Comune di N A G O - T O R B O L E (Provincia di Trento) REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER Approvato con deliberazione consiliare n. 24/2006 dd. 28.06.2006 Modificato con deliberazione consiliare n. 08/2007 dd. 18.04.2007 Modificato con deliberazione consiliare n. 53/2010 dd. 16.12.2010
Art. 1 Principi generali In accordo con le finalità di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominata legge provinciale e dalle sue disposizioni attuative, il Comune di Nago-Torbole riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità. Riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare tagesmutter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi fornendo in modo professionale educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il domicilio della tagesmutter o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, consentendo alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo. Sostiene pertanto il nido d infanzia servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all articolo 7, lett. b) operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini. Art. 2 Promozione e sostegno del servizio Il Comune, nell esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative. Art. 3 Destinatari del sostegno economico Il sostegno alla famiglia che usufruisce del servizio di nido famigliare - Tagesmuetter, avviene indirettamente, ossia erogando un contributo agli organismi di cui all articolo 2 che vada ad abbattere in misura anche parziale, i costi sostenuti dalla famiglia stessa. Il sussidio comunale è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune con i seguenti requisiti cumulativi: - aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni; - aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento; e che fruiscano il servizio: del bambino; nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa; per almeno 60 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l inserimento per un massimo di 100 ore al mese; Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti servizi per l'infanzia comunali da 3 mesi a 3 anni. Art. 4 Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie Al fine di differenziare, ai sensi dell art. 10 lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socioeconomiche delle medesime ed in ottemperanza ai principi di equità e proporzionalità, il Comune riconosce alla famiglia, a fronte di ciascuna ora di servizio effettivamente fruita, un sostegno economico nel limite massimo per ciascun bambino di 100 ore mensili. Il limite orario potrà essere ridotto o aumentato, con deliberazione della Giunta Comunale, in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziate in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio. La
riduzione del limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicata al soggetto gestore del servizio. A fronte del sostegno economico del servizio, il Comune contribuisce all abbattimento del costo orario applicato dai soggetti di cui all art. 2, da un minimo di 2,80/ora ad un massimo di 5,44/ora per ogni ora di servizio effettivamente fruita dalla famiglia. All interno dei suddetti limiti minimi e massimi, l ammontare dell abbattimento del costo orario è fisato in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del nucleo famigliare, determinato come indicato nella tabella allegata al presente regolamento (sub. A). Tale contributo verrà erogato mensilmente alla Cooperativa sulla base di idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia fatture emesse per le ore usufruite). Per ogni ora di servizio l ente gestore addebiterà alla famiglia che usufruisce del servizio il costo orario in vigore al netto del contributo orario concesso dal Comune. L utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale entro il limite massimo di 100 ore mensili, previa domanda da presentare agli uffici competenti. In caso di mancata autorizzazione da parte del Comune le ore di servizio erogate in eccedenza a quelle ammesse a contributo saranno fatturate a costo intero all utente. Il Comune, non appena troveranno effettiva attuazione i trasferimenti provinciali a finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia così come previsto dall'art. 11 della L.P. 4/2002, si riserva di modificare le modalità, i criteri e la misura del contributo finanziario riconosciuto a sostegno del servizio. Le modifiche alla misura del contributo per effetto delle variazioni del trasferimento provinciale, verranno approvate per i prossimi anni, con provvedimento della Giunta Comunale. In relazione al rapporto meramente economico in essere tra gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all articolo 7, lett. b) eroganti il servizio ed il Comune, le modifiche della misura del contributo da parte della Provincia, verranno rimborsate direttamente in fattura dal mese successivo all effettivo trasferimento provinciale, sino alla concorrenza dell importo dovuto. Art. 5 Disciplina particolare del sostegno economico per le famiglie con bambini disabili. In riferimento ai bambini, portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio in forma personalizzata da parte della Tagesmuetter, verificato l ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia Autonoma di Trento per il servizio di nido famigliare - servizio Tagesmuetter, il Comune nell erogazione del sussidio potrà: - derogare da requisiti di cui all art. 4, escluso quello della residenza nel Comune e dell età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 100 ore; - aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all art. 4, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie fino ad un massimo del 20%. Art. 6 Presentazione, ammissione delle domande e liquidazione del sussidio Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate su apposito modulo di autocertificazione all Amministrazione comunale direttamente dalle famiglie utenti del servizio di nido famigliare -Tagesmuetter, specificando indicativamente il periodo in cui si necessita il servizio, il presumibile monte ore mensile e l organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 4/2002 presso il quale
intende utilizzare il servizio. Le domande dovranno essere presentate al Servizio Attività Economiche e Sociali entro il 15 settembre di ogni anno. L ammissione a sostegno viene autorizzata con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Economiche e Sociali, con la quale si provvederà all impegno della relativa spesa sui fondi disponibili. Copia del provvedimento verrà inviata per conoscenza all Ente Gestore del servizio prescelto dalla famiglia e deve espressamente indicare l entità del sostegno effettivamente riconosciuto alla famiglia. Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l ordine di presentazione al protocollo comunale. Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale. L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare-tagesmutter, purchè corredata di idoneo riepilogo (elenco bambini/ore di servizio fatturate). La stessa addebiterà altresì alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale. Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le cooperative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi. La Cooperativa è tenuta inoltre a presentare annualmente una relazione contenete gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi. Art. 7 Responsabilità del Comune Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all articolo 1, comma 3. Il comune, ai sensi dell art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all articolo 1, nonché ogni altra verifica sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.
Allegato sub A) TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL CONTRI BUTO COMUNALE PER SERVIZIO DI NIDO FAMIGLIARE- TAGESMUTTER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE REDDITI DA LAVORO AUTONOMO** CONTRIBUTO ORARIO Reddito pro capite* Reddito pro capite* Contributo orario Fino ad euro 10.000,00 Fino ad euro 6.000,00 euro 5,44 Fino ad euro 15.000,00 Fino ad euro 8.000,00 euro 5,34 Fino ad euro 20.000,00 Fino ad euro 10.000,00 euro 5,14 Fino ad euro 25.000,00 Fino ad euro 12.000,00 euro 4,54 Fino ad euro 28.000,00 Fino ad euro 14.000,00 euro 3,44 Oltre euro 28.000,00 Oltre euro 14.000,00 euro 2,80 * s'intende il reddito pro capite ovvero il reddito complessivo (comprovato dall ultima dichiarazione dei redditi modello CUD, Unico o modello 730) del nucleo familiare diviso i componenti. **Per reddito da lavoro autonomo si considera il reddito derivante da lavoro autonomo prodotto anche da un solo componente.
Adottato dal Consiglio Comunale in seduta del 28.06.2006 con deliberazione n. 24/2006. Il Sindaco f.to Bertolini dott. Ennio Modificato dal Consiglio Comunale in seduta del 18.04.2007 con deliberazione n. 08/2007. Il Sindaco f.to Bertolini dott. Ennio Modificato dal Consiglio Comunale in seduta del 16.12.2010 con deliberazione n. 53/2010. Il Sindaco f.to Civettini dott. Luca Pubblicato all'albo Comunale a termini dell'art. 79 1 comma del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L per dieci giorni consecutivi dal 20.12.2010 al 30.12.2010 senza opposizioni. ESECUTIVITA DELIBERA La delibera è divenuta esecutiva il 31.12.2010, trascorsi i dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell art. 79 3 comma del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.. Il presente regolamento è ENTRATO IN VIGORE IL 31.12.2010 ai sensi dell'art. 5 comma 3 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPRreg. 1/2/2005 n. 3/L.