DELIBERA CONTRIBUTIVA 2014 Sistema contributivo in vigore dal 1 gennaio e valido fino al 31 dicembre 2014 Dalla data del 1 gennaio 2014 è operativa Unindustria Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, come fusione per incorporazione di Confindustria Latina nella preesistente Unindustria. La Delibera contributiva Unindustria, di cui allegato 1, si applica a: le imprese già aderenti alla preesistente Unindustria alla data del 31.12.2013 i nuovi soci che aderiscono nel 2014, presenti sull intera circoscrizione che coincide con il territorio regionale del Lazio. La Delibera contributiva Confindustria Latina, di cui allegato 2, si applica a: le imprese già aderenti alla preesistente Confindustria Latina alla data del 31.12.2013. Per ulteriori precisazioni in materia di sistema contributivo, si rinvia allo Statuto dell Associazione e al documento Disposizioni transitorie. All: 1. Delibera contributiva Unindustria 2. Delibera contributiva Confindustria Latina
Allegato 1 Delibera contributiva 2014 SISTEMA CONTRIBUTIVO IN VIGORE DALL 1.01.2014 1. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Per la definizione della contribuzione associativa si prendono in considerazione i seguenti elementi: a) numero dipendenti ad orario normale e/o ad orario ridotto - comprensivo di dirigenti, quadri, impiegati, operai ed apprendisti; b) monte salari effettivo (somma delle retribuzioni complessive di tutti i dipendenti dell'azienda: modello DM10 INPS Virtuale); c) in assenza del dato di cui al punto b), ai fini della determinazione del monte salari, sarà utilizzato per ciascun dipendente un valore convenzionale fissato in 22.000. Per il computo del numero dei dipendenti controllati dalle imprese che non abbiano presentato il modello DM10 Virtuale si farà riferimento all ultimo modello DM10 inviato all azienda ovvero, in mancanza, ai dati già comunicati dalla stessa azienda per la tenuta del Registro Imprese di Unindustria o del Registro confederale, salva facoltà di Unindustria di accedere alle banche dati degli Istituti previdenziali o della CCIAA ed a tutte le fonti pubbliche accessibili, al fine di accertare la corrispondenza dei dati comunicati. d) metodo di calcolo: monte salari lavoratori occupati (individuati come da punto a). Il monte salari si ottiene moltiplicando per 13 le retribuzioni lorde risultanti dal mod. DM10 Virtuale del precedente mese di agosto (ovvero, come specificato al punto 3.a). In assenza di tale documento si prende come base il monte salari ottenuto utilizzando il valore convenzionale di cui al punto c) moltiplicando per il numero dei dipendenti accertati con le modalità di cui al predetto punto c). In caso di differenza tra retribuzione indicata nel DM10 Virtuale e monte salari convenzionale sarà utilizzato il valore minore. Qualora il monte salari risultante dal mod. DM10 Virtuale INPS del precedente mese di agosto (ovvero, come specificato al punto 3.a) fosse inferiore al valore convenzionale, Unindustria potrà richiedere il mod. DM10 Virtuale del mese successivo. Sull importo del monte salari ottenuto verranno applicati (in maniera analoga al calcolo dell Irpef) le seguenti aliquote percentuali: 0,65 % sul monte salari fino a 1.050.000; 0,70 % sul monte salari da 1.050.001 a 2.100.000; 0,75 % sul monte salari da 2.100.001 a 5.250.000; 0,70% sul monte salari da 5.250.001 a 10.500.000; 0,55% sul monte salari da 10.500.001 a 21.000.000; 0,35% sul monte salari eccedente. e) L importo del contributo associativo per ciascuna azienda, fino a 6 dipendenti, non potrà comunque essere inferiore a 950 annui.
