M A R C O R E G G I O R I TRIBUNALE DI VARESE. G.I. BONOMI CLAUDIA MARIA Causa 1009/2015 R.G. CONSULENZA TECNICA DEL PERITO DOTT.

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M A R C O R E G G I O R I DOTTORE COMMERCIALISTA TRIBUNALE DI VARESE G.I. BONOMI CLAUDIA MARIA Causa 1009/2015 R.G. CONSULENZA TECNICA DEL PERITO DOTT. MARCO REGGIORI promossa da Gianluigi Serina contro Banca Popolare di Bergamo S.p.a. 1

Indice della Relazione 1. Premesse pag. 3 2. Il quesito pag. 6 3. La metodologia di lavoro adottata dal CTU pag. 7 4. Le risposte ai quesiti pag. 11 A. verifica se, ab origine o successivamente, la somma di commissioni, spese, oneri, ivi compresi le spese di perizia ed istruttoria, i costi di assicurazione, sia non considerando sia considerando la penale di estinzione anticipata e di interessi corrispettivi ecceda le soglie stabilite dalla legge anti-usura pag. 11 A.1 verifica superamento ab origine (spese ed interessi corrispettivi) pag. 11 A.2 verifica superamento successivo (spese ed interessi corrispettivi) pag. 14 B. verifica se, ab origine o successivamente, la somma di commissioni, spese, oneri, ivi compresi le spese di perizia ed istruttoria, i costi di assicurazione, sia non considerando sia considerando la penale di estinzione anticipata e di interessi corrispettivi e moratori ecceda le soglie stabilite dalla legge anti-usura pag. 15 B.1 verifica superamento ab origine (spese ed interessi corrispettivi e moratori) pag. 15 B.2 verifica superamento successivo (spese ed interessi corrispettivi e moratori pag. 18 5. Considerazioni conclusive pag. 21 Allegati: All. 1 - Verbale della riunione del 9 marzo 2016; All. 2 - Memoria del 11 aprile 2016 del CTP di parte convenuta; All. 3 - D.M. 19 giugno 2002 - Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell applicazione della legge sull usura All. 4 - Elenco dei TEGM della categoria Altri finanziamenti alle famiglie indicati nei Decreti periodici di Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell applicazione della legge sull usura ; All. 5 - Conteggi tassi effettivi ab origine e confronto con i tassi soglia-usura; All. 6 - Conteggi tassi effettivi successivi e confronto con i tassi soglia-usura; All. 7 - Relazione del CTU del 3 giugno 2016 inviata alle parti per eventuali osservazioni; All. 8 - Osservazioni del CTP di parte convenuta del 7 giugno 2016; All. 9 - Osservazioni del legale di parte attrice del 24 giugno 2016. 2

Relazione del Consulente Tecnico d Ufficio Dr. Marco Reggiori Gianluigi Serina/Banca Popolare di Bergamo Causa 1009/2015 R.G. La presente relazione viene redatta dal dr. Marco Reggiori, nato a Varese il 12/03/1961, domiciliato presso il proprio studio in Varese, Via Cavour n. 18, iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese al n. 211 e all Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Varese al n 831, in esecuzione dell incarico ricevuto nell ambito della causa promossa da Gianluigi Serina, assistito dall avvocato Monica Pagano di Brescia, nei confronti di Banca Popolare di Bergamo S.p.a., assistita dall avvocato Massimiliano Bina di Varese. 1. Premesse Nel corso dell udienza tenutasi in data 23 febbraio 2016 il sottoscritto ha accettato l incarico, prestato giuramento e fissato l inizio delle operazioni peritali per il giorno 9 marzo 2016, presso il proprio studio. Nel corso della suddetta udienza, inoltre, l Avv. Bina ha nominato consulente tecnico per parte convenuta il Dr. Valter Rinaldi, con Studio in Barzana (BG). Le operazioni peritali hanno avuto inizio il 9 marzo 2016 presso lo studio del sottoscritto CTU Dr. Reggiori, alla presenza, oltre che del sottoscritto, del CTP di parte convenuta. Nel corso della riunione, il CTU ha preso atto che parte attrice non ha nominato un proprio consulente tecnico di parte e ha invitato, approfondendone i possibili contenuti, il CTP di parte convenuta a valutare con la propria parte una proposta transattiva da sottoporre a parte attrice. Il CTU, inoltre, ha richiesto al CTP di produrre entro il termine dell 11 aprile 2016, proprie memorie e note, oltre ad una propria ipotesi di calcoli e risposta al quesito peritale, fermo restando la possibilità. Il verbale della riunione è allegato alla presente relazione (All. 1). Il CTP di parte convenuta, in data 11 aprile 2016, ha inviato al CTU la memoria che si allega (All. 2). Lo scrivente CTU, in data 3 giugno 2016, ha inviato la bozza della relazione peritale al CTP di parte convenuta e al legale di parte attrice (All. 7), affinché entro il 23 giugno 2016, ove lo ritenessero opportuno, gli stessi potessero formulare eventuali osservazioni scritte. Il CTP di parte convenuta, ha fatto pervenire al CTU le proprie osservazioni in data 7 giugno 2016 (All. 8). Il legale di parte attrice ha fatto pervenire le proprie osservazioni in data 23 giugno 2016. Il CTU ha esaminato le osservazioni del CTP di parte attrice, in relazione alle quali, facendo rinvio agli allegati 8 e 9 per il completo esame del loro contenuto, evidenzia quanto segue. 3

