C\^1"I^2L, PROTOCOLLO DI INTESA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA'

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@ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Provinciale del Lavoro di SONDRIO UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA' Consigliera Provinciale di Parità di SONDRIO PROTOCOLLO DI INTESA tr1d. I'Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità di SONDRIO e La Direzione Provinciale del lavoro di SONDRIO VISTI: gli artt. 2,3,37,51 e ll7 della Costituzione Italiana; gli articoli 2,3, 737 e l4l del Trattato CE; I'art.l el'art2 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'europa; la Direttiva 75/117 CEE relativa alla parità retributiva tra uomini e donne nel lavoro; la Direttiva 76l207lCEE così come modificata dalla Direttiva 20021731C8 inerenti I'attuazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne I'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro; la Direttiva 5 luglio 2006 n. 20061541CE riguardante l'attvazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; I' art. 15, comma 2, della Legge 300/70; la legge 903177 relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro ed e successive modifi cazioni I'art. 3 della Legge 108190, che sancisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 15 della Legge 300170; la Legge l0 aprile 1991 n. 125 e successive modificazioni sulle per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"; C\^1"I^2L,

la Legge n. 53/2000 contenente le "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 11512003; il D. Lgs. n. 19612000 che disciplina I'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità; il D. Lgs. n. 151/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternita" così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. rt5/2003: il D. Lgs. n.21512003 e il D. Lgs. n. 21612003 di attuazione della Direttiva 2000/78lCE, rese in materia di divieto della discriminazione sul posto di lavoro a tutela dei c.d. "gruppi a rischio di esclusione sociale"; il D. Lgs. n. 145 12005 di attuazione della Direttiva 2002173/CE, in materia di parità di trattamento per quanto concerne I'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professional e le condizioni di lavoro; la Legge n. 6712006 sulle "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni": la Legge n. 10412006 che modifica la disciplina normativa sulla tutela della maternità delle donne dirigenti; il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. l98 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", che, nel recepire i contenuti del previgente D.Lgs 23.05.2000, n. 196, affida, tra I'altro, alle Consigliere e ai Consiglieri di parità, compiti di collaborazione con le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzie contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi, nonché compiti di diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione; il Decreto Legislativo 23 apúle 2004 n. I24 di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro che, all'art.7, affida al personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro compiti di vigilanza, per quanto di competenza, sull'esecuzione delle leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, tra cui le norme poste a tutela della parità di trattamento tra uomo e donna nei luoghi di lavoro;

- il codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato'in data 2010412006 ed in particolare l'art. 6 comma 4", che dispone che sulla base delle intese assunte a livello locale, il responsabile della programmazione dell'attività ispettiva assume contatti con la Consigliera di parità per la verifica dei casi da quest'ultima segnalati e per individuare eventuali ulteriori profili di discriminazioni di genere; - il protocollo d'intesa stipulato in data 0610612007 tra la Direzione Generale per I'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e l'allegato documento contenente le linee guida dell'attività discriminazioni; ispettiva in materia di parità, pari opportunità e garurzia contro le - il Decreto Direttoriale emanato in data 12.01.2009 dal Direttore della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, che ha previsto la costituzione di un "tavolo tecnico di studio" con la partecipazione della Direzione Generale dell'attività Ispettiva e della Direzione Generale del Mercato del Lavoro, per il Ministero del Lavoro, e della rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, con il compito di predisporre un programma di lavoro individuando le priorità in materia di apri opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne; - il Protocollo d'intesa del 17.03.2009 stipulato trala Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia e la Consigliera Regionale di Parità della Regione Lombardia; la Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio, in persona del Direttore Dott.ssa Mariarosaria SIMONELLI e l'ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Sondrio, nella persona della sig.ra Eva Maria REDAELLI (consigliera di parità) CONVENGONO Art. I - Dichiarazione di intenti Nell'espletamento delle funzioni istituzionali di rispettiva competenza, le parti si impegnano ad instaurare uno stretto rapporto di collaborazione fattiva tra i due uffici e a porre in essere ognt iniziativa utile a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, al fine di prevenire e rimuovfre ogni forma di discriminazione fondata sul sesso.,-'í--\, L/' N-4 I

