L INGEGNERE ausiliario scientifico della Giustizia
ing. MAURO BALESTRA REG-A SIA / OTIA / CEEGIS mauro@balestra.ch balestra.ch Dal 1971 al servizio della Giustizia
ESSERE AL SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA
DUE BILANCE = DUE VERITÀ Quella del Giudice e quella dell ausiliario scientifico
L Ingegnere l ausiliario scientifico della Giustizia IL PROCESSO PENALE Nel procedimento penale 1. 2. 3. 4. Perito del Giudice C.T. del PM C.T. di Difesa C.T. di Parte civile
IL PROCESSO CIVILE Nel procedimento civile 1. C.T.U. del Giudice 2. C.T. Parte attrice 3. C.T. Parte convenuta
L ESPERTO FORENSE Il primo Collegio peritale 1. La ricerca della verità oggettiva o scientifica 2. Osservazioni e riserve (cpp art. 230) 3. Osservazioni e istanze (cpc art. 195)
LA PERIZIA E LA CONSULENZA Nel procedimento penale La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono speciali competenze tecniche, scientifiche o artistiche (cpp art. 220.1)
LA CONSULENZA Nel procedimento civile Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica (cpc art. 61)
LE COMPETENZE NELLA DEONTOLOGIA Ordine degli Ingegneri Camera Europea degli Esperti Giudiziari in Indagini Scientifiche Non è lecito illudere il committente sulle proprie capacità professionali o tollerare che egli abbia al riguardo una opinione errata.
LE COMPETENZE NELLA CERTIFICAZIONE Ordine degli Ingegneri Da parte di una Commissione dell Ordine, su richiesta dell Ingegnere interessato previa produzione di adeguata documentazione. Camera Europea degli Esperti Giudiziari in Indagini Scientifiche Esame approfondito durante la procedura di ammissione da parte del Comitato di promozione professionale che definisce chiaramente la specialità in cui l Esperto presta la suo opera forense. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con (cp art. 348)
LE COMPETENZE AL CONFERIMENTO DELL INCARICO Il Giudice Il Pubblico ministero 1. Il giudice, accerta le generalità del perito (cpp art. 226) 2. Il PM può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera (cpp art. 359-360).
LE COMPETENZE AL CONFERIMENTO DELL INCARICO Il Giudice civile 1. La scelta dei C.T. deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali (cpc art. 61) 2. Il C.T. scelto tra gli iscritti in un albo ha l obbligo di prestare il suo ufficio, (cpc art. 63)
LE COMPETENZE AL CONFERIMENTO DELL INCARICO Il patrocinatore legale 1. Un buon avvocato insieme ad un buon C.T. riusciranno sempre a fare l interesse del Cliente (avv. G. Patocchi ). 2. Perito e/o Consulente Tecnico è professione intellettuale (Codice civile, Libro V, Capo II)
ESPERTO GIUDIZIARIO O FORENSE Lo specialista scientifico al servizio della Giustizia 1. Il ruolo di Perito e di Consulente del Giudice, del PM, della Difesa e delle Parti, è definito solo dal mandato. 2. Di caso in caso, è possibile rivestire ruoli differenti. 3. L attendibilità dell Esperto non dipende dal suo ruolo. Chi è cialtrone come C.T. di Parte lo è anche quando opera per il PM o per il Giudice.
DALLE COMPETENZE AL GIUSTO COMPENSO Il (C.c. art. 2233) Onorario Il corrispettivo spettante al professionista per l attività esplicata Zingarelli Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell associazione professsionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all importanza dell opera e al decoro della professione. (C.c. art. 2233)
mauro@balestra.ch balestra.ch Dal 1971 al servizio della Giustizia