Osservazioni del CTP di parte convenuta 1. La tesi della sommatoria dei tassi Il CTP afferma che il c.t.u., come ormai la giurisprudenza del tutto consolidata, non ha aderito alla tesi della sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori. Posto che, tuttavia, parte attrice ha fondato su tale principio la domanda, il c.t.u. vorrà riferire la diversa metodologia utilizzata rispetto a quella di parte attrice." Il CTU non recepisce la richiesta del CTP in quanto irrilevante, avendo nella propria relazione illustrato e chiarito la metodologia utilizzata e i passaggi logici effettuati. 2. Errato rilievo del tasso soglia Il CTP osserva che, ai fini dell individuazione del tasso da utilizzare per la verifica dell eventuale superamento del tasso soglia-usura, il mutuo deve essere considerato nella categoria Altri finanziamenti e non nella categoria Mutui, in quanto secondo le Istruzioni della Banca d Italia del 2009, l operazione deve essere considerata tra i Mutui solo se si verificano tutte e tre le condizioni previste dalla Banca d Italia (ivi compresa l erogazione in unica soluzione), mentre nel caso del mutuo oggetto di CTU non si è verificata la condizione dell erogazione in unica soluzione, in quanto mutuo a stato avanzamento lavori da erogarsi due o più momenti. Il CTP chiede quindi al CTU di svolgere la verifica applicando il TEGM previsto per gli Altri finanziamenti alle famiglie e non quello dei mutui. Il CTU recepisce la richiesta del CTU nella presente relazione finale, in quanto prende atto che l applicazione letterale delle Istruzioni della Banca d Italia comporta che l operazione deve essere considerata tra i Mutui solo se si verificano tutte e tre le condizioni previste dalle Istruzioni della Banca d Italia, e non invece, come assunto dal CTU nella bozza di relazione inviata ai CTP, se si verificano prevalentemente le condizioni previste (vale a dire almeno due su tre), 3. Errato TEGM per gli interessi moratori Il CTP osserva che gli interessi moratori non sono soggetti alla verifica dell usura. Il CTU non ritiene tale osservazione rilevante ai fini della propria relazione, avendo eseguito i propri conteggi, in ossequio al quesito posto dal Giudice, sia ricomprendendo sia non ricomprendendo gli interessi moratori. Il CTP osserva, inoltre, che il tasso medio relativo agli interessi di mora deve essere aumentato di 2,1 punti percentuali. Il CTU, in proposito, precisa di aver verificato l eventuale superamento del tasso soglia-usura sia tenendo conto sia non tenendo conto della maggiorazione di 2,1 punti percentuali, trattandosi di questione controversa, non risolvibile dal CTU. Ad integrazione di quanto già indicato nel paragrafo 3 della propria relazione, il CTU osserva che alla data di stipula del contratto di mutuo oggetto di CTU (11/09/2002) la maggiorazione non era menzionata nei D.M. di rilevazione dei TEGM; infatti, se ne trova menzione solo a partire dal D.M del 25/03/2003. Peraltro, nel D.M. non è stabilito che tale maggiorazione debba essere applicata, ma è solo specificato che i TEGM pubblicati nel D.M. non sono comprensivi degli interessi di mora e che una indagine statistica condotta dalla Banca d Italia e dall Ufficio Italiano Cambi ha rilevato una maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di mancato pagamento mediamente pari a 2,1 punti percentuali, non precisando, tuttavia, se e come tale maggiorazione debba essere utilizzata ai fini della verifica del superamento di tassi soglia-usura. 4

4. Omessa indicazione dei D.M. esistenti agli atti Il CTP chiede al CTU di verificare e indicare se agli atti vi siano i decreti ministeriali rilevanti il tasso soglia al momento della stipula del contratto, nonché quelli successivi. Il CTU, in risposta a quanto sopra, comunica che: - agli atti non vi sono i decreti di determinazione dei tassi effettivi medi globali relativi al periodo della stipula nonché di quelli successivi; - all allegato 7 dell Atto di citazione, parte attrice ha prodotto la comunicazione di Banca d Italia dei dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull usura, per il periodo di applicazione 1 luglio 30 settembre 2002, contenuti nel decreto ministeriale del 19 giugno 2002 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 5. Errata applicazione della Commissione di estinzione anticipata Il CTP, in sintesi, ritiene non corretta la verifica fatta dal CTU circa l incidenza della commissione di estinzione anticipata sul TEG, fatta ipotizzando la risoluzione del contratto (fattispecie non verificatasi) e ipotizzandola dopo un mese dalla stipula; in proposito osserva, tra l altro: - di ritenere che sia una contraddizione in termini verificare la sussistenza dell usura originaria, in quanto ritiene contraddittorio che si ipotizzi l estinzione del mutuo sin dalla stipula; - di ritenere che, al limite, di usura si potrebbe parlare se (come usura sopravvenuta) e quando, concretamente, si verifica la estinzione del mutuo, il che nella fattispecie non si è verificato; ma che, in tal caso, nella verifica dovranno essere espunti quegli elementi incompatibili con essa (interessi moratori), posto che la commissione paralizza la pretesa degli interessi moratori. In proposito, il CTU osserva che sorprende che il CTP, ben sapendo che il Giudice ha richiesto di effettuare conteggi, in via alternativa, sia ricomprendendo che non ricomprendendo la penale di estinzione anticipata e che tutti sono ben consci che si tratti di una simulazione astratta (in quanto il contratto, come risulta dagli atti, non è stato risolto anticipatamente), abbia voluto rimarcarlo. Inoltre, il CTU, contrariamente a quanto affermato dal CTP, nella propria relazione ha precisato che la commissione di risoluzione anticipata non è stata effettivamente applicata. Ciò detto, essendo infinite le ipotesi che si potrebbero in linea teorica verificare, il CTU ha scelto di effettuare i conteggi richiesti in corrispondenza del momento della stipula (o comunque entro la scadenza della prima rata, e quindi prima del rimborso della prima quota di capitale) per la verifica della eventuale usura ab origine, e in ciascuna delle scadenze delle successive rate per la verifica della usura sopravvenuta, ritenendo tale impostazione ragionevole ai fini delle verifiche richieste nel quesito. Inoltre, il CTU osserva che, contrariamente a quanto affermato dal CTP; al momento della eventuale risoluzione del contratto, si può teoricamente verificare la contemporanea applicazione sia di interessi moratori per ritardati pagamenti relativi al periodo precedente sia della commissione di estinzione anticipata, per cui non è illogico considerare l incidenza di entrambi ai fini dell individuazione del tasso effettivo complessivo. Da ultimo, il CTP osserva che il CTU ha considerato rilevante anche le spese per l Assicurazione, che non ci risulta imposta al creditore; vorrà il CTU indicare da quale documento agli atti risulta diversamente. Il CTU, in proposito, si limita a osservare che tale spesa è stata ricompresa nei conteggi in quanto esplicitamente richiesto nel quesito posto dal Giudice. 5