Art.2 - Tempestività d'intervento Le parti concordano sul fatto che le segnalazioni provenienti dalla Consigliera di Parità alla DPL richiedono adeguata tempestività d' intervento. In caso di denuncia di una situazione di discriminazione e/o in caso di richiesta specifica da parte della Consigliera di Parità di acquisizione di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, ex art. 15 n. 4 del Codice delle pari opportunità, sarà cura della Direzione Provinciale del Lavoro esaminare tempestivamente le questioni sollevate per la pianificazione di un'efficace azione ispettiva, informandone, per conoscenza la Direzione Regionale al fine di garantire un'azione di monitoraggio sulla tempestività e sull'adeguatezzadell'intervento ispettivo. La Consigliera di Parità si impegna, salvo casi di oggettiva impossibilità, a ricevere entro brevi termini i casi segnalati dalla DPL. Art.3 - Dovere di informazione La Direzione Provinciale del Lavoro avrà cura di fornire annualmente alla Consigliera di Parità i dati statistici inerenti situazioni di discriminazioni accertate nel corso di controlli ispettivi ed i dati riferiti ai licenziamenti e alle dimissioni per matemità, alle tras-formazioni dei contratti da full time a part-time come desunti dalle relazioni annuali predisposte per la Direzione Regionale del Lavoro. Art. 4 - Coordinamento e formazione Le parti, nel favorire il coordinamento delle rispettive attività, scambieranno reciproche informazioni e parteciperanno ad incontri di studio e di approfondimento organizzati sulla specifica materia. Art.5 - Collaborazione Per una fattiva collaborazione tra la Direzione Provinciale del Lavoro e la Consisliera di Parità le parti convengono: a) di promuovere incontri finalizzati alla disamina di casi specifici e di individuare le modalità di comunicazione e di intervento piu adeguate per perseguire gli scopi in premessa indicati; b) di monitorare in ambito provinciale la reale consistenza delle condizioni di parità sui luoghi di lavoro anche attraverso apposite relazioni illustrative; c) di sviluppare strumenti e procedure che consentano una migliore comunicazione e un flusso continuo di informazioni tra i diversi organismi, sia al fine di una migliore pianificazione

dell'attività di vigilanza, mirata in particolare ad accertare e sanzionare fenomeni di sfruttamento lavorativo e discriminatorio, sia al fine di favorire attività di promozione e di informazione della normativa in parola presso le imprese presenti sul territorio, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 124104; d) di concentrare I'attenzione istituzionale sulle implicazioni che "l'evento maternità" comporta per I'organizzazione del lavoro all'interno dell'impresa e ciò con particolare riferimento a fenomeni di discriminazione legati alla mancata concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, alle dimissioni e) di operare in sinergia per realizzare uno screening conoscitivo da attuare nell'ambito delle visite ispettive della DPL, che coinvolga le imprese del tenitorio e che consenta di accertare I'eventuale sussistenza di ragioni di genere nell'assenza di lavoratrici in alcune di queste; 0 di fornire, nell'ambito dell'attività ispettiva svolta dalla DPL presso le aziende del territorio, informazioni sulla normativa di parità vigente; Si prevede I'impegno della DPL a segnalare alla Consigliera casi di discriminazione di genere riscontrati negli ambiti lavorativi ispezionati o casi individuali selezionati tra il pubblico che quotidianamente si rivolge ai suoi uffici. Art.6- Incontri Le parti si impegnano ad organizzarc incontri periodici, con cadenza almeno annuale, per verificare lo stato di attuazione del presente protocollo d'intesa e a predisporre dei piani operativi condivisi di intervento. Aît.7 - Validità e durata dell'intesa Le parti concordano di assegnare al presente protocollo una validità di tre anni dalla sottoscrizione con possibilità di proroga. Sondrio, i22.03.2011 La Consigliera Provinciale di Parità di Sondrio Sis.ra Eva Maria REDAELLI Wú*L44'