Dirigenti e licenziamenti collettivi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea
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1 Dirigenti e licenziamenti collettivi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea Giampiero Falasca, Paolo De Luca, Pasquale Siciliani Studio Legale DLA Piper Milano, 3 marzo 2014
2 I temi I. La sentenza della Corte di Giustizia II. Come cambia la normativa italiana III. Effetti sui licenziamenti già intimati IV. Conclusioni 2
3 I. La sentenza della Corte Avv. Pasquale Siciliani 3
4 La direttiva n. 98/59 Art. 1, par. 1 "Per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o piu motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri. Art. 1, par. 2 La presente direttiva non si applica: ai licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato, a meno che tali licenziamenti non avvengano prima della scadenza del termine o dell espletamento del compito previsto nei suddetti contratti; ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico (o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, degli enti equivalenti); agli equipaggi di navi marittime. Art. 2 par. 1 "Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo Art. 2 par. 2 "Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati" 4
5 Come è nata la controversia VS 29 maggio Lettera della Commissione alla Repubblica italiana 7 agosto Osservazioni della Repubblica Italiana 26 giugno Inizia la procedura di infrazione (art. 226 CE) 30 settembre Addebiti estesi alla direttiva 98/59 22 giugno Commissione invita Italia a conformarsi in 2 mesi 3 agosto Repubblica italiana chiede proroga 20 dicembre Commissione ricorre alla Corte di Giustizia 5
6 Posizione delle parti Posizione della Commissione L Italia ha violato art. 1 e 2 Direttiva 98/59 in quanto art. 4 e 24 l. 223/91 escludono dirigenti L'ambito di applicazione della Direttiva 98/59 si estende a tutti i lavoratori Non risulta applicata correttamente dalla normativa italiana la quale ammette a beneficiare delle garanzie soltanto operai, impiegati e quadri La normativa e i contratti collettivi non colmano tale lacuna Posizione della Repubblica italiana I dirigenti sono collegati da un rapporto intuitu personae La normativa e i contratti collettivi offrono ai dirigenti una tutela economica maggiore rispetto agli altri lavoratori Le norme sui dirigenti costituiscono disposizioni "più favorevoli" ai sensi dell'art. 5 della direttiva 6
7 La sentenza della Corte "La nozione di lavoratore di cui all'art. 1 e 2 della Direttiva 98/59 non può essere definita mediante rinvio alle legislazioni degli Stati Membri, bensì ha una portata comunitaria" "La nozione di lavoratore deve essere definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate" "la Direttiva 98/59 sarebbe parzialmente privata del suo effetto utile in caso di mancata attuazione della procedura di consultazione nei confronti di taluni lavoratori, a prescindere, peraltro, dalle misure sociali di accompagnamento che siano previste in loro favore" "La Direttiva 98/59, fatta eccezione per i casi tassativamente previsti al suo art. 1, par. 2, non ammette, né in modo esplicito né in modo tacito, alcuna possibilità per gli stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione questa o quella categoria di lavoratori" "Avendo escluso, mediante l'art. 4, par. 9, della l. 223/91, la categoria dei «dirigenti» dall'ambito di applicazione della procedura prevista dall'art. 2 della Direttiva 98/59, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 1, par. 1 e 2 di tale direttiva" 7
8 II. Come cambia la normativa italiana Avv. Giampiero Falasca 8
9 Impatto delle pronunce CGE Primato del diritto comunitario "Qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria" (CGE, 9 marzo 1978) Obbligo di interpretazione conforme Nel caso di norme di attuazione di una Direttiva, il Giudice ha il dovere di interpretarle conformemente (CGE, 10 aprile 1984) L'obbligo di interpretazione conforme si estende anche a disposizioni nazionali precedenti a una Direttiva (CGE, 13 novembre 1990) 9
10 Ambito di applicazione Fase Regole comunitarie Regole l. n. 223/1991 Che fare Ambito applicazione di (art. 1, co. 2) Tutti i lavoratori tranne a) contratti a termine o stipulati per un compito determinato b) pubblico impiego c) navi marittime Tutti i lavoratori tranne: a) dirigenti b) fine appalti c) somministrati I dirigenti dovranno essere sempre considerati parte integrante della procedura Numero lavoratori (art. 1 co. 1) Criterio a scelta: - almeno 10 persone nell arco di 30 gg (imprese tra 20 e 100 dip; 10%, per imprese tra 100 e 300 dip., 30 persone sopra 300 dip) Almeno 5 persone nell arco di 120 giorni, per imprese che occupino più di15 dipendenti I dirigenti entrano pienamente nella base di computo Oppure - Almeno 20 persone, nell arco di 90 giorni 10