Osservazioni dell avvocato di parte attrice 1. In forza dell art. 1815 cc nessun interesse è dovuto pattuizione ab origine di tassi usurari L Avvocato concorda con il CTU nel ricalcolo nel ricalcolo dei tassi pattuiti ab origine sia con l inclusione della penale per estinzione anticipata, sia per il confronto del TEG comprensivo dell incidenza della mora con il TSU. Inoltre, riporta estratti di una serie di pronunce. Il CTU ritiene tale osservazione non rilevante ai fini della propria relazione e ribadisce di aver effettuato tutti i conteggi richiesti in via alternativa dal Giudice, e non solo quello evidenziato dall Avvocato 2. Incidenza dell estinzione anticipata nel TEG del mutuo tasso pattuito usuraio applicazione dell art. 1815 cc L Avvocato concorda con le valutazioni ed i conteggi riportati dal CTU nel ricalcolo del TEG del rapporto con l inclusione della penale di estinzione anticipata. Inoltre, riporta un serie di pronunce. Il CTU ritiene tale osservazione non rilevante ai fini della propria relazione e ribadisce di aver effettuato tutti i conteggi richiesti in via alternativa dal Giudice, e non solo quello evidenziato dall Avvocato. Infine, l Avvocato chiede al CTU di modificare la tabella riassuntiva finale in quanto vengono riportati dati diversi da quelli oggetto della verifica. Il CTU accoglie tale richiesta, avendo riscontrato un errore materiale nel riporto dei dati nella tabella riassuntiva finale (non incidente, comunque, sulle conclusioni, esposte nel medesimo paragrafo in cui si trova la tabella in questione). In proposito, il CTU precisa che, dato che la tabella della presente relazione finale sarà comunque in parte diversa da quella della relazione trasmessa in bozza ai CTP (in quanto la relazione finale recepisce, come detto, le rettifiche nei conteggi effettuate a seguito della osservazione n. 2 del CTP di parte convenuta), la correzione dell errore verrà evidenziata nella bozza di relazione allegata alla presente relazione finale (All. 7). * * * Il CTU, quindi, anche tenendo conto, nei termini sopra precisati, di quanto osservato dal CTP di parte convenuta, ha rielaborato la propria relazione finale ed i relativi allegati come di seguito presentata a S.V. Ill.ma. 2. Il quesito * * * Nel corso dell udienza tenutasi in data 12 gennaio 2016, il G.I. ha formulato il seguente quesito: Il consulente, letti i soli atti ed i documenti prodotti dalle parti in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 101053 del 2002, sentiti gli eventuali consulenti di parte, a) Verifichi se la somma di commissioni, spese, oneri (ivi compresi le spese di perizia ed istruttoria, i costi di assicurazione e la penale di estinzione anticipata, tutti calcolati in termini percentuali rispetto al capitale mutuato) ed interessi corrispettivi applicati al menzionato contratto eccedano le soglie stabilite in conformità alla legge 108/1996 depurando il saldo da ogni interesse, qualora 6

siano stati pattuiti ab origine tassi usurai, ovvero, in caso di superamento successivo, riducendone l importo a quanto previsto dai tassi soglia via via applicabili; b) Verifichi se la somma di commissioni, spese, oneri (ivi compresi le spese di perizia ed istruttoria, i costi di assicurazione e la penale di estinzione anticipata, tutti calcolati in termini percentuali rispetto al capitale mutuato) ed interessi corrispettivi e moratori applicati al menzionato contratto eccedano le soglie stabilite in conformità alla legge 108/1996 depurando il saldo da ogni interesse, qualora siano stati pattuiti ab origine tassi usurai, ovvero, in caso di superamento successivo, riducendone l importo a quanto previsto dai tassi soglia via via applicabili; Riferisca infine ogni elemento utile alla decisione, adoperandosi comunque per l individuazione di ipotesi transattive. Successivamente, nel corso dell udienza del 23 febbraio 2016, il G.I. ha integrato il suddetto quesito come segue: il CTU proceda al calcolo dell usura in via alternativa a) ricomprendendo la penale di estinzione; b) senza penale di estinzione Schematicamente, perciò, il quesito richiede, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. 101053 del 2002: A. la verifica se, ab origine o successivamente, la somma di commissioni, spese, oneri, ivi compresi le spese di perizia ed istruttoria, i costi di assicurazione, sia non considerando, sia considerando la penale di estinzione anticipata, tutti calcolati in termini percentuali rispetto al capitale mutuato, e di interessi corrispettivi ecceda le soglie stabilite dalla legge antiusura ; B. la verifica se, ab origine o successivamente, la somma di commissioni, spese, oneri, ivi compresi le spese di perizia ed istruttoria, i costi di assicurazione, sia non considerando, sia considerando la penale di estinzione anticipata, tutti calcolati in termini percentuali rispetto al capitale mutuato, e di interessi corrispettivi e moratori ecceda le soglie stabilite dalla legge anti-usura ; Inoltre, in ciascuno dei suddetti casi, il quesito richiede il ricalcolo del saldo: - depurandolo da ogni interesse, in caso di superamento ab origine dei tassi usurai; oppure - riducendolo a quanto previsto dai tassi soglia via via applicabili, in caso di superamento successivo dei tassi usurai. 3. La metodologia di lavoro adottata dal CTU Il CTU, esaminati i documenti in atti, preliminarmente ha definito i seguenti aspetti, criteri e metodologie di lavoro. Sintesi dei dati contrattuali La seguente Tabella 1 riepiloga i principali dati contrattuali del Mutuo ipotecario n. 101053. 7

Tabella 1 Descrizione Mutuo ipotecario Data stipula 11/09/2002 Durata 10 anni Periodo di preammortamento 12 mesi Tipologia di tasso Variabile, con revisione trimestrale Tasso iniziale 5% Indicizzazione tasso Euribor 6 mesi + 1,5% Commissione estinzione anticipata 1% del capitale anticipatamente restituito Tasso di mora tasso d interesse in vigore + 2% Erogazione 13.000 alla stipula; restante parte a stato avanzamento lavori entro il periodo di preammortamento Numero rate di ammortamento 108 Periodicità rate mensile Piano di ammortamento alla francese Importo della rata calcolato alla data di stipula 1.151,73 (al tasso vigente alla stipula) In base a quanto risulta dagli atti, nel corso del rapporto, il mutuatario ha regolarmente pagato ogni rata entro la scadenza ed il contratto è giunto fino alla sua naturale scadenza. Di conseguenza, non sono stati mai concretamente applicati né gli interessi di mora né la penale di estinzione anticipata. Penale di estinzione anticipata Il contratto prevede che, in caso di recesso del mutuatario, la liquidazione del rapporto, derivante dallo scioglimento anticipato del contratto, avverrà alle condizioni economiche in vigore alla data del suo verificarsi e comporterà la corresponsione a favore della Banca di una somma a titolo di compenso pari all 1% del capitale anticipatamente restituito con un importo minimo la cui misura è riportata nei Fogli Informativi Analitici a disposizione della Clientela presso gli sportelli della Banca. Non essendo disponibili i Fogli informativi Analitici e non essendo indicato in atti l importo minimo previsto, il CTU ha calcolato la penale di estinzione sempre in misura pari all 1% del capitale anticipatamente restituito, senza considerare quindi alcun importo minimo. Ai fini della verifica dell eventuale superamento del tasso soglia-usura per effetto del concorso dell applicazione della penale di estinzione anticipata, il CTU ha calcolato la percentuale di incidenza, su base annua, della penale di estinzione anticipata, rapportando l importo di tale penale al capitale mutuato residuo, ipotizzando che la risoluzione del contratto avvenga o entro il termine di scadenza della prima rata (per la verifica dell eventuale usura ab origine) o al termine del periodo a cui, di volta in volta, ciascuna rata si riferisce (per la verifica dell eventuale usura successiva). Nel caso di specie, ipotizzando, a titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto prima del termine di scadenza della prima rata, si avrebbe quanto segue: penale di estinzione anticipata: 100.000 X 1 % = 1.000. incidenza annua della penale di estinzione anticipata rispetto al capitale mutuato residuo: 1.000 X 12 X 100 / 100.000 = 12% 8