f) Per le aziende facenti parte di uno stesso Gruppo societario il contributo verrà calcolato - sulla base del disposto dei precedenti punti c) e d) - sul totale degli addetti delle imprese associate appartenenti al Gruppo stesso. Il contributo pro-capite così ottenuto verrà quindi applicato al numero di dipendenti di ciascuna azienda associata del Gruppo stesso. Tale contributo unitario verrà applicato anche alle imprese dello stesso Gruppo che si assoceranno nel corso dell'anno. Sono escluse dal calcolo del contributo di Gruppo le imprese che rientrano nel minimo contributivo di cui al precedente punto e). E' fatta salva l'applicazione, alle aziende facenti parte di uno stesso Gruppo, delle condizioni previste da accordi stipulati da Confindustria per particolari gruppi di imprese. L'applicazione del contributo di Gruppo esclude l'applicabilità di altre condizioni facilitate previste dalla presente delibera. g) Alle imprese multilocalizzate in possesso dei requisiti previsti da Confindustria sarà applicabile l art. 9 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale. L applicazione di tale Regolamento non è cumulabile con altre condizioni di miglior favore previste nella delibera contributiva. h) Per le Imprese Finanziarie (Istituti di Credito e Compagnie Assicuratrici), il contributo verrà così calcolato: o fino a 100 dipendenti: 5.000. o da 101 a 200 dipendenti: 10.000. o da 201 a 500 dipendenti: 20.000. o da 501 a 1.000 dipendenti: 40.000. o da 1.001 a 3.000 dipendenti: 80.000. o oltre i 3.000 dipendenti: 100.000. i) Per le imprese associate che esercitino l attività di General Contractor, con sedi nella provincia di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo ed operanti nei mercati internazionali, che chiederanno l adesione ad Unindustria mantenendo l iscrizione all Associazione di Categoria a cui già aderiscono, il contributo associativo verrà determinato forfettariamente in 50.000 (cinquantamila); per le imprese di nuova adesione, tale importo verrà commisurato secondo i mesi di effettiva adesione, salvo quanto previsto al precedente punto e) in relazione al minimo contributivo annuo. l) Consorzi non obbligatori L importo del contributo associativo verrà calcolato: o fino a 6 imprese consorziate (associate e non) 5.000 o per ogni consorziata aggiuntiva non associata 950 Per i Consorzi che alla data del 31.12.2012 risultavano aderire ad Unindustria, il contributo per l anno 2014 non potrà comunque essere superiore al 10% rispetto al contributo 2013, calcolato a regime della delibera contributiva 2013, fermo restando l applicazione del minimo contributivo di 950 previsto al punto 1. lettera e). m) Aziende alberghiere Alberghi individuali Il contributo associativo verrà determinato in rapporto al numero delle camere. Per ciascuna camera il contributo annuo sarà pari a 19. Il contributo dovuto ad Unindustria come sopra indicato potrà essere integrato da un ulteriore importo sulla base di accordi stipulati con le Associazioni di categoria.
Catene alberghiere o Fino a 800 camere: o Da 801 a 1.200 camere: o Da 1.201 a 1.600 camere: o Oltre 1.600 camere: 25 a camera 21 a camera 18 a camera 13 a camera Sull importo del contributo associativo annuo, determinato secondo le modalità sopra indicate, alle catene alberghiere verranno riconosciute le seguenti agevolazioni: - Riduzione del 10%, se regolarmente iscritte al Sistema Confederale con un numero di camere inferiore a 1.600 nel territorio di competenza Unindustria, ma superiore a 1.600 camere sul territorio nazionale. - Riduzione del 20%, se superano le 2.000 camere nel territorio di competenza Unindustria. - Riduzione del 10%, se iscritte a Unindustria con almeno cinque strutture alberghiere. L importo del contributo associativo per ciascun albergo, sia esso individuale o appartenente ad una catena alberghiera, non potrà comunque essere inferiore al precedente punto 1. lettera e) in relazione al minimo contributivo annuo. n) Case di cura Il contributo associativo verrà determinato in rapporto al numero dei posti letto. Per ciascun posto letto il contributo annuo sarà pari a 41. L'importo del contributo associativo per ciascuna casa di cura non potrà, comunque, essere inferiore al precedente punto 1. lettera e) in relazione al minimo contributivo annuo. o) TPL Alle imprese che esercitano il servizio di Trasporto Pubblico Locale il contributo associativo potrà essere determinato applicando un aliquota percentuale - da definirsi a cura del Tesoriere di Unindustria - sul parametro ufficiale di misurazione del servizio (vetture-chilometro). p) Industrie della Ceramica Oltre al contributo calcolato secondo i criteri di cui al punto 1 lettere a), b), c), d), è previsto un contributo aggiuntivo pari a: o per le imprese fino a 50 dipendenti 1.500. o per le imprese con oltre 50 dipendenti 2.500. L'importo del contributo associativo per ciascuna impresa appartenente al settore in questione non potrà, comunque, essere inferiore al precedente punto 1. lettera e) in relazione al minimo contributivo annuo. 