo Prodi. In questo articolo si provvederà prima ad esaminare le misure di liberalizzazione relative ai servizi assicurativi e bancari, e poi ad illustrare le novità specifiche per le imprese, fermo restando che per queste ultime sarà necessario ritornarci, una volta che saranno emanati i decreti interministeriali attuativi. di liberalizzazione per i servizi assicurativi Sul fronte dei servizi assicurativi, la prima novità riguarda la circostanza che quando un assicurato sottoscrive un nuovo contratto Rc Auto per un suo ulteriore veicolo, della medesima tipologia (automobile con automobile, motorino con motorino), egli ha diritto all assegnazione della stessa classe di merito, come risultante dalla polizza del veicolo di sua proprietà già assicurato. Questa misura è stata concepita per le persone fisiche, intestatarie del mezzo, come emerge chiaramente dal tenore letterale del comma 2 dell art. 5, della legge n. 40/2007 (che integra l art. 134 del D.Lgs. n. 209/2005, contenente il codice delle assicurazioni), per cui non risulta sicuramente applicabile alle autovetture intestate a persone giuridiche (Spa, Srl, cooperative), ma potrebbe in teoria risultare applicabile invece alle società di persone, in quanto, anche dal punto di vista fiscale, sono assimilate alle persone fisiche. Ovviamente, non vi deve essere dubbio alcuno sull applicabilità della disposizione, se il mezzo, utilizzato dalla società, è intestato ad un socio. È invece applicabile a tutti gli assicurati alla Rca, quindi anche alle società, la disposizione contenuta nel comma 1 dell art. 5, secondo la quale l attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di interruzione dell uso del veicolo. Per cui, in caso di riduzione del numero di veicoli da parte dell impresa, e suo successivo reintegro, si ha diritto, al momento della stipula della nuova polizza, di partire dalla stessa classe di merito che si aveva al momento della chiusura della polizza per la cessione del precedente veicolo. Secondo il tenore della legge, tale possibilità sembra utilizzabile solo fino al raggiungimento del numero massimo di vetture che si aveva assicurato presso la compagnia, e non per vetture ulteriori. Infatti la norma dispone letteralmente che «in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni». In definitiva, se ad un certo momento si avevano, ad esempio, 10 polizze assicurative, e poi, a seguito di cessione di 3 vetture, le polizze in corso erano diventate 7, successivamente si ha diritto al reintegro nella classe di merito per altre 3 vetture, ma l eventuale quarta potrebbe ripartire da una diversa (e più elevata) classe di merito. È poi interessante un altra disposizione, contenuta sempre nel comma 2 dell art. 5, che pre- 18

vede che in caso di sinistro l impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all assicurato la classe di merito, almeno fino a quando non sarà accertata l effettiva responsabilità. Certamente la questione della responsabilità negli incidenti automobilistici è tutt altro che definita, in virtù del principio generale, contenuto nell art. 2055 del codice civile, che statuisce che le singole colpe si presumono uguali quando vi è un dubbio, ossia quando le parti non concordano in merito alla responsabilità dell incidente (e quindi redigendo la modulistica relativa alla constatazione amichevole). D altro canto l art. 2055 afferma che la responsabilità deve essere solidale (tra i colpevoli) quando il fatto dannoso (es. l incidente automobilistico) è imputabile a più persone. A proposito di responsabilità, la legge n. 40/2007 stabilisce (all art. 5, comma 2) innanzitutto che va considerata tale solo quella principale, come emerge dalla liquidazione effettuata in relazione al danno, fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale, al quale la compagnia dovrà necessariamente conformarsi. Invece, nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, quando viene effettuata in via provvisoria una liquidazione parziale (salvo conguaglio), allora la responsabilità deve essere computata pro quota, in relazione al numero dei conducenti coinvolti. Ne consegue che, ai fini della eventuale variazione di classe, è necessario effettuare più sinistri, fino a quando la somma della responsabilità supera il 100%. Almeno questa sembra essere la ragionevole interpretazione della norma, che recita letteralmente: «ove non sia possibile accertare la responsabilità principale... si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri». D altronde, se la norma dispone che l avanzamento nella classe di merito (in senso peggiorativo) può avvenire solo in caso di responsabilità principale, se ne deduce che quando la responsabilità non è principale, allora la compagnia non può addebitare all assicurato il sinistro (ai fini della determinazione della classe di merito). In ogni caso, ai sensi del comma 2 dell art. 5, le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli assicurati, in ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità. Infine, sempre in tema di Rca, va segnalato che il Ministero per lo sviluppo economico si è impegnato, come annunciato dal comma 3 dell art. 5, a predisporre, nell ambito del proprio sito internet, un servizio on line per consentire la scelta della polizza Rc auto più conveniente, a seguito della comparazione tra i prezzi di mercato offerti dalle varie compagnie per il singolo profilo individuale. Sempre in tema di assicurazioni, ma non più per la Rca, bensì per le polizze ramo danni (o meglio per i rami diversi dal ramo vita), il comma 4 dell art. 5 (ovviamente sempre della legge n. 40/ 2007), introduce l importante novità che le compagnie di assicurazioni non potranno più offrire polizze pluriennali con il vincolo della durata decennale, come finora consentito dal codice civile (art. 1899). Più precisamente, il primo comma dell art. 1899 c.c. viene sostituito dal seguente: «in caso di durata poliennale, l assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni». In sostanza il contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza costi, purché con un preavviso di 60 giorni. La norma stabilisce comunque che il contratto non potrà essere interrotto durante la sua durata annuale, ma solo alla data in cui il periodo annuale di copertura giunge a conclusione. L utilità per gli assicurati è data dal fatto che, in caso di individuazione di polizze con condizioni più vantaggiose, sarà libero di chiudere il contratto prima della scadenza finale prevista originariamente, e quindi di scegliere liberamente fra varie offerte tutti gli anni, e non una volta ogni 10 anni. Rimane invece valido il secondo comma dell art. 1899 c.c., che dispone che il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga non può avere una durata superiore a 2 anni, ferma restando, anche in questa ipotesi, la facoltà dell assicurato di recedere annualmente. Per quanto riguarda i contratti in corso, la disciplina transitoria 19

(contenuta sempre nel comma 4), prevede innanzitutto che le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati dal 3 aprile 2007 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge n. 40/2007) in poi, ed anche a quei contratti di assicurazione che sono in vita da almeno tre anni. La facoltà di disdire si applica quindi a tutti i contratti in corso, ma a condizione che la polizza abbia superato la soglia di durata dei 3 anni. Infine, l art. 5 si conclude con il comma 5, che precisa che le clausole in contrasto con le prescrizioni sopra descritte sono nulle, ma che esse (o meglio la loro nullità) non comportano la nullità della polizza. A questo proposito è opportuno rammentare che l art. 1419 del codice civile prescrive invece che la nullità di singole clausole comportano la nullità dell intero contratto, solo a condizione che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole (circostanza però da provare). Questa regola del codice presenta però un importante eccezione, che si applica proprio alle novità sopra illustrate, ossia che il contratto non diventa nullo, per la nullità delle clausole, quando queste sono sostituite di diritto da norme imperative (come appunto è il caso di quelle introdotte dalla legge n. 40/2007). Al tempo stesso la legge concede 60 giorni di tempo (dall entrata in vigore della legge n. 40/2007) alle compagnie assicurative per adeguare le polizze Rca e 180 giorni per adeguare le polizze danni. di liberalizzazione per i servizi bancari Anche in campo bancario la legge n. 40/2007 ha introdotto alcune novità di potenziale interesse per le imprese. La prima di queste riguarda l estinzione anticipata dei mutui e dei finanziamenti, per la quale non possono essere più applicate le penali. Infatti, la disposizione, contenuta nell art. 7 della legge n. 40/ 2007, dichiara la nullità di qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite sia ad abitazione sia allo svolgimento della propria attività economica o professionale (purché da parte di persone fisiche), sia tenuto ad una determinata prestazione a favore dell istituto finanziario. La prestazione a cui fa riferimento la norma è data normalmente dal pagamento di un importo pari ad una percentuale del capitale residuo (ossia da restituire). La novità pare dunque essere valida anche per le società di persone, mentre bisogna escludere che lo sia per quelle di capitali, come d altronde emerge dalla lettura della norma, simile, per questo aspetto, a quella relativa al diritto all assegnazione della stessa classe di merito del veicolo già assicurato. Anche questa volta si prevede che le clausole in violazione di questo divieto sono nulle di diritto, ma che il loro annullamento non comporta la nullità del contratto di mutuo. È bene ricordare che le penali sono vietate nei mutui destinati non solo all acquisto, ma anche alla ristrutturazione di immobili. Per quanto riguarda le categorie di immobili che possono usufruire di questa