RELAZIONE al Progetto di legge: Regolamentazione degli interventi sanitari per persone con disturbi mentali Questo progetto di legge ha lo scopo, nel pieno rispetto e nelle più ampie garanzie della dignità umana, di tutelare la persona con gravi disturbi mentali, nei confronti della quale vengono predisposti degli interventi sanitari obbligatori, tutelati dal punto di vista giurisdizionale (art.1). Il dettato legislativo, in particolare all art.2, riprende le indicazioni contenute nella Convenzione per la tutela dei diritti dell uomo e della dignità dell essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997. Il principio legislativo trova ispirazione nella gestione del difficile confine esistente fra il principio dell inviolabilità della libertà personale con la tutela della salute dell individuo, laddove questa libertà può venire ristretta, solamente, in presenza di determinate condizioni di pericolo per il soggetto che ha bisogno di cure immediate. Questa proposta legislativa è, dunque, un primo importante passaggio nell ambito della nostra legislazione per quanto concerne la tutela della persona con gravi disturbi psichici che necessita di cure urgenti.
E doveroso precisare che questo progetto di legge ha già avuto, nella precedente legislatura, l avvio dell iter consiliare che è arrivato fino alla presentazione in sede di Commissione Consiliare Permanente IVˆ, nella quale, in considerazione dell attenzione e dell importanza dell argomento, i Commissari hanno potuto beneficiare di informazioni e di approfondimenti nell ambito di due audizioni specificatamente disposte con gli operatori del settore: dirigenza e medici dell ISS e della Gendarmeria. Il progetto di legge fissa i limiti degli interventi sanitari nei confronti di persone incapaci di esprimere un consenso libero e valido alla piena accettazione di un intervento sanitario urgente a difesa della propria salute. Sulla base dei diritti contenuti nella suddetta Convenzione di Oviedo, ogni intervento sanitario può essere effettuato solo dopo che la persona interessata ha dato il proprio consenso libero e informato. Un principio che rimane valido anche nei riguardi di persone affette da disturbi mentali. Anche tutti gli interventi medici volti alla diagnosi e alla cura dei disturbi mentali sono normalmente vincolati alla accoglienza del consenso da parte dell'interessato o di chi ne detenga la potestà. In deroga a tale principio è possibile agire contro l esplicito consenso previsto a tutela del malato, nel caso in cui la persona che soffre di gravi disturbi mentali, e che si opponga alla terapia prevista, possa essere di nocumento per se stesso e per l intera collettività. L art. 3 Tutela del paziente- stabilisce che: 1) Esistono patologie che possono alterare la capacità di giudizio; a causa di queste patologie la persona affetta può non rendersi conto della necessità della cura prescritta.
2) L'intervento coatto deve essere limitato alla presenza e al trattamento dei soli disturbi mentali in una persona che non sia in grado di esprimere il consenso a causa dei suddetti disturbi mentali. 3) Il principio dell'intervento terapeutico obbligatorio è finalizzato a salvaguardare la salute del paziente che, per gravi disturbi mentali, non sia in grado di dare il proprio consenso alla terapia medica prescritta, e di conseguenza potrebbe incoscientemente compromettere gravemente la propria salute. Il dettato legislativo tiene, comunque, sempre conto dei diritti della persona, anche durante il Trattamento Sanitario Obbligatorio, art. 2 (diritti del paziente) e art. 3 (tutela del paziente), che devono essere comunque sempre rispettati anche nelle situazioni di privazione temporanea della libertà individuale legate alla necessità di provvedere a cure immediate. Alla persona interessata al TSO, deve sempre essere garantita la possibilità di parlare con il proprio avvocato, deve essere data la possibilità di fare opposizione alla Commissione per la tutela della Salute Mentale contro le decisioni assunte dai sanitari, infine, deve avere il diritto a ricevere una corretta e completa informazione sulla propria patologia e sulla prognosi. Al paziente, parimenti, è garantito il diritto alla riservatezza. Qualora, a causa di una situazione di urgenza, non possa essere ottenuto il consenso appropriato, ogni intervento necessario da un punto di vista medico potrà essere effettuato immediatamente a beneficio della salute della persona interessata. La dizione: "non possa essere ottenuto il consenso appropriato" indica, da una parte, la necessità di tentare di ottenere un consenso da parte del sanitario, dall'altra
l'impossibilità ad ottenerlo. La "situazione d'urgenza" in oggetto, benché non specificata, può essere interpretata, secondo i dettami dell urgenza psichiatrica, come l'imminenza di un grave danno alla salute dell'interessato, tale da rendere pericoloso un qualsiasi rinvio dell'intervento medico. Al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure e su tutti gli atti relativi ad un trattamento sanitario è istituita all art. 4 la Commissione per la Tutela della Salute Mentale. Alla CTSM, che ha sede presso il Tribunale Unico, sono demandate specifiche competenze in campo di vigilanza e controllo ed esame di eventuali ricorsi. Gli artt. 5 (Accertamento Sanitario Obbligatorio) e 6 (Trattamento Sanitario Obbligatorio) contengono le procedure da adottare dal momento in cui viene fatta una segnalazione della necessità di un Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO), fino al momento della conclusione dell intervento sanitario che può essere in regime extraospedaliero (arti. 7) (Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime extraospedaliero) o in regime ospedaliero (art. 8) (Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime di degenza ospedaliera). Le procedure proposte tengono conto della mancanza sul territorio della Repubblica di strutture sanitarie specializzate nella diagnosi e cura dei disturbi mentali in regime di ricovero ospedaliero. Tale carenza, infatti, attualmente obbliga il giudice Tutelare che emette il provvedimento di TSO ad inviare le persone che necessitano di tali trattamenti in strutture extraterritoriali in particolare in Italia e in Svizzera. L assenza di una normativa specifica nel settore, è causa di particolari difficoltà operative in quanto
l ordinanza del Giudice sammarinese, potrebbe non avere efficacia applicativa all estero. A tutto questo si deve aggiungere anche l aspetto giurisdizionale in cui si trovano i gendarmi sammarinesi quando si trovano ad agire fuori territorio. L art. 9 (disposizioni comuni) prende in considerazione l eventualità che in seguito al Trattamento Sanitario Obbligatorio sia rivalutata l idoneità dell interessato sulla patente di guida, porto d armi o patente di caccia. In seguito all approvazione di questa legge, si potranno finalmente ricercare le condizioni per una reciproca convenzione o stipula di uno specifico accordo bilaterale fra lo Stato Sammarinese e lo Stato italiano in ordine al transito delle Forze dell Ordine e dei sanitari su territorio estero all atto dell esecuzione del provvedimento di TSO. Allo stesso modo potranno ricercarsi le migliori soluzioni nel caso in cui un detenuto necessiti di un TSO, e/o un cittadino straniero, né sammarinese né italiano (quindi non assistito) necessiti di un TSO trovandosi nel territorio della Repubblica. Il Segretario di Stato Claudio Podeschi