ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA AZIENDA OSPEDALIERA 030/957



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REGIONE LOMBARDIA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA AZIENDA OSPEDALIERA 030/957 CAPITOLATO GENERALE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALL AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA (Approvato con Deliberazione n. 232 del 22 novembre 2005) ART. 1 SFERA DI APPLICAZIONE ART. 2 NORME PER LA COMPILAZIONE DELL OFFERTA ART. 3 ESCLUSIONE ART. 4 LOTTI E CAMPIONATURA ART. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E PREZZI ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ART. 8 PERIODO DI PROVA ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO LIMITI AL RICORSO DEL SUBAPPALTO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D IMPRESE ART. 10 MODALITA DI CONSEGNA DEI BENI E DELL ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ART. 11 CONTROLLI SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI ART. 12 COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE ART. 13 AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA FORNITURA ART. 14 AGGIORNAMENTO TECNICO ED ASSISTENZA POST VENDITA ART. 15 DISCIPLINARE DEL CONTRATTO ESTIMATORIO ART. 16 MODALITA DEL PAGAMENTO ART. 17 CESSIONE DEL CREDITO ART. 18 PENALITA ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO ART. 20 RESPONSABILITA DELL IMPRESA ART. 21 GARANZIA ART. 22 CONTROVERSIE ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 24 NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI 1

Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente Capitolato Generale disciplinano gli aspetti generali dell attività contrattuale dell Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, di seguito Azienda ed il fornitore/concorrente/aggiudicatario, di seguito denominato Impresa. 2. Le norme ivi previste si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi. 3. Gli approvvigionamenti di cui sopra sono regolamentati altresì da appositi Capitolati Speciali e/o da altri documenti di gara i quali disciplinano aspetti peculiari della fornitura o dell appalto cui si riferiscono. 4. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Generale, dal Capitolato Speciale e/o dagli altri documenti di gara, valgono le norme Europee, nazionali e regionali in materia. 5. La sottoscrizione del Capitolato Speciale, oppure la sola presentazione dell offerta sulla base dell invito da parte dell Azienda, comporta per l Impresa l automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal Capitolato Generale. 6. La lingua utilizzata nelle procedure di gara e nel contratto è la lingua italiana. 7. Eventuali modifiche apportate dal legislatore alle normative citate nel presente documento si intendono automaticamente recepite, senza necessità di espresse modifiche, purché non modifichino sostanzialmente le modalità operative ed i principi dai quali il Capitolato Generale trae legittimazione. Art. 2 NORME PER LA COMPILAZIONE DELL OFFERTA 1. L offerta deve essere sottoscritta dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l Impresa. 2. L offerta deve contenere in particolare le seguenti indicazioni: a) la ragione sociale o comunque il nominativo dell Impresa; b) la sede dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente; c) la dichiarazione di presa visione delle norme e condizioni riportate nel presente Capitolato Generale, nel Capitolato Speciale, ove esistente, nonché delle prescrizioni contenute nel Bando di Gara e/o nella Lettera di Invito e/o negli altri documenti di gara. 3. I prezzi o le percentuali di offerta devono essere indicati in modo inequivocabile. 4. L offerta deve essere consegnata entro i termini e con le modalità previste dai documenti di gara. 5. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell offerente. Lo stesso dicasi per le offerte che prevedano un prezzo superiore a quello massimo unitario e/o complessivo eventualmente fissato dal Capitolato Speciale. 6. L Impresa è vincolata a mantenere la validità dell offerta per i giorni previsti dai documenti di gara. 7. Salvo che non sia espressamente previsto nel Capitolato Speciale o nei documenti di gara, non sono ammesse offerte alternative. 8. Allorché i documenti di gara riportino marche commerciali di prodotti, brevetti, tipi o l indicazione di un origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire all Impresa una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze dell Azienda. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa da quella indicata, purché vengano riconosciuti dall Azienda equivalenti a quelli individuati e, perciò, idonei e rispondenti alle necessità degli utilizzatori. 9. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana. Eventuali documenti presentati in lingua straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana effettuata da perito abilitato. In alternativa, l Impresa concorrente deve fornire un autocertificazione che attesti la fedeltà della traduzione all originale. 