11 Comunicazione di avvio Fase Regole comunitarie Regole l. n. 223/1991 Che fare Comunicazione avvio di (art. 2, co. 3) Comunicare in tempo utile: a) ragione del progetto di licenziamento b) numero e categoria di lavoratori da licenziare c) numero e categoria dei lavoratori impiegati d) periodo di esecuzione dei licenziamento e) criteri previsti per la selezione dei lavoratori f) metodo di calcolo previsto per indennità aggiuntive g) La comunicazione deve contenere: i motivi determinanti l'eccedenza di personale i motivi tecnici, organizzativi e/o produttivi per i quali si ritiene di non poter evitare i licenziamenti il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e di quello normalmente occupato i "tempi di attuazione" della procedura La comunicazione di avvio deve includere anche i dirigenti Comunicazione all autorità pubblica Obbligo di invio di una copia Obbligo di invio di una copia La comunicazione di avvio deve includere anche i dirigenti 11
12 Esame congiunto Fase Regole comunitarie Regole l. n. 223/1991 Che fare Esame congiunto (art. 2, co. 1-2) Obbligo di consultazione con i rappresentanti, finalizzate a: a) raggiungere un accordo b) esaminare le possibilità di attenuare o ridurre i licenziamenti c) definire misure volte a ricollocare i lavoratori Le RSU o le associazioni di categoria possono richiedere l'esame congiunto riguardo a: a) motivi dell'esubero b) studio di misure alternative al licenziamento collettivo L esame congiunto deve svolgersi anche alla presenza delle OO.SS. rappresentative dei dirigenti Durata esame congiunto Almeno 30 giorni dalla notifica del progetto di licenziamento 45 giorni L esame congiunto si svolge con la stessa durata anche per i dirigenti Faseamministrativa dopo esame congiunto L Autorità pubblica può intervenire per cercare soluzioni ai licenziamenti In caso di esito negativo dell'esame congiunto si attua una seconda consultazione presso l autorità pubblica, che esamina la questione insieme al datore di lavoro e alle rappresentanze sindacali L esame congiunto si svolge con la stessa durata anche per i dirigenti 12
13 Criteri di scelta Fase Regole comunitarie Regole l. n. 223/1991 Che fare Criteri di scelta Obbligo di indicare nella lettera i criteri che saranno applicati Obbligo di seguire i criteri legali (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnicoproduttive e organizzative) o, in presenza di accordo, quelli convenzionali Indicare nella lettera di avvio quali criteri saranno applicati per la scelta dei dirigenti da licenziare Non sembra sussistere un obbligo di applicare gli stessi criteri previsti per gli altri dipendenti Liste di mobilità Nessuna previsione I lavoratori scelti per il licenziamento collettivo vengono posti in mobilità Non sembra sussistere un obbligo di estendere le norme sulle liste di mobilità 13
14 Regime sanzionatorio Fase Regole comunitarie Regole l. n. 223/1991 Che fare Sanzioni La Direttiva non si occupa delle sanzioni Le violazioni della procedura sono sanzionate con un indennità risarcitoria di importo variabile tra le 12 e le 24 mensilità La mancata applicazione dei criteri di scelta è sanzionata con la reintegrazione sul posto di lavoro Il licenziamento ingiustificato dei dirigenti è soggetto alla tutela indennitaria Il regime sanzionatorio sembra restare immutato, ma ci sono rilevanti problemi di coordinamento delle norme 14
15 III. Effetti sui licenziamenti già intimati Avv. Paolo De Luca 15
16 A chi può interessare la pronuncia? Dirigenti Licenziati in concomitanza con un licenziamento collettivo, senza il rispetto della procedura Non dirigenti Licenziati con procedura individuale, insieme (o comunque nell arco di 120 giorni) ad altri lavoratori dirigenti o non dirigenti, quando il loro numero complessivo è uguale o superiore a 5 16
17 Dirigenti. Ipotesi non critiche Licenziamento intimato e conciliato Licenziamento intimato e deciso con sentenza passata in giudicato Licenziamento intimato ed impugnato giudizialmente (vizio procedurale non sollevato) Licenziamento intimato e deciso con sentenza non passata in giudicato (vizio procedurale non sollevato) 17
18 Dirigenti. Ipotesi critiche Licenziamento intimato e impugnato in via stragiudiziale (vizio procedurale non sollevato) Licenziamento intimato e impugnato in via stragiudiziale (vizio procedurale sollevato) Licenziamento intimato e impugnato in via giudiziale (vizio procedurale sollevato) 18
19 Non dirigenti Lavoratori interessati Lavoratori licenziati per GMO il cui numero, sommato con i licenziamenti di altri dirigenti o non dirigenti, avrebbero determinato il raggiungimento della soglia di 5 dipendenti Rischi I lavoratori potrebbero impugnare il licenziamento per violazione della procedura o per mancata applicazione dei criteri di scelta 19
20 IV. Conclusioni I dirigenti devono essere sempre inclusi nella base di computo delle procedure collettive La comunicazione di avvio deve sempre dare conto degli eventuali esuberi dei dirigenti e dei criteri di scelta che saranno applicati Le OO.SS. rappresentative dei dirigenti devono partecipare all esame congiunto Non cambia nulla per i licenziamenti che non raggiungono la soglia di 5 nell arco di 120 giorni E necessario ed urgente un intervento legislativo che coordini e semplifichi alcuni passaggi procedurali 20
21 Contatti Giampiero Falasca Paolo De Luca Pasquale Siciliani 21
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