edizione 9/2005 NAUTILUS DISABILITY Copertura da Infortunio per: Invalidità Permanente, Caso Morte, Diaria da Ricovero



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edizione 9/2005 NAUTILUS DISABILITY Copertura da Infortunio per: Invalidità Permanente, Caso Morte, Diaria da Ricovero

Nautilus Disability Nautilus Disability è l esclusiva polizza creata da Mediolanum Assicurazioni che garantisce una copertura per la persona e la sua famiglia in caso di infortunio ed offre una serie di interessanti servizi e garanzie modulari. In particolare Nautilus Disability prevede le seguenti coperture: indennizzo in caso di invalidità permanente diaria da ricovero e gessatura indennizzo in caso di morte. Nautilus Disability consente una scelta flessibile di prestazioni e di capitali assicurati, tra le opzioni presenti sulla scheda di polizza. Una copertura per tutta la famiglia Nautilus Disability protegge contro gli infortuni l Assicurato Principale nello svolgimento delle attività professionali attività extra-professionali. La prestazione assicurativa può essere estesa anche al Nucleo Familiare nell ambito delle attività extra professionali, con la suddivisione dei capitali assicurati per ciascun componente il nucleo stesso. Assistenza della Centrale Operativa: 7 giorni su 7, 24 ore su 24 Nautilus Disability prevede un pacchetto di garanzie di assistenza in collaborazione con la Centrale Operativa di Europ Assistance Service S.p.A.. Tale servizio comprende tra l altro: consulenza medica 24 ore su 24 rientro sanitario assistenza domiciliare per cure fisioterapiche e di convalescenza cellulare a disposizione in caso di ricovero in Italia. Gli altri vantaggi di Nautilus Disability Oltre a quelle sopra elencate, Nautilus Disability possiede altre interessanti caratteristiche: la polizza può essere stipulata sino al raggiungimento dei 75 anni di età. l importo del premio di polizza rientra negli oneri fiscalmente deducibili. Per conoscere meglio i servizi offerti da questo prodotto leggere attentamente il contratto allegato. Anticipo di indennizzo L Assicurato ha la possibilità di usufruire di un anticipo indennizzo, in caso di invalidità permanente, prima che avvenga la liquidazione definitiva del danno.

INDICE Pag. NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4 Definizioni generali...4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio...5 Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia...5 Art. 3 Modifiche dell assicurazione....5 Art. 4 Aggravamento del rischio....5 Art. 5 Diminuzione del rischio....5 Art. 6 Durata dell assicurazione - Termini di disdetta...5 Art. 7 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione...5 Art. 8 Altre assicurazioni....5 Art. 9 Assicurazione per conto di chi spetta....5 Art. 10 Oneri fiscali...5 Art. 11 Rinvio alle norme di Legge...5 NORME SPECIFICHE 6 Art. 12 Oggetto dell assicurazione - Persone assicurate...6 Art. 13 Rischi aggiunti...6 Art. 14 Determinazione delle garanzie prestate e dei capitali assicurati - Criteri di ripartizione...7 Art. 15 Rischi esclusi dall assicurazione....7 Art. 16 Limiti di età dell Assicurato...8 Art. 17 Persone non assicurabili....8 GARANZIE PRESTATE 8 Art. 18 Invalidità permanente...8 Art. 19 Franchigia per invalidità permanente....9 Art. 20 Diaria da ricovero e gessatura...9 Art. 21 Morte e morte presunta...9 Art. 22 Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato....9 Art. 23 Criteri di indennizzabilità....10 Art. 24 Anticipo indennizzo per invalidità permanente da infortunio....10 Art. 25 Rinuncia al diritto di surrogazione....10 Art. 26 Procedura per la valutazione del danno - Controversie - Arbitrato irrituale....10 Art. 27 Attività diversa da quella dichiarata...10 GARANZIA MEDICO NOSTOP 11 Art. 28 Prestazioni Medico Nostop...11 Istruzioni per la richiesta di assistenza Medico Nostop...13 TABELLA INAIL 14 ELENCO DELLE ATTIVITÀ 15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 18 Alcuni consigli...18 Fac-simile denuncia di sinistro...19 Fac-simile deroga Stato di Famiglia...20 2

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Ai sensi dell art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Il contratto verrà concluso con la sede legale della Società sita nella Repubblica Italiana in Via Paleocapa n. 3-20121 Milano. La Direzione Generale della Società è sita in Via F. Sforza - Palazzo Fermi - Milano 3-20080 Basiglio (MI). La Società Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 7 agosto 1974 n. 9002 (Gazz. Uff. n. 219 del 22.08.74). INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legge applicabile Ai sensi dell art. 122 del D.L. 17.3.95 n. 175, le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La Società applica al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Palazzo Fermi, Via F. Sforza, 20080 Basiglio, Milano 3 - Milano (fax 02/9049.3987; e-mail: reclami.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle contraversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI Dl PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda e/o dalla richiesta scritta di risarcimento da parte di Terzi, ai sensi dell art. 2952 Codice Civile. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza. Durata del Contratto Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all art. 6 delle «Norme che regolano l assicurazione in generale», si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma C.C. Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, il recesso delle Parti. 3

