Coperture assicurative



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Coperture assicurative Ogni fornitore e/o sub concessionario (di seguito denominato soggetto ) deve stipulare un adeguata copertura assicurativa a garanzia di tutti i danni arrecati a persone e/o cose in conseguenza di fatti collegati allo svolgimento della propria attività. E fatto obbligo, al soggetto, di trasmettere, a GESAC, copia originale delle proprie polizze, unitamente alle relative ricevute di pagamento dei premi alle rispettive scadenze. Tutte le polizze autonomamente contratte dal soggetto in relazione alle attività oggetto di contratto devono essere preventivamente approvate da Gesac. Le coperture assicurative richieste per operare nell ambito del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino sono le seguenti: 1. RCT: copertura che assicuri la responsabilità civile del soggetto operante in aeroporto per eventuali danni diretti e indiretti provocati a terzi e/o a cose di terzi durante lo svolgimento delle attività in ambito aeroportuale, c.d. Polizza di Responsabilità Civile Aviation e/o Polizza Responsabilità Civile del Gestore Aeroportuale, considerando con la qualifica di Terzi la GESAC e le sue società controllanti e controllate, nonché il personale della GESAC e dei predetti soggetti ed i passeggeri, gli enti, le società e/o le ditte operanti nell ambito dell Aeroporto di Napoli che subiscano danni in conseguenza di quanto garantito in polizza, nonché il relativo personale, per danni da essi subiti per fatto di cui non sono responsabili; N.B. si precisa che limitatamente agli appalti di lavori e manutenzione, affidati dalla GESAC, la copertura di RCT è garantita nell ambito della Sez Appalti della polizza RCGestore di GESAC. 2. RC Auto, ex legge 990/69 e s.m.i. con estensione della validità delle stesse sull intero sedime aeroportuale dell Aeroporto Internazionale di Napoli, citando in via esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di Rullaggio, Piazzali di sosta Aeromobili, ivi compreso il riscorso terzi da incendio per automezzi, non inferiore al limite della RCT, in ogni caso non inferiore ad 10.000.000; 3. INCENDIO (c.d. property, all risks, multirischio ecc.): polizza che assicuri l indennizzo nei confronti del soggetto operante in aeroporto e/o del beneficiario (che per i danni contro strutture aeroportuali è GESAC) dei danni materiali e diretti e/o indiretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, purché a qualsiasi titolo in uso, godimento custodia del soggetto operante in aeroporto e/o del beneficiario di polizza; 4. RC INQUINAMENTO: polizza che assicura i danni a terzi causati da inquinamento conseguente a fatti imputabili al soggetto operante in aeroporto, relativi alla sua specifica attività nell ambito aeroportuale, in caso di attività ove sia previsto l uso e/o la gestione e/o la proprietà di sostanze inquinanti. Le suddette coperture devono contemplare, anche, il rischio derivante dal Ricorso Terzi. La documentazione attestante il possesso, la validità e l efficacia operative delle predette coperture assicurative deve contenere le seguenti condizioni, limiti e clausole di indennizzo (eventualmente espresse anche attraverso appendici di vincolo): a)- l indicazione della società assicurata, della contraente e del beneficiario; b)- la specifica delle attività oggetto della copertura assicurativa, in relazione alla società che in concreto svolge le stesse; c)- il limite massimo d indennizzo, per singolo sinistro; d)- il limite d indennizzo per aggregato annuo; e)- la franchigia, sia essa in aggregato annuo sia essa per sinistro; f)- l esclusiva dei valori esposti, riferita alle sole attività svolte presso l aeroporto di Napoli; g)- l ubicazione delle attività oggetto della copertura assicurativa; h)- avvenuto pagamento dei premi, indicante il periodo di copertura (c.d. quietanza della polizza); i)- i termini di polizza, ovvero la decorrenza e la durata; l)- le condizioni; m)- le limitazioni; n)- le esclusioni, riferite alle attività contemplate nel rapporto intercorrente con la GESAC; o) la dichiarazione che non possono esservi storni e/o variazioni delle somme e/o di rischi assicurati senza il preventivo formale consenso di GESAC; p) la costituzione di GESAC quale beneficiario dei risarcimenti per danni di qualsiasi tipo a strutture aeroportuali.

