TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI Ricorso per provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. Ill.mo Signor Presidente, La Signora Maria Verdi, nata a Stella di Natale il 2.2.1947, residente a Oasi ed elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Paoli n. 67 presso lo studio dell avv. prof. Angelo Luminoso e dell avv. Alberto Luminoso che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti recante data 27.10.2003 apposta a margine del presente atto, espone F A T T O 1) La Signora Maria Verdi è socio accomandatario della Slitta s.a.s. di Maria Verdi (v. doc. n. 1), società commerciale costituita in forma di accomandita semplice che svolge attività di organizzazione e svolgimento di corsi di formazione professionale. Poiché gli altri due soci sono entrambi accomandanti (si veda il doc. n. 1), l odierna ricorrente è l unico amministratore della società ed il suo legale rappresentante. Solo la Signora Verdi può compiere atti di gestione in nome e per conto della società. Solo lei può eseguire i pagamenti. Per quel che maggiormente interessa ai fini della presente causa, solo l odierna ricorrente può operare sui conti bancari della società ed emettere assegni. Solo la sua firma è depositata sui conti bancari della società ed è valida per i relativi atti di disposizione (v. docc. nn. 8 e 9). 2) Il 28 giugno 2003 la ricorrente riceveva dalla UniCredit Banca s.p.a. un telegramma con il quale veniva invitata a presentarsi urgentemente presso la Filiale UniCredit di Stella di Natale dove la stessa ricorrente intratteneva un Istanza Cautelare 1
rapporto di conto corrente personale (conto n. 402146; v. doc. n. 10) perché un assegno, pari a 2.826,82, tratto sul predetto conto era risultato senza provvista. La Signora Verdi si recava senza indugio presso la Filiale UniCredit di Stella di Natale e scopriva che l assegno in questione era quello mesi prima emesso in favore di un amico e compaesano, tale Carmelo Rossi. 3) Anche se le circostanze che stiamo per precisare non hanno rilevanza ai fini del presente procedimento e non influiscono direttamente sulle problematiche di cui si dirà, sembra opportuno spiegare i motivi per i quali sul conto UniCredit mancò la provvista necessaria per il pagamento del predetto assegno. L odierna ricorrente consegnò l assegno al Signor Rossi intorno al novembre 2002, senza peraltro indicare la data di emissione. Il Rossi attese molto tempo prima di incassare. Egli, infatti, solo nel giugno 2003, e cioè quasi otto mesi dopo, si recò in Banca per incassare l assegno e, prima di girarlo all incasso, vi appose la data del giorno (20.6.2003). Nel momento in cui l assegno veniva presentato in Banca per l incasso, l odierna ricorrente, la quale in quel periodo utilizzava poco o niente il conto UniCredit, presumeva che il relativo pagamento fosse già avvenuto da tempo. 4) La Signora Verdi, recatasi come detto alla Filiale UniCredit di Stella di Natale, spiegava le ragioni che avevano determinato lo spiacevole equivoco e si dichiarava disponibile a pagare immediatamente l importo dell assegno e tutte le somme necessarie a regolarizzare la sua posizione. Il Direttore di sala, tale Romualdo Giallo, spiegava alla odierna esponente che sarebbe stato possibile eseguire il cosiddetto pagamento tardivo e la invitava a tornare il giorno successivo portando con sè una somma in contanti pari a circa 3.500,00. Istanza Cautelare 2
Il giorno dopo la Signora Verdi tornava in Banca con la predetta somma di denaro. Il Signor Romualdo Giallo tuttavia non eseguiva le formalità promesse perché a suo dire le procedure erano molto complicate e richiedevano del tempo. In tale occasione il Romualdo Giallo si faceva consegnare dalla ricorrente il telegramma inviatole alcuni giorni prima dalla UniCredit. 5) Anche due giorni dopo avveniva la stessa cosa. La Signora Verdi si recava in Banca con il denaro e dopo una lunga attesa il Romualdo Giallo diceva che non era possibile effettuare il pagamento neppure quel giorno. A fine mattina la Signora Verdi apprendeva improvvisamente dalla Banca (sempre la UniCredit) che il pagamento tardivo non poteva essere eseguito perché nei suoi confronti era già stato levato un protesto. All odierna esponente veniva peraltro suggerito (sempre dalla Banca trattaria) di regolarizzare la posizione direttamente col prenditore dell assegno e di pagare a lui tutte le somme dovute per legge. 