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Definizioni generali Nel testo che segue si intendono per: Assicurato Il fruitore del servizio assicurativo. Beneficiario Il soggetto od i soggetti ai quali la Società liquida l indennizzo in caso di sinistro. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Centrale Operativa È la struttura di EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. in funzione tutti i giorni dell anno, 24 ore su 24, costituita da: medici, tecnici, operatori, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Mediolanum Assicurazioni S.p.A., provvede al contatto telefonico con l Assicurato e organizza ed eroga con costi a carico di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza. Franchigia La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato ovvero l importo che in caso di sinistro l Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce indennizzo. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Gessatura Il mezzo di contenzione rigido e non asportabile, determinante immobilità articolare o costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o da altro materiale che possa essere considerato equivalente. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla Sua professione. Istituto di cura Istituto universitario, Clinica, Ospedale o Casa di cura regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza ospedaliera. Nucleo Familiare Tutte le Persone conviventi con l Assicurato Principale e tali risultanti dal certificato stato di famiglia. In deroga, con esplicita pattuizione contrattuale, l Assicurato Principale potrà far rientrare nel Nucleo Familiare un ulteriore soggetto, anche se non iscritto nel Suo certificato stato di famiglia, purché tale soggetto risulti convivente e domiciliato presso l Assicurato Principale. Documento di Polizza Il documento rilasciato dalla Società, in caso di accettazione da parte della stessa della Proposta contrattuale di Assicurazione, che contiene gli elementi essenziali del contratto di assicurazione e che prova l assicurazione stessa; Proposta contrattuale di Assicurazione E il documento contrattuale di assicurazione sottoscritto dal Contraente e inviato alla Società. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Ricovero La permanenza in Istituto di cura con pernottamento. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società La Mediolanum Assicurazioni S.p.A.; Le suddette Definizioni Generali vengono integrate dalle definizioni specifiche di ciascuna sezione del contratto e delle prestazioni di Assistenza Medico Nostop. 4

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Ferma restando l accettazione da parte della Società della presente Proposta contrattuale di Assicurazione mediante invio al Contraente del Documento di Polizza nonché del buon fine dei mezzi di pagamento del premio da parte del Contraente medesimo, la copertura assicurativa, nonché tutti gli obblighi e oneri che il contratto di assicurazione pone a carico di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., avranno effetto dalle ore 24 del giorno successivo a quello di ricezione, da parte di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., della Proposta contrattuale di Assicurazione. Il giorno di inizio validità della copertura assicurativa sarà riportato nel succitato Documento di Polizza. Qualora il Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive al primo, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Durata dell assicurazione - Termini di disdetta L assicurazione ha durata annuale. Le Parti possono recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Art. 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 8 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, prima della stipulazione della presente Proposta contrattuale di Assicurazione e successivamente, l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni che prevedano le stesse garanzie prestate con il presente contratto. Non sono comprese in questo obbligo le assicurazioni collettive o di gruppo aventi per Contraente una persona diversa dall Assicurato e dal Contraente di questa Proposta contrattuale di Assicurazione ed assicuranti una pluralità di persone sconosciute all Assicurato. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art. 1910 del Codice Civile. Art. 9 - Assicurazione per conto di chi spetta Qualora le prestazioni assicurative previste dalla presente Polizza fossero state stipulate dal Contraente, in nome e nell interesse di chi spetta, resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato così come disposto dall art. 1891 Codice Civile. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art.10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 5

NORME SPECIFICHE Premessa Le prestazioni assicurative previste nella presente polizza, sono vincolate alla condizione che nella proposta di polizza modello 671- ed. 09/05 sia garantito l Assicurato Principale. Qualora nella proposta di polizza mod. 671- ed. 09/05 vengano opzionate solo le garanzie prestate a favore dei componenti il Nucleo Familiare, il contratto si intende nullo e privo di ogni effetto ed il premio versato dal Contraente sarà dalla Società rimborsato. Art. 12 - Oggetto dell assicurazione - Persone assicurate L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato Principale, identificato con Cognome e Nome nella opportuna sezione della proposta di polizza mod. 671- ed. 09/05, subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate ; di ogni altra attività che l Assicurato Principale svolga senza carattere di professionalità, purché tali attività non rientrino in quelle espressamente escluse nell art. 15. Qualora fosse stata opzionata nella proposta di polizza mod. 671-ed. 09/05, l assicurazione vale anche per gli infortuni che i componenti il Nucleo Familiare dell Assicurato Principale subiscano nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale, purché tali attività non rientrino in quelle espressamente escluse nell art.15. Restano quindi esclusi per i componenti il Nucleo Familiare tutti gli Infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività di carattere professionale e, comunque, per coloro i quali siano soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero verificare in circostanze da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria. Sono considerati infortuni anche: l asfissia non di origine morbosa, compreso l annegamento; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti. Non sono considerate infortunio, bensì malattia, le ernie da sforzo; infortuni causati da malore. La presente assicurazione vale per il mondo intero. Comunque gli indennizzi spettanti a termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente. Art. 13 - Rischi aggiunti a) Infortuni derivanti da colpa grave e tumulti popolari. A deroga dell art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato. A deroga dell art. 1912 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. b) Rischio di calamità naturali. A deroga dell art. 1912 Codice Civile, l assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Sono compresi nella presente assicurazione gli infortuni causati da alluvioni e inondazioni. Resta comunque convenuto che, in caso di evento - movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione - che colpisca più Assicurati con la Società, l esborso massimo da parte di quest ultima non potrà superare la somma di EURO 10.000.000 per l intero evento. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. c) Rischio guerra. A deroga del comma 4) dell articolo 15), sono compresi gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un periodo massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l Assicurato mentre già si trovava nello Stato nel quale si sono manifestati. d) Servizio militare. L assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace, durante il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni, e ciò limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento di attività tipiche di detto servizio. E considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. L assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo restando il diritto dell Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli 6

infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto dell Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. e) Rischio volo. L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei, di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, escluso quelli effettuati : su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri ; su aeromobili di aeroclub ; su apparecchi per il volo da diporto o sportivo, ovvero sia ultraleggeri, deltaplani, parapendii e simili. Nell ambito del servizio contemplato nel presente punto (rischio volo) resta inteso che la copertura assicurativa inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto o sportivo. Resta inoltre convenuto che, in caso di incidente aeronautico che colpisca più persone assicurate con la presente polizza-comprese eventuali altre persone assicurate con altre polizze della Società- l esborso massimo della Società non potrà superare la somma di: euro 1.000.000 per persona ed euro 5.000.000 per aeromobile per il caso morte ; euro 1.000.000 per persona ed euro 5.000.000 per aeromobile per il caso di invalidità permanente totale. Nel caso gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. Art. 14 - Determinazione delle garanzie prestate e dei capitali assicurati - Criteri di ripartizione Per l Assicurato Principale l assicurazione è prestata per le garanzie ed i capitali previsti dalle combinazioni prescelte nella proposta di polizza mod. 671- ed. 09/05. Per i componenti il Nucleo Familiare l assicurazione è prestata per le garanzie prescelte nella proposta di polizza mod. 671-09/05. In caso di sinistro, le somme garantite per ciascuna persona si determinano suddividendo in parti uguali le somme corrispondenti alla garanzia prescelta per il numero delle persone componenti il Nucleo Familiare al momento del sinistro (escludendo da tale numero l Assicurato Principale). Art. 15 - Rischi esclusi dall assicurazione Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia al momento dell infortunio, i requisiti per il rinnovo; 2) da intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcolstupefacenti-farmaci); 3) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato (art. 43 Codice Penale) e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché da atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (art. 1900 Codice Civile); 4) da guerre ed insurrezioni, salvo quanto previsto al comma c) dell articolo 13). Sono esclusi anche: 5) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti resi necessari da infortuni non indennizzabili a termini di polizza; 6) gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); 7) le cure conservative, endodontiche e parodontali, le protesi dentarie, l implantologia e l ortodonzia; 8) le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del contratto. Sono esclusi anche gli infortuni causati dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare): 9) di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria; 10) di sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; 11) di sport comportanti l utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio, kitesurfing e elibike; 12) dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3 grado, free climbing, canoa fluviale oltre il 3 grado, rafting, speleologia, salto dal trampolino con sci ed idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, bungee jumping, torrentismo, motocross, trial, hydrospeed, canyoning, freestyle sky, supermotard. Sono esclusi inoltre gli infortuni derivanti dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di qualsiasi sport, salvo che non si tratti di: sport di pratica comune effettuati nel tempo libero, purché tale attività non sia svolta a carattere professionale; partecipazione a corse e gare aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo; Tali ultime estensioni comunque non sono operanti per gli sport espressamente esclusi in questo articolo. 7

Art. 16 - Limiti di età dell Assicurato L assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni e cessa per quelle che raggiungono tale limite di età alla prima scadenza annuale del contratto come di seguito specificato: a) qualora l Assicurato Principale raggiunga il limite di età sopra indicato nel corso dell annualità assicurativa, le prestazioni assicurative cesseranno alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 anno per tutte le persone assicurate (l Assicurato Principale e, se previste, anche per i componenti il Nucleo Familiare). L eventuale incasso dei premi da parte della Società scaduti successivamente al compimento dell età sopraindicata dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione; b) qualora il limite di età sopra indicato venga raggiunto nel corso dell annualità assicurativa da uno dei componenti il Nucleo Familiare, le prestazioni assicurative cesseranno solo per tale persona alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 anno; il contratto assicurativo continuerà ad avere effetto e le prestazioni assicurative saranno operanti per i restanti Assicurati. Nel caso l esclusione per raggiunti limiti di età del componente il Nucleo Familiare determini la cessazione di tale prestazione per mancanza di componenti il Nucleo Familiare, le prestazioni assicurative saranno operanti solo per l Assicurato Principale. In tal caso, l eventuale incasso dei premi da parte della Società per le prestazioni relative al Nucleo Familiare, scaduti successivamente al compimento dell età sopraindicata, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione. Art. 17 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - farmaci), infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità organica. Non sono inoltre assicurabili le persone affette da sindromi organiche cerebrali. L assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. GARANZIE PRESTATE Sono operanti le garanzie espressamente richiamate sulla proposta di polizza mod. 671- ed. 09/05. Art. 18 - Invalidità permanente Se l infortunio ha per conseguenza un invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, avuto riguardo a quanto previsto al successivo articolo 19) ed adottando, per tale calcolo, la Tabella (vedi pag. 16) delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive Modifiche, relative al settore «Industria», con rinuncia della Società alla franchigia ivi prevista e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita. La perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100% (cento percento). Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto superiore sinistro. Qualora l invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% (sessantasei percento) l indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% (cento percento) della somma assicurata senza l applicazione di alcuna franchigia. L indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Fermo restando quanto previsto all art. 14, secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Si precisa che la valutazione dell Invalidità Permanente da parte della Società non è soggetta a revisione periodica come invece è prassi per l INAIL. 8