Limiti di indennizzo I limiti di indennizzo che le coperture assicurative devono garantire, indicati nel contratto assicurativo, devono essere intesi per sinistro/avvenimento, e sono i seguenti. RCT (per area funzionale): o Area Land Side: 5.000.000; o Area Terminal: 10.000.000; o Area Airfield, lontano da aeromobili: 10.000.000; o Area Airfield, vicino aeromobili: 20.000.000; o Area Airfield, circolazione automezzi non inferiore al limite della RCT per area funzionale, ed in ogni caso 10.000.000; RCT (per attività): o Area Airfield, taglio erba: 20.000.000; o Area Airfield, rifornimento carburanti con autobotte: 70.000.000; o Area Airfield, deposito carburanti: 20.000.000; o Area Airfield, circolazione automezzi non inferiore al limite della RCT per area funzionale, ed in ogni caso 10.000.000; RC Inquinamento: o Tutte le aree, per piccole quantità di materiale stoccato: 1.000.000; o Tutte le aree, per altre quantità di materiale stoccato: 2.000.000; o Deposito carburanti: 15.000.000. Ricorso terzi: o Area Land Side: 5.000.000; o Area Terminal: 10.000.000; o Area Airfield lontano da aeromobili: 10.000.000; o Area Airfield, vicino ad aeromobili: 20.000.000; o Area Airfield, circolazione automezzi non inferiore al limite della RCT per area funzionale, in ogni caso non inferiore ad 10.000.000. Per tipologie di attività di valore non superiore a euro 10.000 è tuttavia possibile valutare coperture assicurative con limiti e condizioni di indennizzo inferiori a quelli sopra esposti. RCT, con limite di indennizzo minimo di 1.500.000 e massimo di 2.000.000 RC Auto, con limite di indennizzo non inferiore al limite della RCT per area funzionale, ivi compreso il ricorso terzi da incendio, in ogni caso non inferiore ad 10.000.000; Incendio, per le eventuali aree oggetto del rapporto contrattuale con GESAC, con somme assicurate non inferiori ad 1.000 fino ad un massimo di 2.700 per metro quadro di superficie occupata. Di seguito le tipologie di attività, escluse da tale eccezione, sempre ed in ogni caso: Lavori, forniture di beni e di servizi, con esecuzioni che prevedono lavorazioni: o a caldo, ovvero con utilizzo di fiamme libere, cannelli ecc.; o con utilizzo di sostanze tossiche e/o infiammabili, ovvero vernici sintetiche, solventi ecc.; o su fluidi, ovvero riguardanti loro impianti di adduzione, trasferimento; o in sospensione, ovvero soffitti, corpi illuminanti; o in elevazione, ovvero con utilizzo di ponti sviluppabili, scale; o con utilizzo energia elettrica di qualunque tensione.

SPECIFICHE DELLA COPERTURA R.C.T. Le coperture assicurative, devono prevedere le condizioni di seguito riportate, anche attraverso dichiarazione della compagnia, appendice integrativa e/o di vincolo: 1. Rischio Assicurato: La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività da esso svolta. 2. R.C. Appalti: Nel caso in cui l Assicurato appalti o conceda in sub concessione a terzi, in tutto o in parte, uno o più servizi, l assicurazione s intende estesa agli appaltatori e/o sub concessionari, fermo restando l unicità dei massimali assicurati. 3. RC Appaltatori: la responsabilità degli appaltatori e sub appaltatori da denominare e richiamare Assicurati Congiunti viene così disciplinata: 3.1. ciascun Assicurato congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri; 3.2. l assicurato a sua volta, è terzo nei confronti di ciascun assicurato congiunto; 3.3. sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione pertanto delle perdite professionali): 3.3.1. i titolari delle ditte appaltatrici e subappaltatrici dei lavori ed i rispettivi dipendenti, nei confronti dell assicurato e degli assicurati congiunti; 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 3.3.2. i dipendenti dell assicurato nei confronti di ciascun assicurato congiunto; Attività Assicurata: la polizza deve coprire i danni a terzi che la Contraente e/o l Assicurata, o i suoi dipendenti e preposti, dovessero arrecare a persone ed a beni di terzi nell ambito dell aeroporto di Napoli in relazione allo svolgimento delle seguenti attività: (inserire descrizione dell attività) Qualifica di Terzo: sono considerati terzi la Gesac ed i proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, nonché il personale dei predetti soggetti ed i passeggeri, sono, altresì, considerati terzi le altre ditte, che subiscano danni in conseguenza di quanto garantito in polizza, nonché il relativo personale, per danni da essi subiti per fatto di cui non sono responsabili. Rinuncia al diritto di surrogazione: la Società rinuncia al diritto di surroga spettantele ai sensi dell art. 1916 del c.c. nei confronti della GE.S.A.C. e delle sue Società controllanti e controllate, dei proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, dei