10. In caso contrario l Azienda potrà decidere di non valutarli. 11. I prezzi in offerta si intendono comprensivi di ogni onere a carico dell offerente esclusa l I.V.A. Art. 3 ESCLUSIONE 1. La mancata osservanza delle modalità per la compilazione e la presentazione delle offerte, o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente previsti, comportano, l esclusione dalla gara, se collegate alla violazione di prescrizioni sostanziali e del principio di par condicio. 2. A discrezione dell Azienda, non si procede all esclusione dalla gara nel caso in cui si tratti di errori scusabili e/o di irregolarità documentali di ordine puramente formale, non determinanti sostanziali alterazioni del procedimento e tali da non incidere sul concreto rispetto della par condicio dei concorrenti. 3. Saranno altresì escluse le offerte qualora gli articoli/servizi proposti siano giudicati inidonei dall Azienda, in relazione alle caratteristiche prescritte nei documenti di gara ed alle esigenze dell Azienda. Qualora non siano previsti requisiti di tipo minimale e/o vincolante, è demandata alla discrezionalità dell organo tecnico l ammissione o l esclusione delle offerte che 2

propongano articoli con caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara. In caso di mancata ammissione,l Azienda dovrà fornire adeguate motivazioni. 4. Qualora i requisiti richiesti siano espressi a misura (es. centimetri, grammi, millilitri, numero di pezzi, ecc.) è facoltà dell Azienda accettare tolleranze in più od in meno in relazione alle esigenze della stessa. 5. Nel caso di aggiudicazione a lotto intero, saranno escluse le offerte che non includano tutti i prodotti previsti nel singolo lotto. Qualora i documenti di gara prevedano l offerta per una percentuale minima di articoli, saranno escluse le offerte che non rispettino tale valore percentuale. 6. Saranno esclusi i concorrenti che non ottemperino agli obblighi in materia di visione/prova apparecchiature e di campionatura prodotti. Al riguardo, l Azienda ha facoltà di richiedere ulteriore e/o diversa visione/prova delle attrezzature ed ulteriore e/o diversa campionatura dei beni nel caso in cui ritenga che gli obblighi in argomento non siano stati soddisfatti totalmente o parzialmente. Lo stesso dicasi qualora l Azienda ritenga opportuno effettuare in modo più adeguato ed approfondito la propria valutazione. 7. In tema di esclusioni, l Azienda intende applicare il criterio teleologico ed il principio della massima concorrenzialità che prevede la possibilità di chiedere chiarimenti/integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati (art. 15 del D. Lgs. n. 358/1992 ed art. 16 del D. Lgs. n. 157/1995); sempre che ciò non leda il principio della par condicio tra i concorrenti. Art. 4 LOTTI E CAMPIONATURA 1. Quando la fornitura di beni è ripartita in lotti, questi ultimi devono essere costituiti con motivato criterio di reale omogeneità e complementarietà, sulla base di Categorie Merceologiche e Tecnologiche, o per motivate ragioni di unitarietà funzionale. 2. Qualora la procedura preveda la campionatura dei prodotti offerti, oppure la visione/prova delle apparecchiature, la vendita si intende fatta su campione ex art. 1522 del Codice Civile. 3. I campioni devono essere richiesti in misura tale da rappresentare quantitativi motivatamente congrui rispetto a quelli oggetto della fornitura. 4. I campioni non deteriorabili presentati dall Impresa, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dall Azienda, sigillati e riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede della stessa per tutta la durata della fornitura, a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata. 5. La richiesta di invio campioni può essere sostituita dalla richiesta di produzione di pubblicazioni scientifiche ufficiali, redatte da Istituti Pubblici Scientifici e di Ricerca, che abbiano ad oggetto i prodotti da fornire; 6. Delle operazioni tecniche e valutative sui campioni è redatta apposita motivata relazione tecnica. Art. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. La stipulazione del contratto avviene in uno dei seguenti modi: a) con comunicazione da inviarsi, a mezzo posta, all Impresa aggiudicataria, entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione; b) a mezzo scrittura privata o atto pubblico amministrativo, da stipularsi entro 30 giorni dall aggiudicazione. 2. Dei provvedimenti di aggiudicazione viene data immediata comunicazione all Impresa. L aggiudicazione è immediatamente vincolante per la stessa. 3. Verrà comunicato l esito anche a tutti i soggetti partecipanti alla gara e non preventivamente esclusi da essa. 4. Sono a carico dell Impresa tutte le eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto. Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E PREZZI 1. La durata del rapporto è stabilita nei documenti di gara. La data di effettivo inizio del rapporto è specificata all atto dell aggiudicazione. 2. I documenti di gara, nel caso in cui si tratti di forniture di beni e di servizi periodiche o continuative, contengono indicazioni sulla revisione periodica dei prezzi, secondo quanto previsto dall Art. 6 della Legge 537 del 24.12.1993 e successive modifiche e/o integrazioni. 3. L azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi della normativa vigente. 4. L Impresa avrà comunque l obbligo, a semplice richiesta scritta dell Azienda da inviarsi prima della scadenza contrattuale, di continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza naturale del contratto. 3

Art. 7 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 1. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento danni derivanti dall inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l Azienda avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito dell Impresa. E fatto salvo l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 2. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è dovuto qualora l ammontare della fornitura sia pari o superiore all importo di 50.000,00 (Iva esclusa) ed è fissato nella misura del 10% dell ammontare presunto del contratto. Esso deve essere costituito, a scelta dell Impresa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, beneficiano, previa contestuale presentazione di dichiarazione o certificazione del possesso, della riduzione del 50% del Deposito Cauzionale Definitivo. 3. Per particolari tipologie di contratti, l Azienda si riserva la facoltà di incrementare tale percentuale dandone espressa indicazione nei documenti di gara. 4. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine di 180 giorni dalla data di scadenza del contratto, e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dallo scadere di tale termine. Essa non potrà essere restituita finchè non siano state definite le eventuali controversie o non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza. 5. Il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato, in tutto o in parte, per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R., senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Art. 8 PERIODO DI PROVA 1. L Azienda si riserva un periodo di prova di sei mesi per accertare la rispondenza dei prodotti aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dall Impresa in sede di gara. 2. Il periodo di prova decorrerà dalla data della consegna del prodotto aggiudicato (o della prima consegna, in caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica) o dal giorno di inizio del servizio appaltato. Per le apparecchiature la decorrenza è fissata dalla data del collaudo. 3. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo. 4. In caso di esito negativo della prova, certificato dall Azienda, la stessa potrà procedere alla risoluzione del Contratto, senza che l Impresa possa sollevare obiezioni. 5. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dall Impresa nei documenti di gara, l Azienda incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Generale o dai documenti di gara. 6. I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall Azienda Ospedaliera, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell impresa. 7. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, per particolari tipologie di forniture/servizi, l Azienda si riserva di prevedere un periodo di prova diverso dandone espressa indicazione nel Capitolato Speciale o nei documenti di gara. Art. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - LIMITI AL RICORSO DEL SUBAPPALTO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D IMPRESE 1. E fatto divieto all Impresa di cedere l esecuzione di tutta o di parte della fornitura di beni e di servizi oggetto del contratto, pena l immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell Azienda secondo le disposizioni legislative vigenti. 2. Per le forniture di servizi è consentito il subappalto in misura non superiore al 30% riferita all importo complessivo di aggiudicazione, ed unicamente a favore di imprese che posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi già richiesti nei confronti dell appaltatore. I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi di questo istituto all atto di presentazione dell offerta, pena l impossibilità di ricorrere al subappalto durante l esecuzione del contratto. La dichiarazione dovrà altresì contenere la specificazione delle parti del contratto che l Impresa intende subappaltare a terzi. 3. Per le forniture di beni l Azienda, in relazione alla tipologia di fornitura, si riserva di indicare nel Bando di Gara o nella Lettera di Invito la possibilità del ricorso al subappalto. 4. Dalla disciplina del subappalto resta escluso l affidamento della consegna delle merci a corrieri. 5. L eventuale cessione o subappalto non autorizzati fanno sorgere in capo all Azienda il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. 6. In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di imprese l offerta, debitamente sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento, deve chiaramente indicare il nominativo dell impresa capogruppo alla quale spetterà la rappresentanza, anche 4

processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell Azienda, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall esecuzione del contratto e fino all estinzione del rapporto. Tuttavia l Azienda può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti (Art. 10 D.Lgs. 24 Luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni). I requisiti morali e professionali devono essere soddisfatti da ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento. Le capacità economiche, finanziarie e tecniche richieste dal Bando di gara e dal Capitolato Speciale possono essere soddisfatte attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento. Art. 10 MODALITA DI CONSEGNA DEI BENI E DELL ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 1. La consegna dei beni o l espletamento dei servizi devono essere effettuati nel tempo, nel luogo, nella quantità e secondo le modalità indicate nei singoli capitolati speciali e/o nella Lettera di Invito e/o nei documenti di gara. 2. L evasione dell ordine delle forniture dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre i termini indicati nei documenti di gara. Per evasione dell ordine si intende l arrivo della merce nel luogo di destinazione. 3. I prodotti indicati dall Azienda come urgenti dovranno essere consegnati entro i termini indicati nei documenti di gara. L Azienda si impegna a mantenere le consegne urgenti entro il 10% della quantità aggiudicata. 4. I termini di cui sopra, al fine dell esecuzione della fornitura, sono da intendersi termine essenziale ex. Art. 1457 del Codice Civile. 5. I termini di consegna di beni che non siano ad esecuzione continuativa o periodica sono stabiliti nel Capitolato Speciale o nei documenti di gara. 6. Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, installazione, collaudo, spese doganali e ogni altro onere) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto ogni onere collaterale e complementare è a carico dell Impresa, fatta eccezione dell Iva che per legge, è a carico dell acquirente. 7. L Impresa deve curare l imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti. Il trasporto dei prodotti a temperatura determinata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei in maniera tale che non venga interrotta la corretta conservazione. Il rischio di danneggiamento, deterioramento, perdita, distruzione dei beni è a carico dell impresa fino all avvenuta consegna nel luogo indicato negli ordinativi. 8. I prodotti soggetti a scadenza, all atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della durata complessiva di validità. L impresa si assume l obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quello sopra indicato. 9. Il peso massimo delle confezioni dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Qualora l aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature/attrezzature, nella fase di installazione, l Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento. I lavori di installazione e di attivazione non dovranno interferire con le normali attività aziendali. Art. 11 CONTROLLI SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI 1. Il controllo quantitativo sarà effettuato per la rispondenza del numero dei colli inviati, apponendo la firma sul documento di trasporto.il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Responsabile del Servizio interessato all utilizzo o da altro soggetto preposto dall Azienda 2. In qualunque momento durante l esecuzione della fornitura, l Azienda può disporre, oltre alle verifiche o ai controlli comunque previsti da norme di Legge, di regolamenti o nel Capitolato Speciale, in contraddittorio con l Impresa, un collaudo tecnicoqualitativo dei beni consegnati o dei servizi resi. 3. L Azienda si riserva inoltre la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale, o dichiarate dall Impresa in sede di gara. L Impresa si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi ed a sopportare la relativa spesa in caso di esito negativo. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà l Impresa dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all atto dell utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato. 4. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all atto dell arrivo, l Azienda avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio dell Impresa. 5. Se la vendita è fatta su campione s intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all Azienda il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522 Codice Civile). 6. Nell eventualità di discordanze qualitative tra l ordinato ed il consegnato, quest Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all acquisto altrove, addebitando all Impresa le eventuali maggiori spese, anche di 5

