Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano

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Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 01/2017 SCIA UNICA: IL MODELLO STANDARD VALIDO IN TUTTA ITALIA DAL 1 GENNAIO 2017 Disposizione tecnico organizzativa (DTO 01/2017) 1 (ai sensi dell articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) Entro il 1 gennaio 2017, Regioni ed enti locali devono adeguarsi alle nuovi disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) stante la modifica introdotta dal decreto n. 126/2016 (si veda la DTO n. 11/2016). Il decreto ha introdotto la SCIA unica con il nuovo art. 19-bis, legge n. 241/1990, che attiene alla "Concentrazione dei regimi amministrativi", con l'intento di semplificarne il procedimento per talune tipologie di attività. Entro tale termine, sul sito istituzionale dell'ente locale (così come di qualsiasi altra PA) dovrà essere indicato lo Sportello Unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni (SCIA unica). Le amministrazioni saranno chiamate ad adottare moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124/2015 2. Allo stato, la Regione Emilia Romagna non ha ancora provveduto alla approvazione dei propri moduli di SCIA unificata, in adeguamento a quelli nazionali (si veda la DTO n. 36/2016). I moduli riferiti all'edilizia ed all'avvio di attività produttive, concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni agli Enti locali (ed alle amministrazioni regionali), saranno adottati in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specifiche normative anche regionali. L'Ente locale dovrà a pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli, che saranno adottati per i procedimenti di propria competenza, si potranno chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione presentata (e dei relativi allegati) a quanto pubblicato nel proprio sito istituzionale. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli così indicati, nonché di documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti nonché la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio del soggetto responsabile, con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa sarà limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti. La richiesta istruttoria dell'amministrazione interrompe il termine di 60 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. Come anticipato da ItaliaOggi, l'anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha predisposto dei modelli unificati e standardizzati (allegati alla presente DTO), i quali evidenziano, per tipologia di procedimento, quali 1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 2 LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia 1

dovranno essere i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni. Se sono necessarie più segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il soggetto interessato può presentare una SCIA unica all'apposito sportello e l'ente che l'ha ricevuta la trasmetterà immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività medesima. Le P.A. che ricevono la SCIA unica, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni (30 giorni per la SCIA edilizia) previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990, possono presentare (all'ente che ha ricevuto la SCIA unica) eventuali proposte motivate per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o (eventualmente) sospensivi previsti dallo stesso art. 19 in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti. Laddove, invece, occorre l'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato può presentare all'apposito sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione. In questo caso il procedimento concerne, in buona sostanza, attività non pienamente liberalizzate in cui l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello darà comunicazione all'interessato. All'atto di presentazione dell'istanza è previsto il rilascio immediato, anche in forma telematica, di una Ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990, se contiene le informazioni di cui all'art. 8 della stessa legge, ossia l'amministrazione competente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. È infine da evidenziare che le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Il nuovo regime per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la nota di lettura e gli emendamenti migliorativi alla norma presentati dall ANCI e accolti dal Governo, i moduli per la presentazione della SCIA all amministrazione e per il rilascio della ricevuta al cittadino, con i relativi tempi di risposta, sono i contenuti del secondo volume della collana di quaderni tecnici dell ANCI, ideata per supportare gli amministratori nella loro attività quotidiana ed allegato alla presente. Tra le proposte avanzate dall ANCI e accolte in sede di approvazione definitiva del decreto, la previsione che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni venga rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesti l avvenuta presentazione e indichi i termini entro i quali l amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell istanza. Castel San Giovanni, lunedì 2 gennaio 2017 3 3 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato.p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l archivio informatico del Settore IV Sviluppo Urbano Sportello Unico dell Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell art. 23 del Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell originale in tutte le sue componenti. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia 2

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