Statuto della Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS)

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Statuto della Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS) del 18 settembre 2007 (Stato 30 giugno 2011) Art. 1 Nome, oggetto e sede 1 La Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS) è l organizzazione mantello delle scuole specializzate superiori svizzere riconosciute a livello federale. Essa rappresenta gli interessi delle scuole specializzate superiori. 2 È un associazione corrispondente a quanto prescritto dal codice civile svizzero. 3 Ha sede a Berna. Art. 2 Scopo 1 La Conferenza ha come scopo: - la rappresentanza delle scuole specializzate superiori e dei loro interessi a livello nazionale, in particolar modo innanzi alle istanze federali, alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e alle principali associazioni del mondo economico; - l adeguato posizionamento, in base alla rilevanza dei loro cicli di studio e degli studi postdiploma, delle scuole specializzate superiori all interno del panorama formativo svizzero e il riconoscimento internazionale dei titoli; - l armonizzazione delle condizioni quadro finanziarie per gli studenti delle scuole specializzate superiori sia fra loro, sia rispetto a quelle previste per gli studenti delle scuole universitarie (scuole universitarie professionali, università e politecnici federali); - il sostegno alla coesione delle scuole specializzate superiori tra i suoi differenti settori formativi e regioni geografiche ed una elaborazione comune delle richieste. 2 La Conferenza non persegue alcun obiettivo economico. Art. 3 Affiliazione 1 La Conferenza SSS riconosce le seguenti categorie di membri: - membro ordinario; - membro con status di osservatore; - membro benefattore; - membro onorario. 2 Sono membri ordinari tutte le scuole specializzate superiori aventi cicli di studi riconosciuti a livello federale, ivi comprese le scuole aventi cicli di studi riconosciuti sulla base di un regime transitorio. Esse sono rappresentate dal direttore scolastico. La condizione richiesta per poter far parte della Conferenza SSS è l appartenenza a un organizzazione di campo corrispondente al campo della scuola in questione. I campi sono disciplinati dall ordinanza del DFE dell 11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. 3 Le scuole che hanno avviato una procedura di riconoscimento possono essere accolte in qualità di membro ordinario, godono di tutti i diritti e sono assoggettate ai relativi doveri. 4 Le scuole che ancora non offrono cicli di studi riconosciuti a livello delle scuole specializzate superiori possono prendere parte alla Conferenza in qualità di membri con status di osservatore. 5 La Conferenza SSS può accogliere in qualità di membri benefattori sia persone fisiche sia giuridiche che s impegnano a sostenere l associazione sia sul piano finanziario che ideologico. 6 La Conferenza SSS conferisce lo status di membro onorario alle persone che hanno acquisito par-

ticolari meriti nei confronti dell associazione. Art. 4 Ammissione 1 Le richieste di ammissione e le proposte di ammissione come membro onorario devono essere inviate al presidente in carica in forma scritta fino a tre mesi prima della data prevista per l assemblea generale. Il comitato verifica le candidature e sottopone le relative istanze all attenzione dell assemblea generale. 2 L assemblea generale decide a maggioranza semplice in merito all ammissione di nuovi membri, di membri con status di osservatore e di membri benefattori così come per la nomina dei membri onorari. L assemblea generale informa i candidati della decisione presa per mezzo di comunicazione scritta. Art. 5 Cessazione dello status di membro 1 I membri possono richiedere di uscire dalla Conferenza SSS al termine di un anno civile con un preavviso di disdetta pari a sei mesi. 2 Nel caso in cui un membro non adempia ai suoi obblighi statutari nonostante ripetuti richiami, l assemblea generale può, dopo averlo sentito in audizione, decidere della sua espulsione avvalendosi di una maggioranza pari ai due terzi dei presenti. Art. 6 Finanziamento 1 La Conferenza SSS ha a disposizione le seguenti risorse finanziarie: a) quote membri; b) sovvenzioni; c) donazioni e legati; d) contributi dei membri benefattori; e) ulteriori entrate relative alla sua attività. 2 Le quote dei membri vengono definite dall assemblea generale. Esse dipendono dal numero di diplomi rilasciati per cicli di formazione SSS. Art. 7 Responsabilità La Conferenza SSS risponde unicamente con il proprio patrimonio verso i debiti contratti. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa. Art. 8 Organizzazione Gli organi della Conferenza SSS sono: a) l assemblea generale; b) il comitato; c) il comitato direttivo; d) la segreteria; e) il forum SSS; f) le commissioni permanenti; g) la revisione dei conti. 2