Art. 19 - Franchigia per invalidità permanente A parziale deroga dell articolo 18), la somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta alla franchigia del 5% (cinque percento). Pertanto la Società non liquida indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% (cinque percento) della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Art. 20 - Diaria da ricovero e gessatura In caso di ricovero con pernottamento dell Assicurato in un Istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l indennità giornaliera convenuta per ogni notte di degenza trascorsa nell Istituto di Cura, con il massimo di 90 (novanta) giorni per evento e di 180 (centottanta) giorni per anno assicurativo. Fermo restando quanto previsto all art. 14), secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Nel caso di infortunio che renda necessaria la gessatura, la Società corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera garantita in polizza, per tutto il periodo durante il quale la gessatura è mantenuta e fino al giorno della sua rimozione, con il massimo di 30 (trenta) giorni per evento e fermo il massimo di 180 (centottanta) giorni per anno assicurativo. Fermo restando quanto previsto all art. 14), secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Il periodo di gessatura contemporaneo al periodo di ricovero con pernottamento viene indennizzato esclusivamente come diaria da ricovero. Art. 21 - Morte e morte presunta L indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza di polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio. Salvo diversa pattuizione contrattuale, tale indennizzo viene liquidato agli eredi legittimi o testamentari dell Assicurato. L indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio. Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto alla differenza se l indennizzo per morte è superiore a quello già pagato per invalidità permanente. Se il corpo dell Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da circolazione terrestre o da navigazione aerea o marittima, non venisse più ritrovato, la Società liquida la somma dovuta a termini di polizza, purché siano trascorsi almeno due anni dal giorno dell infortunio, o se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell anno in cui l infortunio è avvenuto. Nel caso in cui il pagamento dell indennità sia stato effettuato ed in seguito l Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie certe, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso i diritti eventualmente spettanti all Assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi della presente polizza. Fermo restando quanto previsto all art. 14, secondo comma, in merito alla determinazione delle somme assicurate per ogni componente il Nucleo Familiare. Art. 22 - Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro cinque giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art. 1913 Codice Civile. La denuncia dell infortunio (presente in fac-simile a pag. 19) deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo il medico dal segreto professionale. I beneficiari in caso di morte dell Assicurato devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare, ai sensi dell art 1915 del Cod. Civile, la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Nell ipotesi di ricorso all arbitrato irrituale, regolato dall articolo 26), l Assicurato ha l obbligo di esibire la documentazione completa prima di richiedere l arbitrato stesso. Tutti i costi relativi ai certificati medici e alla documentazione sopra indicata sono a carico dell Assicurato. 9

Art. 23 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Art. 24 - Anticipo indennizzo per invalidità permanente da infortunio L Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Società un anticipo di indennizzo da computarsi nella liquidazione definitiva del danno, il cui accertamento, di comune accordo tra le Parti, sia rinviato ad oltre 6 (sei) mesi dal giorno dell infortunio. Detto anticipo sarà corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sull indennizzabilità dell infortunio e sarà liquidato in misura non superiore al 50% (cinquanta percento) del presumibile indennizzo definitivo, con il massimo di euro 30.000= (trentamila), sulla base della valutazione del medico legale della Società. Art. 25 - Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi eventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 26 - Procedura per la valutazione del danno - Controversie - Arbitrato irrituale La quantificazione dell indennizzo definitivo spettante all Assicurato a seguito del sinistro, può essere demandato dalle Parti a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano l accordo, le divergenze di natura medica su quanto sopra indicato, nonché sui criteri di indennizzabilità previsti dall articolo 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono essere demandate, per iscritto, a un Collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo, fermo quanto disposto all art. 24. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al sinistro prima dell inizio dell arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell arbitrato stesso l Assicurato proceda all esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Società il riesame del sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del sinistro, sono a carico dell Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. Art. 27 - Attività diversa da quella dichiarata Fermo quanto disposto dall art. 15) e dagli artt. 1, 4 e 5 delle Norme che regolano l assicurazione in generale, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell attività professionale dell Assicurato Principale dichiarata in polizza, senza che l Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: l indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in relazione alla classificazione dei rischi così come indicati nell «Elenco delle attività» a pag. 15, che forma parte integrante del presente contratto. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nel citato elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad altre attività elencate. Tabella delle percentuali di indennizzo A /B /C /D: classe di rischio dell attività professionale dichiarata alla stipula del contratto. A /B /C /D : classe di rischio dell attività professionale svolta al momento del sinistro. A B C D 100% 100% 100% 100% A 80% 100% 100% 100% B 50% 65% 100% 100% C 40% 50% 80% 100% D 10

