LA RESPONSABILITA SOLIDALE FISCALE NEGLI APPALTI

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LA RESPONSABILITA SOLIDALE FISCALE NEGLI APPALTI Udine 25 gennaio 2013 A cura di Marcello Orsatti fiscalista di Confindustria Udine

SCALETTA DELL INTERVENTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA RAPPORTI TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE CHIARIMENTI UFFICIALI CONTRASTO CON LA GIURISPRUDENZA UE: AZIONE DI CONFINDUSTRIA a cura di Marcello Orsatti 2

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI a cura di Marcello Orsatti 3

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito della L. 7 agosto 2012 n. 134 misure urgenti per la crescita del Paese TITOLO I misure urgenti per le infrastrutture, l'edilizia ed i trasporti Capo III misure per l'edilizia Art. 13-ter - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore - Il comma 28 dell'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, è sostituito dai seguenti. Nota: il comma 28 dell art. 35 D.L. 223/2006 era stato appena modificato anche dall art. 2 comma 5-bis del D.L. 16/2012. a cura di Marcello Orsatti 4

ENTRATA IN VIGORE L art. 13-ter è stato inserito dalla legge di conversione pubblicata sulla G.U. 11 agosto 2012 n. 187 S.O. n. 171 decorrenza 12 agosto 2012. a cura di Marcello Orsatti 5

STRUTTURA DELLA NORMA L art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 inserito dalla Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 sostituisce il comma 28 dell art. 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 inserendo 3 nuovi commi: il comma 28 responsabilità solidale per Iva e ritenute tra appaltatore e subappaltatore; il comma 28-bis responsabilità del committente nei rapporti con l appaltatore ed eventuali subappaltatori; il comma 28-ter ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma. a cura di Marcello Orsatti 6

COMMA 28 RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IVA E RITENUTE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell Iva dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 241/97 e all'art. 3 comma 3 lettera a) del D.P.R. 322/98. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. a cura di Marcello Orsatti 7

COMMA 28-BIS RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE NEI RAPPORTI CON L APPALTATORE ED EVENTUALI SUBAPPALTATORI Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. a cura di Marcello Orsatti 8

COMMA 28-TER AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del Tuir. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'art. 3 comma 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. a cura di Marcello Orsatti 9

RIFERIMENTI DI PRASSI Circolare Agenzia Entrate n. 40/E dell 8 ottobre 2012 Risposta interpello Direzione Regionale Agenzia Entrate Emilia-Romagna 4 dicembre 2012 n. 909-54414 E imminente (?) l uscita di una nuova circolare della Agenzia delle Entrate a cura di Marcello Orsatti 10

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA Comma 28-ter a cura di Marcello Orsatti 11

SOGGETTI INTERESSATI Comma 28-ter La norma si applica ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi stipulati tra: soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva no privati; in ogni caso soggetti di cui agli artt. 73 (soggetti Ires) e 74 (Stato ed Enti pubblici) del Tuir. a cura di Marcello Orsatti 12

SOGGETTI ESCLUSI Sono esclusi dall applicazione della norma: i privati; le stazioni appaltanti di cui all'art. 3 comma 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006; i condomini (interpello Dre Emilia-Romagna dicembre 2012). a cura di Marcello Orsatti 13

PRINCIPALI DUBBI APPLICATIVI perché la norma prima include gli enti pubblici e poi esclude le stazioni appaltanti? le imprese estere sono soggette alla norma? NO. a cura di Marcello Orsatti 14

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA Comma 28-ter a cura di Marcello Orsatti 15

CONTRATTI INTERESSATI Comma 28-ter Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di: opere; forniture; servizi. a cura di Marcello Orsatti 16

CONTRATTO DI APPALTO Art. 1655 Codice Civile - Appalto L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Art. 2222 - Contratto d'opera compresi? Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. a cura di Marcello Orsatti 17

PRINCIPALI DUBBI APPLICATIVI la norma si applica solo nel settore dell edilizia? la norma si applica solo in caso di rapporto trilaterale committente-appaltatore-subappaltatore? cos è un appalto/subappalto di forniture? la norma si applica alle forniture di beni con posa in opera? la norma si applica al contratto d opera? la norma si applica ai contratti non espressamente richiamati (trasporto, mandato, somministrazione, lavoro interinale, ecc.)? la norma si applica alle prestazione professionali? a cura di Marcello Orsatti 18

RAPPORTI TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE Comma 28 a cura di Marcello Orsatti 19

RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE Comma 28 In caso di appalto di opere o di servizi l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore: nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto; del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell Iva dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. a cura di Marcello Orsatti 20

RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE Comma 28 (segue) La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica: che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Attenzione: la verifica deve essere effettuata acquisendo la documentazione prevista prima del versamento del corrispettivo. a cura di Marcello Orsatti 21

RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE Comma 28 (segue) L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione rilasciata da: il responsabile di un Caf; iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. Attenzione: la circolare Agenzia Entrate 8 ottobre 2012 n. 40/E ha concesso la possibilità di utilizzare una dichiarazione sostitutiva (vedi oltre). a cura di Marcello Orsatti 22

RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE Comma 28 (segue) L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. a cura di Marcello Orsatti 23

RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE La responsabilità solidale per l appaltatore scatta se si verificano entrambe le seguenti condizioni: l appaltatore paga il subappaltatore senza richiedere la documentazione; il subappaltatore non versa Iva e/o ritenute su quel contratto. a cura di Marcello Orsatti 24

PRINCIPALI DUBBI APPLICATIVI perché il comma 28 non richiama gli appalti di forniture? la norma si applica alle ritenute sui redditi assimilati di lavoro dipendente? l appaltatore deve ricevere la documentazione entro il pagamento del corrispettivo e la documentazione deve riguardare gli adempimenti scaduti alla data del pagamento quindi la data della documentazione dovrebbe essere contestuale al pagamento?? in caso di subappalti a catena la norma si applica fino all ultimo subappalto? E in tal caso il subappaltatore deve dichiarare la regolarità anche di tutti i subappaltatori che stanno sotto? come individuare le ritenute relative a uno specifico contratto? in caso di versamento parziale di ritenute o Iva come ci si comporta? la norma si applica a un consorzio che stipula un appalto e lo fa eseguire dalle consorziate? a cura di Marcello Orsatti 25

RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE Comma 28-bis a cura di Marcello Orsatti 26

RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE Comma 28-bis Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Attenzione: il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte dell'appaltatore. a cura di Marcello Orsatti 27

RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE Comma 28-bis (segue) L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Attenzione: tra committente e appaltatore non c è responsabilità solidale ma il committente rischia solo la sanzione. a cura di Marcello Orsatti 28

RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE La sanzione per il committente scatta se si verificano entrambe le seguenti condizioni: il committente paga l appaltatore senza richiedere la documentazione; l appaltatore e/o il subappaltatore non versano Iva e/o ritenute su quel contratto. a cura di Marcello Orsatti 29

PRINCIPALI DUBBI APPLICATIVI in che modo l appaltatore deve attestare al committente la correttezza fiscale dei subappaltatori? per il committente la sanzione è limitata al corrispettivo previsto dal contratto? a cura di Marcello Orsatti 30

CHIARIMENTI UFFICIALI Agenzia delle Entrate circolare 8 ottobre 2012 n. 40/E a cura di Marcello Orsatti 31

CHIARIMENTI UFFICIALI Agenzia delle Entrate circolare 8 ottobre 2012 n. 40/E L'incertezza sull'ambito applicativo della norma sta generando difficoltà applicative. Le associazioni delle categorie interessate hanno, infatti, rappresentato che, in attesa di specifiche istruzioni che consentano la puntuale individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, sono stati sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori. In considerazione della necessità di fornire urgenti indicazioni, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'iva.. a cura di Marcello Orsatti 32

ENTRATA IN VIGORE Le disposizioni contenute nell'art. 13-ter D.L. 83/2012 si applicano solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma 12 agosto 2012. La certificazione di regolarità fiscale deve essere richiesta solamente in relazione a: pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012; relativi a contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. a cura di Marcello Orsatti 33

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA FISCALE La norma prevede che l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione: di un responsabile del Caf; di un iscritto negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e dei consulenti del lavoro. Attenzione: in alternativa, l Agenzia delle Entrate ritiene valida una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. a cura di Marcello Orsatti 34

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA La dichiarazione sostitutiva deve contenere i seguenti dati: il periodo nel quale l'iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata; la specifica se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta; la specifica se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'iva per cassa oppure la disciplina del reverse charge; il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; l'affermazione che l'iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. a cura di Marcello Orsatti 35

PRINCIPALI DUBBI APPLICATIVI la norma si applica ai contratti stipulati prima del 12/8/2012 e rinnovati o prorogati dopo tale data? a cura di Marcello Orsatti 36

CONTRASTO CON LA GIURISPRUDENZA UE: AZIONE DI CONFINDUSTRIA a cura di Marcello Orsatti 37

GIURISPRUDENZA UE CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SENTENZA C- 142/2011 l'amministrazione fiscale non può esigere in maniera generale che il soggetto passivo verifichi che l'emittente della fattura abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'iva, o, dall'altro lato, che il suddetto soggetto passivo disponga di documenti a tale riguardo AZIONE DI CONFINDUSTRIA a cura di Marcello Orsatti 38