Tasso di mora Il contratto prevede che in caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata e comunque su ogni somma contrattualmente dovuta dal mutuatario [omissis] matureranno a carico del mutuatario a decorrere dalla data di cadenza e fino al momento del pagamento gli interessi di mora nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti. Secondo tale previsione, dal momento in cui si verifica l eventuale mancato pagamento di una rata entro la scadenza convenuta, cessa la maturazione degli interessi corrispettivi sul capitale mutuato ricompreso nella rata ed inizia la maturazione dei soli interessi moratori sull importo complessivo della rata scaduta (capitale + interessi corrispettivi). Ai fini della verifica dell eventuale superamento del tasso soglia-usura per effetto del concorso dell applicazione del tasso corrispettivo e del tasso moratorio, il CTU, quindi, ritiene che il tasso effettivo da confrontare sia quello pari alla percentuale, su base annua, ottenuta rapportando l importo complessivo degli interessi corrispettivi e moratori effettivamente dovuti dal mutuatario sulla rata impagata, al capitale mutuato. Dato che il tasso moratorio non viene applicato all intero importo del capitale mutuato, bensì solo al (minor) importo delle rate impagate, gli interessi moratori hanno una incidenza sul complessivo capitale mutuato inferiore al loro tasso nominale. Nel caso di specie, ipotizzando, a titolo esemplificativo, il mancato pagamento della prima rata mensile (senza considerare l incidenza delle spese), si avrebbe quanto segue: capitale mutuato: 100.000 tasso di interesse corrispettivo: 5% annuo tasso di interesse moratorio: 7% annuo importo della prima rata: 1.151,73, di cui 735,06 capitale ed 416,67 interessi; interessi moratori dovuti dopo 1 mese sulla prima rata impagata: 1.151,73 X 7% / 12 mesi X 1 mese = 6,72 totale interessi mensili dovuti sulla rata impagata: 416,67 + 6,72 = 423,39 tasso complessivo degli interessi corrispettivi e moratori sulla prima rata rispetto al capitale mutuato = 423,39 * 12 mesi / 100.000 *100 = 5,08% Il tasso di interesse complessivo applicato alla prima rata impagata sarebbe quindi pari al 5,08% annuo. Inoltre, a parità di condizioni e di tasso, trattandosi di mutuo con piano di ammortamento alla francese (cioè a rata costante, con quota capitale crescente e quota interessi decrescenti), il tasso di interesse complessivo sulle successive rate tenderà a diminuire, in quanto l importo degli interessi moratori rimarrà costante (essendo applicato a rate di pari importo) mentre gli interessi corrispettivi compresi nelle successive rate saranno decrescenti. Commissioni, spese e oneri Le commissioni, spese e oneri desumibili dagli atti e incluse nei conteggi, tenuto anche conto di quelle esplicitamente indicate dal G.I., sono le seguenti: - Spese di istruttoria: 350 euro; - Spese per assicurazione infortuni: 8,57 euro mensili; - Penale di estinzione anticipata: 1% del capitale anticipatamente restituito. Sono state esclusi dai conteggi: 9

- l imposta sostitutiva di cui all art. 5 del contratto di mutuo, pari a 250 euro, in quanto dovuta per legge; - le spese corrisposte nel periodo di preammortamento per assicurazione infortuni, pari a 8,57 euro mensili per un importo complessivo di 102,84, in quanto di importo marginale ed irrilevanti sulla risultanze del conteggio complessivo. Tasso soglia Al fine di individuare i tassi soglia-usura di riferimento, il CTU ha fatto riferimento alla categoria Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (nel seguito anche Altri finanziamenti alle famiglie ) di cui all Allegato A del D.M. 19 giugno 2002 (All. 3) e dei successivi Decreti periodici di Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell applicazione della legge sull usura emanati nel corso della durata del contratto (Allegato 4). Il tasso soglia-usura è stato calcolato come segue: - fino ad aprile 2011: TEGM della categoria Altri finanziamenti alle famiglie pubblicato per il trimestre di riferimento + 50% dello stesso; - da maggio 2001: TEGM della categoria Altri finanziamenti alle famiglie pubblicato per il trimestre di riferimento + 25% dello stesso + 4 punti percentuali; Per la verifica dell eventuale usura riguardante gli interessi moratori, il CTU ha effettuato il confronto: sia con il tasso soglia come sopra determinato; sia maggiorandolo di 2,1 punti percentuali, per tenere conto delle indicazioni in tal senso di Banca d Italia 1, le quali si trovano riportate, a partire dal D.M. del 25/03/2003 art. 3 2, anche nei Decreti periodici rilevazione del TEGM. Si osservi che le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull usura edizione luglio 2001 della Banca d Italia, con riferimento alla Categoria Mutui prevedono quanto segue: Cat. 7. Mutui Rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che: (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali; (b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale; (c) prevedano l erogazione in un unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. 1 Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo Banca d Italia - Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 03/07/2013 di Banca d Italia. 2 Art. 3 [omissis] Comma 4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'italia e dall'ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. - D.M. 25/03/2003 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo aprile-giugno 2003. 10