GARANZIA MEDICO NOSTOP Servizio di assistenza in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A. Definizioni specifiche Prestazioni Sono le assistenze fornite dalla Centrale Operativa all Assicurato. Validità Le prestazioni di cui ai punti E, F, G, H, I, L sono operanti quando, in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato, determinano la richiesta di assistenza da parte dell Assicurato dalla medesima località ove si è determinato il sinistro. Premessa Il servizio di assistenza Medico Nostop per effetto dell accordo stipulato fra Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ed Europ Assistance Service S.p.A. è prestato dalla Centrale Operativa. Art. 28 - Prestazioni Medico Nostop A) Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio l Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. B) Informazioni sanitarie (prestazione operante da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali). Qualora l Assicurato necessiti di informazioni sanitarie riguardanti il servizio sanitario pubblico e/o privato, potrà ottenerle telefonando alla Centrale Operativa, la quale fornirà informazioni relativamente a: diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.); ubicazione dei vari uffici ASL e degli Istituti di Cura; strutture sanitarie nazionali ed internazionali ed eventuali specializzazioni; consigli sugli espletamenti delle pratiche, documenti e uffici competenti; assistenza sanitaria all estero, trattati di reciprocità con Paesi UE ed Extra UE; cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; medici specialisti. C) Invio di un medico generico al domicilio in Italia Qualora a seguito di infortunio l Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese di Mediolanum uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. D) Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un autoambulanza, tenendo Mediolanum a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). E) Rientro sanitario Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: aereo sanitario; aereo di linea classe economica, eventualmente barellato; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese di Mediolanum, inclusa l assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga nei paesi europei. Mediolanum, qualora abbia provveduto al rientro dell Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alle prestazioni: le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì dovuta qualora l Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l Assicurato è ricoverato. F) Rientro con un familiare Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. 11

Qualora si provveda al rientro sanitario dell Assicurato, in base alle condizioni della prestazione Rientro sanitario di cui al punto E) precedente, ed i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l assistenza sanitaria durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà anche il viaggio di rientro di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo di trasporto previsto per l Assicurato. La Mediolanum terrà a proprio carico il relativo costo. La Mediolanum ha il diritto di richiedere al familiare dell Assicurato, qualora ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o altri documenti di viaggio non utilizzati. G) Viaggio di un familiare Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di infortunio l Assicurato necessiti di un ricovero in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l Assicurato ricoverato. Mediolanum terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 500 euro per sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. H) Autista a disposizione Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora l Assicurato si trovi impossibilitato a guidare il proprio veicolo a seguito di infortunio, e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell Assicurato stesso, secondo l itinerario più breve. Mediolanum terrà a proprio carico l onorario dell autista, mentre restano a carico dell Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti ecc.). Nel caso in cui l Assicurato rientrasse senza attendere l autista, deve specificare il luogo dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di circolazione, l autorizzazione alla guida del veicolo e, se si trova all estero, la carta verde. I) Invio di medicinali urgenti Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di infortunio l Assicurato per le cure del caso necessiti urgentemente, secondo parere medico, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia) irreperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. Mediolanum terrà a proprio carico le spese di ricerca e spedizione dei medicinali, mentre restano a carico dell Assicurato i costi di acquisto dei medicinali stessi. L) Rientro della salma Prestazione fornita in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato. Qualora a seguito di infortunio l Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Mediolanum a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 2.600 euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l eventuale recupero della salma. M) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato a seguito di infortunio sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà: ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell Assicurato; ad organizzare il trasporto dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario; aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza, senza limiti di percorso. (la Centrale Operativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in paesi europei); ad assistere l Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l unità ospedaliera della regione di residenza dell Assicurato, nonché le terapie riabilitative. Mediolanum terrà a proprio carico le relative spese. N) Telefono cellulare a disposizione in caso di ricovero in Italia Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che comporti il ricovero presso una struttura ospedaliera o istituto di cura, necessiti di un telefono, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell Assicurato un telefono cellulare per un massimo di dieci (10) giorni. Mediolanum terrà a proprio carico il costo del noleggio del telefono cellulare, mentre restano a carico dell Assicurato i costi relativi alle telefonate. O) Invio di un fisioterapista a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, necessiti dell assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Centrale Operativa provvederà ad inviare al domicilio dell Assicurato un fisioterapista, assumendone Mediolanum l onorario fino ad un massimo di 160 euro per sinistro. 12

