CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DONATO BRUNO

Documenti analoghi
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

A.C Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (Nuovo testo)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIANLUCA PINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BUSIN, GRIMOLDI, PICCHI, RONDINI, SIMONETTI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge 25 febbraio 1992, n Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Il contributo è finanziato annualmente e le domande devono essere trasmesse entro la data del 31/01 di ogni anno.

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del Consorzio Valgrande N d iniziativa del deputato ZACCHERA

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

CALEO, COLLINA, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, LEPRI, LUCHERINI,

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Capo I Disposizioni generali. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Patrimonio fotografico d interesse regionale)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato VACCARO

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato MINARDO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

L.R. 1/2007, art. 7, c. 18 B.U.R. 18/4/2007, n. 16. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2007, n. 079/ Pres.

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni a sostegno del turismo religioso

OGGETTO: Legge Regionale 6 dicembre 2001, n. 31: Tutela e valorizzazione dei locali storici. Criteri per l individuazione dei locali storici.

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL REGIONE LAZIO. Comitato regionale per i lavori pubblici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Norme sui festival musicali di interesse nazionale N d iniziativa del deputato CARLI

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Art. 1 (Comitato regionale per i lavori pubblici)

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione del Museo nazionale della seta. d iniziativa del senatore BUTTI

Dettaglio atto. salta al contenuto salta al menù footer. torna al menù principale. Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI. Interventi per lo sviluppo della pataticoltura italiana

N. 138 del 5 dicembre 2006 Registro NVVIP IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE PUGLIA

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 93

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

Protocollo d intesa tra

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 9 agosto 2003)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CASTIELLO, BERNARDO, FITZGERALD NISSOLI, RICCARDO GALLO, LONGO, VECCHIO

COMUNE DI PORTO MANTOVANO. (Provincia di Mantova)

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

N DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio V

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 181)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Testo Unico per l Artigianato. Semplificazione, innovazione, sostegno alle imprese e all artigianato tradizionale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 22 gennaio 2014 (v. stampato Camera n. 1994)

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4641 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DONATO BRUNO Norme per la conservazione ed il recupero dei trulli di Alberobello e della valle d Itria Presentata il 10 marzo 1998 ONOREVOLI COLLEGHI! Nella X legislatura già venne presentata una identica proposta di legge che non trovò la possibilità di essere esaminata. La presente proposta di legge, pertanto, in sintonia con quella precedente, tende a tutelare maggiormente quella speciale forma architettonica di dimora meglio conosciuta come «trullo». Un intera regione, probabilmente, si identifica nella caratteristica morfologia assunta da quella primigenia struttura abitativa, unica al mondo, sollecitando interessi ed attenzioni che non sono soltanto quantificabili sul piano della curiosità turistica, ed anzi rappresentano ragione di studio ed approfondimento sul piano della comparazione tra architetture rurali (una qualche similitudine è rintracciabile negli insediamenti abitativi nuragici in Sardegna e si è rilevato in alcune architetture precolombiane nelle Americhe meridionali), della ricerca antropologica e della civiltà contadina. Il caratteristico manufatto a forma conica, mirabilmente eretto a secco per sapiente incastro di pietre omogenee, climatizzato al suo interno al punto da risultare caldo d inverno e fresco d estate, rappresenta il monumento che i popoli antichi abitatori della Puglia centrale, della valle d Itria (zona di connessione tra le province di Bari, di Taranto e di Brindisi), hanno eretto alla civiltà contadina. Infatti, se l epicentro della singolare architettura è indubitabilmente la celebre Alberobello, altre cospicue testimonianze sono disseminate per la verde e dolcissima vallata e per i moltissimi «borghi» e «contrade» che afferiscono ai comuni di Noci, Locorotondo, Monopoli, Putignano, Castellana Grotte, Fasano, Cisternino, Martina Franca, Ostuni ed altri ancora. Negli ultimi anni, tuttavia, gli sforzi compiuti dagli enti locali per tutelare il significativo patrimonio dei trulli sono apparsi insufficienti, di fronte alla difficoltà