2. INCENTIVI PER LO SVILUPPO ASSOCIATIVO a) Nell ambito delle azioni di sviluppo, il Presidente di Unindustria - o, su sua indicazione, il Tesoriere - di concerto con il Direttore Generale, potrà applicare, anche nell ambito di accordi o convenzioni, particolari condizioni contributive a settori o realtà produttive di interesse per l ampliamento della base associativa. Dall applicazione degli incentivi di seguito indicati, vengono escluse le aziende di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) del punto 1. b) Le aziende che si iscriveranno per la prima volta ad Unindustria e che non hanno mai aderito in forma diretta alle Articolazioni territoriali di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, qualora rimangano associate per almeno tre anni, hanno diritto, per i primi due anni di adesione, ad una riduzione pari al 50% del contributo calcolato a regime, fermo restando l applicazione del minimo contributivo previsto al punto 1. lettera e). Non potranno usufruire della predetta riduzione le Aziende che formalizzeranno il proprio recesso entro il 30 giugno del secondo anno dalla data di adesione. In tal caso, l Associazione potrà esigere i contributi associativi relativi ai primi due anni calcolati a regime della presente delibera contributiva e, quindi, senza l applicazione della riduzione del 50%.
c) Le imprese fino a 10 dipendenti che chiederanno di aderire ad Unindustria entro i 12 mesi dalla loro costituzione non corrisponderanno alcun contributo associativo per l anno 2014. d) Per le aziende che aderiranno nel corso dell anno 2014, il contributo associativo verrà determinato secondo i mesi di effettiva adesione, salvo quanto previsto in relazione al minimo contributivo annuo. Gli incentivi per lo sviluppo associativo non sono cumulabili tra loro. 3. REGOLE DI APPLICAZIONE a) Entro il 1 novembre 2013, le imprese dovranno inviare ad Unindustria copia del modello DM10 INPS Virtuale relativo al precedente mese di agosto o, nel caso di neo-associate, relativo al mese precedente di iscrizione, ovvero, l ultimo mod. DM10 INPS Virtuale disponibile. b) Al fine dell'applicazione del contributo di Gruppo, entro il 1 novembre 2013, l'azienda capogruppo invierà ad Unindustria la dichiarazione delle dimensioni - relative al precedente mese di agosto - delle singole imprese associate appartenenti al Gruppo stesso. c) Alle associate con oltre 100 dipendenti che dichiarino un organico nel territorio di Unindustria superiore al 50% rispetto al dato dei dipendenti comunicato per il calcolo del contributo associativo 2013, l importo contributivo per l anno 2014 verrà determinato: - sul dato dei dipendenti dichiarati per il calcolo del contributo associativo 2013, a regime della presente delibera contributiva; - sulla differenza risultante tra i dipendenti dichiarati per il calcolo del contributo associativo 2013 ed i dipendenti dichiarati per il calcolo del contributo 2014, applicando la riduzione del 75%. Per i due anni successivi al 2014 tale riduzione verrà ragguagliata rispettivamente al 50% ed al 25%, fino al raggiungimento del contributo pieno a partire dal 2017. Per la rilevazione dei dati dei dipendenti si farà riferimento ai mod. DM10 di agosto di ciascun anno. Tale agevolazione non sarà applicabile alle imprese che hanno aumentato il proprio organico per effetto di processi di fusione, incorporazione o acquisizione avvenuti tra aziende già associate a Unindustria o appartenenti allo stesso gruppo societario. d) Per le associate che nel corso dell anno 2013 abbiano ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni - sia ordinaria che straordinaria - il contributo associativo 2014 verrà calcolato escludendo, dal computo dei dipendenti risultanti dal mod. DM10 INPS Virtuale relativo al precedente mese di agosto, il numero dei dipendenti interessati dalla CIG quantificati dividendo le ore totali di CIG effettuate nell arco dell anno 2013 per 1.840 (ore lavorate nel corso di un anno considerando 230 giorni lavorativi medi annuali). Il risultato così ottenuto corrisponderà al numero dei dipendenti da considerare in CIG a zero ore che verrà quindi sottratto dal totale dei dipendenti dichiarati sul mod. DM10 INPS Virtuale del precedente mese di agosto. I dati relativi al numero di ore di CIG e CIGS effettuate nell anno 2013 dovranno essere forniti entro il 20 gennaio 2014. e) Gli incentivi contributivi previsti per lo Sviluppo Associativo sono condizionati alla presentazione del modello DM10 Virtuale INPS. f) Alle imprese e/o unità locali che alla data del 31.12.2010 risultavano aderire in forma diretta alle Articolazioni territoriali di Frosinone, Rieti e Viterbo e alle imprese che hanno aderito ad Unindustria nel corso dell anno 2011, l importo del contributo associativo per l anno 2014, a parità di dipendenti, qualora inferiore a quello calcolato in base alla presente Delibera, non potrà essere superiore al 10% rispetto al contributo 2013, calcolato a regime della delibera contributiva 2013, e comunque non potrà essere inferiore al minimo contributivo previsto dalla presente delibera contributiva, pari a 950.