novità, bisogna ritenere che, in assenza di specificazione da parte della norma, e tenuto conto che si fa riferimento anche ad unità immobiliari adibite allo svolgimento di (qualsiasi) attività economica, si possano considerare ammessi all esenzione da penali anche i mutui relativi all acquisto (o ristrutturazione) anche dei fabbricati industriali (e non solo di negozi e di uffici). Per ultimo si rammenta che le clausole penali a cui fa riferimento la legge sulle liberalizzazioni sono quelle previste dai contratti di mutuo per l estinzione anticipata, e non quelle disciplinate dagli artt. 1382-1384 del codice civile. D altronde il legislatore ha ritenuto di utilizzare la terminologia prevalente nella prassi bancaria, che però coincide con un istituto disciplinato dal codice civile, ossia le clausole penali, per quali il codice sancisce che: 1) la clausola penale prevede una prestazione (es. pagamento di una somma di denaro) da parte di un contraente in caso di suo inadempimento, e che è dovuta (se prevista) indipendentemente dalla prova del danno (ma limita di conseguenza l eventuale risarcimento) (art. 1382 c.c.); 2) il creditore non può chiedere prestazione e penale, se quest ultima non è stata stipulata 20

per il semplice ritardo (art. 1383 c.c.); 3) la penale può essere ridotta dal giudice se è eccessiva, o se la prestazione è stata in parte effettuata (art. 1384 c.c.). Infine, relativamente alle disposizioni transitorie, l art. 7, comma 3, stabilisce solo che la novità si applica ai contratti di mutuo stipulati dal 2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del D.L. n. 7/2007, mentre per i contratti di mutuo in corso prima del 2 febbraio 2007 è previsto che Abi ed associazioni dei consumatori definiscano la misura massima dell importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. In caso di mancato accordo, spetterà alla Banca d Italia determinare tale penale massima. Per ultimo, il comma 7 dell art. 7 precisa che gli istituti bancari non potranno rifiutarsi di rinegoziare i mutui secondo le nuove regole contenute nell accordo tra Abi ed associazioni dei consumatori (o nel provvedimento sostitutivo della Banca d Italia). Sempre in tema di mutui è utile approfondire un altra novità, quella della portabilità del mutuo o dei finanziamenti bancari, introdotta dall art. 8 della legge n.40/2007. In sostanza il titolare di un mutuo o di un finanziamento, che cambia la banca di appoggio, può «trasferire» nella nuova banca il mutuo (o il finanziamento) contratto con un altra banca (presso la quale aveva il conto), anche senza il consenso di questa. Va evidenziato però che la norma non pone condizioni per la trasferibilità del mutuo, per cui si può trasferire il contratto di finanziamento, indipendentemente dal cambiamento della banca d appoggio. Più precisamente il comma 1 dell art. 8 indica le operazioni che sono trasferibili da una banca all altra: 1) mutuo; 2) apertura di credito; 3) altri contratti di finanziamento. In pratica, tenuto conto che la norma fa poi riferimento a qualsiasi intermediario bancario e finanziario, si ha motivo di ritenere che la novità si estenda a tutti i rapporti debitori, quindi sia di breve che di lungo periodo, tra un impresa ed un qualsiasi istituto finanziario. Non solo, ma ne consegue che i rapporti debitori dovrebbero riguardare anche operazioni diverse dal tradizionale credito, come il factoring pro solvendo e il leasing, dato che la norma, facendo riferimento a qualsiasi istituto finanziario, dovrebbe includere non solo le banche, ma anche, per esempio, le società di leasing. D altro canto il tenore del comma 1 è così generico da non prevedere per il momento limitazioni per la sua applicazione, visto che afferma che: «in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari...». Sempre il comma 1 precisa il meccanismo giuridico attraverso il quale è assicurata la portabilità del contratto di finanziamento: la surrogazione, come disciplinata dall art. 1202 c.c. In realtà la definizione di surrogazione è contenuta nell art. 1201 c.c., dove si spiega che si tratta dell operazione per la quale il creditore, che riceve da un terzo l importo del credito, lo surroga nei propri diritti, ossia glieli trasferisce, con il risultato che il creditore è un nuovo soggetto, ossia il terzo che in pratica ha comprato il credito. L art. 1202 invece disciplina il caso di surrogazione per volontà del debitore, che in questo caso trova un terzo disposto a subentrare come creditore al precedente titolare del credito. L art. 1202 specifica che tale operazione può essere effettuata anche senza il consenso del creditore iniziale (ad esempio, la banca che ha concesso il mutuo), purché vi siano 3 condizioni: 1) il mutuo e la quietanza abbiano data certa; 2) nel mutuo sia indicata la destinazione dell importo; 3) nella quietanza sia indicata la provenienza della somma con cui si paga il debito. Va detto però che il comma 1 dell art. 8 della legge n. 40/2007 fa riferimento solo alla facoltà prevista dall art. 1202 c.c., e non alla sua disciplina, per cui queste condizioni (tra l altro molto spesso facilmente rispettate) non rilevano ai fini della portabilità del finanziamento. Tornando ora all esame dell art. 8 sulla portabilità dei rapporti di mutuo (e non solo di quelli), il comma 1 precisa che la surrogazione per volontà del debitore può aver luogo anche quando il credito relativo non è esigibile, oppure quando è previsto un termine a favore del creditore. In definitiva il principio della portabilità del rapporto di finanziamento ha valenza assoluta. 21