P) Assistenza per cure di convalescenza Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato il ricovero presso una struttura ospedaliera o istituto di cura, abbia bisogno di essere assistito da: un accompagnatore per recarsi dal proprio domicilio presso le strutture sanitarie pubbliche o private per indagini diagnostiche e/o cure ambulatoriali; un infermiere a domicilio. La Centrale Operativa, riscontrati giustificati motivi, d intesa con il medico curante dell Assicurato, procurerà direttamente all Assicurato un accompagnatore o un infermiere a tariffa controllata, assumendone Mediolanum i costi fino ad un massimo di euro 250 per sinistro. L Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il nome del proprio medico curante ed il suo recapito telefonico. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni Ogni prestazione non è fornita più di tre volte per ogni anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; e) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. L Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti delle persone o enti eventualmente investiti dell esame del sinistro stesso. Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Mediolanum non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Mediolanum e la Centrale Operativa non assumono responsabilità per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili. Ogni diritto nei confronti della Mediolanum si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all art. 2952 C.C.. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana. Il diritto alle assistenze decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA - MODALITÀ DI INTERVENTO Ogni intervento deve essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne darà esplicita autorizzazione per l effettuazione. Tutti gli Assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Centrale Operativa alla quale ciascuno si potrà rivolgere: telefonando al numero verde 800-019320 per le chiamate dall Italia Per telefonate dall estero comporre il numero 02-58286201 preceduto dal prefisso per chiamate dall Estero inviando un telex al numero 321363 EURA I inviando un telegramma a Europ Assistance Service SpA - Piazza Trento, 8-20135 Milano. In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l utente comunichi con precisione: 1) indirizzo e numero telefonico del luogo da dove chiama per consentire alla Centrale Operativa di richiamare nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche sono a carico della Centrale Operativa; 2) il tipo di assistenza che necessita; 3) nome e cognome; 4) numero di polizza preceduto dalla sigla AMIN La Centrale Operativa potrà richiedere all Utente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in caso contrario l utente perderà il diritto a ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme del servizio, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall utente, a: Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8-20135 Milano. In ogni caso l intervento, dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. 13

TABELLA INAIL Valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/65 N. 1124) Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza 40% possibilità di applicazione di protesi Altre menomazioni della facoltà visiva (vale quanto previsto per gli infortuni oculari dalla tabella per l industria) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza 5% limitazioni dei movimenti del braccio Dx Sx Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale 50% 40% con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale 40% 30% con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazioni scapolo omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i 25% 20% movimenti in pronosupinazione Anchilosi totale dell articolazione del gomito in 55% 50% flessione massima o quasi Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione 40% 35% b) in pronazione 45% 40% c) in supinazione 55% 50% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i 35% 30% movimenti in pronosupinazione Anchilosi completa dell articolazione radio-carpica in 18% 15% estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione 22% 18% b) in pronazione 25% 22% c) in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in 45% estensione e in posizione favorevole Perdita totale di una coscia per disarticolazione 80% coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l applicazione di un apparecchio di protesi Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa 65% al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia 55% possibile l applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa 3% luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-torsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che 11% superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. 14

Descrizione attività Classe Codice ELENCO DELLE ATTIVITÀ Descrizione attività Classe Codice Accompagnatore turistico B 20001 Addetto a laboratori fotografici B 20002 Addetto alle pulizie - con utilizzo di C 30001 ponteggi, impalcature o elevatore Addetto alle pulizie - senza utilizzo di B 20003 ponteggi, impalcature o elevatore Addetto carico e scarico merci D 40001 Agente di assicurazione B 20004 Agente di cambio o di borsa A 10001 Agente di commercio B 20005 Agricoltore C 30002 Agronomo B 20006 Albergatore B 20007 Allevatore di animali C 30003 Ambasciatore A 10002 Ambulante B 20008 Amministratore di beni propri o altrui A 10003 Analista chimico B 20009 Animatore turistico B 20010 Annunciatore radio televisivo A 10004 Antennista (installazione di antenne Radio TV) D 40002 Antiquario B 20011 Architetto - occupato anche all esterno e C 30004 con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Architetto - occupato anche all esterno ma B 20012 senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Architetto - occupato solo in ufficio A 10005 Armi (commerciante o addetto B 20013 alla vendita di armi) Articoli igienico sanitari con installazione B 20014 (commerciante o addetto alla vendita di articoli igienico sanitari con installazione) Artigiano - con uso di macchine azionate D 40003 da motore con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Artigiano - con uso di macchine azionate C 30005 da motore ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Artigiano - senza uso di macchine azionate B 20015 da motore e senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Ascensorista D 40004 Assistente sociale B 20016 Attore di cinema o di teatro (escluso stantman) A 10006 Autista in genere C 30006 Autoriparatore (meccanico di veicoli C 30007 a motore, auto, moto) Avvocato A 10007 Bagnino C 30008 Ballerino A 10008 Barbiere, parrucchiere da uomo B 20019 Barista B 20020 Benzinaio (esclusa riparazione di veicoli ) B 20021 Bidello B 20022 Biologo B 20023 Boscaiolo D 40005 Callista B 20024 Calzature (commerciante o addetto B 20025 alla vendita di calzature) Calzolaio (proprietario e/o addetto) B 20026 Cameraman A 10009 Cameriere B 20027 Cancelleria/Cartoleria (commerciante B 20028 o addetto alla vendita di articoli di cancelleria/cartoleria) Carpentiere (legno o ferro) D 40006 Carrozziere (proprietario e/o addetto) C 30009 Casalinga B 20029 Casalinghi (commerciante o addetto B 20030 alla vendita di casalinghi) Casaro B 20031 Cavaiolo (operaio in cave di marmo o pietra) D 40007 Colf, Collaboratore familiare B 20032 Collaudatore di veicoli e/o natanti a motore D 40008 Colori e vernici (commerciante o addetto B 20033 alla vendita di colori e/o vernici) Commercialista A 10010 Commesso A 10011 Commesso viaggiatore B 20034 Concessionario, rivenditore di veicoli B 20035 o di natanti (proprietario e/o addetto) Conduttore/Presentatore di spettacoli A 10012 radiotelevivi e/o teatrali Console A 10013 Consulente del lavoro A 10014 Consulente operante in vari settori B 20036 (assicurazioni, credito, commercio, industrie e servizi vari) Coreografo A 10015 Corniciaio (proprietario e/o addetto) C 30010 Croupier A 10016 Cuoco, Chef B 20037 Custode B 20038 Baby sitter, bambinaia B 20017 Badante B 20018 Demolitore di veicoli e macchinari C 30011 in genere (proprietario e/o addetto) 15

