REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DELL UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 ALTO VICENTINO

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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DELL UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 ALTO VICENTINO Art.1 COMPOSIZIONE Ai sensi dell art. 5 della Legge Regionale 14.09.1994, n.56, la Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso nell ambito territoriale dell Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.4 Alto Vicentino. Art.2 SEDE DELLA CONFERENZA La Conferenza ha sede presso il Comune del Sindaco che presiede la Conferenza stessa, che comunque, può essere convocata anche in sede diversa. Il Comune sede della conferenza e l Azienda ULSS, nel caso in cui la Conferenza venga convocata presso la stessa, mettono a disposizione idonei locali e adeguati supporti logistici ed operativi per consentire l adeguato esercizio delle funzioni di competenza. Assume le funzioni di Segretario della Conferenza il Segretario Comunale del Comune del Sindaco che presiede la Conferenza. Art.3 FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni previste dall art.3, comma 14, del D.Lgs n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni (fino al D.Lgs. 229/00), dalla normativa regionale attuativa di detto decreto, nonché dalla L.R. 11/01. Alla Conferenza compete, in particolare: 1. adottare il regolamento per disciplinare l attività propria e dell Esecutivo, per la scelta del Presidente e per la formazione dell Esecutivo; 2. eleggere l Esecutivo; 3. esercitare funzioni di indirizzo e valutazione mediante l Esecutivo; 4. esprimere il parere sull articolazione territoriale dei Distretti; 5. esaminare atti di bilancio; 6. emanare gli indirizzi sul Piano Attuativo Locale; 7. esprimere il parere sui progetti e programmi di riorganizzazione dell Azienda ULSS; 8. chiede alla Regione di revocare il Direttore Generale o di non disporne la conferma nei casi previsti dall art.3 bis, comma 7 D.Lgs. 229/99; 9. delibera l adozione dei provvedimenti in base ai quali l ULSS assicura i livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria finanziati dai Comuni; 10. approvare il Piano di Zona dei Servizi alla Persona di cui all art.19 della Legge n.328 del 08.11.2000, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all art. 18, comma 6 della L. 328/00; Partecipa alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso il proprio Presidente che la rappresenta nella Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria. Art.4 CONVOCAZIONI La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l ora della riunione, nonché l ordine del giorno della riunione. La Conferenza deve essere convocata almeno due volte l anno. Deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta un numero di Sindaci che rappresentino almeno

un quinto dei Sindaci componenti la Conferenza e quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Direttore Generale dell ULSS. L avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti la Conferenza almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza l avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima, anche a mezzo di telegramma o telefax. Copia dell avviso di convocazine deve essere pubblicato agli albi dei singoli Comuni nonché all albo dell Unità Locale Socio Sanitaria. Art.5 ORDINE DEL GIORNO L ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza. Ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell ULSS, ha facoltà di chiedere l inserimento di specifici punti all ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nel primo ordine del giorno successivo alla richiesta. Art.6 PRESIDENTE COMPITI E POTERI La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco eletto Presidente della Conferenza ed in caso di sua assenza o suo impedimento dal Vice Presidente nominato all interno dei Componenti dell Esecutivo. Nel caso di assenza o di mancata nomina del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Il Presidente viene nominato a maggioranza assoluta dei componenti la Conferenza, a scrutinio segreto mediante scheda e con l espressione di una sola preferenza. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di rinnovo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono la Conferenza, il Presidente decade dalla sua carica e si procede ad una nuova nomina con i neo eletti rappresentanti dei Comuni. Il Presidente, ferma restando la natura collegiale dell organo, rappresenta l intera Conferenza, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. L ordine di trattazione degli argomenti all ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; in quest ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione, ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza che non sono aperti al pubblico. Il Presidente nell esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza. Il Presidente rappresenta la Conferenza dei Sindaci nella Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria, di cui è componente ai sensi dell art. 113 L.R. 11/01. Art.7 VALIDITA DELLE SEDUTE E DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato la presenza del numero legale mediante appello nominale dei componenti la Conferenza.

