CIRCOLARE 132 I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E D I C A P O S E L E

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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E D I C A P O S E L E C O N S E Z I O N I A S S O C I A T E D I C A L A B R I T T O E S E N E R C H I A Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria I grado F r a n c e s c o D e S a n c t i s via Pianello - 83040 - Caposele (AV) tel 0827 53012 fax 0827 53012 sito: www.iccaposele.it e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it Codice Meccanografico AVIC871008 Prot. N 195 Caposele, 20/01/2016 CIRCOLARE 132 Ai DOCENTI dell I.C. F. De Sanctis Agli STUDENTI dell I.C. F. De Sanctis Ai GENITORI dell I.C. F. De Sanctis All ALBO All ALBO GENITORI alunni Istituto (ingresso) Al sito della scuola www.iccaposele.it Agli ATTI Sede Oggetto: Circolare applicativa del limite delle assenze. 1 ) Premessa La presente circolare è emanata in applicazione delle seguenti disposizioni normative: DPR 122/2009 Regolamento della valutazione che dispone: articolo 4 comma 5 La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno scolastico articolo 14 comma 7 A decorrere dall anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell anno scolastico, compreso quello relativo all ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all esame finale di ciclo.

C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 Assenze alunni e validità anno scolastico di cui si riportano i seguenti passaggi: si prevede, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina Le istituzioni scolastiche, in base all ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio. devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 2 ) Definizione monte ore annuo di riferimento Ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) del monte ore annuale delle discipline (articolo 14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, n. 122) Poiché il numero complessivo di ore delle lezioni da considerare per il Tempo Normale (Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado) è di 990 e di 1188 per il tempo prolungato (Scuola Secondaria I grado), per la validità dell anno scolastico gli alunni dovranno aver frequentato almeno 742,5 ore per il T.N. (non superando le 247,5 ore di assenza) e n. 891 ore per i frequentanti il tempo prolungato (non superando le 297 ore di assenza). L articolo 14 comma 7, del DPR 122 prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Per gli alunni che non si avvalgono dell insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 35 ore solo nel caso in cui, all atto dell iscrizione, abbiano scelto l opzione non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. La scuola si riserva di soddisfare tale richiesta solo dopo averne verificato la fattibilità organizzativa. 3 ) Definizione orario annuale personalizzato A partire dal monte ore annuo di riferimento per ciascun allievo viene definito l orario annuale personalizzato. Esso può differire dal monte ore annuo di riferimento se l allievo è esonerato

dalla frequenza di alcune discipline ( ad esempio IRC) oppure se ha frequentato eventuali attività o corsi aggiuntivi attivati dall Istituto all interno degli spazi di autonomia e flessibilità per i quali sia prevista valutazione finale (ad esempio periodi svolti in stage). La frequenza di almeno tre quarti dell orario è calcolata quindi, per ciascun allievo, sulla base del proprio orario personalizzato. 4 ) Calcolo delle assenze a) Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai Docenti sul Registro di Classe e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell anno scolastico sarà quindi raffrontato con l orario personalizzato dell allievo. L esito del raffronto deve collocarsi nel limite massimo di assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo punto 5, comporta l esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all esame finale di ciclo. b) Le ore di attività didattica extrascolastica (partecipazione a concorsi, visite guidate, ecc ) non vanno conteggiate fra le assenze. Sul registro di classe verrà annotata la motivazione della mancata presenza. 5 ) Tipologie di assenza ammesse a deroga L articolo 14 comma 7, del DPR 122 prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Facendo seguito alla delibera del Collegio dei docenti del 15 gennaio 2016, si comunicano le seguenti motivazioni per le deroghe al limite dei ¾ della frequenza del curricolo personalizzato: entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi; spazi o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; spazi di lezione non effettuati per assemblea sindacale del personale; impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore ( interruzione del servizio scolastico di scuolabus da parte dell Ente Locale, neve, frane); motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); assenze per terapie e/o cure programmate documentabili; donazioni di sangue; mancata frequenza dovuta all handicap o anche allo svantaggio socio ambientale, per gli alunni diversamente abili che seguono una programmazione differenziata; motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l assenza;

gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel o dal paese d origine per motivi legali, trasferimento della famiglia o altre motivazioni debitamente e preventivamente certificate); per alunni nomadi per i quali si prevede un percorso ed una valutazione personalizzati, tenuto conto del DPR 394/99 (capo VII disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni art. 45) e del protocollo d intesa MIUR e Opera Nomadi (2009 con validità di tre anni) al fine di contrastare il fenomeno dell abbandono scolastico, della dispersione scolastica e del ritardo didattico per i minori Rom. alunni stranieri neo arrivati in Italia con conoscenze livello zero della lingua italiana nel corso del primo quadrimestre; tardiva iscrizione di minori affidati dall autorità giudiziaria; assenze per motivi sociali, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell intesa stipulata il 27 febbraio 1987) ed il venerdì per la religione musulmana; assenze uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI; partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel POF-T. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Casi particolari non previsti nelle deroghe di cui al punto 5 verranno considerati dai singoli Consigli di classe sulla base di adeguata documentazione prodotta dagli interessati. 6 ) Certificazione medica La deroga per ragioni di salute potrà essere concessa previa esibizione, unitamente alla giustificazione sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, di: a) certificazione medica contenente necessariamente i giorni di malattia dell alunno; b) certificato di ricovero e/o cartella clinica in copia conforme all originale; c) referto di pronto soccorso in copia conforme all originale. 7 ) Informazioni agli studenti e alle famiglie L Istituto utilizza le seguenti modalità di comunicazione della : a) la presente Circolare viene affissa all Albo e pubblicata sul sito dell Istituto b) una sintesi della Circolare viene consegnata ai genitori al momento del ritiro del libretto personale c) il docente Coordinatore, ad inizio d anno, contestualmente alla presentazione del Piano di lavoro del CdC, illustra agli allievi i contenuti della presente Circolare d) le assenze vengono registrate quotidianamente e) la segreteria Didattica fornisce, prima delle riunioni dei consigli di classe e degli scrutini, un report con le assenze degli allievi. Il CdC stabilisce, di volta in volta, le modalità di

comunicazione più opportuna alle famiglie (telefonica, scritta, ecc ) per i casi particolarmente rilevanti f) il Coordinatore di classe raccoglie la documentazione relativa alle assenze in deroga, che sarà custodita nel fascicolo personale dell allievo, per consentire al Consiglio di Classe una serena valutazione degli atti a disposizione dell Istituto in sede di scrutinio finale. 9 ) Scrutinio finale Come stabilito dall art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all esame finale di ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l ammissione alla classe successiva o all esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe. Distinti saluti Il Dirigente Scolastico Prof. Gerardo Cipriano