VISITE SANITARIE DI MINORI E APPRENDISTI - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 17 GENNAIO 2001

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VISITE SANITARIE DI MINORI E APPRENDISTI - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 17 GENNAIO 2001 Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro CIRCOLARE N. 11/2001 17 gennaio 2001 PROT. 20095/RLA5-V Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII - OGGETTO: Visite sanitarie di minori e apprendisti (legge 25/55, DPR 1668/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 345/99) ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDIALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E DEL PERSONALE - DIV. VII AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI LORO SEDI Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti riguardanti le visite sanitarie di minori e apprendisti previste dalle leggi 19 gennaio 1955 n. 25 (disciplina dell'apprendistato) e 17 ottobre 1967 n. 977 (tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, così come modificata dai decreti legislativi 4 agosto 1999 n. 345 attuativo della direttiva 94/33/ce e 18 agosto 2000 n. 262 di modifica), in relazione alla sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni. Le considerazioni di seguito esposte forniscono indicazioni per la soluzione dei problemi applicativi prospettati con maggiore frequenza, che riguardano in particolare le seguenti questioni: Se in seguito alla entrata in vigore del D.Lgs. 345/99, che ha ampiamente modificato la legge 977/67, gli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94 debbano comunque essere sottoposti alla visita effettuata dal medico competente dell'azienda che potrebbe ravvisare la mancanza di idoneità in base all'allegato I del D.Lgs. 345/99. Al riguardo si fa presente che l'art. 8, comma 8 della legge 977/67 nel testo modificato dal citato D.Lgs. 354/99, dispone esplicitamente la non applicabilità della disciplina prevista ai

commi precedenti nei casi in cui i minori siano adibiti ad attività lavorative per le quali la vigente legislazione dispone la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94, art. 16 e 17. In tali fattispecie gli adolescenti sono pertanto sottoposti ai soli controlli di cui all'art. 16 comma 2 del citato decreto 626/94 e cioè: a) ad accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; entrambi effettuati dal medico competente, individuato, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, nel "dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con imprenditore per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria o in un libero professionista o in un dipendente del datore di lavoro". Per gli adolescenti non soggetti alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94, le visite mediche preventive e successive sono di competenza di un medico del servizio sanitario nazionale, a cura e spese del datore di lavoro, in conformità all'art. 8 comma 3 della legge 977/67 e successive modificazioni. Se i minori non soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94 debbano essere sottoposti a doppia visita presso la ASL di competenza, una gratuita ai sensi dell'art. 5 della legge 25/55 e una a carico del datore di lavoro a norma dell'articolo 9 comma 3 del D.Lgs. 345/99. Occorre rilevare che l'art. 9 del D.Lgs. 345/99, nel ribadire, per gli apprendisti minori, l'obbligo di una visita medica preassuntiva e di visite mediche periodiche, da effettuare presso la ASL territorialmente competente a cura e spese del datore di lavoro, ha abrogato implicitamente, in parte qua e in quanto ius superveniens, le disposizioni della legge 25/55 che sanciscono la gratuità di tali visite. Pertanto gli apprendisti minorenni sono sottoposti alle visite mediche, così come regolate, per modalità e competenze, dall'art. 8 della legge 977/67 come modificato dal D.Lgs. 345/99 citato, cioè a visita presso la ASL competente, a cura e spese del datore di lavoro. Quale sia la disciplina applicabile alle visite degli apprendisti maggiorenni, adibiti o meno ad attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94. In relazione a tale quesito, occorre distinguere i casi in cui gli apprendisti maggiorenni siano adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94, da quelli in cui svolgano altre attività. In questa ultima ipotesi la sola normativa di riferimento è data dal combinato disposto degli artt. 4 legge 25/55 e 9 del relativo regolamento per l'esecuzione, (DPR 1668/56), che sancisce l'obbligo di una visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente. Maggiori problemi pone invece l'ipotesi di apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria; la fattispecie è regolata, infatti, oltre che dagli artt. 4 e 9 sopra citati, anche dal D.Lgs. 626/94, che, nel definire il proprio ambito di applicazione, vi include, all'art. 2 lett. a), i lavoratori con rapporti di lavoro anche speciali e quindi anche gli

