Circ. 19 luglio 1997, n. 162.

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Circ. 19 luglio 1997, n. 162. Decreto legislativo 30 marzo 1997, n. 184. Nuove norme per i riscatti e la ricongiunzione delle posizioni assicurative nel "FPLD" e nei Fondi sostitutivi amministrati dall'istituto. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Sommario 1 - Nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio per tutti gli assicurati, iscritti al "F.P.L.D." o ad uno dei Fondi sostitutivi o esclusivi dell'a.g.o. 2 - Estensione della facoltà di riscatto dei periodi di lavoro svolto all'estero agli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'a.g.o. e abolizione, per tutti gli assicurati richiedenti il riscatto stesso, della riduzione del 50% dell'onere dovuto. 3 - Modifica dei criteri di calcolo degli oneri in materia di regolarizzazione e di riscatto dei periodi scoperti da contribuzione. 1

4 - Chiarimenti riguardanti il calcolo degli oneri nei casi di riscatto e di ricongiunzione di posizioni assicurative coperte da contribuzione nelle gestioni pensionistiche di provenienza. Il decreto legislativo citato in oggetto, entrato in vigore a far tempo dal 12 luglio 1997, contiene al Capo Il nuove disposizioni che regolamentano specificamente il riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro all'estero (artt. 2 e 3) ed estendono a tutti i tipi di riscatto, per i quali - ai fini del calcolo degli oneri - è richiamato l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, i criteri dettati per il riscatto dei predetti corsi universitari, criteri che tengono conto della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge n. 335 del 1995. Si tratterà pertanto, separatamente, del riscatto dei corsi universitari di studio, del riscatto dei periodi di lavoro all'estero e dei criteri di calcolo degli oneri che riguardano anche gli altri, analoghi tipi di riscatto per i quali si debba applicare l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e, da ultimo, si riportano alcune precisazioni che consentono di definire anche le domande di ricongiunzione delle posizioni assicurative presentate dopo il 31 dicembre 1995, per le quali era stata fatta riserva di comunicazioni con precedente circolare 220 del 14 novembre 1996. 1 - Corsi universitari di studio 1.1 - L'art. 2 del decreto in esame al primo comma riconosce la facoltà di riscatto dei corsi universitari di laurea, disciplinata per gli iscritti al "FPLD" dall'art. 2 nonies della legge n. 114 del 1974 (come modificata dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 in «Atti Ufficiali» 1982, pag. 3394), agli altri assicurati iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'a.g.o. nonché agli iscritti alla Gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995. Considerata la portata di carattere generale della disposizione di legge in argomento, la quale contiene tra l'altro una precisa individuazione dei periodi che possono formare oggetto di riscatto e nuovi criteri di calcolo dei relativi oneri, devono considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni di legge che finora hanno regolamentato la stessa materia nei vari regimi pensionistici per i lavoratori dipendenti o autonomi interessati. In particolare, devono ritenersi abrogati: l'art. 14, lett. -a) della legge 22 ottobre 1973 n. 672 del Fondo di previdenza dei "telefonici", l'art. 4 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 del Fondo "elettrici" (per entrambi ved. punto 3 della circolare 8 del 13 gennaio 1994, in «Atti Ufficiali» 1994, pag. 741) e l'art. 6 - primo comma - della legge 30 luglio 1973, n. 484 del Fondo Volo". La nuova norma si applica alle domande di riscatto presentate all'istituto a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto e cioè 2

dal 12 luglio 1997. Le domande presentate precedentemente a tale data e ancora da definire saranno, pertanto, trattate con le disposizioni di legge all'epoca vigenti, salvo quanto si dirà al successivo punto 4 della presente circolare in relazione a quelle disposizioni del decreto legislativo cui può essere attribuita natura interpretativa. 1.2 - L'esercizio della facoltà di riscatto è rimesso alla mera volontà dell'assicurato, il quale sceglie anche il momento in cui presentare la relativa domanda. Qualora il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, il legislatore ha dato anche facoltà di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto. Una condizione essenziale per ottenere il riscatto in parola è che i periodi richiesti non devono risultare già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge in esame e indicati al precedente punto 1.1. 1.3 - Sono riscattabili i corsi di studio universitario riportati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 espressamente richiamata dal decreto legislativo in oggetto, limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e a condizione che sia stato conseguito il titolo stesso. I titoli previsti dalla citata legge n. 341 del 11990 sono i seguenti: a) - "diploma universitario" che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni; b) - "diploma di laurea" dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni; c) - "diploma di specializzazione", che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; d) - "dottorato di ricerca", i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge. Il riscatto può essere chiesto anche per una parte del periodo di durata del corso a seguito dei quale sia stato conseguito uno dei titoli sopra riportati. Inoltre, la facoltà di riscatto di cui trattasi può essere esercitata anche per due o più dei corsi sopra indicati a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli né si richiede in alcun caso la condizione che tali titoli siano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera. 3