Art. 9 Assemblea generale 1 L assemblea generale è l organo supremo della Conferenza SSS. 2 È presieduta dal presidente o, nel caso in cui questi sia assente, dal vicepresidente. 3 All interno dell assemblea generale i membri ordinari hanno diritto di voto. Dispongono di uno o più voti in funzione del numero di diplomi rilasciati. Art. 10 Assemblea generale Competenze All assemblea generale competono le seguenti attività: - determinazione della composizione del comitato; - scelta del comitato; - scelta di presidente, vicepresidente, cassiere e l assessore del comitato direttivo; - scelta dei revisori dei conti; - scelta delle commissioni di esperti e dei loro responsabili; - determinazione delle politiche dell associazione; - approvazione del programma annuale del comitato; - determinazione delle quote membri; - approvazione del rapporto annuale del comitato; - approvazione del rendiconto annuale, del rapporto di revisione e approvazione dell operato del comitato; - esame delle richieste inoltrate dai membri, dalle organizzazioni di campo e dalle organizzazioni regionali dietro richiesta del comitato; - emanazione e modifica del presente statuto; - emanazione di un regolamento; - approvazione del verbale dell assemblea generale. Art. 11 Assemblea generale - riunioni 1 L assemblea generale della Conferenza SSS si riunisce almeno una volta all anno nel corso del primo semestre dell anno civile per occuparsi dei compiti previsti dallo statuto. 2 Il comitato ha la facoltà di indire ulteriori riunioni e il 10 per cento dei membri ordinari ha la possibilità di convocare un ulteriore riunione. 3 La convocazione deve essere emessa con almeno un mese di anticipo e deve contenere le informazioni relative all oggetto della riunione. 4 Le richieste dei membri, delle organizzazioni di campo e delle organizzazioni regionali che devono essere inserite all interno dell ordine del giorno devono pervenire al presidente almeno tre mesi prima della data stabilita per la riunione. Le richieste che riguardano le attività trattate devono pervenire in forma scritta al comitato al più tardi dieci giorni prima dell assemblea generale. 5 L assemblea è presieduta dal presidente che, in caso d impedimento, viene sostituito dal vicepresidente. 6 Nel caso il presente statuto non richieda una maggioranza qualificata, le votazioni sono effettuate secondo la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il presidente si pronuncia a seguito del ballottaggio. 7 Il segretario generale cura la redazione del verbale. 8 Il comitato può invitare all assemblea esperti e ospiti. 3

Art. 12 Assemblea generale quorum / ripetizione delle votazioni 1 Un assemblea generale con meno della metà dei membri ordinari ha comunque facoltà di deliberare. Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle decisioni prese, il 20 per cento dei membri ordinari può richiedere la ripetizione di una determinata decisione. 2 Nel caso in cui venga inoltrata una richiesta relativa alla ripetizione di una votazione, il comitato deve fissare, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, una nuova riunione dell assemblea generale avente luogo a Berna. 3 La risoluzione presa in occasione di questa riunione straordinaria dell assemblea generale è definitiva. Art. 13 Comitato 1 Il comitato è l organo esecutivo della Conferenza SSS. Al momento è composto da 19 membri provenienti dagli 8 campi delle SSS e dalle differenti regioni. Ai campi SSS con maggiore diffusione sono riconosciuti tre seggi, a quelli con diffusione media due e a quelli con diffusione minore uno. Alla Svizzera romanda e italiana vengono assegnati un seggio permanente per ciascuno a prescindere dal campo della scuola superiore. 2 I membri del comitato rimangono in carica per un periodo di tre anni. 3 La rielezione del presidente e del vicepresidente è possibile. 4 Di norma il vicepresidente assume la carica di presidente. L avvicendamento deve garantire una turnazione dei campi delle SSS e delle regioni linguistiche. 5 I presidenti, alla fine del loro mandato, possono ancora far parte del comitato. Art. 14 Comitato compiti, gruppi di lavoro 1 Il comitato è competente per tutte le attività della Conferenza SSS che non spettano ad altri organi. Sceglie il segretario generale, sorveglia l amministrazione e la contabilità e attua le disposizioni prese dall assemblea generale. 2 Il comitato organizza l assemblea generale e formula le richieste indicate nell ordine del giorno. 3 Al comitato compete l aggiornamento dei regolamenti. 4 Il comitato approva il bilancio annuale e le eventuali spese straordinarie. 5 Il comitato può avvalersi di gruppi di lavoro posti sotto la propria diretta responsabilità per lo svolgimento di attività specifiche. Art. 15 Comitato - riunioni 1 Il comitato è convocato dal presidente, a seconda delle necessità, ma almeno una volta a trimestre. 2 Il comitato deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. 3 La seduta è presieduta dal presidente. 4 I membri del comitato hanno la possibilità di delegare uno di loro a rappresentarli in assemblea. 5 Il rappresentante prende parte alla seduta e gode del diritto di voto. 6 Al segretario generale spetta il compito di redigere il verbale. 4

