Comitato Tecnico Scientifico delle DBN Regione Lombardia Commissione verifiche. Nota Informativa

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Comitato Tecnico Scientifico delle DBN Regione Lombardia Commissione verifiche Nota Informativa Riportiamo di seguito il glossario pubblicato sul sito della Regione Lombardia: COMPETENZE Le competenze denotano la mobilitazione dinamica e articolata da parte del soggetto di un insieme di risorse necessarie per gestire e presidiare una o più aree di attività, al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo (output) in termini di qualità e nel rispetto dei parametri attesi. Esse descrivono la professionalità del soggetto e sono identificate a partire da un'analisi del processo di lavoro nelle sue principali articolazioni per aree di attività definite in rapporto ai risultati. Le competenze sono intese come rappresentazione del lavoro nella prospettiva del soggetto che lo realizza, attraverso l'investimento cognitivo che deve sviluppare per interpretare le attività. ABILITA' Le abilità costituiscono una dimensione di carattere applicativo, sia che si tratti di abilità operative in senso stretto (ad es. "uso di strumenti di officina"), sia che si tratti di abilità relazionali (ad es. "applicare tecniche di ascolto attivo") o di abilità cognitive ("applicare tecniche diagnostiche"). Le abilità concernono l'essere in grado di utilizzare specifici strumenti operativi (procedimenti, tecniche, metodi, tecnologie, ecc.) per la realizzazione di un compito. Traducono in atto una procedura formalizzata. CONOSCENZE Le conoscenze denotano l'avvenuta acquisizione/memorizzazione di un contenuto (fatti, concetti, regole, teorie, ecc); fanno riferimento alla padronanza mentale, formale, di per se astratta dall'operatività. CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA I percorsi e le azioni formative si concludono con una o più prove finalizzate all'accertamento della o delle competenze definite in sede di progettazione. Dette prove sono definite, predisposte e realizzate dall' equipe dei formatori, finalizzate al rilascio della certificazione. Se l'allievo acquisisce tutte le componenti di una competenza in termini di abilità e conoscenze, ha diritto al rilascio della Certificazione. La Certificazione avviene tramite rilascio di specifico Attestato di competenza, ai sensi del decreto 9837 del 12/9/2008. AMBITO FORMALE Si intende un contesto istituzionale e formalizzato di acquisizione di competenze (formal learning) specificatamente strutturato e organizzato (in termini di obiettivi, tempi e supporti) e finalizzato all'apprendimento, nel quale viene coinvolto l'individuo con la specifica finalità di sviluppare determinate competenze e di conseguire un attestato relativamente a quanto appreso. Tale contesto, formalmente riconosciuto, è costituito dal sistema dell'istruzione e dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale, ovvero dall'insieme di percorsi ed azioni formative erogate dalle Istituzioni ad essi afferenti. AMBITO NON FORMALE 1

Si intende un contesto di acquisizione di competenze che, pur non essendo specificatamente e/o esclusivamente strutturato come contesto di apprendimento (in termini di obiettivi, tempi e supporti), costituisce luogo di esercizio di attività che producono lo sviluppo di competenze. A tale contesto la persona partecipa comunque con la finalità prioritaria di apprendere (non-formal learning). Rientrano nella fattispecie delle competenze acquisite in contesti non formali, le acquisizioni realizzate in contesti strutturati, organizzati e finalizzati all'apprendimento ma non formalmente appartenenti al sistema di Istruzione e di IFP. AMBITO INFORMALE Si intende un contesto di acquisizione di competenze non predisposto a tale fine (per esempio, acquisisco competenze facendo volontariato), ma che pure determina nella persona che opera in esso lo sviluppo di competenze. Ricordiamo che anche il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92., definisce: Art. 2 Definizioni 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale; b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale; f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e 2

validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4; 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto; g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f); h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008; i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto; n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto. Sul sito del Ministero dello sviluppo economico troviamo: ERRORI PIÙ FREQUENTI Spesso le associazioni professionali che intendono entrare nell elenco delle associazioni professionali previsto dall art.2, comma 7, della legge 4/2013, compiono errori che pregiudicano o quanto meno ritardano il loro ingresso nell elenco. 3

