UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI. Rep. n. Prot. del / Anno: Titolo: Classe: Fascicolo:

Documenti analoghi
Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento di LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE CONVENZIONE DI TIROCINIO

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

l esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;

ALLEGATO D. Regolamento di attivazione dei tirocini presso il Comune di Prato

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO. (AI SENSI DELL ART. 4, V co., D.M. 25/3/1998, N. 142) TRA

PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO. (Rif. Convenzione del Prot. )

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

PROVINCIA DI TERNI CENTRO PER L'IMPIEGO DI

CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO O IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. tra

CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO. Tra. d ora in poi denominato soggetto promotore,

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l allegata proposta di delibera avente per oggetto:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 511 DEL 07/06/2016

TRA. (se soggetto promotore diverso da Centro per l impiego deve essere indicato il Legale rappresentante)

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI TRA

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 299 del O G G E T T O

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 396 del O G G E T T O

CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Istruzioni brevi e modelli per l'attivazione ed il riconoscimento dei crediti per un tirocinio formativo e di orientamento.

CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA IL COMUNE DI SANSEPOLCRO E L ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE TRA

CONVENZIONE SCUOLA/ENTI COPERTURA ASSICURATIVA INAIL-RC

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO. (ai sensi del Regolamento aziendale deliberazione n. 543 del ) FRA

ISTITUTO TECNICO SCARUFFI - LEVI TRICOLORE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE TRA L

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 789 DEL 11/08/2016

AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 70 DEL 30/03/2011

C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 35 DEL 22/05/2013

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA

CONVENZIONE TRA L AGENZIA FORMATIVA (soggetto promotore) A.E.D. ASSOCIAZIONE EUROPEA DANZA E L AZIENDA (soggetto ospitante)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 823 DEL 26/08/2016

PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

COMUNE DI PISA. PROPONENTE Programmazione - Organizzazione - Sistemi informativi

SETTORE ORGANIZZAZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI UFFICIO SEGRETERIA

CONVENZIONE DI STAGE

CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO D.lgs. 77/2005 Legge 13/07/2015 n. 107 ANNO SCOLASTICO 20 /20 TRA

**m' uw- la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art. 6 del

CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTURO MALIGNANI UDINE

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA. La Facoltà di Scienze Politiche, codice fiscale , rappresentata dal

UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

CONVENZIONE DI TIROCINIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA MONDO DEL LAVORO A.S. 2015/2016

Università degli Studi G. d Annunzio Chieti-Pescara Dipartimento di FARMACIA

UNIVERSITÀ DI PISA. Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

ISTITUTO STATALE AUGUSTO MONTI P.zza Cagni, ASTI sito: istitutostatalemonti.gov.it

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

COMUNE DI LAMA MOCOGNO (PROVINCIA DI MODENA)

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO (allegato c delle linee guida all alternanza 2015, legge 13 luglio 2015 n.

Istituto Tecnico Economico Statale. Vilfredo Pareto CONVENZIONE DI PERCORSO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

ACCORDO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO TRA

CITTÀ DI ARONA PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE TRA ISTITUTO SCOLASTICO E SOGGETTO OSPITANTE

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI MEDICINA E CHIRURGIA

CONVENZIONE TRA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI SOCIETA DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA - ARCI COMITATO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Marie Curie - Piero Sraffa" Sezione associata ITIS Marie Curie - Sezione Associata ITC Piero Sraffa

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE TRA. L'Istituto di Istruzione Superiore ALDINI VALERIANI - SIRANI con sede a Bologna in

UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

COMUNE DI SESTU SETTORE : Personale, Sistemi Inform., Prot. e Notifiche, Cultura, Sport, Spett., Commercio Farris Filippo.

CONVENZIONE TIROCINIO OPERATORE SOCIO SANITARIO TRA

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI ÉUPOLIS LOMBARDIA. (Delibera del CdA n. 6 del 19 gennaio 2015)

CONVENZIONE QUADRO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE TRA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Università degli Studi di Udine

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN REGIONE LAZIO TRA

CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

formazione ed orientamento

CONVENZIONE QUADRO TIROCINIO DI REINSERIMENTO/INSERIMENTO AL LAVORO TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento

CONVENZIONE TRA. Premesso che - l UNIVERSITA svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e learning;

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 347 del O G G E T T O

CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI POST LAUREA. Tra. il soggetto promotore

Associazione Modello di Intervento Contestualistico sulle Disabilità Intellettive e dello Sviluppo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - COORDINATORE UNICO S.C. FORMAZIONE

L Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Toscana, d ora in avanti denominata VRJJHWWR

CONVENZIONE DI TIROCINIO

COMUNE DI TAGLIACOZZO Provincia dell Aquila

II FACOLTÀ DI ECONOMIA SEDE DI TARANTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 602 del O G G E T T O

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 489 DEL 28/04/2015

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO TRA. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F ) con sede i n

(Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 16/1/04 e modificato dai Consigli di Facoltà del 9/09/04 e del 7/09/07)

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2 ) TRA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. N. 04 del

