LICENZIAMENTI COLLETTIVI

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Transcript:

LICENZIAMENTI COLLETTIVI BREVE SINTESI DELLE PROCEDURE DOPO LA LEGGE FORNERO ED IL JOBS ACT A cura dell avv..roberto Tempesta 1

I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA impresa che, ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, ritenendo nel corso del relativo "programma" di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i dipendenti sospesi, risolva il rapporto di lavoro con tutti o parte degli stessi Datori di lavoro anche non imprenditori che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o di cessazione dell'attività, anche conseguente a procedure concorsuali, intimino almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive della stessa provincia 2

esclusioni La disciplina non si applica nelle ipotesi di: cessazione di rapporti a termine Fine lavori in edilizia Attività stagionali o saltuarie Enti pubblici non economici Particolari aree con disciplina di derivazione pubblicistica 3

La procedura Comunicazione di avvio della procedura alle RSA e/o OO.SS. piu rappresentative sul piano nazionale, agli uffici del lavoro provinciali e regionali nonchè al Ministero del lavoro in caso di unità produttive ubicate in regioni diverse. 4

Contenuto della comunicazione motivi che determinano la situazione di eccedenza; - motivi tecnici, organizzativi o produttivi che non permettono di adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; - numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; - tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; - eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma medesimo; - metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. 5

I criteri di scelta Criteri previsti dalla CCNL In assenza, i criteri legali: carichi di famiglia anzianità del lavoratore esigenze tecniche, produttive e organizzative dell impresa. I criteri derogatori in sede di accordo sindacale, purchè non in contrasto con i principi generali di non discriminazione e razionalità 6

Tempi di realizzazione della procedura Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione le OO.SS. possono richiedere l esame congiunto la procedura va conclusa entro 45 giorni se i lavoratori interessati al licenziamento sono almeno 10 entro 23 giorni in caso di numero inferiore 7

accordo Se viene raggiunto l accordo, ne viene data comunicazione alle parti ed agli uffici competenti. Il datore può dare corso alle risoluzioni nei modi e nei tempi concordati ( fino a 360 giorni per l attuazione del programma di dismissioni) 8

Mancato accordo In caso di mancato accordo al termine del periodo previsto, ne va data comunicazione agli uffici competenti, con la indicazione dei motivi. Essi hanno l obbligo di riconvocare le parti per effettuare il tentativo di accordo Tale seconda fase deve esaurirsi entro 30 giorni 9

La risoluzione del rapporto Al termine della procedura, in caso di mancato accordo, il datore procederà alla risoluzione nel termine massimo di 120 giorni Dovrà intimare il licenziamento per iscritto facendo riferimento alla procedura, senza obbligo di motivazione ulteriore Dovrà darne comunicazione entro 7 giorni agli uffici competenti, con la indicazione dei soggetti licenziati e dei criteri utilizzati per la scelta 10

Costi della procedura Viene soppresso il diritto di ingresso, sostituito dal ticket licenziamento ordinario per ciascun lavoratore interessato In caso di mancato accordo, il valore del ticket è triplicato 11

I vizi della procedura La funzione sanante dell accordo sindacale per i vizi di procedura Non automatismo della sanabilità 12

L apparato sanzionatorio La reintegrazione e la tutela piena art 18 S.L. comma 1, in caso di inefficacia ( es. licenziamento orale ) Reintegrazione e tutela attenuata ( es. in caso di violazione dei criteri di scelta ) Tutela indennitaria (es. in caso di vizi procedurali non sanati) 13