Uno degli errori più frequenti è l uso di espressioni non corrette nella denominazione, nei documenti ufficiali (ad esempio nello statuto) e sul sito web. Tra gli errori da evitare, se ne evidenziano alcuni particolarmente importanti e frequenti: RIFERIMENTI INCONGRUI A CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO Alcune associazioni si dicono in grado di rilasciare certificazioni nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta se mai ad un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA. Infatti, la certificazione di qualità non va confusa con l attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008. L attestazione può, se mai, rivestire il carattere di attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dall associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo). Altre associazioni, invece, usano il termine accreditamento nei confronti dei propri soci, o di corsi o centri di formazione ai quali vogliono attribuire un particolare riconoscimento. Anche in questo caso si chiarisce che il concetto di accreditamento è estraneo alle competenze delle associazioni professionali come previste nella legge 4/2013. Infatti, esso ha nel nostro sistema un particolare significato collegato al regolamento europeo 765/2008. In tale contesto, solo un organismo di valutazione della conformità può essere legittimamente accreditato dall ente unico nazionale di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA). Lo stesso termine viene anche utilizzato dalle Regioni per accreditare corsi di formazione professionale e/o i soggetti che li tengono, ai sensi della normativa vigente. Non si vede, quindi, come una associazione professionale possa accreditare i propri soci, né come possa accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative proprie delle amministrazioni regionali. Se mai, si dovranno usare dei sinonimi, per spiegare che l associazione accetta e riconosce, a fini interni, attività formative svolte da terzi. (per le professioni vicine al campo sanitario) RIFERIMENTI A DIAGNOSI, CURA, ASSISTENZA,PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (attenzione anche ai sinonimi) Un problema di notevole importanza è costituito dalla possibile sovrapposizione con le professioni sanitarie escluse dal campo di applicazione della legge 4/2013, ai sensi del art.1,comma 2 della legge stessa. Infatti, in data 7 febbraio 2013, è stato stipulato un accordo-quadro tra Ministero della Salute e Regioni, che ha sancito che le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono attività di competenza e riservate alle professioni sanitarie, affidando nel contempo al Consiglio Superiore di Sanità una più organica definizione delle attività stesse. Il Consiglio, successivamente decaduto e poi ricostituito, è stato investito della questione solo nel 2014. Nel frattempo, la definizione degli ambiti di sovrapposizione fra professioni non organizzate in ordini e collegi e professioni sanitarie è affidata alla valutazione congiunta dei due Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, che cercano di ricavare dai principi generali dell ordinamento e dall esame di casi precedenti criteri applicabili alla singola fattispecie. In ogni caso, l indicazione di tali attività o di loro sinonimi (es. terapia ) è causa sicura di esclusione dall elenco delle associazioni professionali previsto dalla legge 4. CARENZE DEL SITO WEB Spesso il sito web non contiene tutti gli elementi informativi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 4/2013, oppure li riporta in modo confuso e non facilmente accessibile, quanto meno non a partire dalla home page. A tal riguardo, si ricorda che, secondo le istruzioni ministeriali (cfr. p. 2), si ritiene essenziale che l'utente possa accedere a tali dati direttamente dalla pagina iniziale del sito e senza la necessità di preventiva registrazione, anche a tutela dei propri dati personali. 4

Nelle stesse istruzioni, si suggerisce, come già fatto con buoni risultati da alcune associazioni, pur nel rispetto della libertà di espressione dell associazione, che le informazioni relative alla legge 4/2013 vengano raggruppate in una specifica sezione del sito web, ovviamente accessibile dalla pagina iniziale nei termini sopra esposti. Milano, 27 marzo 2015 5