4. MODALITA DI PAGAMENTO/INCASSO a) I contributi dovranno essere versati entro il 31 marzo 2014. Per importi superiori a 50.000 le imprese potranno richiedere una rateizzazione in tre rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre 2014. Per le nuove associate i contributi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla data di approvazione della domanda di adesione e comunque entro il 31/12/2014. b) I contributi possono essere versati tramite: Rid bancario, autorizzazione permanente di addebito sul c/c dell impresa. Tale tipologia di pagamento consentirà, alle associate che ne facciano richiesta, di corrispondere la quota associativa annuale in tre rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre 2014. RiBa, ricevuta bancaria. Bonifico bancario. Assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato all Associazione. Saranno promossi atti legali verso: - aziende insolventi da un anno totalmente o parzialmente; - aziende dimissionarie non in regola con i contributi. Attestato di appartenenza. La certificazione di adesione ad Unindustria rilasciata alle sole associate in regola con il pagamento dei contributi - recherà per ciascuna impresa: - ragione sociale ed indirizzo; - numero d'ordine di adesione; - numero dei dipendenti dichiarati. La presente Delibera concernente i contributi associativi dovuti per l anno 2014 è stata assunta dall Assemblea Generale Ordinaria di Unindustria il 26 giugno 2013.
Allegato 2 Delibera contributiva 2014 SALARI DI RIFERIMENTO Le Imprese associate, salvo quanto non diversamente previsto di seguito, sono tenute a corrispondere un contributo annuo calcolato in percentuale sull ammontare complessivo delle retribuzioni erogate nell esercizio 2012, così come risultanti dalla denuncia INAIL. ALIQUOTE, SETTORI E CRITERI DI REGRESSIVITA - 0,60% per le Imprese dei settori alimentare, ambiente e fonti energetiche, legno e nauticacantieristica, estrattivo e materiali da costruzione, metalmeccanico, terziario, attività diverse, gomma e materie plastiche, chimico e chimico farmaceutico. Nelle fasce contributive da Euro 15.000 ad Euro 25.000 ed oltre i 25.000 Euro si applicano i criteri di regressività rispettivamente del 50% e del 75%. Per il settore turismo, in considerazione del forte carattere stagionale delle varie attività in esso ricomprese, si stabilisce, in via sperimentale e fino a tutto l anno 2014, che le Imprese siano tenute a corrispondere l importo contributivo forfettario annuo pari ad Euro 1.000. Ad esse si applicano l agevolazione contributiva prevista per le Imprese di nuova adesione e per le Imprese plurime collegate, di seguito previste. Per le imprese appartenenti al settore della Sanità, il pagamento del contributo associativo è calcolato secondo le classi di dipendenti di seguito elencate: Classe dipendenti Contributo in Euro Fino a 5 1.000 Da 6 a 50 1.500 Da 51 a 99 2.000 Da 100 a 200 3.500 Oltre 200 5.000 Per le imprese appartenenti al settore edile il pagamento del contributo associativo è calcolato secondo l aliquota dello 0,4% per l anno 2014, tenuto conto della costituzione di Ance Latina e la sua piena autonomia gestionale e di servizi. Anche i suddetti settori sono applicabili i benefici contributivi previsti per le Imprese di nuova adesione e per le Imprese plurime collegate, di seguito previste. CONTRIBUTO MINIMO Il contributo minimo annuo sarà non inferiore ad Euro 1.000, ad eccezione delle imprese di nuova adesione o delle adesioni plurime collegate, nei limiti e con le modalità previsti dalle normative in appresso specificate. Il contributo minimo costituisce la base di calcolo e di attribuzione dei voti nelle Assemblee ai sensi dell articolo 15 dello statuto associativo.