natura organizzativa. Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell Azienda. 7. Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere comunque accettata per esigenze urgenti, l Azienda provvederà, contestualmente al ritiro, a contestare le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva. Nel caso in cui le difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti siano tali da legittimarne la svalutazione, l Azienda ne darà comunicazione all Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa. 8. Nel caso di esecuzione di servizi, le eventuali contestazioni verranno comunicate per iscritto anche a mezzo fax o posta elettronica. 9. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura. 10. Nel corso del rapporto contrattuale, potrà essere concordata con l Azienda, la visita presso la sede e gli stabilimenti di produzione. Art. 12 COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE 1. Il collaudo dovrà avvenire nei termini e secondo le modalità indicate nei documenti di gara. 2. Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo é a carico dell Impresa. 3. Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici dell Azienda e gli incaricati dell Impresa. 4. Nel caso di esito negativo del collaudo, l Impresa è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole, all eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati. Art. 13 AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA FORNITURA 1. Nel corso dell esecuzione del contratto, l Azienda può chiedere e l Impresa ha l obbligo di accettare, alle condizioni stabilite nel contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell importo della stessa. Art. 14 AGGIORNAMENTO TECNICO ED ASSISTENZA POST VENDITA 1. In qualunque momento, durante la durata del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione dei prodotti/strumenti aggiudicati con altri articoli similari di qualità identica o più elevata, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) Non si registri un aggravio delle condizioni organizzative ed economiche complessive previste nel contratto; b) Non si verifichino disguidi nella funzionalità dei Servizi interessati. 2. Qualora i prodotti aggiudicati vengano sostituiti dall Impresa con altri più recenti, è facoltà dell Azienda acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L Azienda potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori. In tal caso l Impresa è obbligata a fornire gli articoli oggetto di aggiudicazione. In caso contrario essa sarà considerata inadempiente e dovrà sopportare le relative conseguenze. 3. Qualora in sede di offerta l Impresa si sia impegnata a fornire assistenza post vendita, il rispetto di tale impegno diviene essenziale per il corretto andamento del rapporto contrattuale. Art. 15 DISCIPLINARE DEL CONTRATTO ESTIMATORIO 1. Si richiamano gli articoli 1556 1557 1558 del Codice Civile. Quando nei documenti di gara si parla di conto deposito, si deve intendere contratto estimatorio. 2. Il rischio del perimento della cosa o del suo deterioramento viene sempre sopportato dal ricevente, fatta salva la possibilità per quest ultimo di provare che il perimento od il deterioramento siano ascrivibili a cause imputabili all altra parte. 3. Al momento della consegna, il prezzo è determinato nella misura stabilita dal contratto. 4. Il trasferimento della proprietà e, quindi, il momento dal quale sorge il diritto di fatturare, non coincide con la data di consegna, ma con il momento dell utilizzo. 5. La consegna, a titolo di deposito gratuito, dovrà avvenire nei termini indicati nel capitolato speciale e/o nella lettera invito od in difetto comunicati dal Responsabile dell Unità Operativa interessata o da un suo incaricato. 6. I prodotti dovranno pervenire all Azienda in perfetto stato di conservazione. 6

Art. 16 MODALITA DEL PAGAMENTO 1. In relazione al disposto dell art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 e tenuto conto della prassi commerciale, della natura della merce e dei servizi oggetto del contratto, delle condizioni dei contraenti e dei rapporti commerciali fra i medesimi, l Azienda provvederà ad effettuare i pagamenti entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura o del documento equipollente. 2. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga a quanto disposto dall art. 5 del D.Lgs. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall art. 1284, 1 comma del Codice Civile. 3. Per i contratti che prevedono il collaudo dei beni oggetto della fornitura, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data dell avvenuto collaudo o dalla data di ricezione della fattura o del documento equipollente, se successiva. 4. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data di consegna al Tesoriere dell Azienda del relativo mandato, la cui emissione dovrà essere contestualmente comunicata dall Azienda al beneficiario. 5. Qualora l aggiudicataria sia un A.T.I. (associazione temporanea di imprese), le fatture saranno emesse dalla Capogruppo e verranno pagate a quest ultima. Art. 17 CESSIONE DEL CREDITO 1. La cessione dei crediti nascenti da contratto è subordinata alla discrezionale adesione dell Azienda, previa verifica della sussistenza, in capo al cessionario, delle condizioni soggettive riguardanti la normativa antimafia in vigore. 2. Salvo quanto disposto dalle vigenti leggi statali per le cessioni a favore di Enti Pubblici, in caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all Azienda copia dell atto di cessione; la cessione è irrevocabile; l Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti fatti prima della notifica predetta. 3. Notificato l atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto. Art. 18 PENALITA 1. L Impresa può essere soggetta all applicazione di penali, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale o nei documenti di gara, in particolare nei seguenti casi: a) quando esegua la fornitura o presti il servizio dopo il termine stabilito, ovvero sostituisca con ritardo la merce ritirata; b) quando non esegua, anche parzialmente, la fornitura o il servizio; c) quando la fornitura o il servizio non siano corrispondenti a quanto offerto in sede di gara. 2. L importo massimo della penale non può superare il 10% del valore complessivo del contratto. 3. Nei casi indicati al successivo articolo, l Azienda, oltre all applicazione della penale, ha il diritto di risolvere il contratto e di provvedere all acquisto di beni e servizi similari sul mercato, addebitando all Impresa inadempiente l eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, e rivalendosi, in primo luogo, mediante incameramento del deposito cauzionale ove previsto. 4. E comunque fatta salva la facoltà dell Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell inadempimento contrattuale. Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 1. L Azienda può chiedere la risoluzione dei contratti oggetto del presente regolamento nei seguenti casi: a) Ai sensi dell art. 1453 del Codice Civile: risoluzione per inadempimento; b) Nei casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile, previsti dal presente capitolato generale, e/o dagli altri documenti inerenti la specifica fornitura; c) In caso di mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile; d) Ai sensi dell art. 1256 del Codice Civile : impossibilità sopravvenuta; e) Ai sensi dell art. 1467 del Codice Civile: eccessiva onerosità; f) Ai sensi dell art. 1564 del Codice Civile: risoluzione del contratto della somministrazione; g) Ai sensi dell art. 1522 del Codice Civile, quando il bene sia difforme dal campione; h) Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all uso cui è destinato; i) Per ragioni di interesse pubblico; j) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 7

k) In caso di cessione dell impresa, di cessazione di attività oppure nel caso di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell Impresa oppure di qualunque altro procedimento equipollente; l) Nei casi di cessione non autorizzata dall Azienda e di subappalto non autorizzato o al di fuori dei limiti e delle modalità consentite dalla legislazione vigente; m) Nei casi di morte del titolare dell Impresa, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante della aggiudicazione; n) Nel caso in cui l esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti; o) In caso di motivato esito negativo del collaudo in corso di fornitura; p) In caso di motivato esito negativo del periodo di prova; q) Fusione, scissione, incorporazione dell Impresa con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando l Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa; r) Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia; s) Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara o relativo mancato invio della documentazione richiesta; 2. Il contratto si intende in ogni caso risolto senza oneri per l Azienda in ipotesi di annullamento giurisdizionale dell aggiudicazione. 3. L Azienda si riserva la facoltà di sospendere l esecuzione del contratto in ipotesi di sospensione giurisdizionale dell aggiudicazione per tutto il tempo in cui la sospensione abbia efficacia. 4. L Azienda si riserva, in qualsiasi momento dell esecuzione, la facoltà di recesso unilaterale dal contratto ai sensi degli Artt. 1373 e 1671 del Codice Civile. In tali ipotesi il contratto cesserà di produrre qualsiasi effetto a seguito della unilaterale manifestazione di volontà dell Azienda che trae riconoscimento dal presente articolo. Art. 20 RESPONSABILITA DELL IMPRESA 1. L Impresa assume ogni responsabilità per infortuni o danni, a persone e cose, arrecati all Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dall Impresa all atto della consegna o della resa del servizio. 