Il comma 2 dell art. 8 puntualizza poi che il nuovo creditore (ossia il mutuante surrogato) subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, connesse al credito surrogato. Per esempio, è scontato che l ipoteca passa a favore della nuova banca, che è subentrata nel contratto di mutuo. E a questo proposito il comma 2 specifica che l annotazione della surrogazione può essere richiesta al conservatore senza formalità, ossia allegando semplicemente la copia autentica dell atto di surrogazione, che può essere stipulato sia per atto pubblico sia per scrittura privata (e quindi anche senza particolari costi). A scanso di equivoci, il comma 3 ribadisce che è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca, o si renda oneroso per il debitore, l esercizio della portabilità del contratto di finanziamento. Ovviamente, anche in questo caso, la nullità del patto non comporta la nullità del contratto. Infine si precisa, con il comma 4 dell art. 8, che la surrogazione per volontà del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali, per esempio, quelli relativi alla prima casa. Infine è opportuno segnalare che in tema di mutui era stata prevista dal D.L. n. 7/2007 anche una disposizione (contenuta nell art. 6) sull estinzione automatica dell ipoteca dopo il pagamento dell ultima rata, ma poi nella legge di conversione l art. 6 è stato soppresso, per cui resta l obbligo di richiedere la cancellazione dell ipoteca a carico del debitore (che ha estinto il debito), con relative spese (fra cui il compenso al notaio). di semplificazione della nascita di un impresa La norma di maggiore impatto per le imprese è quella contenuta nell art. 9, che riguarda la comunicazione unica per la nascita dell impresa. In sostanza si prevede che l imprenditore (o chi per lui) debba effettuare un unica comunicazione per segnalare l inizio dell attività di impresa, e che questa comunicazione debba essere inviata all ufficio del registro delle imprese. Si evita dunque di doversi poi rivolgere all Inps, all Inail, e all ufficio delle entrate, per l apertura delle posizioni (es. la partita Iva). Naturalmente le amministrazioni pubbliche continueranno a svolgere i loro controlli sulle attività di impresa, ma questo non dovrebbe più ostacolare o ritardare l avvio delle attività. L invio della comunicazione unica può avvenire per via telematica, oppure via posta inviando un supporto informatico (es. cd). La novità, come spiegato al comma 2 dell art. 9, è che questa comunicazione (unica) consente di assolvere tutti gli adempimenti previsti per l iscrizione al registro delle imprese, e vale dunque anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, incluso l ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. I dettagli sono contenuti in due decreti interministeriali, attesi per fine maggio 2007 (dopo la consegna di questo articolo), uno promosso dal Ministero dello sviluppo economico, a cui spetta indicare il modello di comunicazione unica, e l altro di competenza della presidenza del Consiglio, con il quale sono illustrate le regole tecniche e le modalità di presentazione della comunicazione. Per il momento è previsto, con il comma 3, che l ufficio del registro delle imprese rilasci contestualmente una ricevuta, che consente l immediato avvio dell attività imprenditoriale (salvo la necessità di particolari autorizzazioni, come in caso di attività bancaria), e informi le altre amministrazioni competenti dell avvenuta presentazione della comunicazione unica. A sua volta, l amministrazione fiscale, come specificato dal comma 4, deve comunicare subito all imprenditore ed all ufficio del registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita Iva, mentre le altre amministrazioni devono effettuare le comunicazioni a loro spettanti (dati relativi alle posizioni registrate) entro i successivi 7 giorni. Il comma 5 estende poi la procedura sopra descritta anche alle modifiche o alla cessazione dell attività di impresa. Tutti i documenti (comunicazione, ricevuta, atti amministrativi) devono essere in formato elettronico, come ribadito dal comma 6, e trasmessi per via telematica. L entrata in vigore della nuova procedura è prevista entro il 3 giugno 2007, ma occorre comunque attendere l emanazione dei decreti interministeriali sopra ricordati (che al momento di redi- 22