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile. Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente. Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l erogazione in due o più momenti, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria altri finanziamenti a medio lungo termine (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato. I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Il CTU osserva che nel contratto di mutuo è previsto che l erogazione avvenga in parte al momento della stipula del contratto ed in parte successivamente, a stato avanzamento lavori, e che effettivamente l importo è stato erogato in due tranche ( 13.000 alla stipula ed 87.000 entro il periodo di preammortamento). Conseguentemente, in linea con le indicazioni fornite da Banca d Italia, il CTU effettuerà i propri conteggi adottando il tasso soglia previsto per la categoria Altri finanziamenti alle famiglie. 4. Le risposte ai quesiti A. verifica se, ab origine o successivamente, la somma di commissioni, spese, oneri, ivi compresi le spese di perizia ed istruttoria, i costi di assicurazione, sia non considerando, sia considerando la penale di estinzione anticipata, tutti calcolati in termini percentuali rispetto al capitale mutuato, e di interessi corrispettivi ecceda le soglie stabilite dalla legge anti-usura A.1 verifica superamento ab origine (spese ed interessi corrispettivi) Il CTU ha determinato il tasso effettivo al momento della stipula del contratto, includendo gli interessi corrispettivi, le commissioni di istruttoria mutuo e le spese di assicurazione, sia non considerando (calcolo A.1.1) sia considerando (calcolo A.1.2) l incidenza della penale di estinzione anticipata, e lo ha confrontato con il tasso soglia-usura del periodo di riferimento 01/07/2002-30/09/2002 (All. 3). A tal fine, il CTU ha dapprima calcolato il tasso effettivo al momento della stipula del contratto includendo gli interessi corrispettivi, le commissioni di istruttoria mutuo e le spese di assicurazione, al quale, successivamente, ha aggiunto il tasso effettivo riferibile alla penale di estinzione anticipata. Le spese di istruttoria, essendo state sostenute anticipatamente alla erogazione del contratto, sono state dedotte dall ammontare del finanziamento inizialmente concesso. La penale di estinzione anticipata è stata calcolata pari all 1% dell intero capitale mutuato, in quanto si è ipotizzato che il contratto venisse risolto nel medesimo giorno della stipula o, comunque, entro il termine di scadenza della prima rata. Il conteggio effettuato è il seguente: 11

penale di estinzione anticipata: 100.000 X 1% = 1.000; incidenza annua della penale di estinzione anticipata rispetto al capitale mutuato: 1.000 X 12mesi X 100 / 100.000 = 12%. I conteggi effettuati per determinare il complessivo tasso effettivo ed il confronto con il tasso soglia sono esposti nell Allegato 5, e riepilogati nella seguente Tabella 2. Tabella 2 incidenza % annua rispetto al capitale iniziale CON SPESE E INTERESSI CORRISPETTIVI SENZA PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA CON PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA calcolo A.1.1 calcolo A.1.2 CALCOLO DELLA RATA RIDETERMINATA: RATA INIZIALE 1.151,73 1.151,73 A ONERI E SPESE SU RATA: Costi di assicurazione 0,103% 8,57 8,57 B RATA RIDETERMINATA 1.160,30 1.160,30 C=A+B CALCOLO DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE: RATA RIDETERMINATA 1.160,30 1.160,30 C CAPITALE INIZIALE 100.000,00 100.000,00 D PERIODI NELL'ANNO 12 12 E ANNI DI DURATA 9 9 F SPESE INIZIALI: Commissioni istruttoria 0,039% 350,00 350,00 G CAPITALE INIZIALE NETTO 99.650,00 99.650,00 D1=D-G TASSO ANNUO NON EFFETTIVO 5,261% 5,261% TASSO ANNUO EFFETTIVO SENZA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA E SENZA INTERESSI DI MORA 5,390% 5,390% T1 importo della penale di estinzione anticipata entro la scadenza della prima rata 1.000,00 H=D*1% importo della penale di estinzione imputabile alla 1a rata mensile 1.000,00 I=H incidenza mensile della penale di estinzione anticipata (penale/capitale iniziale) 1,000% L=I/D INCIDENZA ANNUA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA SU CAPITALE INIZIALE 12,000% M=L*12 TASSO ANNUO EFFETTIVO CON PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA E SENZA INTERESSI DI MORA 12 17,390% T2

CON SPESE E INTERESSI CORRISPETTIVI SENZA PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA calcolo A.1.1 CON PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA calcolo A.1.2 TASSO ANNUO EFFETTIVO 5,390% 17,390% TEG MEDIO DA D.M. 10,520% 10,520% TASSO SOGLIA USURA 15,780% 15,780% USURA (SI/NO) NO USURA SI USURA In conclusione, sulla base dei conteggi effettuati, il CTU ha rilevato che: - considerando le spese e gli interessi corrispettivi, senza penale di estinzione anticipata, non si verifica il superamento ab origine del tasso soglia-usura (calcolo A.1.1); - considerando le spese, gli interessi corrispettivi e la penale di estinzione anticipata, si verifica il superamento ab origine del tasso soglia-usura (calcolo A.1.2). Il CTU, infine, come richiesto dal quesito, ha proceduto al ricalcolo del saldo come segue: - nel caso in cui si considerino le spese e gli interessi corrispettivi (calcolo A.1.1): nessun ricalcolo è stato effettuato, in quanto non si è verificato ab origine il superamento del tasso soglia-usura; - nel caso in cui si considerino le spese, gli interessi corrispettivi e la penale di estinzione anticipata (calcolo A.1.2): essendosi verificato ab origine il superamento del tasso sogliausura, il saldo è stato ricalcolato depurandolo da ogni interesse, come indicato nella seguente Tabella 3. Tabella 3 Capitale mutuato 100.000,00 Interessi corrispettivi del periodo di pre-ammortamento 594,00 Interessi corrispettivi del periodo di ammortamento 19.990,00 Interessi moratori zero TOTALE PAGATO DAL MUTUATARIO 120.584,00 Interessi corrispettivi da depurare 20.584,00 Saldo rideterminato 100.000,00 L importo che il mutuante dovrebbe, quindi, restituire al mutuatario ammonta ad 20.584,00 ed è interamente costituito da interessi corrispettivi. 13