passeggeri, delle Ditte che operano nell ambito dell Aeroporto di Napoli, nonché del personale dei predetti soggetti; anche l assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti dei predetti soggetti. Dolo dipendenti e preposti: l Assicuratrice risponde dei danni a terzi determinati dal dolo dei dipendenti e preposti dell Assicurato. Inclusioni: l Assicuratrice risponde dei danni a terzi causati da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici o altre infrastrutture ed installazioni. Estensione alla circolazione dei veicoli sul piazzale: 9.1. l assicuratrice costituisce appendice delle polizze assicurative che n estende la validità delle stesse sull intero sedime aeroportuale dell Aeroporto Internazionale di Napoli, citando in via esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di Rullaggio, Piazzali di sosta Aeromobili, ivi compreso il riscorso terzi da incendio per automezzi, non inferiore al limite della RCT per area funzionale, in ogni caso non inferiore ad 10.000.000; 9.2. la copertura assicurativa dei danni derivante dalla circolazione sulle aree del sedime aeroportuale, deve operare: 9.2.1. ad esaurimento del massimale RC Auto, ove questo esista e sia operante attraverso la predetta appendice di vincolo; 9.2.2. dal primo rischio del massimale RC Auto, ove questo non esista e/o non sia operante. 10. Indennizzo: Limitatamente a danni contro strutture (intendendo con esse gli immobili e le infrastrutture oggetto di stipulazione contrattuale tra la e il soggetto operante in aeroporto) la società si obbliga a versare esclusivamente alla GE.S.A.C. ogni indennizzo dovuto in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta dal soggetto operante in aeroporto. Vincolo a favore : l assicurazione di cui alla presente polizza è vincolata a tutti gli effetti, per la durata dell intero contratto, a favore della Viene pertanto convenuto tra le parti che la Compagnia : 11.1. non apporterà alla polizza d assicurazione alcuna variazione senza il consenso scritto della ; 11.2. notificherà alla tutte le circostanze che dovessero e/o potessero menomare la validità dell'assicurazione; 11.3. s impegnerà a comunicare alla, con preavviso di 30 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali d assicurazione.

SPECIFICHE DELLA COPERTURA INCENDIO Il soggetto operante in aeroporto, che prende in uso dei locali/uffici e/o dei macchinari e/o attrezzature ecc. nell ambito del sedime aeroportuale deve possedere coperture assicurative, come segue: a) se i locali/uffici sono di proprietà e/o in gestione alla GE.S.A.C. e già assicurati dalla polizza incendio della GE.S.A.C., il soggetto operante in aeroporto deve acquistare una copertura rischio locativo con un limite pari al valore di ricostruzione a nuovo degli immobili oggetto del contratto di subconcessione; b) se i locali/uffici non sono di proprietà e/o in gestione alla GE.S.A.C. e quindi non assicurati dalla polizza incendio della GE.S.A.C., il soggetto operante in aeroporto deve acquistare una copertura completa a protezione dei danni materiali e diretti inclusi gli eventi catastrofali con un limite pari al valore di ricostruzione a nuovo degli immobili di sua proprietà; c) il soggetto operante in aeroporto deve assicurare un adeguato limite per il ricorso terzi da incendio indipendentemente se i fabbricati sono di sua proprietà o in locazione. Il ricorso terzi da incendio deve essere adeguatamente assicurato anche se nel sedime aeroportuale il soggetto operante in aeroporto non ha locali/uffici in locazione o di proprietà ma solo macchinari e/o attrezzature in gestione e/o di proprietà. Di seguito i limiti di indennizzo identificati genericamente in ragione delle zone del sedime aeroportuale ove si svolgono le attività del soggetto operante in aeroporto: a. limite pari al valore di ricostruzione a nuovo degli immobili coinvolti nel sinistro; b. limite pari al valore di rimpiazzo delle attrezzature esistenti al momento del sinistro; d) il soggetto operante in aeroporto deve assicurare il contenuto, i macchinari e le attrezzature se di proprietà di GE.S.A.C. con una copertura assicurativa completa, a protezione dei danni materiali e diretti inclusi gli eventi catastrofali con un limite pari al valore a nuovo di rimpiazzo degli Enti di proprietà di GESAC. Le coperture assicurative, in aggiunta a quanto precede, devono prevedere le condizioni di seguito riportate, anche attraverso dichiarazione della compagnia, appendice integrativa e/o di vincolo: 1. Qualifica di Terzo: sono considerati terzi la Gesac ed i proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, nonché il personale dei predetti soggetti ed i passeggeri; sono, altresì, considerati terzi le altre ditte, che subiscano danni in conseguenza di quanto garantito in polizza, nonché il relativo personale, per danni da essi subiti per fatto di cui non sono responsabili. 