6) La Signora Verdi così faceva. Contattava immediatamente il Signor Rossi e gli versava l importo pari al capitale dell assegno, gli interessi, le spese e la penale, facendosi rilasciare apposita quietanza (v. doc. n. 6) e consegnando quest ultima alla Banca, la quale nulla obiettava al riguardo. 7) L odierna esponente, convinta che il problema fosse stato risolto in via definitiva, tra l 11 ed il 15 luglio 2003 emetteva tre assegni tratti su un altro conto corrente personale intrattenuto presso la Sede Centrale delle Poste Italiane di Stella di Natale (conto n. 22978092; si veda il doc. n. 2). Un primo assegno (n. 4585728431-11), datato 11.7.2003, veniva tratto per l importo di 5.450,00; un secondo assegno (n. 4585728456-10), datato Istanza Cautelare 3
14.7.2003, per l importo di 250,00; un terzo (n. 4585728449-03), datato 15.7.2003, per l importo di 2.300,00 (si veda al riguardo il doc. n. 2). Sul predetto conto delle Poste Italiane esistevano fondi sufficienti al pagamento di tutti i summenzionati assegni. 8) Ciò nonostante, tutti e tre gli assegni venivano protestati. La Signora Verdi apprendeva che il motivo del mancato pagamento, e del conseguente protesto, consisteva nell avvenuta e inaspettata revoca, nei suoi confronti, dell autorizzazione di cui all art. 1 della legge 15.12.1990, n. 386. 9) L odierna ricorrente, sconcertata dalla notizia, si attivava al fine di comprendere cosa fosse accaduto ed apprendeva che la Banca UniCredit s.p.a. (come detto, trattaria dell assegno all ordine del Signor Carmelo Rossi) aveva fatto eseguire il protesto di cui si è detto al superiore capo n. 5) indicando erroneamente come causale la mancata autorizzazione del trattario, anziché la mancanza di provvista. L odierna ricorrente apprendeva inoltre che la Banca UniCredit, altrettanto erroneamente, e per l appunto sul presupposto che il mancato pagamento fosse stato determinato non dalla mancanza di provvista ma dalla mancanza di autorizzazione del trattario, aveva iscritto il nominativo della Signora Verdi nell archivio informatico della Banca d Italia (C.A.I.) istituito e disciplinato dal D.lgs. 30.12.1999, n. 507 senza che sussistessero i presupposti di legge (come verrà illustrato più avanti nella successiva espositiva in diritto). 10) L odierna ricorrente scopriva pertanto che le Poste Italiane si erano rifiutate di pagare i tre assegni tratti sul loro conto [e di cui si è detto al superiore capo n. 7)] in virtù del fatto che sull archivio della Banca d Italia C.A.I. la UniCredit aveva iscritto illegittimamente il suo nominativo. Istanza Cautelare 4
Solo in quel momento l odierna esponente intuiva perché la UniCredit si era rifiutata di accettare il pagamento tardivo dell assegno [come illustrato ai superiori capi nn. 4) e 5)]. 11) Dopo le comprensibili e giustificate doglianze della Signora Verdi, l UniCredit rettificava la causale del protesto, specificando che esso doveva intendersi effettuato per mancanza di fondi e non come erroneamente indicato in un primo momento per mancata autorizzazione (si veda la lettera firmata dall UniCredit prodotta al doc. n. 3). L UniCredit riconosceva l errore commesso (si veda ancora la stessa lettera prodotta al doc. n. 3) e cancellava l iscrizione eseguita sull archivio C.A.I. della Banca d Italia (si veda la lettera prodotta al doc. n. 4), appunto perché eseguito senza che vi fossero i presupposti di legge. 12) A tutt oggi, le uniche iscrizioni del nominativo della Signora Verdi esistenti nell archivio informatico della Banca d Italia di cui più volte si è detto sono quelle eseguite dalle Poste Italiane. 13) Per massimo scrupolo, ed a scanso di equivoci, si rileva che la Banca UniCredit, contestualmente alla cancellazione dell iscrizione di cui sopra, avviava per la prima volta la procedura del formale preavviso di revoca previsto all art. 9 bis della legge 15.12.1990, n. 386 (v. doc. n. 5). La Signora Verdi, la quale aveva già effettuato i pagamenti di cui all art. 8 della L. n. 386/90 ed inoltre consegnato alla Banca UniCredit la quietanza firmata dal prenditore dell assegno (doc. n. 6), faceva autenticare da un notaio le sottoscrizioni ivi apposte (v. doc. n. 7) e inviava nuovamente alla Banca, entro il termine all uopo fissato dalla UniCredit, la quietanza di pagamento, stavolta con l attestazione notarile di autentica. Istanza Cautelare 5
