Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi

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Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi Il testo del Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi nel seguito redatto, non sostituisce il testo delle determinazioni degli Organi competenti dell INFN, nella versione nel tempo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che prevale su eventuali errori o omissioni - riferimenti Guri n. 124 del 30 maggio 2006

I N D I C E Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi Pagina Art. 1 - Norme Generali... 3 Art. 2 - Definizioni... 4 Art. 3 - Ambito soggettivo... 5 Art. 4 - Determinazione del Corrispettivo... 6 Art. 5 - Assegnazione del Corrispettivo... 8 Art. 6 - Regole di Procedura... 9 Art. 7 - Elementi di Contratto... 10 Art. 8 - Entrata in Vigore... 11 Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 2

Art. 1 Norme Generali 1.1. Le strutture dell'infn possono svolgere attività e prestazioni per conto di terzi, secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto dei criteri fissati dagli organi deliberativi dell INFN. 1.2. Sono vietate le attività e prestazioni per conto terzi che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'infn o che presentino conflitto d'interessi con quelli dell'infn. 1.3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutte le attività e prestazioni svolte in collaborazione con Amministrazioni ed enti pubblici, anche esteri ed internazionali, e soggetti privati per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, se collegate ai compiti istituzionali dell'infn e caratterizzate dall'interesse prevalente o concorrente dell'istituto. Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 3

Art. 2 Definizioni 2.1. Ai fini del presente regolamento per attività e prestazioni si intendono, in via esemplificativa, le attività e prestazioni di ricerca, studio, lavorazioni e trattamenti di materiali, analisi, misurazioni, tarature e prove, consulenza e formazione non rientranti nei compiti istituzionali dell'infn e caratterizzati dalla prevalenza dell'interesse dei terzi. 2.2. Sono terzi le Amministrazioni e gli enti pubblici o privati, anche esteri ed internazionali, diversi dall INFN. Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 4

Art. 3 Ambito Soggettivo 3.1. Le attività e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte, di norma, con l'impiego prevalente di risorse umane e strumentali della struttura interessata all'esecuzione del contratto e nell ambito dell orario di lavoro, come definito dal vigente CCNL. 3.2. Le attività e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte in via primaria dal personale dipendente afferente la struttura che abbia manifestato la propria disponibilità, con preferenza per quello a tempo pieno e con modalità comunque atte a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali, compatibilmente con gli obblighi di servizio. Il personale dipendente afferente una struttura diversa da quella interessata potrà partecipare solo previa autorizzazione del Direttore della struttura di appartenenza. 3.3. La partecipazione del personale ricercatore e tecnologo, tecnico ed amministrativo deve essere svolta nell'ambito dei rispettivi profili professionali e delle competenze acquisite. Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 5

Art. 4 Determinazione del Corrispettivo 4.1. Per le attività e prestazioni di cui all'art. 1 deve essere previsto un corrispettivo congruo e adeguato, tenuto conto della natura della prestazione. 4.2. Il corrispettivo deve essere determinato in modo da consentire comunque la copertura di tutti gli oneri derivanti dal contratto, al lordo degli oneri e imposte nella misura di legge, e considerando le limitazioni d uso commerciale dei beni acquisiti dall INFN per le proprie finalità istituzionali; in particolare: 1) costo per: a) eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attività; b) eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella esecuzione; c) personale di cui all art. 3, impegnato nell esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell Istituto; d) eventuali spese di missione del personale coinvolto per l'esecuzione delle attività; e) eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico dell'istituto; f) eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività; g) nonché ogni altra spesa, non compresa nei punti precedenti, prevedibile e direttamente incidente sul costo complessivo della prestazione. 2) spese di carattere generale gravanti sulla struttura interessata, determinate forfettariamente in una misura non inferiore al 15 per cento dell importo dei costi effettivi individuati di cui al precedente punto 1). 4.3. Oltre agli oneri di cui al precedente capoverso, il corrispettivo deve tener conto anche del valore dell eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività. 4.4 Il corrispettivo deve inoltre prevedere una percentuale di utile non inferiore al 20 per cento dell importo delle voci individuate ai precedenti capoversi 4.2 e 4.3, tenuto conto del numero del Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 6

personale direttamente coinvolto, nonché della qualità e quantità dell impegno richiesto da ciascuno. Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 7