CONVENZIONE STAGE /TIROCINIO FORMATIVO TRA

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca

Transcript:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI Rep. n. Prot. del / Anno: Titolo: Classe: Fascicolo: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO L Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, P.zza Università n. 21, codice fiscale/p.i. 00196350904, d ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentata dal Direttore Generale dott. Guido Croci, nato a Roma (prov. Roma) il 14/11/1953, domiciliato per la carica presso la medesima; E ----------------------------------------, via ------------------------------- n. --------------- città ---------------------- codice fiscale/p.i -----------------------------, d ora in poi denominato soggetto ospitante, legalmente rappresentata da ------------------------------------- nato/a a----------------------------------- prov. ------------ il -----------------------; PREMESSO che il sistema formativo e il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d impresa; che l art. 2, lett. B del D.M. n. 142/1998 contempla fra i soggetti promotori di attività formative di tirocinio le Università e gli Istituti d istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU); considerato il Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 148/2011, e considerata la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 Disposizioni del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ;

Vista la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano che ha convenuto di adottare le Linee Guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento emanate il 24 gennaio 2013 in cui le Regioni e le Province Autonome si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto; vista la Delibera GR n. 44/11 del 23/10/2013 Linee guida in materia di tirocini, che ha recepito l accordo del 24 gennaio 2013, ai sensi dell art. 1, commi 34-36 della Legge 92/2012. Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, come sopra rappresentati. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 La presente convenzione quadro regola i rapporti tra l Università e il soggetto ospitante aventi ad oggetto l attivazione di: - Tirocini curriculari in favore degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master di I e di II livello; - Tirocini di formazione e orientamento extracurriculari in favore di studenti e neolaureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo; - Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo rivolti a inoccupati in cerca di occupazione e a disoccupati, anche in mobilità. Art. 2 Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti nei limiti indicati dalla normativa vigente in materia per un periodo di tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore e con le modalità previste dalla normativa stessa. Art. 3 1. L attività di tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e deve essere seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 2. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutor universitario e del responsabile aziendale; - durata del tirocinio; - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e responsabilità civile; - riconoscimento di una congrua indennità, da definire sulla base dei parametri minimi previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del tirocinio. Art. 4 1. Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari, extracurriculari e di inserimento e reinserimento, i tirocinanti s impegnano a: -svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; -rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; -mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante la svolgimento del tirocinio. Art. 5 1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro sulla base dell attuazione della gestione Inail per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta del soggetto promotore) ed al soggetto promotore. 2. Il soggetto promotore si impegna, relativamente ai tirocini extracurriculari, a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Art. 6 Il soggetto ospitante si impegna a: - sottoscrivere la convenzione con l Università nel rispetto della vigente normativa; - contribuire all elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico tirocinante; - individuare il tutor aziendale, che ha il compito di seguire il tirocinante per garantire il valore formativo dell esperienza e assicurare il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento. Qualora il tutor debba essere sostituito da altra persona durante lo svolgimento del tirocinio, il nominativo del sostituto deve essere tempestivamente trasmesso, mediante comunicazione scritta, al soggetto proponente, che provvederà ad aggiornare i dati del progetto formativo. Al tutor aziendale spetta anche il compito di compilare il registro di tirocinio e redigere la relazione finale sulla valutazione dell esperienza; - comunicare tempestivamente l eventuale proroga, interruzione o conclusione anticipata del tirocinio.

- le suddette comunicazioni dovranno essere debitamente motivate e sottoscritte dal tutor aziendale. - garantire che i locali nei quali si svolge l attività di tirocinio siano adeguati ai parametri richiesti dalla Legge n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro; - fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale ove richiesti dal tipo di attività; - impegnarsi a non esporre il tirocinante a situazioni di pericolo e a non affidargli compiti dalla cui esecuzione dipenda la salute e la sicurezza propria e di terzi soggetti; - riconoscere una congrua indennità da definire sulla base dei parametri minimi previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del tirocinio; - garantire al tirocinante l assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio; - consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l andamento dello stage. Art. 7 Al termine del periodo concordato di tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a rilasciare al soggetto promotore un attestazione sul regolare svolgimento e conclusione dell attività di tirocinio. Sulla base di tale attestazione, il soggetto promotore rilascerà al tirocinante, che avrà regolarmente terminato il periodo di tirocinio extracurriculare, una certificazione attestante lo svolgimento dell attività di tirocinio. Art. 8 Le parti si danno reciprocamente atto che, in forza del presente accordo, nessuna responsabilità per danni a persone o cose del soggetto ospitante il tirocinante potranno essere imputate al soggetto promotore. Art. 9 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata annualmente, salvo disdetta di una delle due parti da comunicare entro 3 mesi dalla data di scadenza. Nel caso in cui dovessero verificarsi ipotesi di grave inosservanza delle disposizioni contenute nel presente convenzione, la stessa potrà essere revocata previa comunicazione A.R. entro 10 gg. dall evento lamentato. Art. 10 Per ogni eventuale evenienza, legata alla presente convenzione, le parti determinano fin d ora quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Sassari. Art. 11 Sono a carico del soggetto promotore tutte le eventuali spese inerenti l attuazione della presente convenzione, che è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, punto b, della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 12 La presente convenzione viene stipulata in seguito ad accordi presi dal Dipartimento /Ufficio Letto, approvato e sottoscritto in Sassari, lì Per.. Il Legale rappresentante. Per l Università degli Studi di Sassari Il Direttore Generale (Dott. Guido Croci)