IMPRESA DI NUOVA ADESIONE Nei confronti dell impresa di nuova adesione, saranno praticate agevolazioni contributive pari al 66% per il primo anno, al 33% per il secondo anno ed al terzo anno inizia l applicazione ordinaria del contributo stesso. L opzione agevolativa è praticabile anche sul minimo contributivo che viene proporzionalmente ridotto. In tal caso, i diritti elettorali e le altre prestazioni riservate agli associati ordinari (stipula convenzioni, organizzazione di convegni e di seminari, firma di contratti di fornitura con l Associazione stessa o con terze parti attraverso il suo ausilio) si raggiungono al termine del periodo di agevolazione o, immediatamente, se non si esercita il diritto di opzione. Qualora nel corso del periodo di contribuzione agevolata, l impresa risultasse inadempiente nel pagamento di due quote annuali consecutive, i benefici previsti dalle condizioni di ingresso stesse decadranno automaticamente con effetto retroattivo sui ruoli annuali in stato di morosità riportandoli a livello di contributo pieno. Tale condizione può essere sanata esclusivamente da un piano di rientro formale concordato con l ufficio legale dell Associazione ed il successivo rispetto dei termini di pagamento in esso previsti. L agevolazione non è ripetibile in caso di cessazione del rapporto associativo e nuova adesione. Ed è pertanto applicabile solo alle Imprese che per la prima volta entrano a far parte di Confindustria Latina. Per le imprese nuove aderenti il contributo del 1 anno solare di associazione sarà calcolato in dodicesimi a decorrere dal mese di ammissione. Tale agevolazione è cumulabile con altre eventualmente già indicate nella delibera. Tuttavia, l importo così calcolato non può essere inferiore a quanto previsto dall applicazione dello sconto regressivo (75, 50 e 25%) al contributo minimo. Il versamento della prima annualità di contributo dovrà essere versato al momento della presentazione della domanda di adesione: l incasso avverrà solo al momento dell accettazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo. IMPRESE MULTILOCALIZZATE Nei confronti delle Imprese multi localizzate, che hanno sede e/o unità locali a carattere non temporaneo sul territorio di competenza di più di una Associazione territoriale, si applicano i criteri di armonizzazione previsti dall apposito Regolamento di Confindustria. ADESIONI PLURIME IMPRESE COLLEGATE Nei confronti delle Imprese associate facenti capo alla stessa proprietà o allo stesso Imprenditore (in caso di società, totalmente o maggiormente partecipate), che danno luogo ad adesioni plurime: 1. se le contribuzioni sono superiori al minimo, sarà applicata una riduzione del contributo pari al 20%, nell ipotesi di due Imprese aderenti collegate; una riduzione pari al 30%, nell ipotesi di tre o più Imprese aderenti collegate. Il contributo annuale così calcolato, distribuito per ciascuna azienda, non può comunque portare ad un contributo inferiore al minimo di Euro 1.000; 2. se anche una sola contribuzione è inferiore al minimo: nel caso di Imprese rientranti nello stesso settore, viene calcolata una contribuzione unica annuale sulla sommatoria dei monte salari delle aziende del gruppo di imprese moltiplicata per l aliquota del settore; nel caso di più settori, si procede sommando i monte salari delle imprese per settori e calcolando le contribuzioni sulla base delle aliquote dei settori interessati. Il risultato così calcolato non può comunque generare un contributo unitario, distribuito per azienda, inferiore ad Euro 250. Anche in questo caso, qualora le imprese assoggettate a queste agevolazioni risultassero inadempienti nel pagamento di due quote annuali consecutive, suddetti benefici decadranno automaticamente con effetto retroattivo sui ruoli annuali in stato di morosità, riportandoli a livello di contributo pieno. Tale condizione può essere sanata esclusivamente da un piano di rientro formale concordato con l ufficio legale dell Associazione ed il successivo rispetto dei termini di pagamento in esso previsti ed il successivo rispetto dei termini di pagamento in esso contenuti.