A.2 verifica superamento successivo (spese ed interessi corrispettivi) Il CTU ha calcolato il tasso effettivo applicato successivamente alla stipula del contratto, includendo gli interessi corrispettivi, le commissioni di istruttoria mutuo e le spese di assicurazione, sia non considerando (calcolo A.2.1) sia considerando (calcolo A.2.2) l incidenza della penale di estinzione anticipata, e lo ha confrontato con i tassi soglia-usura di ciascun periodo di riferimento (All. 4). Analogamente a quanto illustrato al paragrafo A.1, il CTU ha dapprima calcolato il tasso effettivo al momento della stipula del contratto includendo gli interessi corrispettivi, le commissioni di istruttoria mutuo e le spese di assicurazione, al quale, successivamente, ha aggiunto il tasso effettivo riferibile alla penale di estinzione anticipata. La penale di estinzione anticipata è stata calcolata pari all 1% del capitale mutuato residuo al termine di ciascun periodo, in quanto si è ipotizzato che il contratto venisse risolto al termine del periodo cui ciascuna rata si riferisce. Il dettaglio dei conteggi effettuati per determinare il tasso di interesse effettivo e delle formule utilizzate sono forniti nell Allegato 6, a cui si rinvia. Nella seguente Tabella 4 se ne fornisce, a titolo indicativo, uno stralcio parziale. Tabella 4 RATA 0 SCADEN ZA TASSO ANNUO EFFETTIVO (senza oneri e spese) ONERI E SPESE INCIDENZA ANNUA ONERI RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE NETTO RATA RIDETERMI NATA T=C*12/A1 G H=G*12/A I =D+G calcolo A.2.1 del CTU TASSO ANNUO EFFETTIVO (con oneri e spese) T1= T+H = (C+G)*12/A1 14 PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA penale totale L=A*1% penale imputabile alla rata M= L INCIDENZA ANNUA PENALE EST.ANT. RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE N=M*12/A1 calcolo A.2.2 del CTU TASSO ANNUO EFFETTIVO CON PENALE EST. ANT. T2= T1+N= (C+G+M)*12/A1 1 11/10/03 3,613% 8,57 0,103% 1.093,96 3,716% 992,15 992,15 11,948% 15,663% 2 11/11/03 3,713% 8,57 0,104% 1.098,57 3,817% 984,31 984,31 11,947% 15,764% 3 11/12/03 3,713% 8,57 0,105% 1.098,57 3,818% 976,44 976,44 11,947% 15,765% Il dettaglio del confronto del tasso di interesse effettivo con i tassi soglia-usura di ciascun periodo di riferimento è fornito nell Allegato 6. Nella seguente Tabella 5 se ne fornisce, a titolo indicativo, uno stralcio parziale. Tabella 5 RATA EST INZIONE ANT ICIPAT A NO SCADENZA TASSO EFFETTIVO (EST.ANT: NO MORA: NO) MORA NO TASSO B.I. (TEGM) TASSO SOGLIA USURA EST INZIONE ANT ICIPAT A SI TASSO EFFETTIVO (EST.ANT: SI MORA: NO) MORA NO TASSO B.I. (TEGM) TASSO SOGLIA 0 1 11/10/03 3,716% 9,840% 14,760% No 15,663% 9,840% 14,760% Si 2 11/11/03 3,817% 9,840% 14,760% No 15,764% 9,840% 14,760% Si 3 11/12/03 3,818% 9,840% 14,760% No 15,765% 9,840% 14,760% Si USURA

In conclusione, sulla base dei conteggi effettuati, il CTU ha rilevato che: - considerando le spese e gli interessi corrispettivi, senza penale di estinzione anticipata, non si è verificato, successivamente alla stipula del contratto, il superamento del tasso sogliausura (calcolo A.2.1); - considerando le spese, gli interessi corrispettivi e la penale di estinzione anticipata, nel qual caso si era comunque già rilevato il superamento ab origine (calcolo A.1.2 del precedente paragrafo A.1), si osserva che il superamento del tasso soglia-usura risulta verificato anche nel periodo fino all 11/10/09, mentre non risulta più verificato nel periodo successivo (calcolo A.2.2). Il CTU, infine, come richiesto dal quesito, ha proceduto al ricalcolo del saldo come segue: - nel caso in cui si considerino le spese e gli interessi corrispettivi (calcolo A.2.1): nessun ricalcolo è stato effettuato, in quanto non si è verificato, successivamente alla stipula del contratto, il superamento del tasso soglia-usura; - nel caso in cui si considerino le spese, gli interessi corrispettivi e la penale di estinzione anticipata (calcolo A.2.2): nessun ricalcolo è stato effettuato, in quanto, essendosi verificato ab origine il superamento del tasso soglia-usura, tale calcolo è già stato effettuato al precedente paragrafo A.1, a cui si rinvia. B. verifica se, ab origine o successivamente, la somma di commissioni, spese, oneri, ivi compresi le spese di perizia ed istruttoria, i costi di assicurazione, sia non considerando, sia considerando la penale di estinzione anticipata, tutti calcolati in termini percentuali rispetto al capitale mutuato, e di interessi corrispettivi e moratori ecceda le soglie stabilite dalla legge anti-usura ; B.1 verifica superamento ab origine (spese ed interessi corrispettivi e moratori) Il CTU ha determinato il tasso effettivo al momento della stipula del contratto, includendo gli interessi corrispettivi, le commissioni di istruttoria mutuo e le spese di assicurazione, sia non considerando (calcolo B.1.1) sia considerando (calcolo B.1.2) l incidenza della penale di estinzione anticipata, e lo ha confrontato con il tasso soglia-usura del periodo di riferimento 01/07/2002-30/09/2002 (All. 4). A tal fine, il CTU ha dapprima calcolato il tasso effettivo al momento della stipula del contratto includendo gli interessi corrispettivi, le commissioni di istruttoria mutuo e le spese di assicurazione, al quale, successivamente, ha aggiunto il tasso effettivo riferibile agli interessi moratori. Gli interessi moratori sono stati calcolati sulla prima rata applicando a tale rata il tasso del 7% annuo (tasso corrispettivo iniziale del mutuo + 2 punti percentuali), ipotizzando il decorso di almeno un mese dal mancato pagamento della rata stessa. I conteggi effettuati per determinare il tasso di interesse effettivo ed il confronto con il tasso soglia sono indicati nell Allegato 5, e riepilogati nella seguente Tabella 6. 15