A tal riguardo occorre mettere in evidenza che la UniCredit aveva imposto come termine ultimo la data dell 11.9.2003 (si veda la lettera del 18.8.2003 prodotta al doc. n. 5) e che la Signora Verdi inviò il tutto, mediante lettera raccomandata a.r., il 5.9.2003 (si veda l avviso di ricevimento prodotto al doc. n. 8, sottoscritto per ricezione dall UniCredit lo stesso 11.9.2003). 14) La Banca UniCredit constatava la regolarità degli adempimenti ed infatti non procedeva a nessuna nuova iscrizione della Verdi nel C.A.I.. Come detto, le uniche iscrizioni del nominativo della ricorrente nell archivio della Banca d Italia sono quelle eseguite dalle Poste Italiane. D I R I T T O A) Occorre preliminarmente rilevare che con l entrata in vigore del D.lgs. 30.12.1999, n. 507 (il quale ha introdotto radicali modifiche al testo della legge 15.12.1990, n. 386, novellandolo), la disciplina dell assegno bancario, ed in particolare quella concernente le sanzioni conseguenti agli illeciti precedentemente rilevanti penalmente, ha subìto una importante e radicale riforma. Per quel che riguarda le problematiche strettamente connesse con la presente causa, la normativa di cui si è detto da una parte ha depenalizzato le fattispecie costituite dall emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (v. artt. 1 e 2 della Legge n. 386/90), introducendo, in sostituzione di quelle penali, sanzioni amministrative che debbono essere applicate dal Prefetto territorialmente competente; dall altra ha introdotto un meccanismo di prevenzione, e nel contempo di autotutela, del sistema bancario imperniato sulla revoca del traente colpevole di uno degli illeciti di cui è detto dal potere di emettere assegni su qualsiasi banca o ufficio postale. Istanza Cautelare 6
Il predetto sistema, e segnatamente la revoca generale dell autorizzazione ad emettere assegni, è imperniato sul funzionamento di un apposito archivio informatico centralizzato (meglio noto come C.A.I.), gestito e controllato dalla Banca d Italia, nel quale vengono iscritti i nominativi di coloro che si sono resi responsabili dell emissione di assegni senza autorizzazione della banca trattaria o senza provvista. Con l iscrizione del nominativo nell archivio di cui si è detto, da eseguirsi a cura della banca trattaria interessata, si determina automaticamente la revoca del traente, benchè a tempo determinato (sei mesi), da tutte le autorizzazioni ad emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale (si veda l art. 9, commi 3 e 4 della legge n. 386/90, così come modificato dall art. 34 del D.lgs. n. 507/99). La revoca pertanto non è limitata così come avveniva in passato, sulla base della pregressa normativa alla sola azienda presso cui era stato tratto l assegno, ma è generale e riguarda l intero mercato bancario nazionale. B) I presupposti dettati dalla legge per l iscrizione nell archivio della Banca d Italia C.A.I. tuttavia sono diversi a seconda che si tratti di emissione di assegni senza autorizzazione della banca trattaria ovvero di emissione di assegni senza provvista o con provvista insufficiente. Ed infatti, mentre nel primo caso (mancanza di autorizzazione del trattario; v. art. 1 L. n. 386/90) ritenuto dal legislatore più grave, e per tale ragione sanzionato più gravemente (si veda l art. 5 della stessa legge, così come novellata dal D.lgs. n. 507/99) il traente non può evitare l iscrizione del suo nominativo nell archivio informatico più volte citato, e tale iscrizione deve essere eseguita entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, nell ipotesi di mancanza o insufficienza della provvista (v. art. 2 L. n. 386/90) il Istanza Cautelare 7