In caso d impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un assessore o da un consigliere comunale, delegato per iscritto. 1 La Conferenza è validamente riunita quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente designa poi due componenti della Conferenza alle funzioni di scrutatore per le votazioni. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente con l assistenza degli scrutatori. Art.8 MODALITA DI INTERVENTO L illustrazione degli argomenti all ordine del giorno è svolta dal Presidente, o altro componente da lui delegato, o dal componente che ha chiesto l inserimento dell argomento all ordine del giorno o, su delega del Presidente, dalla Direzione Aziendale dell ULSS. Dopo l illustrazione dell oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti nell ordine di richiesta o di iscrizione. Il Presidente disciplina gli interventi con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire l intervento di tutti i componenti alla discussione. Art.9 DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI Gli atti relativi agli argomenti iscritti all ordine del giorno sono depositati presso la sede della Conferenza dei Sindaci lo stesso giorno in cui viene diramato l avviso di convocazione della Conferenza. I componenti la Conferenza hanno diritto di prendere visione di tali atti nonché degli atti d ufficio che sono richiamati o citati, dei precedenti verbali della Conferenza dei Sindaci e di tutti gli atti del Direttore Generale soggetti a pubblicazione, anche se no aventi diretta connessione con gli argomenti posti all ordine del giorno. A tal fine il Presidente della Conferenza dei Sindaci concorda con il Direttore Generale le modalità e gli orari per la consultazione degli atti. Art.10 DISCUSSIONE ORDINI DEL GIORNO CHIUSURA Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima, ogni componente la Conferenza può presentare ordini del giorno sull argomento trattato. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente che ne dà lettura. Il proponente può rinunciare all ordine del giorno o all emendamento presentato in qualsiasi momento prima della votazione. Durante la trattazione di un argomento, quando nessun altro componente la Conferenza chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull argomento. Art.11 VOTAZIONE MODALITA Dichiarata chiusa la discussione l argomento viene messo ai voti. Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, appello nominale voto palese, voto segreto nei casi riguardanti persone o nomine. 1 Comma così modificato nella seduta della conferenza dei sindaci del 12.03.2015

Coloro che si astengon o dal voto o che non possono votare, non sono computati tra i votanti. Terminata la votazione, il Presidente, con l assistenza dei due scrutatori, proclama l esito della votazione. Art.12 ATTI DELIBERATIVI Agli atti deliberativi della Conferenza dei Sindaci, trattandosi di sedute non aperte al pubblico, non si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia di pubblicazione degli atti. Art.13 PROCESSO VERBALE Il verbale delle riunioni della Conferenza dei Sindaci è redatto dal Segretario della Conferenza. Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l indicazione di quelli che si sono astenuti, di quelli che si sono dichiarati a favore e di quelli che si sono dichiarati contrari. Ogni componente la Conferenza ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Art.14 STRUMENTI DELL ATTIVITA CONOSCITIVA E DI CONTROLLO La Conferenza dei Sindaci può promuovere udienze invitando a parteciparvi la popolazione dei Comuni facenti parte dell ULSS e le sue espressioni associative. A fini conoscitivi può invitare ad apposita udienza altresì il Direttore Generale e i responsabili dei servizi in relazione agli argomenti oggetto di trattazione. Art.15 NORME COMUNI ALLE INTERROGAZIONI, ALLE INTERPELLANZE E ALLE MOZIONI L interrogazione e l interpellanza possono essere poste all ordine del giorno della Conferenza se sono presentate per iscritto in tempo utile per l inserzione. Quando sono più i firmatari di una stessa interrogazione o di una stessa interpellanza, lo svolgimento di esse è riservato ad uno solo dei firmatari. E facoltà degli interroganti o degli interpellanti che non si ritengano soddisfatti della risposta trasformare l interrogazione o l interpellanza in mozione. Le mozioni vengono poste all ordine del giorno nella prima seduta della Conferenza dopo la presentazione. La discussione segue le normali regole dello svolgimento delle sedute. Il presentatore della mozione ha a disposizione 15 minuti di tempo per presentare l argomento. Non sono ammesse dichiarazioni di voto. Art. 16 ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI La Conferenza dei Sindaci nomina un Esecutivo costituito nel suo seno di 7 componenti come di seguito specificati, secono di criteri di cui all art.5, comma 4, della L.R. n.56/94: 1. Il Presidente della Conferenza, componente di diritto, che la presiede; 2. n.3 Sindaci dei Comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.1 di Thiene; 3. n.3 Sindaci dei Comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.2 di Schio.

Ogni votante può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per il Distretto di appartenenza. Art. 17 FUNZIONI DELL ESECUTIVO L Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, costituito come previsto dal precedente art.16, svolge tutti i compiti non espressamente riservati alla Conferenza, in particolare quelli previsti all art.5, comma 7, e art. 16, comma 2, L.R. 56/94. A tal fine: 1. svolge attività di proposta ed impulso nei confronti della Conferenza e ne istruisce gli atti; 2. esamina gli atti degli organi dell ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona alla Conferenza; 3. designa uno dei cinque componenti del Collegio Sindacale dell ULSS; 4. esprime parere obbligatorio entro 30 giorni dalla sua trasmissione sul Piano Attuativo Locale predisposto dal Direttore Generale; 5. provvede all elaborazione del Piano di Zona dei Servizi Sociali; 6. formula osservazioni sulla proposta di Piano socio sanitario regionale. Art.18 MODALITA OPERATIVE DELL ESECUTIVO La convocazione dell Esecutivo avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente un ordine del giorno di massima. L attività di segreteria viene svolgta da personale dell Unità Operativa per la Programmazione Socio Sanitaria dell ULSS n.4. L Esecutivo dà attuazione alle proprie competenze di norma tramite determinazioni sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante. I pareri e le determinazioni si intendono assunte all unanimità, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.