Art. 16 Comitato direttivo, regolamentazione della firma 1 Il comitato direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal cassiere e due associati. Le tre maggior conferenze dei campi (somma dei diplomi) sono rappresentati da un membro e la Svizzera latina con un membro. Il segretario generale è parte del comitato direttivo e gode di diritto di voto consultivo. Il comitato direttivo e il segretario generale rappresentano la Conferenza SSS. 2 Il comitato direttivo è responsabile del buon funzionamento dell associazione. Ha facoltà di chiedere ai responsabili di funzione, in maniera regolare o occasionale, di rendere conto del proprio operato. 3 La conferenza SSS assume forma giuridica attraverso la sottoscrizione collettiva del presidente e del segretario generale. Il diritto di firma viene inoltre disciplinato nel regolamento dell attività. Art. 17 Forum SSS Scopo Il forum SSS è un organo aperto all interno del quale possono esporre le proprie idee i rappresentanti ufficiali di tutti gli organi e organizzazioni ritenuti importanti per le SSS. I membri degli organi della Conferenza SSS sono al contempo membri del forum SSS. Art. 18 Forum SSS Organizzazione 1 Il comitato convoca il forum SSS a seconda delle necessità, di regola in occasione di una riunione dell assemblea generale. 2 Il forum SSS è presieduto dal presidente. Art. 19 Commissioni permanenti 1 L assemblea generale, dietro proposta del comitato, può creare apposite commissioni permanenti per adempiere a particolari compiti della Conferenza SSS. 2 Le commissioni permanenti ricevono un mandato ben determinato con relative condizioni di lavoro. 3 Il capo e i membri di una commissione permanente sono indicati dall assemblea generale dietro richiesta del comitato. La durata del mandato è di tre anni ed è rinnovabile. Per il resto le commissioni permanenti si autocostituiscono. 4 Le commissioni permanenti inviano al comitato, almeno due volte all anno, un rapporto scritto relativo al proprio operato. Il comitato informa l assemblea generale dell attività delle commissioni attraverso il proprio rapporto annuale. Art. 20 Segreteria 1 La segreteria svolge le attività che il comitato le affida. 2 La segreteria è diretta dal segretario generale che è anche responsabile nei confronti del comitato direttivo. 3 La segreteria è il referente ufficiale della Conferenza SSS. 4 La segreteria custodisce tutti i documenti ufficiali dell associazione. 5

Art. 21 Revisione dei conti 1 La revisione dei conti si compone di due revisori contabili. A essi è affidato il compito di verificare la corrispondenza del preventivo e del consultivo con la politica stabilita dell associazione e di controllare il consultivo. 2 La revisione dei conti presenta e discute il proprio rapporto in occasione dell assemblea generale prevista dallo statuto; a essa segue la votazione concernente l approvazione del consultivo annuale e l approvazione del comitato. 3 La carica ha durata triennale ed è rinnovabile. Art. 22 Stipendi e spese 1 La Conferenza SSS si fa carico degli stipendi e delle spese legittime sostenute della segreteria e delle spese del comitato direttivo, del comitato, delle commissioni permanenti, dei revisori dei conti. Stipendi e spese devono essere inseriti nel preventivo annuale. 2 Le spese sostenute dai membri sono a carico delle SSS alle quali fanno riferimento. Art. 23 Regolamento Il regolamento definisce l ordinario andamento dell associazione e il relativo finanziamento in conformità al presente statuto. Art. 24 Anno contabile L anno contabile coincide con l anno civile. Art. 25 Scioglimento della Conferenza SSS 1 Lo scioglimento della Conferenza SSS può avvenire solo in seguito a un assemblea generale straordinaria indetta a tale scopo mediante lettera raccomandata. In tale assemblea generale devono essere rappresentati due terzi dei membri. 2 Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto, lo scioglimento può essere deciso nell ambito di un altra assemblea generale straordinaria indetta entro tre mesi mediante comunicazione scritta, che si pronunci in merito allo scioglimento indipendentemente dal numero di membri presenti. 3 In entrambi i casi può essere deciso in merito allo scioglimento solo con una maggioranza di tre quarti dei presenti. Art. 26 Liquidazione 1 In caso di scioglimento il presidente della Conferenza SSS e quattro membri designati dall assemblea generale straordinaria hanno l incarico di provvedere alla liquidazione dei beni della Conferenza SSS e al saldo dei debiti. 2 Quanto ricavato dalla liquidazione della Conferenza SSS a seguito dello scioglimento della stessa deve essere trasferito a un associazione che abbia come scopo quello di essere al servizio della formazione professionale superiore. In nessun caso il ricavato potrà essere distribuito ai membri. 6

Art. 27 Entrata in vigore I presenti statuti sono stati approvati in lingua tedesca e francese dall assemblea generale tenutasi in data 2 dicembre 2009. Essi sostituiscono gli statuti del 18 settembre 2007 ed entrano in vigore con effetto immediato. I presenti statuti sono stati approvati in lingua tedesca e francese dall assemblea generale tenutasi in data 30 giugno 2011. Essi sostituiscono gli statuti del 18 settembre 2007, stato 2 dicembre 2009, ed entrano in vigore con effetto immediato. I presenti statuti sono stati approvati in lingua tedesca e francese dall assemblea generale tenutasi in data 10 giugno 2016. Essi sostituiscono gli statuti del 18 settembre 2007, stato 30 giugno 2011, ed entrano in vigore con effetto immediato. In caso di disaccordi dovuti all interpretazione fa fede la versione tedesca. Berna, lì... Franziska Lang-Schmid Presidentessa Dott.ssa Eva Desarzens-Wunderlin Segretario generale 7