traente è ammesso a sanare l illecito mediante il pagamento dell assegno, oltre gli interessi, la penale, etc., anche nelle mani del portatore, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (v. art. 8 della legge 15.12.1999, n. 386, così come modificato dall art. 33 del D.lgs. n. 507/99) e in questo modo a evitare sia l applicazione delle sanzioni amministrative sia l iscrizione del suo nominativo nell archivio informatico di cui all art. 10 bis della L. n. 386/90 (così come novellato nel 99). Durante la decorrenza del predetto termine sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (si veda il secondo comma, lett. b, dell art. 9 della legge n. 386/90, così come modificato dall art. 34 del D.lgs. n. 507/99), e comunque non prima del termine di cui al terzo comma dell art. 9 bis della stessa legge, la banca trattaria non può effettuare l iscrizione in oggetto. Qualora il traente provveda entro i predetti termini al pagamento tardivo di cui si è detto e ne fornisca la prova alla banca trattaria, quest ultima non potrà iscrivere nel C.A.I. il nominativo del traente e nei confronti di quest ultimo non verranno applicate le sanzioni amministrative stabilite agli artt. 4 e segg. della L. n. 386/90. C) Nella superiore espositiva in fatto è già stato evidenziato che il mancato pagamento dell assegno tratto dalla Signora Maria Verdi sul conto UniCredit n. 402146 della Filiale di Stella di Natale [assegno n. 123450223, datato 20.6.2003, pari a 2.826,82, e di cui si è detto al capo n. 2) della superiore espositiva in fatto] era stato determinato solo ed esclusivamente dalla mancanza della provvista, ovverosia dall insufficienza dei fondi depositati in Banca, come espressamente e testualmente dichiarato dalla stessa Banca UniCredit nella lettera raccomandata recante data 18.8.2003 (prodotta al doc. n. 3). Istanza Cautelare 8
D) Da ciò consegue che la Banca UniCredit s.p.a., ai sensi di quanto stabilisce sul punto la Legge 15.12.1990, n. 386 (così come modificata dal D.lgs. 30.12.1999, n. 507) e come illustrato sopra, non poteva legittimamente iscrivere il nominativo dell odierna ricorrente nell archivio informatico della Banca d Italia (C.A.I.) prima che fosse trascorso il termine di cui al primo comma dell art. 8 della stessa legge (sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo), oltre agli eventuali ulteriori dieci giorni di cui al terzo comma dell art. 9 bis. L iscrizione effettuata dalla Banca UniCredit è stata presumibilmente eseguita nei giorni immediatamente successivi alla presentazione al pagamento dell assegno n. 123450223. In ogni caso, da quanto emerge dalla lettera 19.8.2003 (prodotta al doc. n. 3), in quella data, e cioè molto tempo prima che scadessero i termini di cui si è detto sopra, l iscrizione era già avvenuta, posto che nella lettera citata si parla della sua «cancellazione». Detta iscrizione era pertanto illegittima e contraria alla legge. Lo dimostra anche il fatto che la stessa Banca UniCredit, riconoscendo l errore commesso (v. doc. n. 3), ha provveduto a cancellarla (v. lettera prodotta al doc. n. 4). E) L errore commesso dalla UniCredit ha peraltro determinato conseguenze che hanno causato all odierna ricorrente danni di entità considerevole. Come è stato illustrato nella superiore espositiva in fatto, le Poste Italiane s.p.a. si sono rifiutate di pagare gli assegni tratti dalla Signora Verdi sul conto esistente presso la Sede Centrale di Stella di Natale in virtù del fatto che in quel momento parliamo di circa metà luglio del 2003 (si veda a tal proposito quanto Istanza Cautelare 9
allegato sub capi nn. 6 e 7 della superiore espositiva in fatto) il nominativo della ricorrente era iscritto nell archivio della Banca d Italia. Alla luce di tale iscrizione, per l effetto dei commi 3 e 4 dell art. 9 della L. n. 386/90 (così come modificato dall art. 34 D.lgs. n. 507/99), alla stessa ricorrente risultava formalmente revocata l autorizzazione ad emettere assegni presso qualsiasi banca o ufficio postale. Come più volte sottolineato, peraltro, l iscrizione eseguita dalla UniCredit, e sulla base della quale le Poste Italiane si sono rifiutate di pagare gli assegni di cui si è detto procedendo alle ulteriori iscrizioni di cui alla L. n. 386/90 (come modificata nel 99), non era legittima ed era stata eseguita senza che vi fossero i presupposti stabiliti dalla legge. Nel momento in cui gli assegni tratti sul conto delle Poste Italiane sono stati presentati al pagamento, pertanto, nei confronti della Signora Verdi non poteva ritenersi operante alcuna legittima revoca generale all emissione di assegni. Gli assegni tratti sulle Poste Italiane erano pertanto autorizzati e avrebbero dovuto essere pagati. Le iscrizioni del nominativo della ricorrente sul C.A.I. eseguite dalle Poste Italiane sono state illegittime perché non sussisteva il presupposto stabilito dalla legge (e cioè la revoca dell autorizzazione ad emettere assegni ). F) La Signora Verdi ha pertanto diritto a ottenere la cancellazione delle predette iscrizioni. Il soggetto legittimato, e nel contempo obbligato, alla cancellazione non può che essere la società Poste Italiane s.p.a., poiché essa ha eseguito le iscrizioni di cui parliamo. Poiché quest ultima, nonostante l invito espressamente rivoltole (si veda Istanza Cautelare 10