2. Rinuncia al diritto di surrogazione: la Società rinuncia al diritto di surroga spettantele ai sensi dell art. 1916 del c.c. nei confronti della GE.S.A.C. e delle sue Società controllanti e controllate, dei proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, dei passeggeri, delle Ditte che operano nell ambito dell Aeroporto di Napoli, nonché del personale dei predetti soggetti; anche l assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti dei predetti soggetti. 3. Dolo dipendenti e preposti: l Assicuratrice risponde dei danni a terzi determinati dal dolo dei dipendenti e preposti dell Assicurato. 4. Indennizzo: Limitatamente a danni contro strutture (intendendo con esse gli immobili e le infrastrutture oggetto di stipulazione contrattuale tra la e il soggetto operante in aeroporto) la società si obbliga a versare esclusivamente alla GE.S.A.C. ogni indennizzo dovuto in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta dal soggetto operante in aeroporto. 5. Vincolo a favore : l assicurazione di cui alla presente polizza è vincolata a tutti gli effetti, per la durata dell intero contratto, a favore della Viene pertanto convenuto tra le parti che la Compagnia : non apporterà alla polizza d assicurazione alcuna variazione senza il consenso scritto della ; notificherà alla tutte le circostanze che dovessero e/o potessero menomare la validità dell'assicurazione; s impegnerà a comunicare alla, con preavviso di 30 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali d assicurazione.

SPECIFICHE DELLA COPERTURA RC INQUINAMENTO Il soggetto operante in aeroporto in caso di attività ove sia previsto l uso e/o la gestione e/o la proprietà di sostanze inquinanti o attrezzature per lo stoccaggio di sostanze inquinanti, deve dimostrare di essere adeguatamente assicurato per i danni a terzi causati da inquinamento attraverso polizze assicurative RC Inquinamento. Le coperture assicurative, in aggiunta a quanto precede, devono prevedere le condizioni di seguito riportate, anche attraverso dichiarazione della compagnia, appendice integrativa e/o di vincolo: Rinuncia al diritto di surrogazione: la Società rinuncia al diritto di surroga a lei spettante ai sensi dell art. 1916 del c.c. nei confronti della GE.S.A.C. e delle sue Società controllanti e controllate, dei proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, dei passeggeri, delle Ditte che operano nell ambito dell Aeroporto di Napoli, nonché del personale dei predetti soggetti. Anche l assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti dei predetti soggetti. Dolo dipendenti e preposti: l Assicuratrice risponde dei danni a terzi determinati dal dolo dei dipendenti e preposti dell Assicurato. Vincolo a favore : l assicurazione di cui alla presente polizza è vincolata a tutti gli effetti, per la durata dell intero contratto, a favore della Viene pertanto convenuto tra le parti che la Compagnia : non apporterà alla polizza d assicurazione alcuna variazione senza il consenso scritto della ; notificherà alla tutte le circostanze che dovessero e/o potessero menomare la validità dell'assicurazione; s impegnerà a comunicare alla, con preavviso di 30 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali d assicurazione.

SPECIFICHE DELLA COPERTURA APPALTI In caso di appalti di lavori e manutenzione affidati dalla GE.S.A.C., con o senza fornitura di materiali, è previsto l obbligo da parte del soggetto contraente di aderire alla copertura di cui alla Sez. Appalti della polizza RC Gestore della GE.S.A.C. L estensione della predetta garanzia assicurativa viene effettuata, previa richiesta del soggetto contraente, a cura della GE.S.A.C. la quale procede ad addebitare il premio pro rata e successive regolazioni che vengono determinati sul valore e sulla durata dell appalto; Il premio come sopra calcolato viene riscosso in un unica soluzione dalla GE.S.A.C. prima dell inizio dei lavori; eventuali regolazioni saranno riscosse successivamente; Il soggetto contraente ha facoltà di contrarre a propria cura e spese separata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per la garanzia dei danni entro i limiti di eventuali franchigie, ove esistenti; Il soggetto contraente, ove previsto nel capitolato speciale di appalto, è tenuta a stipulare a propria cura e spese le polizze assicurative CAR e RCO; Il soggetto contraente, in caso di utilizzo di automezzi, deve dare dimostrazione del possesso di polizze di RC Auto per condizioni e limiti di indennizzo come indicati nel presente programma assicurativo.