La nuova disciplina in materia di riscatto dei corsi di studio universitario si applica, come già detto, alle domande presentate a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e non assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data. Le domande di riscatto devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla competente Università, dalla quale risulti il titolo e la data in cui sia stato conseguito dal richiedente, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale. Per le domande presentate senza la certificazione richiesta ovvero con certificazione carente, le SAP chiederanno all'interessato di presentare entro 30 giorni detta certificazione. Ove la documentazione richiesta non venga presentata nel termine assegnato, le relative domande saranno respinte, salva la facoltà per l'assicurato di presentare nuova domanda, ricorrendone i requisiti. Alle domande di riscatto presentate all'istituto prima dell'entrata in vigore del decreto in oggetto, ancorché non ancora definite, continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni vigenti in materia (si richiama.la circolare n. 48 del 27 febbraio 1996 da ultimo diramata, in «Atti Ufficiali» 1996, pag. 1281). Per quanto concerne la determinazione dell'onere di riscatto, le nuove disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto in esame, che riguarda i corsi universitari di laurea, per effetto di quanto previsto dal successivo art. 4 dello stesso decreto sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali si rinvia all'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, come più specificamente si dirà nel successivo punto 3 della presente circolare. 2 - Riscatto lavoro all'estero L'art. 3 del decreto in argomento riconosce a tutti gli iscritti ai Fondi. sostitutivi ed esclusivi dell'a.g.o. la facoltà di esercitare il riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero, così come disciplinato a suo tempo dall'art. 5 1, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, poi modificato dall'art. 2 octies del decreto legge 2 marzo 1974 convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114. La stessa norma dispone anche che l'onere a carico dell'assicurato è dovuto nella misura intera e ciò, in deroga alla precedente disposizione di legge vigente in materia, per tutti gli iscritti o al "FPLD" o ad uno dei Fondi alternativi di esso che ne facciano richiesta a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto. La facoltà in parola, anche nei Fondi sostitutivi dove finora non era prevista, può essere esercitata per il riscatto di periodi che si collochino sia posteriormente che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 1997. Si richiamano al riguardo ed in quanto compatibili tutte le disposizioni applicative della norma diramate per gli iscritti al "F.P.L.D". medesimo, ai fini dell'istruttoria e della definizione delle relative pratiche. 4

Con l'occasione, relativamente alla ricostituzione in A.G.O. delle posizioni assicurative libiche per il periodo dal I luglio 1957 al 21 luglio 1970 ex art. 4 della legge n. 166 del 1991 si ritiene utile precisare, ad integrazione di quanto comunicato con circolare n. 267 del 26 ottobre 1995, che il citato art. 4 potrà trovare applicazione anche per periodi anteriori al 15 anno di età a condizione che l'esistenza della posizione assicurativa accreditata in Libia e da ricostituire in A.G.O. venga, documentalmente ed inequivocabilmente attestata, non ritenendosi sufficiente nel caso di specie una mera dichiarazione di responsabilità da parte dell'interessato. 3 - Determinazione degli oneri di riscatto 3.1 - Come accennato sopra, l'art. 4 del decreto in esame prevede che le disposizioni dettate per il calcolo degli oneri di riscatto dei corsi di studio universitario nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 dello stesso decreto debbano estendersi a tutti i casi di riscatto per i quali debba trovare applicazione l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962. Il preciso riferimento agli altri casi di riscatto non può che intendersi limitato a tipi di riscatto della stessa natura di quelli riguardanti i corsi universitari e il lavoro all'estero trattati dal decreto e, pertanto, i criteri che di seguito andremo ad analizzare potranno applicarsi, oltre che a detti riscatti, anche: - per la regolarizzazione dei periodi assicurativi in relazione ai quali l'obbligo del versamento dei contributi dovuti sia prescritto (art. 13/1338); - nel Fondo "Volo", per il riscatto del servizio militare e dei periodi di partecipazione ai corsi comportanti attività di volo; - per il riscatto dei periodi previsti dal recente decreto legislativo n. 564 del 1996, (maternità facoltativa e periodi non lavorati), come da circolari n. 220 del 14 novembre 1996 e circ. n. 72 del 24 marzo 1997; - al riscatto nel Fondo per gli "Elettrici" dei periodi di partecipazione ai corsi professionali e di attività di lavoro autonomo svolto presso le imprese "elettriche" ex art. 4, lett. b e c della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (circ. n. 108 del 10 maggio 1993, punto 2.4, in «Atti Ufficiali» 1993, pag. 2760); - nei casi di riscatto ex art. 51 - primo comma della legge n. 153 del 1969. Di norma, quindi, in materia di riscatto di periodi già coperti da contribuzione in altri regimi previdenziali e di ricongiunzione o di unificazione in un determinato Fondo pensionistico di posizioni assicurative costituite in altri Fondi i criteri in parola non potranno essere applicati, salvo quanto si dirà al successivo punto 4. In particolare, il legislatore ha statuito quanto di seguito illustrato. 5

