ACCORDO QUADRO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE PER L ANNO 2014

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ACCORDO QUADRO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE PER L ANNO 2014 (DPCM 19 febbraio 2014, recante modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 482, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gazzetta Ufficiale n. 98, 29 aprile 2014) Il giorno 28 del mese di maggio dell anno 2014, presso Confprofessioni, in Viale America, 111, Roma si sono riuniti CONFPROFESSIONI, rappresentata dal Presidente Gaetano Stella,. e FILCAMS CGIL, rappresentata da. FISASCAT CISL, rappresentata da. UILTUCS, rappresentata da.. al fine di condividere un modello di accordo territoriale, da proporre alle proprie rappresentanze Regionali per l applicazione, al personale dipendente degli studi professionali, della detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa. PREMESSO - che l art. 1, c. 482, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha previsto, anche per il periodo di imposta 2014,l attuazione delle misure sperimentali per l incremento della produttività del lavoro già previste dall art. 1, c. 481 della legge si stabilità medesima, -che il DPCM 19 febbraio 2014, richiamando espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22/01/2013, prevede che per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta (sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali) pari al 10 per cento; -che le Parti hanno dato attuazione per l anno 2011 alla detassazione, in attuazione dell art. 53, c. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e l art. 1, c. 47 l. 13 dicembre 2010, n. 220, per l anno 2012, in attuazione dell art. 26 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, l art. 33 c. 12 e seguenti della l. n. 183 del 12 novembre 2011, per l anno 2013 dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

SI E CONCORDATO QUANTO SEGUE: l allegato modello di accordo territoriale verrà utilizzato per dare attuazione alle finalità perseguita dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10%, nel limite massimo complessivo di 3.000 lordi sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa per conseguire i relativi benefici per i lavoratori dipendenti e per i datori di lavoro. Le parti, pertanto, si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a trasmettere tempestivamente l allegato modello di accordo territoriale alle proprie sedi territoriali, assicurando che, dopo la sottoscrizione, forniranno adeguata informazione alle singole strutture ed ai lavoratori dipendenti. CONFPROFESSIONI.... FILCAMS CGIL. FISASCAT CISL.... UILTUCS.

ACCORDO TERRITORIALE Il giorno..del mese di.dell anno 2014 presso si sono riuniti: CONFPROFESSIONI delegazione Regionale E FILCAMS CGIL Regionale... FISASCAT CISL Regionale.. UILTUCS UIL Regionale.. PREMESSO - che l art. 1, c. 482, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha previsto, anche per il periodo di imposta 2014,l attuazione delle misure sperimentali per l incremento della produttività del lavoro già previste dall art. 1, c. 481 della legge si stabilità medesima; -che il DPCM 19 febbraio 2014, richiamando espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22/01/2013, prevede che per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento; VISTE Le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 15 del 3 aprile 2013 e dell Agenzia delle Entrate, n. 11/E del 30 aprile 2013 CONVENGONO Che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo i datori di lavoro della Regione che adottano il CCNL degli studi professionali sottoscritto in data 29 novembre 2011 all interno delle proprie strutture applicheranno la citata normativa di agevolazione fiscale

ai lavoratori per le voci retributive corrisposte nell anno 2014 in relazione ad incrementi di competitività e di produttività delle singole strutture; Le ipotesi elencate di seguito, a scopo esemplificativo e non tassativo, possono costituire indicatori di maggiore produttività: - premi di rendimento o produttività anche incerti nel loro ammontare erogati una tantum al lavoratore - retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell adozione di sistemi di gestione dell orario di lavoro che siano utili ad incrementi di produttività e di competitività a) sistemi di banca delle ore b) clausole flessibili o elastiche del lavoro part-time c) lavoro notturno d) lavoro festivo Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 3.000 euro lordi per l anno 2014. L imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all imposta sostitutiva di cui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013. Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di.(capoluogo di Regione) a cura di una delle parti firmatarie. Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell art. 2 del DPCM del 22/01/2013, come richiamato espressamente dal DPCM 19 febbraio 2014. Data,.. CONFPROFESSIONI delegazione Regionale.. FILCAMS CGIL Regionale FISASCAT CISL Regionale. UILTUCS Regionale..

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA Le parti firmatarie dell accordo territoriale per l applicazione del regime fiscale agevolato di cui all art. 1 del DPCM 22/01/2013, confermato anche per il 2014 dal DPCM del 19/02/2014 DICHIARANO di aver individuato le voci retributive assoggettabili al regime agevolato, conformemente a quanto disposto nel DPCM 22/01/2013, all art. 2. Data,.. CONFPROFESSIONI delegazione regionale FILCAMS CGIL regionale. FISASCAT CISL regionale UILTUCS regionale