ELENCO DELLE ATTIVITÀ Descrizione attività Classe Codice Dentista B 20039 Diplomatico di carriera A 10017 Dirigente, Funzionario, Quadro - occupato C 30012 anche all esterno e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Dirigente, Funzionario, Quadro - occupato B 20040 anche all esterno ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Dirigente, Funzionario, Quadro - occupato A 10018 solo in ufficio Disegnatore A 10019 Disk-jokey A 10020 Disoccupato D 40009 Domestico B 20041 Ecclesiasta / Ministro di culto A 10021 Elettrauto (proprietario e/o addetto) C 30013 Elettricista che lavora con corrente C 30014 inferiore a 1000 Volt Elettricista che lavora con corrente D 40010 superiore a 1000 Volt Elettrodomestici con installazione B 20042 (commerciante o addetto alla vendita di elettrodomestici con installazione) Enologo, enotecnico B 20043 Estetista (proprietario e/o addetto) B 20044 Fabbro (proprietario e/o addetto) D 40011 Facchino C 30015 Falegname D 40012 Farmacista (proprietario e/o addetto) B 20045 Fattorino B 20046 Fisioterapista B 20047 Floricoltore - con potatura e/o abbattimento piante D 40013 Floricoltore - senza potatura e/o abbattimento piante C 30016 Fonditore D 40014 Fornaio / Panettiere (proprietario e/o addetto) B 20048 Fotografo B 20049 Fotomodello, Modello, Indossatore A 10022 Frutta e Verdura (commerciante o addetto B 20050 alla vendita di frutta e/o verdura - fruttivendolo) Gelateria (commerciante o addetto alla B 20051 produzione e/o alla vendita di gelato - gelataio) Geologo - occupato anche all esterno C 30017 Geologo - occupato solo in ufficio B 20052 Geometra - occupato anche all esterno C 30018 e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Descrizione attività Classe Codice Geometra - occupato anche all esterno ma B 20053 senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Geometra - occupato solo in ufficio A 10023 Gestore di autorimessa (proprietario e/o addetto) B 20054 senza autoriparazione Giardiniere / Vivaista - senza potatura C 30019 e/o abbattimento piante Giardiniere / Vivaista- con potatura D 40015 e/o abbattimento piante Gioielliere / Orefice (proprietario e/o addetto) B 20055 Giornalaio (proprietario e/o addetto) B 20056 Grafico A 10024 Guardacaccia, Guardia campestre o forestale, C 30020 Guardia notturna, Guardia giurata Guida turistica B 20057 Idraulico C 30021 Imbianchino D 40016 Impiegato A 10025 Imprenditore - che lavora anche manualmente, D 40017 con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Imprenditore - che lavora anche manualmente, B 20058 senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Imprenditore - che non lavora manualmente A 10026 e che non accede a cantieri, ponteggi e/o impalcature Imprenditore - che non lavora manualmente, C 30022 con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Impresario di eventi artistici e/o musicali A 10027 Infermiere B 20059 Informatore scientifico B 20060 Ingegnere - occupato anche all esterno C 30023 e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Ingegnere - occupato anche all esterno ma B 20061 senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Ingegnere - occupato solo in ufficio A 10028 Insegnante (esclusi quelli di: educazione fisica, A 10029 discipline sportive, materie tecniche e/o professionali) Insegnante di discipline sportive (non è B 20062 assicurabile l'insegnamento delle discipline sportive espressamente indicate nell art. 15 delle Condizioni Generali di assicurazione) Insegnanti di materie tecniche e/o professionali B 20063 Istruttore di pratica (guida) di scuola guida B 20064 Istruttore di teoria di scuola guida A 10030 Lattoniere (proprietario e/o addetto) D 40018 Lavoratore dipendente (diverso da impiegato, D 40019 quadro, funzionario, dirigente) con uso di macchine azionate da motore e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature 16