3.2 - Ai fini del calcolo della quota di pensione, poi da capitalizzare, scaturente dal periodo oggetto di riscatto e ottenuta, come è noto, per differenza tra il calcolo della pensione complessiva e quella inerente ai soli periodi assicurativi già acquisiti nel Fondo interessato, per stabilire se e quando si debba procedere al calcolo stesso con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995 si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi presi in considerazione (sia quelli acquisiti che quelli da riscattare). Può accadere ad esempio che, nei confronti di un soggetto che abbia meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 e che debba riscattare un periodo collocato anteriormente all'10 gennaio 1996 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione complessiva andrà fatto con il sistema retributivo. Nella stessa fattispecie appena ipotizzata, ove il periodo da riscatto non faccia superare il limite dei 18 anni il calcolo della pensione complessiva andrà effettuato con il sistema misto. Peraltro, ove si verifichi il caso in cui si debba applicare il sistema misto, poiché la quota da determinarsi in forma contributiva andrebbe prima inclusa nella pensione complessiva (in quanto da sommare a quella retributiva) e poi sottratta dalla pensione mista riferita ai soli periodi acquisiti nel Fondo dove opera il riscatto, si ritiene che si possa omettere del tutto di calcolare detta quota contributiva. La quota di pensione inerente ai periodi da riscattare (solo se anteriori all'1 gennaio 1996) risulterà in tal caso pari alla differenza delle quote di pensione entrambe calcolate in forma retributiva. 3.3 - Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo in esame demanda semplicemente ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi, l'aggiornamento dei coefficienti attuariali attualmente vigenti per il calcolo delle riserve matematiche in applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Tino a quando non verrà emanato il predetto decreto ministeriale, continuano a trovare applicazione le attuali tariffe per tutti i casi per i quali occorre determinare la riserva matematica. 3.4 - Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere é invece determinato, per espressa disposizione di legge, non più in termini di riserva matematica ma applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell'onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva é quella inerente ai dodici mesi meno remoti, andando a 6

ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo. Il contributo così calcolato su base annua in quanto la retribuzione é quella corrispondente a dodici mesi é necessariamente da rapportare al periodo da riscattare. Ai fini dell'accredito del periodo riscattato, sulla posizione assicurativa dell'assicurato dovrà essere attribuita collocandola temporalmente in tale periodo la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato. Si confermano le istruzioni date con circolare n. 24 del 26 gennaio 1995 al punto 1, in ordine alla retribuzione da accreditare in corrispondenza dei periodi riscattati con il sistema retributivo e si fa riserva di ulteriori precisazioni al riguardo nei casi di calcolo con il sistema contributivo. Il quinto comma dell'art. 2 del decreto legislativo in esame dispone che la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinata dalla legge n. 335 del 1995 ha effetto, per il contributo di riscatto così accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi. 4 - Altri riscatti e ricongiunzione delle posizioni assicurative Come accennato sopra, il nuovo criterio di calcolo degli oneri di riscatto dettato dal legislatore per i periodi di studio universitario ed esteso esplicitamente solo agli altri, analoghi tipi di riscatto riportati al precedente punto 3, nelle ipotesi in cui si debba applicare il sistema contributivo ex legge n. 335 del 1995, non può estendersi altresì alle ipotesi di riscatto e di ricongiunzioni di posizioni assicurative i cui periodi sono caratterizzati da copertura contributiva già avvenuta nei Fondi previdenziali di provenienza. Dette ipotesi sono quelle che rientrano nella previsione della legge n. 29 del 1979, nella legge n. 45 del 1990 e, ad esempio, nel riscatto del servizio diverso dall'attività di volo di cui gli artt. 7 e 16 della legge n. 484 del 1973 e 12 della legge n. 480 del 1988 nel Fondo "Volo". Si ritiene invece che il principio contenuto nel comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, illustrato al precedente punto 3.2, si possa applicare anche a queste forme di riscatto e di ricongiunzione delle posizioni assicurative, tenuto conto che a tale disposizione si può attribuire carattere interpretativo della stessa legge n. 335 del 1997. Pertanto, potranno ora essere definite tutte le domande di riscatto e di ricongiunzione presentate dopo il 31 dicembre 1995, determinando i relativi oneri con le norme che disciplinano la liquidazione delle pensioni con il sistema retributivo o misto o contributivo tenuto conto della collocazione temporale delle anzianità assicurative acquisite e dei periodi da riscattare o da 7

ricongiungere e ciò anche ai fini del computo del limite, inferiore o superiore ai 18 anni, da verificare alla predetta data del 31 dicembre 1995. Fino a nuove disposizioni, si precisa da ultimo che, nel caso in cui la pensione o la quota di essa debba essere calcolata in forma contributiva, il montante individuale dei contributi dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto dalla tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, da individuarsi in relazione all'età anagrafica del richiedente maturata alla data di presentazione della domanda e applicando i valori riportati per l'età di 57 anni anche a coloro che abbiano un'età inferiore. Le Sedi autonome di produzione si atterranno alle presenti istruzioni procedendo al calcolo manuale degli oneri di riscatto e di ricongiunzione fino a quando non sarà possibile aggiornare le procedure automatizzate. Eventuali casi che presentino particolari difficoltà di trattazione potranno essere segnalati alle competenti sedi centrali, per le direttive del caso. Il Direttore generale Trizzino 8