apprendisti. Ne consegue che, alla luce della normativa vigente sussiste l'obbligo di due accertamenti sanitari, volti entrambi a verificare l'idoneità alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore. Ciò comporta una sovrapposizione di adempimenti, da considerarsi, peraltro, solo parziale, in quanto, mentre la visita del lavoratore ex art. 4 della legge 25/55 ha riguardo genericamente al "lavoro per il quale deve essere assunto", quella effettuata dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. 626/94, comporta accertamenti clinici e biologici mirati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda, quali risultano dal documento di valutazione dei rischi. La legislazione vigente non ha potuto operare il necessario raccordo fra le due normative, atteso i limiti della delega in sede di recepimento della direttiva 94/33/CE, né è possibile sostenere l'implicita abrogazione della norma del 1955 ad opera del D.Lgs 626/94, essendo entrambe normative speciali. Pertanto si dovrà provvedere con un apposito intervento legislativo. Se l'effettuazione delle visite preassuntive agli apprendisti, minori e non, la cui competenza è assegnata ai medici del servizio sanitario nazionale, non debba ritenersi incompatibile con l'eventuale attività di vigilanza espletata dagli stessi dipendenti della struttura pubblica, alla luce dell'art. 17, comma 7 del D.Lgs. 626/94. In merito alla presunta incompatibilità fra l'effettuazione di visite preassuntive per gli apprendisti e l'esercizio dell'attività di vigilanza ad opera dei medici del SSN, occorre, in via preliminare, distinguere a seconda che l'apprendista, minorenne o maggiorenne, svolga o meno un'attività sottoposta a sorveglianza sanitaria. In tale ultimo caso, la sorveglianza sanitaria deve essere esercitata dalla figura professionale delineata dal D.Lgs. 626/94 agli art. 16 e 17, per la quale la stessa normativa stabilisce inequivocabilmente l'incompatibilità con l'esercizio di compiti di vigilanza. Per i lavoratori adibiti ad attività non soggette a sorveglianza sanitaria, occorre chiarire se l'effettuazione delle visite ex art. 8 legge 977/67 rientri fra i compiti del "medico competente" individuati dall'art. 17 del D.Lgs e se pertanto tale figura ricada nell'ambito del divieto ivi sancito. Al riguardo, si rileva che l'area di intervento del medico competente è delimitata, dall'art. 16 del D.Lgs. 626/94, ai casi previsti dalla normativa vigente, come questo Ministero ha già avuto modo di precisare con la circolare 7/8/1995 n. 102 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 21/8/1995. Per completezza espositiva si ritiene utile fornire una elencazione esemplificativa delle norme che prevedono la presenza del medico competente: - DPR 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro), artt. 33, 34, 35; - DPR 20 marzo 1956, n. 321, (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa), artt. 33, 36; - DPR 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche (lavoro in cave e miniere); - D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, art. 15;

- DPR 30 giugno 1965 n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art. 157 e segg. (silicosi e asbestosi); - DPR. 10 settembre 1982, n. 962, protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero; - D.Lgs.15 agosto 1991, n. 277 protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro; - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro; - D.Lgs. 626/94, (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), per le lavorazioni che comportano la movimentazione dei carichi (artt. 48 e segg.), l'uso di videoterminali (att. 55 e segg.), esposizione ad agenti cancerogeni (artt. 69 e segg.) e ad agenti biologici (art. 86 e segg.); - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, in materia di radiazioni ionizzanti; - D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. I compiti del medico competente, così come disciplinati dal D.Lgs. 626/94, art. 17, non si limitano all'effettuazione delle visite preassuntive e periodiche, ma sono più complessi e articolati e conferiscono a tale soggetto un ruolo di primo piano nella gestione del sistema complessivo della sicurezza nell'azienda. Egli, infatti, non esprime soltanto il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ma collabora anche con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla individuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria di rischio da custodire con salvaguardia del segreto professionale; comunica ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici strumentali effettuati; visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell' esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni di competenza. E' unicamente a tale figura che si applica il divieto dell'esercizio dei compiti sopra descritti qualora eserciti funzioni di vigilanza. La disposizione trova la sua ratio giustificatrice nella necessità di garantire l'imparzialità della funzione di vigilanza espletata dai medici del SSN, ed è espressione del più generale principio, immanente al nostro sistema giuridico, della incompatibilità fra i ruoli di controllore e controllato. Da quanto sopra discende che non può qualificarsi medico competente chi effettui le visite previste ai sensi del citato art. 8 legge 977/67 nei confronti di soggetti che svolgono attività non sottoposte a sorveglianza sanitaria e quindi la fattispecie considerata si pone al di fuori dell'ambito di applicazione del divieto sopra detto. Se possa essere richiesta, da parte dei Centri per l'impiego (ex Uffici di collocamento), l'idoneità fisica "generica" per la semplice iscrizione negli elenchi di cui all'art. 4 legge del D.Lgs. 469/97, senza la preventiva individuazione dell'attività lavorativa a cui l'apprendista

verrà adibito, come previsto dagli artt. 4 e 5 della l.25/55 e 9 e 10 del relativo regolamento di esecuzione (DPR 1668/56). In relazione a tale ultimo quesito, si fa presente che, a norma dell'art. 5 legge n. 25/55, è da escludere l'eventualità di sottoporre l'apprendista ad accertamento sanitario generico, preventivo all'iscrizione negli elenchi sopra citati. Ciò in quanto dal tenore del succitato art. 5 si evince che la visita medica deve essere mirata, dedicata cioè ad accertare l'idoneità fisica o psicofisica dell'apprendista in stretta correlazione con la prevista adibizione lavorativa; in ultima analisi, come si evidenzia anche da quanto sopra illustrato, l'obbligo dell'accertamento sanitario era e permane collegato alla tipicità del lavoro che l'apprendista è chiamato a svolgere. IL DIRETTORE GENERALE (Maria Teresa Ferraro)