STRALCI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA E DENUNCIA SINISTRI



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STRALCI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA E DENUNCIA SINISTRI - RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI F.I.S.N. - POLIZZA INFORTUNI TESSERATI F.I.S.N. - DENUNCIA SINISTRI STRALCIO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI F.I.S.N. ASSICURATI: Organi periferici della F.I.S.N., le Associazioni e Società Sportive affiliate OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Garanzia RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) 1 / 14

L Assicuratore si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti. Le garanzie saranno operanti anche in occasione di riunioni organizzative e di missioni, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri e come trasportati su mezzi di altro convocato. La garanzia RCT si estende ai prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e a tutti coloro che operano in nome e per conto dell Assicurato indipendentemente dalla natura del loro rapporto. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell Assicurato da tali soggetti. É comunque garantita l azione di rivalsa esperita dall INPS e/o dall INAIL. ESCLUSIONI 2 / 14

L assicurazione non comprende: a) i danni da furto; b) i rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. del 07/09/2005, n. 209, e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell Assicurato mentre circolano all interno delle aree di pertinenza; c) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive; d) i danni provocati a cose che l assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo; e) i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato e da questi detenute; f) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; g) i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori; h) i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; i) i danni derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o 3 / 14

stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; sono altresì esclusi i danni derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; j) i danni provocati da campi elettromagnetici. Garanzia RCO: La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile: a) ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni e malattie professionali, compreso il danno biologico, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui art.5 del D.Igs n.38 del 23 febbraio 2000. b) nonché ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Igs 23/02/2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro suddetti per morte e lesione personale, compreso il danno biologico, dalla quale sia derivata una invalidità permanente, valutata sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 1124. La Società, inoltre, è obbligata a tenere indenne gli Assicurati delle conseguenze di azioni di regresso che, in relazione agli eventi sopra citati, fosse esperite dall INAIL ed anche dall INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222. La sentenza che accerta la responsabilità civile e costituisce l INAIL in credito verso la persona civilmente responsabile, costituisce titolo a identificare l INAIL stesso quale creditore della Società, che è quindi obbligata nei limiti ed alle condizioni del presente contratto, a rimborsare a detto Istituto l importo degli indennizzi a suo carico e delle spese accessorie. Non costituisce motivo di decadenza delle presenti garanzie, la mancata assicurazione presso l INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo, nonché da omissione involontaria della segnalazione preventiva di nuove posizioni assicurative INAIL. 4 / 14

La Società mette a disposizione degli Assicurati l importo del danno allorché le richieste avversarie risultino fondate in base a valutazioni concordate fra gli Assicurati e la Società stessa. Il libro paga è conservato a cura F.I.S.N. Federazione Italiana Sci Nautico ed esibito dalla stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dall Assicuratore. Le presenti garanzie sono operanti anche: - nei confronti degli apprendisti e del personale in prova per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all INAIL; - nei confronti delle persone che si trovino presso gli Assicurati per addestramento, stage, tirocinio, corsi di formazione, studi, ricerche, lavoratori di lavoro temporaneo che prestano servizio presso la Contraente ai sensi della legge 24/06/1997 n.196; del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 o altro, anche se non sottoposti all assicurazione obbligatoria. DESCRIZIONE DELL ATTIVITA ASSICURATA: La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate. L attività dei soggetti assicurati riguarda: > la promozione e l organizzazione delle attività sportive e ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente; > l esercizio e lo svolgimento dell attività sportiva (preparazione, allenamenti anche individuali, 5 / 14

corsi e gare), nonché lo svolgimento dei preliminari; > riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, regolarmente organizzati ed assistiti dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto, di proprietà o a disposizione della F.I.S.N. Federazione Italiana Sci Nautico, dei suoi organi periferici, delle Associazioni e Società Sportive affiliate. Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati, con o senza autista dell impresa, per spostamenti collettivi di atleti e/o di squadre. > l organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione, gare e/o manifestazioni. L assicurazione è prestata a favore delle Società Affiliate alla FISN per tutte le attività inerenti l esercizio, l organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della FISN. MASSIMALI: - Ø Sezione RCT - 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, 6 / 14

con il limite di: - 2.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di: - 2.000.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone. - Ø Sezione RCO - 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali con il limite di: - 2.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, FRANCHIGIE: Franchigia assoluta di 300,00 (ove non diversamente stabilito) per danni a cose per ciascun sinistro VALIDITA TERRITORIALE DELLE GARANZIE: 7 / 14

L assicurazione vale per il Mondo intero. Limitatamente alla garanzia di R.C.T., la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo. Torna all'inizio... STRALCIO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA POLIZZA INFORTUNI TESSERATI F.I.S.N. 8 / 14

ASSICURATI: Tesserati della Federazione Italiana Sci Nautico OGGETTO DEL RISCHIO: L assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai soggetti assicurati in occasione di eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano: - morte - invalidità permanente Le garanzie saranno operanti in occasione di: - l esercizio e lo svolgimento di attività sportive rientranti negli scopi della Contraente e delle Associazioni e Società sportive affiliate (preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei preliminari; - riunioni, incarichi, missioni, attività di promozione e organizzazione delle attività sportive e turistico ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente, dei suoi organi periferici, delle Associazioni e delle Società Sportive affiliate. - l Assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo dello svolgimento delle attività di cui sopra esclusi gli infortuni verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza di norme che regolano il trasferimento. L Assicurazione opera a condizione che l infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività coperte dall assicurazione ed in date ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il 9 / 14

luogo di destinazione al termine dell attività stessa. Rimborso spese mediche In caso di infortunio, anche se non determinante la morte o l invalidità permanente e sino a concorrenza del massimale convenuto, rimborserà le spese sostenute per: - spese ospedaliere o cliniche, rette di degenza in ospedale o in clinica; - onorari a medici, chirurghi, assistenti ed anestesisti; - accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, diritti di sala e materiali d intervento; - spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all Istituto di cura o ambulatorio; - spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche; - spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente laddove tale garanzia viene prestata. 10 / 14

ESTENSIONI DI GARANZIA: La copertura è operante anche per gli eventi indennizzabili a termini di polizza, verificatisi: - l asfissia non di origine morbosa; - infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze; - gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti; - l annegamento; - l assideramento e/o il congelamento; - colpi di sole e/o di calore; - gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi; - le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l evento traumatico; 11 / 14

- le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari. ESCLUSIONI: per le esclusioni di polizza si dovrà far riferimento al testo integrale di polizza consultabile presso gli uffici della Federazione Italiana Sci Nautico Via Piranesi, 44/B 20137 Milano (MI) GARANZIE E SOMME ASSICURATE PRO CAPITE: - Morte: 80.000,00 - Invalidità Permanente: 80.000,00 - Rimborso spese mediche: 2.000,00 12 / 14

FRANCHIGIE PER SINISTRO - Ø Invalidità Permanente: 5% che si annulla al 10% - Ø Rimborso Spese mediche: 500,00 VALIDITA TERRITORIALE DELLE GARANZIE: L assicurazione vale per il Mondo intero. Torna all'inizio... DENUNCIA SINISTRI La gestione del contratto è affidata alla AON CR S.r.l. Corso Andrea Podestà, 1 16128 Genova. 13 / 14

In caso di sinistri si prega di compilare l apposito modulo e trasmetterlo entro 5 giorni dalla data dell accadimento al numero di fax 0105714296, alla cortese attenzione della Signora Maria Lauria (Tel:0105710387, e-mail: maria.lauria@cambiasorisso.it ) {loadposition content8} 14 / 14