2. Nei contratti di appalto di servizi l Impresa è tenuta all osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, dandone dimostrazione all Azienda. 3. Nei capitolati speciali relativi ad appalti di manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnici deve essere previsto l obbligo per l appaltatore di accertare la rispondenza del bene alle norme di sicurezza per tutta la durata del rapporto. Art. 21 GARANZIA 1. L Impresa garantisce che i prodotti, i materiali, le apparecchiature fornite siano esenti da vizi non derivanti da forza maggiore, o dalla inosservanza di prescrizioni tecniche attinenti alla conservazione e all impiego, purchè chiaramente specificate, per un periodo di 12 mesi dalla data del collaudo o dall accettazione, salvo diverso periodo eventualmente stabilito nei capitolati speciali per particolari forniture. 2. L Impresa è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati. 3. Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro il termine stabilito in contratto, l Azienda può fare eseguire da altri i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l importo all Impresa. 4. E fatta salva l applicazione della penale oltre all incameramento della cauzione ed all espletamento dell eventuale azione per il risarcimento del danno. Art. 22 CONTROVERSIE 1. In caso di impugnativa giurisdizionale dell aggiudicazione o degli altri presupposti l Impresa che risulti aggiudicataria della fornitura al termine del giudizio si impegna ad assumere a proprio carico le spese sostenute dall Azienda per la propria difesa giudiziaria., intendendosi per tali le spese legali, peritali e di giustizia. 2. A tal fine l Impresa si impegna a rimborsare all Azienda quanto da quest ultima pagato per diritti, onorari e spese del legale incaricato, per spese di consulenza e/o perizia e per spese di giustizia, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante la spesa sostenuta. 8

3. Per quanto riguarda le spese legali e di consulenza, l Impresa non è comunque tenuta al pagamento di somme che eccedano i limiti dei tariffari in vigore al momento della controversia. 4. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto è quello in cui ha sede l Azienda. 5. In alternativa, il Bando di Gara o la Lettera di Invito possono prevedere il ricorso facoltativo ad un collegio arbitrale, in alternativa al ricorso alla autorità giudiziaria. In tale ipotesi verrà applicata la vigente normativa disciplinante i collegi arbitrali. Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, l Azienda e l Impresa si impegnano reciprocamente ad utilizzare i dati personali conferiti nell ambito del rapporto contrattuale secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, impegnandosi altresì a trattare i dati stessi dolo per le finalità e le necessità connesse al rapporto contrattuale stesso. 2. Nei casi in cui la fornitura di beni e servizi comprendesse attività comportanti il trattamento da parte dell Impresa di dati personali di cui è titolare l Azienda, l Impresa è tenuta ad assicurare, con le modalità e secondo le regole che verranno indicate dall Azienda, il pieno rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/03 e ad assumere il ruolo di responsabile del trattamento in outsourcing, ove ciò fosse pertinente con la tipologia delle prestazioni. Art. 24 NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non previsto nelle leggi comunitarie, nazionali, regionali e nel presente Capitolato Generale, si fa espressamente riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e del diritto privato. 2. Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità nazionali e/o regionali, l assetto istituzionale dell Azienda dovesse subire variazioni: A) Nell ipotesi di afferimento all Azienda di altre strutture: l Impresa è obbligata a fornire alle condizioni organizzative ed economiche risultanti dalla gara le maggiori quantità di prodotti/servizi che si rendessero necessarie, fatta salva la facoltà delle parti di pattuire un prezzo minore in funzione dell incremento quantitativo della fornitura o dell appalto; B) Nell ipotesi di afferimento ad altre Aziende di Presidi Ospedalieri e strutture oggi appartenenti all Azienda: l Impresa è obbligata a proseguire la fornitura, alle condizioni organizzative ed economiche risultanti dalla gara, a favore della nuova Azienda assegnataria delle strutture, salvo il diritto di quest ultima di recedere dal contratto. C) Nell ipotesi di modifiche delle esigenze aziendali derivanti da iniziative di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa disposta dallo Stato o dalla Regione, ivi inclusi i processi di acquisto centralizzati, l Azienda si riserva di recedere dal contratto. 9