Tabella 6 incidenza % annua rispetto al capitale iniziale CON SPESE, INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI DI MORA SENZA PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA CON PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA calcolo B.1.1 calcolo B.1.2 CALCOLO DELLA RATA RIDETERMINATA: RATA INIZIALE 1.151,73 1.151,73 A ONERI E SPESE SU RATA: Costi di assicurazione 0,103% 8,57 8,57 B RATA RIDETERMINATA 1.160,30 1.160,30 C=A+B CALCOLO DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE: RATA RIDETERMINATA 1.160,30 1.160,30 C CAPITALE INIZIALE 100.000,00 100.000,00 D PERIODI NELL'ANNO 12 12 E ANNI DI DURATA 9 9 F SPESE INIZIALI: Commissioni istruttoria 0,039% 350,00 350,00 G CAPITALE INIZIALE NETTO 99.650,00 99.650,00 D1=D-G TASSO ANNUO NON EFFETTIVO 5,261% 5,261% TASSO ANNUO EFFETTIVO SENZA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA E SENZA INTERESSI DI MORA 5,390% 5,390% T1 importo della penale di estinzione anticipata entro la scadenza della prima rata 1.000,00 H=D*1% importo della penale di estinzione imputabile alla 1a rata mensile 1.000,00 I=H incidenza mensile della penale di estinzione anticipata (penale/capitale iniziale) 1,000% L=I/D INCIDENZA ANNUA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA SU CAPITALE INIZIALE 12,000% M=L*12 TASSO ANNUO EFFETTIVO CON PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA E SENZA INTERESSI DI MORA 16 17,390% T2 importo degli interessi di mora mensili sulla 1a rata mensile 6,77 6,77 N=C*7%/12 incidenza mensile degli interessi di mora (importo interessi/100.000) 0,007% 0,007% O=N/1 INCIDENZA ANNUA INTERESSI DI MORA SU CAPITALE INIZIALE 0,082% 0,082% P=O*12 TASSO ANNUO EFFETTIVO SENZA/CON PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA E SENZA INTERESSI DI MORA 5,472% 17,472% T3 T4

CON SPESE, INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI DI MORA SENZA PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA calcolo B.1.1 CON PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA calcolo B.1.2 TASSO ANNUO EFFETTIVO 5,472% 17,472% TEG MEDIO DA D.M. 10,520% 10,520% TASSO SOGLIA USURA 15,780% 15,780% USURA (SI/NO) NO USURA SI USURA calcolo B.1.1bis calcolo B.1.2bis MAGGIORAZIONE TASSO SOGLIA PER MORA 2,100% 2,100% TASSO SOGLIA USURA CON MAGGIORAZIONE PER MORA 17,880% 17,880% USURA (SI/NO) NO USURA NO USURA In conclusione, sulla base dei conteggi effettuati, il CTU ha rilevato che: - considerando le spese, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, senza penale di estinzione anticipata, non si verifica il superamento ab origine del tasso soglia-usura (calcolo B.1.1); - considerando le spese, gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e la penale di estinzione anticipata si ha che: se non si considera la maggiorazione del 2,1% per gli interessi moratori (calcolo B.1.2), si verifica inevitabilmente (stante il fatto che era già stato rilevato il superamento ab origine nel caso di conteggio effettuato anche senza considerare l ulteriore incidenza degli interessi moratori) il superamento ab origine del tasso soglia-usura; se si considera la maggiorazione del 2,1% per gli interessi moratori (calcolo B.1.2bis), non si verifica il superamento ab origine del tasso soglia-usura Il CTU, infine, come richiesto dal quesito, ha proceduto al ricalcolo del saldo come segue: - nel caso in cui si considerino le spese, gli interessi corrispettivi e moratori (calcolo B.1.1.): nessun ricalcolo è stato effettuato, in quanto non si è verificato ab origine il superamento del tasso soglia-usura; - nel caso in cui si considerino le spese, gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e la penale di estinzione anticipata: ove non si sia tenuto conto della maggiorazione del 2,1% (calcolo B.1.2), essendosi verificato ab origine il superamento del tasso soglia-usura, il saldo è stato ricalcolato dal CTU, depurandolo da ogni interesse, secondo il medesimo conteggio di cui al precedente paragrafo A.1 e relativa Tabella 3, a cui si rinvia. Conseguentemente, l importo che il mutuante dovrebbe restituire al mutuatario 17

ammonta ad 20.584,00 ed è interamente costituito da interessi corrispettivi; ove si sia tenuto conto della maggiorazione del 2,1% (calcolo B.1.2bis), nessun ricalcolo è stato effettuato, in quanto non si è verificato ab origine il superamento del tasso soglia-usura. B.2 verifica superamento successivo (spese ed interessi corrispettivi e moratori) Il CTU ha calcolato il tasso effettivo applicato in corso di rapporto includendo gli interessi corrispettivi e moratori, le commissioni di istruttoria mutuo e le spese di assicurazione, sia non considerando (calcolo B.2.1.) sia considerando (calcolo B.2.2) l incidenza della penale di estinzione anticipata, e lo ha confrontato con i tassi soglia-usura di ciascun periodo di riferimento. Analogamente a quanto illustrato al paragrafo B.1, il CTU ha dapprima calcolato il tasso effettivo al momento della stipula del contratto includendo gli interessi corrispettivi, le commissioni di istruttoria mutuo e le spese di assicurazione, al quale, successivamente, ha aggiunto il tasso effettivo riferibile alla penale di estinzione anticipata ed, infine, il tasso effettivo riferibile agli interessi moratori. Gli interessi moratori sono stati calcolati su ciascuna rata applicando a tale rata il tasso di interesse corrispettivo di volta in volta vigente maggiorato del 2%, ipotizzando il decorso di almeno un mese dal mancato pagamento della rata stessa. Il dettaglio dei conteggi del tasso di interesse effettivo e delle formule utilizzate è fornito nell Allegato 6, a cui si rinvia. Nella seguente Tabella 7 se ne fornisce, a titolo indicativo, uno stralcio parziale. Tabella 7 RATA 0 SCADEN ZA calcolo A.2.1 del CTU TASSO ANNUO EFFETTIVO (con oneri e spese) T1= T+H = (C+G)*12/A1 calcolo A.2.2 del CTU TASSO ANNUO EFFETTIVO CON PENALE EST. ANT. T2= T1+N= (C+G+M)*12/A1 TASSO ANNUO DI MORA INTERESSI MORA 18 INCIDENZA ANNUA INTERESSI DI MORA RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE TM=T+2% O=D*TM/12 P= O*12/A1 calcolo B.2.1 del CTU TASSO ANNUO EFFETTIVO SENZA PENALE EST. ANT. E CON INTERESSI DI MORA T3= T1+P= (C+G+O)*12/A1 calcolo B.2.2 del CTU TASSO ANNO EFFETTIVO CON PENALE EST. ANT. E CON INTERESSI DI MORA T4= T2+P= (C+G+M+O)*12/A1 1 11/10/03 3,716% 15,663% 5,600% 5,07 0,061% 3,777% 15,724% 2 11/11/03 3,817% 15,764% 5,700% 5,18 0,063% 3,880% 15,827% 3 11/12/03 3,818% 15,765% 5,700% 5,18 0,063% 3,881% 15,828% Il dettaglio del confronto del tasso di interesse effettivo con i tassi soglia-usura di ciascun periodo di riferimento è fornito nell Allegato 6, a cui si rinvia. Nella seguente Tabella 8 se ne fornisce, a titolo indicativo, uno stralcio parziale. Inoltre, si fornisce lo stralcio dei periodi nei quali è stato rilevato il superamento del tasso soglia-usura anche con applicazione della maggiorazione del 2,1%. Tabella 8