la lettera prodotta al doc. n. 11), non vi ancora provveduto spontaneamente, appare necessario che tale cancellazione venga disposta in via d urgenza dal Tribunale, ovvero che le Poste Italiane siano condannate a provvedervi senza ulteriore ritardo. G) Il perdurare dell iscrizione nel C.A.I. del nominativo dell odierna ricorrente, e la conseguente revoca dell autorizzazione ad emettere assegni, sta procurando alla stessa pregiudizi gravissimi e probabilmente irreparabili. Si è già messo in evidenza che l iscrizione nell archivio informatico centrale istituito presso la Banca d Italia ai sensi dell art. 36 D.lgs. n. 507/99 determina la revoca generale nei confronti del traente segnalato da ogni autorizzazione ad emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale. Si intuisce pertanto che una conseguenza di questo genere, provocando la fuoriuscita del soggetto iscritto dall intero circuito bancario nazionale, costituisce una misura altamente penalizzante e squalificante, specie per quei soggetti come l odierna ricorrente appartenenti a categorie produttive che utilizzano come mezzo normale di pagamento l assegno e che svolgono attività di amministrazione di una società commerciale. Solo con riguardo a quest ultimo profilo, poiché come detto la ricorrente è l unico amministratore di una società commerciale (la I.F.A.L. s.a.s.), l attività di quest ultima è praticamente paralizzata. H) La condotta dell UniCredit s.p.a. ha prodotto un danno ingiusto nei confronti dell odierna ricorrente, ed inoltre anche della società dalla stessa amministrata. Anche la condotta delle Poste Italiane s.p.a., le quali non hanno ancora provveduto alla cancellazione delle iscrizioni di cui si è detto pur avendo ricevuto Istanza Cautelare 11
apposita istanza da parte della Signora Verdi (v. doc. n. 11), si rivela illegittima e fonte di pregiudizio economico per l odierna ricorrente (e, come detto, per la società dalla stessa amministrata). La Signora Verdi, sia in proprio sia nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della I.F.A.L. s.a.s., intende pertanto proporre azione di merito contro la UniCredit s.p.a. intesa ad accertare l illegittimità dell iscrizione del suo nominativo nel C.A.I. (iscrizione peraltro successivamente cancellata) e la condanna della stessa Banca al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente e dalla I.F.A.L. s.a.s. in dipendenza dei fatti predetti. Nel contempo la Signora Verdi intende proporre azione di merito contro le Poste Italiane s.p.a. intesa ad accertare l illegittimità delle iscrizioni effettuate da quest ultima nel C.A.I., la sua condanna a provvedere alla cancellazione e l eventuale condanna della stessa società al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente a causa del ritardo nella cancellazione laddove essa si rifiutasse di provvedervi spontaneamente. I) Occorre rilevare che poiché il tempo occorrente per la definizione dell instauranda causa di merito posto che la durata media di un giudizio davanti al Tribunale non può essere preventivata in un tempo inferiore ai 4-5 anni rischia di vanificare irreparabilmente le ragioni dell odierna ricorrente, quest ultima si trova costretta ad agire in via d urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere immediatamente la cancellazione del suo nominativo dall archivio informatico centralizzato della Banca d Italia, la cui permanenza rischia di compromettere irreparabilmente la posizione bancaria, commerciale e professionale della Signora Maria Verdi e quella della società I.F.A.L. s.a.s. dalla stessa amministrata e rappresentata. Istanza Cautelare 12
