Salute Facile Reale. Contratto di assicurazione per la tutela della salute e dell integrità fisica



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Salute Facile Reale Contratto di assicurazione per la tutela della salute e dell integrità fisica Mod. 5109/FI MAL - Ed. 05/11 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Mod. 5109/NI MAL - 05/2011 Salute Facile Reale Nota Informativa al Contraente La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 1 di 10

A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società Reale Mutua di Assicurazioni forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi. b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d Appello 11, 10122 Torino (Italia). c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966. Sito internet: www.realemutua.it. E-mail: buongiornoreale@realemutua.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L.29/04/1923,n 966 REA Torino, n.9806. Iscritta al numero 1.00001 dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a 1.532 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.472 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 500%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO In caso di polizza poliennale non è previsto il tacito rinnovo ed il contratto cessa senza obbligo di disdetta tra le parti alla sua naturale scadenza, come indicato al punto 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Solo in caso di polizza a durata annuale è possibile la contrattualizzazione della clausola di tacito rinnovo. La scelta effettuata si può rilevare nella relativa casella ( tacito rinnovo ) presente sul modulo di polizza. AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda alla clausola appositamente stampata sul modulo di polizza. AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it). 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il prodotto Salute Facile Reale contiene garanzie per far fronte agli eventi (infortuni/malattie) che possono compromettere la salute e l integrità fisica della persona. Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. 2 di 10

Premessa Blue Assistance S.p.A. è la società che provvede, per conto di Reale Mutua, alla liquidazione dei sinistri secondo le modalità previste in polizza ed inoltre gestisce le convenzioni ed i rapporti con le strutture sanitarie che ha selezionato in Italia ed all estero. La SEZIONE MALATTIE Contiene la garanzia che indennizza gli interventi chirurgici resi necessari da malattia o da infortunio e prevede la corresponsione di una diaria giornaliera in caso di ricovero senza intervento. Questa sezione si compone della garanzia denominata e regolamentata come segue: INDENNITA INTERVENTI CHIRURGICI Reale Mutua corrisponde all Assicurato, in caso di intervento chirurgico (con ricovero o ambulatoriale) reso necessario da malattia o infortunio, l importo indicato nella Tabella indennizzi interventi chirurgici riportata al punto 2.2 delle Condizioni di Assicurazione, mentre in caso di ricovero/day hospital senza intervento garantisce il pagamento di una diaria giornaliera, il cui importo varia in funzione dell opzione di garanzia acquistata ( 100 per l opzione Basic - 150 per l opzione Plus ). La garanzia è regolamentata ai punti dal 2.1 al 3.4 e all Appendice 1 (Elenco Interventi Chirurgici) delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 3.1 chi non assicuriamo, 3.2 cosa non assicuriamo, 3.3 decorrenza della garanzia, 3.4 sostituzione di polizza, 4.1 data del sinistro, 4.2 norme del servizio Blue Assistance, 4.3 modalità di liquidazione dell indennizzo - obblighi dell assicurato, nonché nelle definizioni del glossario. AVVERTENZA: la garanzia prevede l applicazione di un massimale per persona e per anno assicurativo di 50.000 per l opzione Basic e di 75.000 per l opzione Plus ; inoltre la diaria per i ricoveri senza intervento viene corrisposta con il massimo di 100 giorni per persona e per anno assicurativo, fatta eccezione per il parto naturale per il quale è previsto un massimo di 4 giorni. In proposito si vedano i punti 2.1 e 2.2 delle Condizioni di Assicurazione. La SEZIONE ASSISTENZA contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi a seguito di un infortunio o una malattia. Per poter usufruire delle prestazioni l Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance, tramite telefono (dall Italia: numero verde 800-092092 dall estero: 0039-011-7425555) o posta elettronica (assistenza@blueassistance.it). Questa sezione contiene la garanzia denominata e regolamentata come segue: ASSISTENZA PERSONA La garanzia si compone delle seguenti prestazioni: - consigli medici telefonici: servizio di guardia medica per informazioni e consigli. - effettuazione di radiografie ed ecografie - invio di un medico generico - prelievo di campioni da analizzare - trasporto in autoambulanza La garanzia è regolamentata ai punti dal 5.1 al 6.1 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 5.1 cosa assicuriamo, 6.1 delimitazioni, 7.1 obblighi dell assicu- 3 di 10

rato, 7.2 mancato utilizzo delle prestazioni, nonché nelle definizioni del glossario. AVVERTENZA: la garanzia prevede l applicazione di specifici sottolimiti di indennizzo. In proposito si veda il punto 5.1 delle Condizioni di Assicurazione. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELL INDENNIZZO FORFET- TARIO In caso di sinistro, per calcolare l indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene. Esempi di applicazione dell indennizzo per la garanzia Indennità Interventi Chirurgici della Sezione Malattie: Spesa sostenuta per intervento di appendicectomia Indennizzo forfettario per intervento in classe III Opzione BASIC Esempi Opzione PLUS A B C D Intervento Intervento Intervento Intervento in in in in struttura struttura struttura struttura privata pubblica privata pubblica 3.500 0 3.500 0 2.200 3.400 Esempio A: l indennizzo ricevuto dall assicurato che ha scelto l opzione Basic è 2.200 (la spesa che rimane a suo carico è 1.300, ottenuta sottraendo l indennizzo forfettario 2.200 alla spesa sostenuta per l intervento). Esempio B: l indennizzo ricevuto dall assicurato che ha scelto l opzione Basic è 2.200 (l assicurato non sostiene alcuna spesa per l intervento, poiché lo stesso è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale) Esempio C: l indennizzo ricevuto dall assicurato che ha scelto l opzione Plus è 3.400 (la spesa che rimane a suo carico è 100, ottenuta sottraendo l indennizzo forfettario 3.400 alla spesa sostenuta per l intervento). Esempio D: l indennizzo ricevuto dall assicurato che ha scelto l opzione Plus è 3.400 (l assicurato non sostiene alcuna spesa per l intervento, poiché lo stesso è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale) 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: sono presenti nelle Condizioni di Assicurazione delle carenze, ovvero periodi di tempo che intercorrono tra la data di effetto dell assicurazione e l effettiva decorrenza della garanzia. Per i dettagli si veda il punto 3.3 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario Sanitario Nullità Non è richiesta la compilazione del questionario sanitario. AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio 4 di 10

rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.1 delle Condizioni di Assicurazione. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio e/o variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nell ambito del ramo Malattie non è da considerarsi aggravamento di rischio un peggioramento dello stato di salute dell Assicurato, se ed in quanto sopravvenuto in corso di contratto e non ad esso preesistente, fatta eccezione per i peggioramenti dello stato di salute elencati al punto 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, per i quali si configura invece un aggravamento di rischio che comporta la cessazione dell assicurazione. Tali circostanze riguardano le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi ed infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. 7. Premi Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica rata per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili). È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS). 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il contratto non prevede l indicizzazione, ovvero l adeguamento del premio e delle somme assicurate secondo le variazioni mensili dell indice Spese Mediche, rappresentato dalla media dei numeri indici onorari specialistici, accertamenti diagnostici e retta clinica rilevati dall ISTAT e ponderati con gli stessi pesi considerati dal predetto istituto. In caso di polizza di durata annuale tacitamente rinnovabile, è previsto l adeguamento del premio ad ogni scadenza annuale successiva alla stipula del contratto, qualora a tale data l Assicurato abbia raggiunto un età compresa nella fascia successiva a quella in cui si trovava l anno precedente; le percentuali di incremento del premio sono indicate nella tabella riportata al punto 1.4 delle Condizioni di Assicurazione. Per i dettagli si veda il punto 1.4 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Diritto di recesso La polizza non prevede la facoltà di recesso in caso di sinistro. 5 di 10

Per le polizze di durata poliennale è prevista, unicamente da parte del Contraente, la possibilità di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni dalla scadenza anniversaria, come indicato al punto 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). 11. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. 12. Regime fiscale per la sezione Malattie si applica l aliquota d imposta del 2,5%; per la sezione Assistenza si applica l aliquota d imposta del 10%. Nel caso di rischio ubicato all estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: Per la sezione Malattie si considerano sinistro l intervento chirurgico - effettuato con o senza ricovero - e il ricovero senza intervento. Ciò premesso, il momento di insorgenza del sinistro deve intendersi la data nella quale si verificano gli eventi suindicati. Per gli aspetti di dettaglio si veda il punto 4.1 delle Condizioni di Assicurazione e le definizioni del glossario. In fase di denuncia del sinistro e durante la sua trattazione, l Assicurato è comunque tenuto ad osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione. Tra le altre, si evidenzia che l Assicurato dovrà sottoporsi ad eventuali visite dei medici di Reale Mutua ed fornire ai medici stessi o agli incaricati le informazioni ritenute necessarie, nonché a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato. I dettagli degli obblighi per l Assicurato e delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti: dal 4.1 al 4.4 per la sezione Malattie. 7.1 e 7.2 per la sezione Assistenza. AVVERTENZA: sia per la sezione Malattie, sia per la sezione Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.p.A., alla cui Centrale Operativa l Assicurato si dovrà rivolgere secondo le modalità descritte ai suindicati punti delle Condizioni di Assicurazione. 6 di 10

14. Assistenza diretta Convenzioni AVVERTENZA Il contratto prevede la possibilità di utilizzare strutture sanitarie e medici convenzionati con Blue Assistance, presso cui l Assicurato previo accordo telefonico con la Centrale Operativa della stessa secondo le indicazioni di cui al capitolo Come avviene la liquidazione del sinistro a pagina 12 delle Condizioni di Assicurazione - può fruire dell indennizzo diretto per le prestazioni comprese in garanzia; l Assicurato deve comunque pagare alla struttura sanitaria l eventuale differenza tra l indennizzo liquidato da Blue Assistance ai sensi dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle Condizioni di Assicurazione e il costo totale della prestazione. In caso di mancato utilizzo di tale facoltà, l Assicurato deve provvedere direttamente al pagamento del totale degli importi dovuti per le prestazioni ricevute; Blue Assistance, ricevuta la documentazione necessaria, verificata l operatività della garanzia e determinato l indennizzo previsto ai sensi dei punti 2.1, 2.2 e 2.3, provvede entro 25 giorni al pagamento. I punti delle Condizioni di Assicurazione che disciplinano questi casi, ai quali si rimanda per la lettura completa, sono i seguenti: 4.2 norme del servizio Blue Assistance, 4.3 modalità di liquidazione dell indennizzo obblighi dell Assicurato. L elenco delle strutture sanitarie e dei medici convenzionati è consultabile sul sito Internet di Reale Mutua (www.realemutua.it), nonché a mezzo telefono presso la Centrale Operativa di Blue Assistance (numero verde: 800 092 092). 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d Appello 11-10122 Torino, Numero Verde 800 320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. INFORMAZIONI Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d Appello 11-10122 Torino, Numero Verde 800 320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia. COMMISSIONE DI GARANZIA Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell Assicurato Reale Mutua con sede in Via dell Arcivescovado n. 1 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipu- 7 di 10

lato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. 16. Arbitrato AVVERTENZA: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Per i dettagli si veda il punto 4.4 delle Condizioni di Assicurazione. Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Società Reale Mutua Assicurazioni Luigi Lana 8 di 10