Art. 5 Assegnazione del Corrispettivo 5.1. La parte del corrispettivo relativa alle voci di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 sarà iscritta tra le entrate del bilancio dell INFN. 5.2. La restante parte, corrispondente all utile di cui al punto 4.4, sarà utilizzata anche per la costituzione di un fondo di incentivazione del personale la cui destinazione terrà conto dell apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione sarà assunta dal Consiglio Direttivo, previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali. Gli uffici competenti liquideranno tale compenso in favore del personale interessato previa disposizione del Presidente, dopo la riscossione totale dei corrispettivi. Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 8

Art. 6 Regole di Procedura 6.1. I terzi presentano richiesta scritta di attività e prestazioni al Direttore della struttura presso la quale dovranno essere svolte. 6.2. Il Direttore, previa valutazione di compatibilità dell'esecuzione della prestazione richiesta con le attività istituzionali in corso presso la propria struttura, trasmette all organo di cui al comma seguente una relazione contenente: - la richiesta del terzo; - la valutazione di compatibilità; - il programma delle attività con indicazione dei tempi e degli strumenti necessari alla loro esecuzione; - l indicazione del responsabile dell attività insieme al personale direttamente coinvolto; - proposta di corrispettivo valutata sulla base degli elementi indicati nell art. 4, tenuto conto della natura delle attività e delle altre risorse necessarie alla loro esecuzione. - 6.3. La Giunta Esecutiva dell INFN è delegata ai sensi degli artt. 10, c. IV, lett. q) e 12, c. IV, lett. g) del Regolamento Generale, ad approvare le proposte di prestazione conto terzi, qualunque sia il loro valore economico, previo accertamento della congruità ed economicità della proposta, nonché la verifica che l'esecuzione della prestazione o attività: - non rientri nei compiti istituzionali dell'istituto; - sia caratterizzata dall'interesse prevalente del committente; - sia compatibile con e non ostacoli l'attività istituzionale dell Istituto; - non presenti conflitto d interessi con quelli dell Istituto. - 6.4 Ai fini dell assegnazione del corrispettivo, il Direttore della Struttura interessata, al completamento delle prestazioni contrattuali, presenta al Presidente un rapporto conclusivo che illustra i risultati dell attività, il consuntivo delle spese e degli oneri sostenuti nonché il resoconto delle prestazioni svolte dagli operatori coinvolti nell esecuzione della stessa. Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 9

Art. 7 Elementi di Contratto 7.1. I contratti sono redatti per iscritto e devono contenere almeno le seguenti indicazioni: - committente e strutture INFN coinvolte; - responsabile dell'attività; - oggetto della prestazione; - corrispettivo della prestazione; - modalità e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione - divieto di rinnovo tacito; - termini e modalità del pagamento, incluse eventuali anticipazioni; - eventuali penali per l'inadempimento, in misura non superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale e con espressa esclusione della risarcibilità dell eventuale danno ulteriore; - proprietà, condizioni e modalità di utilizzazione e di eventuale pubblicazione dei risultati, ivi compresi eventuali brevetti; - eventuali condizioni di riservatezza delle attività e dei relativi risultati; - divieto di citare l INFN per scopi pubblicitari - eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. 7.2 La proposta di contratto è approvata dalla Giunta Esecutiva con il provvedimento previsto all articolo 6.3. Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 10

Art. 8 Entrata in Vigore 8.1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti stipulati dopo la pubblicazione del relativo testo in Gazzetta Ufficiale. 8.2. I compensi previsti a favore del personale saranno assegnati e corrisposti dopo l approvazione della deliberazione di cui alla seconda parte dell art. 5.2. Regolamento per la prestazione di attività e servizi a favore di terzi pag. 11