CONSORZI DI IMPRESE La contribuzione dei Consorzi di Imprese non operativi deve considerarsi adempiuta con il versamento del contributo minimo, mentre per i Consorzi operativi il contributo è calcolato come segue: fino a 6 imprese associate Euro 1.000; per ogni consorziata aggiuntiva non associata Euro 100 se associata Euro 50; Naturalmente, nell uno come nell altro caso, i servizi associativi sono resi solo al Consorzio aderente e non possono estendersi alle Imprese controllate se non aderenti; in ogni modo le imprese saranno comunque iscritte nel registro degli associati di Confindustria Latina. CRITERI GENERALI SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Le agevolazioni non sono cumulabili, salvo nelle nuove adesioni per le quali è ammesso il cumulo delle agevolazioni dovute sia all ingresso sia per le adesione delle Imprese collegate. In ogni caso il contributo imputabile a ciascuna azienda non può essere inferiore ad Euro 333. In caso di contribuzione unica, il voto spettante sarà commisurato all ammontare del contributo effettivamente versato e attribuito ad una sola azienda a scelta dell imprenditore. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E ACCORDI DI DOPPIO INQUADRAMENTO Per le categorie rientranti nella fattispecie dei raggruppamenti di Imprese e per gli associati a seguito di Accordi di doppio inquadramento, si applicano le regole contributive previste nell ambito degli accordi stessi o delle intese sottoscritte. SISTEMA DI RISCOSSIONE E adottato in via generalizzata il sistema della riscossione diretta da parte dell Associazione, che provvederà a notificare a mezzo lettera raccomandata A.R. o attraverso una casella di Posta Elettronica Certificata a ciascuna impresa l importo dovuto entro il 30 gennaio 2014. SCADENZE CONTRIBUTIVE E MODALITA DI PAGAMENTO Il contributo dovuto potrà essere corrisposto dalle Imprese in tre rate di pari importo rispettivamente al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre dell anno 2014 ovvero in unica soluzione entro il 31 marzo dell anno 2014. Un azienda associata che non abbia ottenuto abbuoni e/o stralci per contributi pregressi insoluti negli ultimi due esercizi può ottenere uno sconto sul contributo del 2014 nella misura del 5% dello stesso, a condizione che il pagamento dello stesso venga effettuato in un unica soluzione entro e non oltre il 31 marzo 2014. Tale riduzione non avrà effetti nel computo dei voti spettanti e non si potrà applicare al minimo contributivo ed alle agevolazioni contributive per le imprese di nuova adesione così come descritte nei punti precedenti. Qualora il pagamento avvenisse successivamente a tale data, ma comunque entro il 30 giugno 2014 non sarà applicato alcun beneficio. Per tutti i pagamenti effettuati a partire dal 1 luglio 2014 sarà applicata una penalità del 2% in ragione anno rispetto al termine del 30 giugno 2014. Per tutte le imprese il cui ruolo contributivo risulterà essere inferiore o uguale ad Euro 5.000 si provvederà mediante esazione automatica (RIBA, RID, ecc.) Il versamento può essere effettuato con rimessa diretta tramite assegno non trasferibile intestato all Associazione degli Industriali della provincia di Latina ovvero mediante accredito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso BNL, intestato all Associazione (Codice IBAN IT92 Q010 0514 7000 0000 0010 493).
Per le aziende per le aziende che opteranno per la formula di pagamento rateale del contributo, è previsto l obbligo del RID quale procedura di pagamento. Saranno inoltre promosse azioni legali verso: aziende insolventi da due anni (totalmente o parzialmente); aziende dimissionarie non in regola con i contributi. OBBLIGO DELL INVIO DELLA DENUNCIA INAIL Per consentire il computo del contributo dovuto, necessario ad una corretta impostazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio Direttivo, le Imprese sono tenute a comunicare - entro e non oltre il 30 settembre 2013 agli uffici dell Associazione, inviando copia integrale dell apposita denuncia INAIL, contenente tutte le posizioni riferite al territorio provinciale l entità delle retribuzioni complessive erogate nell anno 2012. Le Imprese inadempienti saranno iscritte a ruolo per un importo maggiorato del 15% rispetto al contributo dovuto per l anno precedente. La presente Delibera concernente i contributi associativi dovuti per l anno 2014 è stata assunta dall Assemblea Generale Ordinaria di Confindustria Latina il 24 luglio 2013.