gere questo articolo non erano ancora stati emanati). È comunque consentito agli imprenditori, nei primi 6 mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle amministrazioni competenti le comunicazioni secondo la normativa previdente, fermo restando che si prevede (comma 10) di incentivare l utilizzo del mezzo telematico attraverso una riduzione dell imposta di bollo. di liberalizzazione di alcune attività economiche La legge n. 40/2007 ha poi provveduto a liberalizzare anche alcune attività economiche, con il duplice scopo di garantire da un parte la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità fra gli operatori economici, e dall altra il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, con beneficio per i consumatori, in termini di migliori condizioni di accessibilità all acquisto di beni e servizi. Le attività liberalizzate riguardano quelle di parrucchiere, barbiere, estetista, pulizia, facchinaggio, guida turistica, autoscuola. Nel caso di parrucchieri e barbieri (acconciatori), e di estetiste, è ora prevista la sola presenza dei requisiti di qualificazione professionale, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, mentre vengono a cadere i criteri della distanza minima, di parametri numerici prestabiliti (riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività), e il rispetto dell obbligo di chiusura infrasettimanale. In definitiva i barbieri potranno essere aperti anche il lunedì, e potranno trovarsi uno accanto all altro. Le attività di pulizia, di disinfezione e di facchinaggio non sono più subordinate a particolari requisiti professionali, culturali, e di esperienza professionale. Restano necessari i requisiti di onorabilità, e per le prime due attività (pulizia e disinfezione) anche di capacità economico-finanziaria (mentre nel caso di imprese di facchinaggio non sono più necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria). Le attività di pulizia e di disinfezione possono essere esercitate (ovviamente) solo nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro e della salute, oltre che della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici. Le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico non possono essere subordinate all obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici, e a requisiti di residenza. Per fare la guida turistica o l accompagnatore bisogna solo avere i requisiti professionali previsti dalle leggi regionali, ma in ogni caso ai laureati in lettere con indirizzo in storia dell arte o in archeologia (o titolo equipollente) l esercizio dell attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell esame abilitante (o di altre prove selettive), salvo dimostrare la conoscenza linguistica e del territorio di riferimento. Ai laureati (o possessori di diploma universitario) in materia turistica non può essere negato l esercizio di attività di accompagnatore turistico, salvo dimostrare conoscenze specifiche qualora non siano state oggetto del corso di studi. Al fine di migliorare la qualità dell offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le Regioni possono promuovere sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Nel caso delle autoscuole resta obbligatorio il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria, e degli standard tecnico-organizzativi già previsti. Quindi tutti gli altri vincoli sono soppressi. Le autoscuole sono comunque soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province. Le altre novità in tema di liberalizzazioni Prima di concludere è opportuno richiamare brevemente le altre principali novità del decreto sulle liberalizzazioni, come convertito dalla legge n. 40/2007, che hanno comunque un interesse per le imprese, in quanto utenti dei servizi telefonici, di trasporto, ecc. Le novità sono: 1) eliminazione del costo (o tassa) di ricarica dei cellulari, eliminazione della scadenza per il credito telefonico delle carte prepagate, e possibilità per l utente di conoscere a quale operatore appartiene il numero di telefonia mobile che si sta chiamando (in quanto la portabilità del numero impedisce ora di sapere quale gestore si sta utilizzando al momento di fare la chiamata) (art. 1); 23

2) indicazione nelle autostrade del prezzo della benzina dei prossimi distributori, e indicazione all ingresso del casello autostradale della presenza di eventuali rallentamenti o blocchi della circolazione (art. 2); 3) obbligo per le compagnie aeree di indicare il prezzo finale (comprensivo di tasse ed altri oneri) dei biglietti aerei pubblicizzati, nonché il numero di posti disponibili al prezzo indicato nella promozione, e per quali periodi è valida l offerta (art. 3); 4) obbligo di evidenziazione della data di scadenza dei prodotti alimentari, posta sulla confezione, che deve essere riportata in modo chiaramente leggibile e con scrittura indelebile, così da rendere facile la sua individuazione da parte del consumatore (art. 4). 24