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4641 connessa con problemi di manutenzione e restauro, reso sempre più oneroso dalla difficoltà di reperire tecnici qualificati e materiali idonei. C è da considerare, inoltre, che la cultura della tutela di questo patrimonio è relativamente recente, poiché fino quasi agli anni sessanta non vi era nella popolazione consapevolezza del particolare significato di quell insediamento abitativo. Per questa ragione diviene particolarmente urgente da parte dello Stato l effettuazione di interventi a tutela del patrimonio dei trulli al fine di garantirne la conservazione non solo quale reperto storico di un passato che più non è, ma anche come testimonianza viva ed operante di una civiltà che non ha cessato di caratterizzare l identità delle popolazioni di questa zona della Puglia che è tra le più belle d Italia. La presente proposta di legge è volta a garantire le condizioni per la migliore tutela statuale del patrimonio dei trulli, attraverso un meccanismo di incentivi diretti ed indiretti, rivolti ad enti locali e privati, da erogare previa valutazione tecnicoscientifica che compete al Ministero per i beni culturali e ambientali. All articolo 1 è sancito l interesse naturale alla conservazione del patrimonio dei trulli, mentre l articolo 2 statuisce l onere di spesa nella misura di lire 50 miliardi nel triennio 1998-2000. L articolo 3 istituisce presso il Ministero per i beni culturali e ambientali un Comitato permanente che comprende rappresentanze degli enti locali e delle istituzioni scientifiche, per la predisposizione di un programma annuale di recupero e restauro del patrimonio dei trulli. L articolo 4 stabilisce il criterio per il riparto dei fondi mentre l articolo 5 sottopone al comitato di cui all articolo 3 i progetti di restauro e la vigilanza sulla loro esecuzione. Gli articoli 6 e 7, infine, stabiliscono alcune agevolazioni fiscali e le norme finanziarie.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4641 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Interesse nazionale del patrimonio dei trulli). 1. La conservazione e il recupero architettonico, ambientale ed economico del patrimonio dei trulli di Alberobello e della valle d Itria sono di preminente interesse nazionale e sono garantiti secondo le modalità stabilite dalla presente legge. ART. 2. (Norme di spesa). 1. È autorizzata, per l attuazione di un programma di interventi volti al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione dei trulli, la spesa di lire 50 miliardi nel triennio 1998-2000. 2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è erogato dal Ministro per i beni culturali e ambientali secondo la ripartizione prevista all articolo 4. ART. 3. (Comitato permanente per il recupero dei trulli). 1. È istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali un Comitato permanente per la programmazione degli interventi di recupero e di protezione dei trulli, composto dal Ministro o da un suo delegato che lo presiede, dal soprintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici artistici e storici della Puglia, dal sindaco del comune di Alberobello, dal presidente del Consorzio dei trulli e delle grotte, da un rappresentante della regione Puglia, da un rappresentante dell università degli studi di Bari, dal presidente dell ordine degli ingegneri e degli architetti della Puglia e da due tecnici nominati dal

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4641 Ministro tra personalità aventi competenze storiche, antropologiche ed artistiche. 2. Compito del Comitato di cui al comma 1 è quello di predisporre un programma annuale di interventi di recupero e di restauro del patrimonio immobiliare della zona dei trulli individuata all articolo 1. ART. 4. (Ripartizione dei finanziamenti). 1. I finanziamenti di cui all articolo 2 sono ripartiti nel modo seguente: a) il 30 per cento è destinato alla erogazione di mutui ad un tasso inferiore di cinque punti al tasso ufficiale di sconto per il finanziamento di opere di consolidamento, di restauro, di manutenzione straordinaria e di valorizzazione degli immobili di cui all articolo 2 da parte di privati che si impegnano a destinare l immobile ad uso abitativo; la misura ammissibile del mutuo non può superare il 30 per cento dell ammontare complessivo della spesa da sostenere da parte del privato, verificata dal Comitato di cui all articolo 3; b) il 50 per cento è destinato all acquisizione mediante acquisto o espropriazione da parte del comune di Alberobello o dei comuni nel cui territorio insiste l immobile o del Consorzio dei trulli o di altra istituzione pubblica degli immobili di cui all articolo 2, di cui non sia possibile altrimenti assicurare la salvaguardia. Tale contributo è erogato all atto del primo intervento di consolidamento e restauro e dell installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili. L immobile restaurato può essere utilizzato direttamente dal comune o essere affidato in gestione ad enti pubblici o privati; c) il 10 per cento è destinato a concessione di contributi a fondo perduto per lavori di restauro e manutenzione straordinaria; d) il 10 per cento è destinato all università degli studi di Bari per la attivazione di ricerche sulla civiltà del trullo nell area della valle d Itria.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4641 ART. 5. (Parere sui progetti di restauro). 1. Il Comitato permanente di cui all articolo 3 esprime pareri sui progetti di restauro dei trulli ai fini dell erogazione dei finanziamenti di cui all articolo 4. 2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila, attraverso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici della Puglia, sull esatta esecuzione del restauro di cui al comma 1. ART. 6. (Agevolazioni fiscali). 1. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, le rendite catastali degli immobili di cui all articolo 1. 2. Il 50 per cento della spesa che aziende private ed imprese impegnano per il restauro dei trulli è deducibile nella dichiarazione dei redditi. ART. 7. (Norma finanziaria). 1. All onere derivante dalla attuazione della presente legge valutato, rispettivamente, in lire 10 miliardi per il 1998 e in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell ambito dell unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4641 Lire 500