ELENCO DELLE ATTIVITÀ Descrizione attività Classe Codice Lavoratore dipendente (diverso da impiegato, C 30024 quadro, funzionario, dirigente) con uso di macchine azionate da motore ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Lavoratore dipendente (diverso da impiegato, B 20065 quadro, funzionario, dirigente) senza uso di macchine azionate da motore e senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Libraio (proprietario e/o addetto) B 20066 Macchinista C 30025 Macellaio - che non svolge attività di B 20067 macellazione del bestiame (proprietario e/o addetto) Macellaio - che svolge attività di macellazione D 40020 del bestiame (proprietario e/o addetto) Magazziniere D 40021 Maggiordomo B 20068 Magliaia B 20069 Marinaio/Pescatore (esclusi appartenenti C 30026 alla Marina Militare) Marmista D 40022 Massaggiatore B 20070 Materassaio (proprietario e/o addetto) B 20071 Mediatore in genere B 20072 Medico B 20073 Merceria (commerciante o addetto B 20074 alla vendita di articoli di merceria) Mobili con installazione/montaggio B 20075 (commerciante o addetto alla vendita di articoli di mobili con installazione) Muratore D 40023 Musicista, Orchestrale A 10031 Notaio A 10032 Descrizione attività Classe Codice Pedicure, Podologo (proprietario e/o addetto) B 20083 Pensionato B 20084 Perito B 20085 Piastrellista, parquettista, pavimentatore C 30028 Piazzista B 20086 Pizzaiolo (proprietario e/o addetto) B 20087 Politico A 10033 Pony express D 40025 Portalettere, Postino B 20088 Portavalori C 30029 Portiere, Portinaio B 20089 Procuratore legale A 10034 Profumeria (commerciante o addetto B 20090 alla vendita di articoli di profumi) Promotore Finanziario B 20091 Radio, TV, Computer (commerciante o addetto D 40026 alla vendita di Radio, TV, Computer, con installazione e posa di antenne) Radio, TV, Computer (commerciante o addetto B 20092 alla vendita di Radio, TV, Computer, con installazione ma senza posa di antenne) Regista di cinema e/o di teatro A 10035 Riparatore Radio/TV/Computer/elettrodomestici D 40027 in genere con installazione e posa di antenne Riparatore Radio/TV/Computer/elettrodomestici B 20093 in genere con installazione ma senza posa di antenne Ristorante (proprietario e/ addetto) B 20094 Salumiere (proprietario e/o addetto) B 20095 Sarto (proprietario e/o addetto) B 20096 Stilista A 10036 Studente B 20097 Odontotecnico B 20076 Operaio con uso di macchine azionate da motore D 40024 e con accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Operaio con uso di macchine azionate da motore C 30027 ma senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Operaio senza uso di macchine azionate B 20077 da motore e senza accesso a cantieri, ponteggi e/o impalcature Operatore ecologico B 20078 Ostetrico B 20080 Paramedico B 20081 Parrucchiere da donna (proprietario e/o addetto) B 20082 Tappezziere (proprietario e/o addetto) B 20098 Taxista C 30030 Trattorista, Gruista C 30031 Vestiario (commerciante e/o addetto B 20099 alla vendita di vestiario) Veterinario (proprietario e/o addetto) B 20100 Vetraio (proprietario e/o addetto) C 30032 Vetrinista B 20101 Vigile del Fuoco D 40028 Vigile Urbano C 30033 17

Nautilus Disability CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZO Nella eventualità di un sinistro, affinché la Società possa provvedere alla liquidazione nel più breve tempo possibile, debbono essere rispettate alcune formalità ed osservate alcune semplici regole. Per facilitare queste piccole incombenze, viene qui fornito un fac-simile modulo di denuncia sinistro, da spedire con urgenza per raccomandata quanto più possibile chiaro e preciso nel contenuto. Nelle Condizioni Generali di assicurazione viene dettagliato quali sono gli obblighi e le procedure cui deve attenersi l Assicurato, comunque ricordiamo che l Agenzia e/o l Ufficio cui è stata assegnata la polizza è a disposizione per ogni chiarimento che dovesse necessitare. In particolare è necessario inviare: a) il certificato medico e tutta la documentazione in originale raccolta in merito al sinistro; b) copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero. Istruzioni per la richiesta di assistenza Medico Nostop Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al: numero verde 800-019320 oppure al numero 02-58286201 preceduto dal prefisso per chiamate dall Estero. Comunque, se non può telefonare, l Assicurato può inviare un telex al n 321363 EURA I, oppure un telegramma a: Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento 8 20135 Milano Per accedere alle prestazioni di Assistenza fornite dalla Centrale Operativa di Europ Assistance Service SpA dovrà comunicare in ogni caso: 1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. nome e cognome; 3. numero di polizza preceduto dalla sigla AMIN; 4. indirizzo del luogo in cui si trova; 5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell assistenza ALCUNI CONSIGLI Ricordarsi che il diritto all indennizzo si prescrive trascorso un anno dall ultima richiesta scritta pervenuta alla Società in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile); è necessario comunicare alla Società ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula della polizza; ricordarsi di chiedere in restituzione (a chiusura della pratica del sinistro) le notule e le fatture originali, in quanto spese detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi. 18