L) Poiché il trattario che ha proceduto alle iscrizioni di cui si chiede la cancellazione è la società Poste Italiane s.p.a., e poiché solo esso ha il potere e l onere di provvedere alla predetta cancellazione, essa deve intendersi unico ed esclusivo soggetto legittimato passivamente nel presente procedimento. M) A scanso di equivoci, è il caso di rilevare che l invocabilità del provvedimento d urgenza di cui all art. 700 c.p.c. è sicuramente ammissibile nel caso di specie. Tale ammissibilità, oltre a discendere dai principi generali e dalla mancanza di alcun rimedio cautelare esperibile in sua sostituzione, è ammessa pacificamente dagli autori che si sono interessati del problema [tra i tanti, si veda A. Carrato, La nuova disciplina dell assegno bancario: profili civilistici (D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), in Dir. fall. 2000, I, pag. 1042]. * * * * Tutto ciò premesso e dedotto, la Signora Maria Verdi, con il ministero dei sottoscritti avvocati, FA ISTANZA affinchè il Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice Designando, ogni contraria istanza o eccezione rigettata, voglia: 1) ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 671 e 669 sexies, 2 comma c.p.c., e perciò provvedendo inaudita altera parte, disporre la cancellazione del nominativo della ricorrente dall archivio C.A.I. della Banca d Italia di cui all art. 10 bis legge 15.12.1999, n. 386 (come modificata dal D.lgs. 30.12.1999, n. 507) ovvero ordinare alle Poste Italiane s.p.a. di provvedere immediatamente alla predetta cancellazione, per tutti i motivi illustrati nella superiore espositiva; 2) in via subordinata, procedendo ai sensi dell art. 669 sexies, 1 comma Istanza Cautelare 13
c.p.c. e previamente fissando udienza di comparizione delle parti, disporre la cancellazione del nominativo della ricorrente dall archivio C.A.I. della Banca d Italia di cui all art. 10 bis legge 15.12.1999, n. 386 (come modificata dal D.lgs. 30.12.1999, n. 507) ovvero ordinare alle Poste Italiane s.p.a. di provvedere immediatamente alla predetta cancellazione, per tutti i motivi illustrati nella superiore espositiva; 3) dichiarare che nei confronti della ricorrente non è valida né efficace alcuna revoca dell autorizzazione ad emettere assegni ai sensi e per gli effetti di cui all art. 9 L. n. 386/90 (così come modificato dall art. 34 D.lgs. n. 507/99); 4) adottare ogni altro provvedimento che sarà ritenuto necessario e idoneo al fine di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli delle iscrizioni di cui si è detto; 5) disporre le necessarie comunicazioni a tutti gli Uffici e gli Enti interessati e competenti in materia, ivi compresa la Banca d Italia, la Camera di Commercio territorialmente competente e la Prefettura del luogo; 6) con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 5 dell art. 9 della legge 488/99, si dichiara che il valore della causa in oggetto è indeterminabile e che il contributo unificato di iscrizione a ruolo, trattandosi di procedimenti disciplinati dal libro quarto, titolo primo del c.p.c., sarà pari, ai sensi del 2 comma dell articolo menzionato, a 155,00. Si producono e si depositano in cancelleria i seguenti documenti: 1) atto costitutivo della I.F.A.L. s.a.s.; 2) atto di notifica degli estremi di violazione amministrativa della Prefettura di Stella di Natale; 3) lettera racc. a.r. del 18.8.2003 dalla UniCredit Banca s.p.a. al notaio dott. Paolino Paperino; 4) lettera Istanza Cautelare 14
racc. a.r. del 19.8.2003 dalla UniCredit Banca s.p.a. all avv. Rommaso Blu; 5) lettera racc. a.r. del 18.8.2003 dalla UniCredit Banca s.p.a. alla Signora Maria Verdi; 6) dichiarazione di quietanza sottoscritta da Carmelo Rossi e autenticata dal notaio Ortensia Canarino in data 4.9.2003; 7) avviso di ricevimento di lettera racc. a.r. spedita alla Banca UniCredit di Stella di Natale S.E. il 5.9.2003 e ricevuta l 11.9.2003; 8) contratto di apertura di conto corrente della I.F.A.L. s.a.s. presso la Banca Commerciale Italiana; 9) contratto di apertura di conto corrente della I.F.A.L. s.a.s. presso la Cariplo; 10) lettera di conferma dell avvenuta apertura del conto corrente n. 402146 presso la UniCredit Banca; 11) lettera raccomandata a.r. del 16.10.2003 da avv.ti Luminoso alle Poste Italiane e p.c. alla Banca d talia, con allegate ricevute e cartoline; 12) atto di deduzioni e osservazioni difensive depositato presso la Prefettura di Stella di Natale l 8.10.2003. Cagliari, 27 ottobre 2003. avv. Alberto Luminoso avv. prof. Angelo Luminoso Istanza Cautelare 15