RATA SCADENZA EST INZIONE ANT ICIPAT A NO TASSO EFFETTIVO (EST.ANT:NO; MORA: SI) TASSO B.I. (TEGM) MORA SI Soglia base TASSO SOGLIA USURA Soglia maggiorata per mora TASSO MAGGIORAZIO NE MORA B.I. (2,1%) SOGLIA CON MAGGIORAZ. MORA USURA 0 1 11/10/03 3,777% 9,840% 14,760% No 2,100% 16,860% No 2 11/11/03 3,880% 9,840% 14,760% No 2,100% 16,860% No 3 11/12/03 3,881% 9,840% 14,760% No 2,100% 16,860% No EST INZIONE ANT ICIPAT A SI MORA SI Soglia base Soglia maggiorata per mora RATA SCADENZA TASSO EFFETTIVO (EST.ANT:SI; MORA: SI) TASSO B.I. (TEGM) TASSO SOGLIA USURA MAGGIORAZIO NE MORA B.I. (2,1%) TASSO SOGLIA CON MAGGIORAZ. MORA USURA 0 1 11/10/03 15,724% 9,840% 14,760% Si 2,100% 16,860% No 2 11/11/03 15,827% 9,840% 14,760% Si 2,100% 16,860% No 3 11/12/03 15,828% 9,840% 14,760% Si 2,100% 16,860% No [omissis] 38 11/11/06 17,254% 10,070% 15,105% Si 2,100% 17,205% Si 39 11/12/06 17,256% 10,070% 15,105% Si 2,100% 17,205% Si 40 11/01/07 17,258% 10,470% 15,705% Si 2,100% 17,805% No 41 11/02/07 17,518% 10,470% 15,705% Si 2,100% 17,805% No 42 11/03/07 17,520% 10,470% 15,705% Si 2,100% 17,805% No 43 11/04/07 17,522% 10,230% 15,345% Si 2,100% 17,445% Si 44 11/05/07 17,421% 10,230% 15,345% Si 2,100% 17,445% No 45 11/06/07 17,423% 10,230% 15,345% Si 2,100% 17,445% No 46 11/07/07 17,426% 10,370% 15,555% Si 2,100% 17,655% No 47 11/08/07 17,738% 10,370% 15,555% Si 2,100% 17,655% Si 48 11/09/07 17,740% 10,370% 15,555% Si 2,100% 17,655% Si 49 11/10/07 17,743% 10,310% 15,465% Si 2,100% 17,565% Si 50 11/11/07 18,211% 10,310% 15,465% Si 2,100% 17,565% Si 51 11/12/07 18,214% 10,310% 15,465% Si 2,100% 17,565% Si 52 11/01/08 18,217% 10,250% 15,375% Si 2,100% 17,475% Si 53 11/02/08 18,324% 10,250% 15,375% Si 2,100% 17,475% Si 54 11/03/08 18,327% 10,250% 15,375% Si 2,100% 17,475% Si 55 11/04/08 18,331% 10,180% 15,270% Si 2,100% 17,370% Si 56 11/05/08 18,076% 10,181% 15,272% Si 2,100% 17,372% Si 57 11/06/08 18,079% 10,180% 15,270% Si 2,100% 17,370% Si 58 11/07/08 18,083% 10,380% 15,570% Si 2,100% 17,670% Si 59 11/08/08 18,606% 10,380% 15,570% Si 2,100% 17,670% Si 60 11/09/08 18,610% 10,380% 15,570% Si 2,100% 17,670% Si 61 11/10/08 18,615% 10,630% 15,945% Si 2,100% 18,045% Si 62 11/11/08 18,776% 10,630% 15,945% Si 2,100% 18,045% Si 63 11/12/08 18,781% 10,630% 15,945% Si 2,100% 18,045% Si 64 11/01/09 18,786% 9,930% 14,895% Si 2,100% 16,995% Si 65 11/02/09 16,970% 9,930% 14,895% Si 2,100% 16,995% No 66 11/03/09 16,974% 9,930% 14,895% Si 2,100% 16,995% No 67 11/04/09 16,979% 9,030% 13,545% Si 2,100% 15,645% Si [omissis] 19

In conclusione, sulla base dei conteggi effettuati, il CTU ha rilevato che: - considerando le spese, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, senza penale di estinzione anticipata, non si è verificato, neppure successivamente alla stipula del contratto, sia applicando sia non applicando la maggiorazione del 2,1% per interessi moratori, il superamento del tasso soglia-usura (calcolo B.2.1), fatto salvo il superamento registrato sull ultima rata, verosimilmente riconducibile alla inevitabile maggior incidenza delle spese fisse, pur minime in valore assoluto, rispetto al capitale mutuato residuo; - considerando le spese, gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e la penale di estinzione anticipata: se non si considera la maggiorazione del 2,1% per gli interessi moratori (calcolo B.2.2), si verifica inevitabilmente (stante il fatto che era già stato rilevato il superamento ab origine nel caso di conteggio effettuato senza considerare l ulteriore incidenza degli interessi moratori) il superamento ab origine del tasso soglia-usura; se si considera la maggiorazione del 2,1% per gli interessi moratori (calcolo B.2.2bis), si verifica il superamento del tasso soglia-usura solo in alcuni periodi relativi agli anni dal 2006 al 2009, dettagliati nella precedente Tabella 8. Il CTU, infine, come richiesto dal quesito, ha proceduto al ricalcolo del saldo come segue: - nel caso in cui si considerino le spese e gli interessi corrispettivi (calcolo B.2.1): nessun ricalcolo è stato effettuato, in quanto non si è verificato, successivamente alla stipula del contratto, il superamento del tasso soglia-usura; - nel caso in cui si considerino le spese, gli interessi corrispettivi e la penale di estinzione anticipata (calcolo B.2.2): nessun ricalcolo è stato effettuato, in quanto il superamento del tasso soglia-usura si è verificato solo a livello a teorico, non essendo stati mai concretamente applicati né interessi moratori né la penale di estinzione il cui importo debba essere ricondotto, come richiesto dal quesito del G.I., ai tassi soglia via via applicabili. 20